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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/07/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Vinci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alesando CP_1 C.F._2
Mariano, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'8.2.2008 in Cavallino (LE), in regime economico di separazione dei CP_1 beni;
che dalla loro unione il 21.2.2011 era nata la figlia che i coniugi avevano fissato la Per_1 residenza coniugale in Cavallino, in un'abitazione ricevuta in successione dalla e di sua Pt_1 proprietà per una porzione pari ad ¼; che l'unione coniugale, inizialmente serena, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del marito e dell'abitudine, da parte dello stesso, a fare abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;
che gli atteggiamenti, riportati in ricorso, di insofferenza e di violenza posti in essere dal convenuto nei confronti della moglie, soprattutto a pochi mesi dalla nascita della figlia affetta da disabilità, l'avevano indotta a sporgere svariate denunce-querele e, da Per_1 ultimo, nell'aprile 2024, presso la stazione dei Carabinieri di Cavallino;
che il convenuto non contribuiva da diverso tempo ai bisogni economici della famiglia e aveva contratto, inoltre, ingenti debiti presso commercianti di fiducia, come più ampiamente descritto in atti;
che il convenuto aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale nel marzo 2024, dopo circa sei mesi di allontanamento nelle ore notturne;
che, in seguito alle indagini avviate dal Tribunale di Lecce, il era stato destinatario di CP_1 ordinanza del G.I.P. di Lecce con cui erano state poste a suo carico le misure coercitive di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentatati dalla ricorrente e dalla minore oltre ad essere stato rinviato a giudizio immediato per il delitto di maltrattamenti contro Per_1 familiari;
che, dopo aver riscontrato la sparizione di alcuni beni dalla casa coniugale, la ricorrente aveva sporto, inoltre, in data 6.4.2024, querela contro ignoti presso la Questura di Lecce;
che era seguita dal centro antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce;
che il convenuto aveva intrapreso, altresì, una nuova relazione sentimentale;
che era proprietaria di due autovetture, su una delle quali si era vista costretta a sporgere denuncia di non utilizzo, poiché prelevata e usata senza autorizzazione dal marito. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, affidamento esclusivo della figlia minore e collocamento prevalente presso di sé presso la casa coniugale sita in Cavallino, esercizio del diritto di visita del padre in Spazio neutro e solo in presenza di incaricati del Servizio Socio Assistenziale, previo accertamento della conformità degli incontri al preminente interesse della minore, obbligo per il convenuto di partecipare al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del
Tribunale di Lecce, assegno mensile, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro
200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero del diverso importo da determinarsi secondo equità, assegnazione a sé dei beni mobili e delle suppellettili d'arredo presenti nella casa coniugale, poiché concessi ai coniugi, in comodato, da parte dei genitori della ricorrente.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi come scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito civile e non concordatario, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti).
pur ritualmente citato (a mani proprie, come da deposito effettuato in data CP_1
8.10.2024) per l'udienza di prima comparizione del 10.10.2024, è rimasto contumace.
All'udienza di comparizione del 10.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato: “per quanto so la misura penale del divieto di avvicinamento è tuttora valida. Dopo il deposito del ricorso per la separazione il convenuto ha cercato di contattarmi, ma io ho bloccato le comunicazioni telefoniche dalla sua utenza. Durante la convivenza familiare mio marito ha fatto uso di cocaina, che fumava nel garage. Ne ho trovato le tracce. Non so se abbia smesso. In passato il convenuto ha lavorato come operaio termoidraulico alle dipendenze di una ditta, ma poi si è dimesso. Prima della separazione era disoccupato ma lavorava “in nero”. Tuttavia a casa non portava soldi. Preciso di rinunciare all'assegno per me.”, mentre il difensore della ricorrente ha precisato che era in corso il procedimento penale a carico del convenuto e ha chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza resa all'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente relatrice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione per assenza della parte convenuta, ha adottato, nei seguenti termini,
i provvedimenti temporanei e urgenti:
“a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso cui resterà collocata;
Per_1
c) dispone che gli incontri tra padre e figlia, laddove dal primo richiesti, avvengano in spazio neutro, a cura dei S.S. di Cavallino e del C.F. territorialmente competente, previa verifica che, in relazione alla condizione e alla stabile volontà del padre, corrispondano all'interesse della minore;
d) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024, un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
e) pone le spese straordinarie per la figlia a carico di entrambe le parti in pari misura, richiamando la regolamentazione di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.”.
Su richiesta di parte ricorrente, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
23.11.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che al fine di acquisire sentenza penale eventualmente emessa all'esito del dibattimento in seno al giudizio immediato disposto nel procedimento
1871/2024 R.G.N.R.. si è quindi costituito con comparsa depositata il 4.6.2025, aderendo alla CP_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio ma opponendosi sia alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente sia alla richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. Ha aggiunto: che la vera causa della crisi coniugale era da ricondursi al venir meno dell'affectio coniugalis; che era privo di reddito e che, pertanto, poteva contribuire al mantenimento della figlia unicamente rinunciando alla sua quota parte di A.U.U. per la figlia, pari a circa euro 300,00; che si era sempre preso cura della figlia e che, pertanto, vi erano i presupposti per l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Ha chiesto, pertanto, la Per_1 pronuncia del divorzio alle diverse condizioni specificate in memoria.
Alla successiva udienza del 5.6.2025 il difensore della ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del resistente e, quindi, l'inammissibilità delle domande formulate;
ha fatto presente che, secondo le informazioni avute dalla sua assistita, il era agli arresti domiciliari e ha chiesto che CP_1 fossero acquisite informazioni in ordine al titolo di reato;
ha chiesto, quindi, di dichiarare con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio. Nel corso di tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato, inoltre: “E' vero che ho consentito gli incontri tra padre e figlia presso i nonni paterni, senza mai alcun pernottamento. Ciò ho fatto perché il padre me lo ha chiesto piangendo e per il bene di mia figlia. I nonni paterni di sono persone molto affidabili, con cui la bambina ha un solido rapporto. Ho pensato che gli incontri in Per_1 spazio neutro sarebbero stati molto difficili per perché lei non parla. E' sordomuta in conseguenza della sua Per_1 patologia (sindrome di George). Riesce a sentire perché ha un impianto cocleare, che le è stato, però, impiantato troppo tardi
e quindi non ha acquisito l'uso della parola. ha un bellissimo rapporto con il padre. Le ho spiegato che i rapporti Per_1 tra gli adulti finiscono, però il legame tra un padre e una figlia non si interrompe mai.”.
Nella stessa udienza, infine, difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle in atti, e la giudice relatrice ha così provveduto:
“dispone che, a cura della cancelleria, siano richieste informazioni al Tribunale – settore penale in ordine ad eventuali ulteriori ordinanze applicative di misura cautelare adottate nei confronti del resistente;
dispone che copia del presente verbale sia inviato ai Servizi già delegati, demandando loro il monitoraggio delle relazioni familiari nell'interesse della minore e riservando di fissare un termine per l'invio di una relazione di aggiornamento.”.
Ha trattenuto, quindi, la causa per la decisione ai fini della pronuncia sullo status, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi (la ricorrente con il ricorso introduttivo e il resistente con la successiva memoria di costituzione del 4.6.2025), consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Il giudizio dovrà proseguire davanti alla relatrice, al fine di valutare le ulteriori richieste delle parti e svolgere, in relazione a tali richieste, la necessaria attività istruttoria.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cavallino (LE) l'8.2.2008 da Parte_1
e ed iscritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte I anno
[...] CP_1
2008;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore