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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7509/2019
(riun 7508/2019; 8185/2019)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difesa dall' avv.to Balducci Cataldo Parte_1 che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti, elett.te dom.to c/o studio avv Cataldo Balducci ) Email_1
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. O. Manzi, M.T.Petrucci,
F.R.Belli, S. Graziuso, M.Raho, elett.te dom.to in Lecce, viale Marche n
14
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920190000630718000 e verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018; avviso di addebito n 35920190000616259000; avviso di addebito n 35920190000712600000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.2019 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920190000630718000 notificato il 28-05-2019 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti modello DM 10V, somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 9/2013 al 5/2018 per l' importo di euro 37.508,64.
La pretesa contributiva trovava fondamento nell' accertamento d' ufficio del 1.10.2018 con cui l' avendo verificato l' irregolarità di alcune CP_1 richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla cooperativa, aveva proceduto alla rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a 5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG e al recupero nei confronti dell' degli importi indebitamente pagati dall' ai Pt_2 CP_1 lavoratori a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00.
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) la nullità del' avviso di addebito per difetto di motivazione;
b) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito n
35920190000630718000 e del verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018.
Con memoria di costituzione del 4.6.2020 si costituiva l' evidenziando CP_1
l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente. Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con successivi ricorsi RG 7508/2019 e RG 8185/2019, riuniti al presente procedimento per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n
35920190000616259000 e n 35920190000712600000 con i quali l' CP_1 richiedeva rispettivamente il pagamento della somma di euro 27.369,44 (a titolo di recupero degli importi indebitamente corrisposti con pagamenti diretti ai lavoratori a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015) e di euro 1.102,20 per il periodo da 7/2018 a 9/2018 a titolo di recupero di benefici contributivi a seguito di n 13227880 CP_3 del 27.11.2018 non regolare per una serie di irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l' importo di euro 34.881,47 segnalate nell' invito a regolarizzare notificato in data 28.11.2018.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata l' precisava CP_1 che l' importo di euro 1102,20 scaturiva dalla revoca degli sgravi contributivi non spettanti per l' accertata insussistenza in detto periodo del requisito della c.d. regolarità contributiva e che il recupero degli importi indebitamente corrisposti con pagamenti diretti ai lavoratori a titolo di CIG doveva ritenersi legittimo atteso che i lavoratori indicati nel verbale non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nel periodo di CIG autorizzata dall' Istituto.
All' udienza del 12.2.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso gli avvisi di addebito suindicati e il verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018 con il quale l' , avendo CP_1 verificato l' irregolarità di alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. aveva proceduto alla Parte_1 rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a
5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG e al recupero nei confronti dell' Azienda degli importi indebitamente pagati dall' ai lavoratori CP_1
a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00.
In particolare gli esiti dell' accertamento si fondavano su una attenta verifica del fatturato aziendale dal quale risultava che proprio nei
Part periodi coincidenti con le richieste di (richieste motivate da carenza di commesse) il fatturato aziendale era risultato in aumento e sulle dichiarazioni dei dipendenti dalle quale era emerso che i lavoratori indicati nel verbale non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nei periodi di CIG autorizzata dall' . CP_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che nel periodo in contestazione vi era CP_1 stato un forte calo di ordinativi e che dagli stessi dati allegati dall' relativi al fatturato emergeva l' insostenibilità della gestione;
CP_1 precisava che la continuità di commesse, fatture, preventivi e ordini, lungi dal costituire un' anomalia, era un requisito espressamente richiesto dalla legge al fine di poter beneficiare della CIG, che la cooperativa nel corso degli ultimi cinque anni aveva richiesto la CIG per i lavoratori e e che la presenza di tali Persona_1 Persona_2 Persona_3 lavoratori in azienda nel periodo in contestazione era perfettamente corrispondente alle ore indicate all' ente erogante.
°°°°°°°
Tanto premesso va preliminarmente disattesa la prima eccezione formulata dal ricorrente relativa a presunti vizi di forma (nel caso di specie, la ritenuta genericità dell' atto) degli avvisi di addebito impugnati.
Invero con riferimento alle modalità di redazione della cartella e al cosiddetto vizio motivazionale la giurisprudenza ritiene validamente formata la cartella conforme alle disposizioni del decreto ministeriale approvativo del relativo modello (art 25 dpr 602/1073 e art 11 d lgs
46/99). E' sufficiente pertanto che la stessa indichi il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, la tipologia e l' entità della contribuzione e il richiamo al verbale di accertamento sia pure con l' indicazione del periodo di riferimento.
Tale obbligo di motivazione tuttavia va graduato in relazione alla natura del provvedimento impositivo sicchè mentre si richiede una motivazione più ampia se riferita ad un atto di accertamento ai fini dell' esigenza di tutela del contribuente al fine dell' esercizio del diritto di difesa, l' obbligo di motivazione è mitigato in rapporto ad una cartella di pagamento che, come nel caso di specie, sia già stata preceduta dal verbale di accertamento n 2018004439/DDL del 1.10.2018. CP_1
Ne consegue che il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell' imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto non può condurre alla dichiarazione di nullità allorchè tale atto sia stato impugnato dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell' imposizione e di averli puntualmente contestati (sic Cass 4826/2014).
Nel caso di specie gli avvisi di addebito impugnati indicano il titolo della pretesa (contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti), il periodo di riferimento, la tipologia (contributi e l' entità della CP_1 contribuzione.
Fra l' altro gli avvisi di addebito sono stati precedute dalla notifica del verbale di accertamento tempestivamente impugnato dal ricorrente e dall' invito a regolarizzare del 28.11.2018 (limitatamente all' ava n
35920190000712600000) sicchè il ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni del provvedimento impositivo.
°°°°°°
Nel merito il ricorso è infondato. In punto di diritto, costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella secondo cui “in virtù dell' art 2697 c.c. l' onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' Istituto previdenziale fondato su un verbale ispettivo deve essere comprovata dallo stesso con riguardo ai CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale riveste efficacia probatoria
(v Cass n 22862/2010; 12108/2010)”.
Giova osservare, a tal proposito, che il verbale fa fede fino a querela di falso solo riguardo alla provenienza del verbale medesimo dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e riguardo ai fatti che quest' ultimo attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti;
invece per le altre circostanze di fatto, che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell' inchiesta per averle apprese de relato o in seguito all' esame di documenti, la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito, sicchè il materiale raccolto dal verbalizzante resta soggetto ala valutazione giudiziale (v Cass 1786/2000;
n 3973/1998).
La verifica della sussistenza dei requisiti di legge dipende da fatto che l' onere della prova- il quale secondo le regole ordinarie grava sull' ente previdenziale- tenuto a provare i fatti costitutivi dell' obbligo contributivo (ex multis Cass n 5763/2002; n 23699/2009) venga compiutamente assolto.
Nella specie da parte dell' resistente è stata dimostrata l' CP_1 Part insussistenza dei presupposti per la legittima erogazione della
Ed invero va evidenziato che con il verbale di accertamento impugnato n 2018004439 del 1 ottobre 2018 l' ha ritenuto l' irregolarità di CP_1 alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. per il periodo dal 2013 al 2018 con riferimento ai Parte_1 lavoratori , e Persona_4 Persona_2 Persona_3
Nel prospetto riportato a pag 6 del verbale di accertamento gli ispettori hanno riportato le settimane in cui i lavoratori avevano usufruito di CIG per la totalità delle ore lavorabili.
Da tale prospetto emerge che “il signor nell' anno 2013 avrebbe Per_4 lavorato solo 17 settimane su 52, mentre il sig solo 18 e la Persona_2 signora 6 su 25. Nell' anno 2014 sia il signor Persona_3 [...]
che il signor avrebbero lavorato solo 19 settimane Per_4 Persona_2 su 52, mentre la signora avrebbe lavorato solo 7 settimane Persona_3 su 52. Nell' anno 2015 sia il sig che il signor Persona_4 Persona_2 nei primi cinque mesi dell' anno avrebbero lavorato solo una settimana al mese, mentre la signora non ha pià ripreso a lavorare Persona_3 perchè si è dimessa il 7 gennaio 2015… Negli anni 2016, 2017 e 2018 l'
Part unico lavoratore che usufruisce della è il solo signor ”. Persona_4
In particolare gli esiti dell' accertamento si fondavano su una attenta verifica del fatturato aziendale dal quale risultava che proprio nei
Part periodi coincidenti con le richieste di (richieste motivate da carenza di commesse) il fatturato aziendale era risultato in aumento e sulle dichiarazioni dei dipendenti dalle quali era emerso che i lavoratori indicati nel verbale , e ) non Persona_1 Persona_2 Persona_3 avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nei periodi di CIG autorizzata dall' Istituto.
ED invero il difetto dei presupposti per il riconoscimento della CIG concessa ai lavoratori e Persona_4 Persona_2 Persona_3 emerge dalle dichiarazioni chiare ed inequivoche rese dagli stessi lavoratori nel corso dell' accertamento ispettivo (da ritenersi attendibili attesa la carenza di uno specifico e rilevante interesse degli stessi) dalle quali emergono concreti elementi di prova idonei a suffragare la tesi dell' così come illustrata e sviluppata nel verbale di CP_1 accertamento avendo gli stessi riferito di aver sempre lavorato alle dipendenze della Cooperativa con il medesimo orario.
In particolare ha riferito in sede ispettiva di Testimone_1 aver lavorato per la per circa 12 anni nella sede di Parte_1
Copertino con mansioni di operaio generico occupandosi di rilegare libri in una lavorazione che prevedeva diverse fasi lavorative tipo incollaggio, piega, raccolta, cucitura brossura e taglio trilaterale;
che aveva lavorato in un primo periodo con un orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali e negli ultimi anni con un orario di lavoro di 20 ore settimanali;
che quando lavorava con un orario di 40 ore settimanali aveva sempre lavorato tutti i giorni da lunedì a venerdì; che poi per problemi aziendali ha svolto un orario di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì con un orario che si gestiva autonomamente ma che comunque era sempre di
20 ore settimanali;
che tale orario l' aveva continuato a svolgere fino alla data delle proprie dimissioni a gennaio 2016; che non vi era mai stato un periodo in cui non aveva lavorato per fermo attività. Da tale deposizione emerge che lo stesso ha continuato a lavorare con il medesimo orario anche quando era in CIG.
La signora ha riferito in sede ispettiva di aver Persona_3 lavorato per la dal 2011 al 2015 preso la casa Parte_1 Pt_4
” in via Ungaro per un paio di ore al giorno occupandosi di cucitura
[...]
e legatoria di libri;
che dopo un periodo di aspettativa dal 1.4.2013 al
31.7.2013 aveva ripreso a lavorare per la casa con le Parte_4 stesse mansioni e orario di lavoro fino al 2015; di ricordare che negli anni 2013, 2014 e 2015 aveva svolto lo stesso orario di lavoro
Da tale deposizione emerge che la stessa ha continuato a lavorare con lo stesso orario anche quando era in CIG.
Tutti gli altri lavoratori hanno dichiarato in sede ispettiva che
[...]
era presente al lavoro tutti i giorni della settimana perché era Per_4 lui che giornalmente impartiva le disposizioni di lavoro, verificava il lavoro, aveva i contatti con le ditte e i fornitori, verificava e concordava anche presso gli uffici dei clienti il tipo di rilegatura da effettuare e consigliava i clienti sulla modalità della stampa da realizzare.
In particolare il Presidente della ha Parte_1 Controparte_4 dichiarato in sede ispettiva che la sede di Copertino era gestita dal
[...]
che si occupava del rapporto coi clienti, degli acquisti, della Per_4 fatturazione, dei contatti con i fornitori, delle macchine e del controllo sui dipendenti.
ha dichiarato in sede ispettiva di aver lavorato per la Tes_2
nel periodo da dicembre 2015 a maggio 2017 per 4 ore al giorno Parte_1 da lunedì a venerdì e che quando aveva lavorato per la Cooperativa Calò
Salvatore era presente tutti i giorni in quanto impartiva giornalmente le disposizioni di lavoro e verificava il lavoro eseguito.
ha riferito in sede ispettiva di lavorare per la Tes_3 cooperativa dal 2015 con un orario part time di due ore al giorno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e che il titolare è sempre presente Persona_4 al lavoro in amministrazione salvo che non abbia impegni fuori con i vari clienti.
ha riferito in sede ispettiva di lavorare per la Testimone_4 cooperativa da circa un anno e che normalmente arrivava Persona_4 verso le 10,00 e rimaneva fino all' orario di chiusura.
ha infine riferito in sede ispettiva che Controparte_5 Persona_4 veniva in cooperativa ogni giorno e non si assentava mai se non per ragioni di lavoro. Invero le dichiarazioni rese in sede ispettiva non necessitano di una specifica “validazione” in sede processuale, non avendo parte ricorrente dedotto specifici profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca di tali narrazioni e tenuto in ogni caso conto del fatto che nel nostro ordinamento, al di fuori della prova legale, sottoposta dal legislatore ad un'aprioristica valutazione della sua efficacia, non si può attribuire necessariamente una maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese in sede giudiziale rispetto a quelle rese in sede ispettiva, spettando in via esclusiva al giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare di volta in volta le fonti del proprio convincimento, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, non incontrando altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sicché l'attività investigativa svolta da personale ispettivo, nel fornire elementi di riscontro, sia interni alla stessa dichiarazione di cui è in gioco l'attendibilità (con un contenuto preciso e dettagliato), che esterni alla stessa, in quanto coerente ad altri dati documentali e/o testimoniali, potrà portare il giudice del merito a dare comunque prevalenza a tali dichiarazioni acquisite nel corso della procedura sanzionatoria rispetto a quelle acquisite in giudizio.
Peraltro, secondo un orientamento diffuso a partire dall'intervento di
Cass. S.U. n. 916/1996 più volte ribadito (cfr. da ultimo Cass. n.
31101/2022), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Per contro, va ribadito, che parte ricorrente non ha allegato e dimostrato la presenza di eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Le deposizioni testimoniali rese nel corso dell' istruttoria dibattimentale non appaiono idonee a confutare le dichiarazioni rese in sede ispettiva che in quanto rese nell' immediatezza dei fatti appaiono maggiormente attendibili. Per tale motivo non appare attendibile la deposizione resa nel corso del procedimento dal teste nella parte in Per_2 cui riferisce che nei periodi di cig aveva lavorato meno di 20 ore settimanali laddove nell' immediatezza dei fatti aveva riferito che nel periodo di CIG aveva sempre lavorato 20 ore settimanali. Allo stesso modo appare inattendibile e contraddittoria la dichiarazione testimoniale resa dal teste nel corso del procedimento laddove dopo aver riferito (anche Tes_3 in sede ispettiva) che il teste era sempre presente e non si assentava Per_4 mai si contraddice dicendo che nei periodi di crisi non sempre era presente al lavoro.
Dalle risultanze sopra esposte emerge, pertanto, che i dipendenti posti in CIG non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali ma avevano continuato a lavorare ininterrottamente all' interno dei locali aziendali anche a fronte dell' autorizzazione alla cassa integrazione rilasciata dall' . CP_1
Da tanto consegue che appare legittima la condotta dell' che, avendo CP_1 verificato l' irregolarità di alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. aveva proceduto alla Parte_1 rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a
5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG (somme richieste con l' avviso di addebito n 35920190000630718000) e al recupero nei confronti dell' degli importi indebitamente pagati dall' ai lavoratori a Pt_2 CP_1 titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00 (somme richieste con l' avviso di addebito n
35920190000616259000 nell' ambito del procedimento riunito RG 7508/2019).
*
Appaiono infine legittime le somme richieste dall' con l' avviso di CP_1 addebito n 35920190000712600000 (nell' ambito del proc riunito RG
8185/2019) per il periodo da 7/2018 a 9/2018 a titolo di recupero di benefici contributivi a seguito di DURC prot n 13227880 del 27.11.2018 CP_1 non regolare per una serie di irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l' importo di euro 34.881,47 segnalate nell' invito a regolarizzare notificato in data 28.11.2018.
Ed infatti le irregolarità contributive riscontrate come in questa sede confermate sono ostative al mantenimento degli sgravi contributivi.
Il contenuto dell'art. 5 del d.m. 24 ottobre 2007 è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale di tutti i contributi previdenziali alle scadenze di legge. Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali - in difetto del quale opera la revoca degli sgravi.
Del resto la ratio della norma, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n.
27107/2018), per cui la perdurante assenza di regolarità contributiva costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo.
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Stante la complessità dell' accertamento sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
1- Rigetta il ricorso;
2- compensa le spese processuali.
Lecce, 10.3.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
(riun 7508/2019; 8185/2019)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difesa dall' avv.to Balducci Cataldo Parte_1 che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti, elett.te dom.to c/o studio avv Cataldo Balducci ) Email_1
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. O. Manzi, M.T.Petrucci,
F.R.Belli, S. Graziuso, M.Raho, elett.te dom.to in Lecce, viale Marche n
14
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920190000630718000 e verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018; avviso di addebito n 35920190000616259000; avviso di addebito n 35920190000712600000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.2019 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920190000630718000 notificato il 28-05-2019 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti modello DM 10V, somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 9/2013 al 5/2018 per l' importo di euro 37.508,64.
La pretesa contributiva trovava fondamento nell' accertamento d' ufficio del 1.10.2018 con cui l' avendo verificato l' irregolarità di alcune CP_1 richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla cooperativa, aveva proceduto alla rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a 5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG e al recupero nei confronti dell' degli importi indebitamente pagati dall' ai Pt_2 CP_1 lavoratori a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00.
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) la nullità del' avviso di addebito per difetto di motivazione;
b) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito n
35920190000630718000 e del verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018.
Con memoria di costituzione del 4.6.2020 si costituiva l' evidenziando CP_1
l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente. Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con successivi ricorsi RG 7508/2019 e RG 8185/2019, riuniti al presente procedimento per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n
35920190000616259000 e n 35920190000712600000 con i quali l' CP_1 richiedeva rispettivamente il pagamento della somma di euro 27.369,44 (a titolo di recupero degli importi indebitamente corrisposti con pagamenti diretti ai lavoratori a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015) e di euro 1.102,20 per il periodo da 7/2018 a 9/2018 a titolo di recupero di benefici contributivi a seguito di n 13227880 CP_3 del 27.11.2018 non regolare per una serie di irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l' importo di euro 34.881,47 segnalate nell' invito a regolarizzare notificato in data 28.11.2018.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata l' precisava CP_1 che l' importo di euro 1102,20 scaturiva dalla revoca degli sgravi contributivi non spettanti per l' accertata insussistenza in detto periodo del requisito della c.d. regolarità contributiva e che il recupero degli importi indebitamente corrisposti con pagamenti diretti ai lavoratori a titolo di CIG doveva ritenersi legittimo atteso che i lavoratori indicati nel verbale non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nel periodo di CIG autorizzata dall' Istituto.
All' udienza del 12.2.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso gli avvisi di addebito suindicati e il verbale di accertamento n 2018004439 del 1 ottobre 2018 con il quale l' , avendo CP_1 verificato l' irregolarità di alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. aveva proceduto alla Parte_1 rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a
5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG e al recupero nei confronti dell' Azienda degli importi indebitamente pagati dall' ai lavoratori CP_1
a titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00.
In particolare gli esiti dell' accertamento si fondavano su una attenta verifica del fatturato aziendale dal quale risultava che proprio nei
Part periodi coincidenti con le richieste di (richieste motivate da carenza di commesse) il fatturato aziendale era risultato in aumento e sulle dichiarazioni dei dipendenti dalle quale era emerso che i lavoratori indicati nel verbale non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nei periodi di CIG autorizzata dall' . CP_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che nel periodo in contestazione vi era CP_1 stato un forte calo di ordinativi e che dagli stessi dati allegati dall' relativi al fatturato emergeva l' insostenibilità della gestione;
CP_1 precisava che la continuità di commesse, fatture, preventivi e ordini, lungi dal costituire un' anomalia, era un requisito espressamente richiesto dalla legge al fine di poter beneficiare della CIG, che la cooperativa nel corso degli ultimi cinque anni aveva richiesto la CIG per i lavoratori e e che la presenza di tali Persona_1 Persona_2 Persona_3 lavoratori in azienda nel periodo in contestazione era perfettamente corrispondente alle ore indicate all' ente erogante.
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Tanto premesso va preliminarmente disattesa la prima eccezione formulata dal ricorrente relativa a presunti vizi di forma (nel caso di specie, la ritenuta genericità dell' atto) degli avvisi di addebito impugnati.
Invero con riferimento alle modalità di redazione della cartella e al cosiddetto vizio motivazionale la giurisprudenza ritiene validamente formata la cartella conforme alle disposizioni del decreto ministeriale approvativo del relativo modello (art 25 dpr 602/1073 e art 11 d lgs
46/99). E' sufficiente pertanto che la stessa indichi il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, la tipologia e l' entità della contribuzione e il richiamo al verbale di accertamento sia pure con l' indicazione del periodo di riferimento.
Tale obbligo di motivazione tuttavia va graduato in relazione alla natura del provvedimento impositivo sicchè mentre si richiede una motivazione più ampia se riferita ad un atto di accertamento ai fini dell' esigenza di tutela del contribuente al fine dell' esercizio del diritto di difesa, l' obbligo di motivazione è mitigato in rapporto ad una cartella di pagamento che, come nel caso di specie, sia già stata preceduta dal verbale di accertamento n 2018004439/DDL del 1.10.2018. CP_1
Ne consegue che il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell' imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto non può condurre alla dichiarazione di nullità allorchè tale atto sia stato impugnato dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell' imposizione e di averli puntualmente contestati (sic Cass 4826/2014).
Nel caso di specie gli avvisi di addebito impugnati indicano il titolo della pretesa (contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti), il periodo di riferimento, la tipologia (contributi e l' entità della CP_1 contribuzione.
Fra l' altro gli avvisi di addebito sono stati precedute dalla notifica del verbale di accertamento tempestivamente impugnato dal ricorrente e dall' invito a regolarizzare del 28.11.2018 (limitatamente all' ava n
35920190000712600000) sicchè il ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni del provvedimento impositivo.
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Nel merito il ricorso è infondato. In punto di diritto, costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella secondo cui “in virtù dell' art 2697 c.c. l' onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' Istituto previdenziale fondato su un verbale ispettivo deve essere comprovata dallo stesso con riguardo ai CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale riveste efficacia probatoria
(v Cass n 22862/2010; 12108/2010)”.
Giova osservare, a tal proposito, che il verbale fa fede fino a querela di falso solo riguardo alla provenienza del verbale medesimo dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e riguardo ai fatti che quest' ultimo attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti;
invece per le altre circostanze di fatto, che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell' inchiesta per averle apprese de relato o in seguito all' esame di documenti, la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito, sicchè il materiale raccolto dal verbalizzante resta soggetto ala valutazione giudiziale (v Cass 1786/2000;
n 3973/1998).
La verifica della sussistenza dei requisiti di legge dipende da fatto che l' onere della prova- il quale secondo le regole ordinarie grava sull' ente previdenziale- tenuto a provare i fatti costitutivi dell' obbligo contributivo (ex multis Cass n 5763/2002; n 23699/2009) venga compiutamente assolto.
Nella specie da parte dell' resistente è stata dimostrata l' CP_1 Part insussistenza dei presupposti per la legittima erogazione della
Ed invero va evidenziato che con il verbale di accertamento impugnato n 2018004439 del 1 ottobre 2018 l' ha ritenuto l' irregolarità di CP_1 alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. per il periodo dal 2013 al 2018 con riferimento ai Parte_1 lavoratori , e Persona_4 Persona_2 Persona_3
Nel prospetto riportato a pag 6 del verbale di accertamento gli ispettori hanno riportato le settimane in cui i lavoratori avevano usufruito di CIG per la totalità delle ore lavorabili.
Da tale prospetto emerge che “il signor nell' anno 2013 avrebbe Per_4 lavorato solo 17 settimane su 52, mentre il sig solo 18 e la Persona_2 signora 6 su 25. Nell' anno 2014 sia il signor Persona_3 [...]
che il signor avrebbero lavorato solo 19 settimane Per_4 Persona_2 su 52, mentre la signora avrebbe lavorato solo 7 settimane Persona_3 su 52. Nell' anno 2015 sia il sig che il signor Persona_4 Persona_2 nei primi cinque mesi dell' anno avrebbero lavorato solo una settimana al mese, mentre la signora non ha pià ripreso a lavorare Persona_3 perchè si è dimessa il 7 gennaio 2015… Negli anni 2016, 2017 e 2018 l'
Part unico lavoratore che usufruisce della è il solo signor ”. Persona_4
In particolare gli esiti dell' accertamento si fondavano su una attenta verifica del fatturato aziendale dal quale risultava che proprio nei
Part periodi coincidenti con le richieste di (richieste motivate da carenza di commesse) il fatturato aziendale era risultato in aumento e sulle dichiarazioni dei dipendenti dalle quali era emerso che i lavoratori indicati nel verbale , e ) non Persona_1 Persona_2 Persona_3 avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali anche nei periodi di CIG autorizzata dall' Istituto.
ED invero il difetto dei presupposti per il riconoscimento della CIG concessa ai lavoratori e Persona_4 Persona_2 Persona_3 emerge dalle dichiarazioni chiare ed inequivoche rese dagli stessi lavoratori nel corso dell' accertamento ispettivo (da ritenersi attendibili attesa la carenza di uno specifico e rilevante interesse degli stessi) dalle quali emergono concreti elementi di prova idonei a suffragare la tesi dell' così come illustrata e sviluppata nel verbale di CP_1 accertamento avendo gli stessi riferito di aver sempre lavorato alle dipendenze della Cooperativa con il medesimo orario.
In particolare ha riferito in sede ispettiva di Testimone_1 aver lavorato per la per circa 12 anni nella sede di Parte_1
Copertino con mansioni di operaio generico occupandosi di rilegare libri in una lavorazione che prevedeva diverse fasi lavorative tipo incollaggio, piega, raccolta, cucitura brossura e taglio trilaterale;
che aveva lavorato in un primo periodo con un orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali e negli ultimi anni con un orario di lavoro di 20 ore settimanali;
che quando lavorava con un orario di 40 ore settimanali aveva sempre lavorato tutti i giorni da lunedì a venerdì; che poi per problemi aziendali ha svolto un orario di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì con un orario che si gestiva autonomamente ma che comunque era sempre di
20 ore settimanali;
che tale orario l' aveva continuato a svolgere fino alla data delle proprie dimissioni a gennaio 2016; che non vi era mai stato un periodo in cui non aveva lavorato per fermo attività. Da tale deposizione emerge che lo stesso ha continuato a lavorare con il medesimo orario anche quando era in CIG.
La signora ha riferito in sede ispettiva di aver Persona_3 lavorato per la dal 2011 al 2015 preso la casa Parte_1 Pt_4
” in via Ungaro per un paio di ore al giorno occupandosi di cucitura
[...]
e legatoria di libri;
che dopo un periodo di aspettativa dal 1.4.2013 al
31.7.2013 aveva ripreso a lavorare per la casa con le Parte_4 stesse mansioni e orario di lavoro fino al 2015; di ricordare che negli anni 2013, 2014 e 2015 aveva svolto lo stesso orario di lavoro
Da tale deposizione emerge che la stessa ha continuato a lavorare con lo stesso orario anche quando era in CIG.
Tutti gli altri lavoratori hanno dichiarato in sede ispettiva che
[...]
era presente al lavoro tutti i giorni della settimana perché era Per_4 lui che giornalmente impartiva le disposizioni di lavoro, verificava il lavoro, aveva i contatti con le ditte e i fornitori, verificava e concordava anche presso gli uffici dei clienti il tipo di rilegatura da effettuare e consigliava i clienti sulla modalità della stampa da realizzare.
In particolare il Presidente della ha Parte_1 Controparte_4 dichiarato in sede ispettiva che la sede di Copertino era gestita dal
[...]
che si occupava del rapporto coi clienti, degli acquisti, della Per_4 fatturazione, dei contatti con i fornitori, delle macchine e del controllo sui dipendenti.
ha dichiarato in sede ispettiva di aver lavorato per la Tes_2
nel periodo da dicembre 2015 a maggio 2017 per 4 ore al giorno Parte_1 da lunedì a venerdì e che quando aveva lavorato per la Cooperativa Calò
Salvatore era presente tutti i giorni in quanto impartiva giornalmente le disposizioni di lavoro e verificava il lavoro eseguito.
ha riferito in sede ispettiva di lavorare per la Tes_3 cooperativa dal 2015 con un orario part time di due ore al giorno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e che il titolare è sempre presente Persona_4 al lavoro in amministrazione salvo che non abbia impegni fuori con i vari clienti.
ha riferito in sede ispettiva di lavorare per la Testimone_4 cooperativa da circa un anno e che normalmente arrivava Persona_4 verso le 10,00 e rimaneva fino all' orario di chiusura.
ha infine riferito in sede ispettiva che Controparte_5 Persona_4 veniva in cooperativa ogni giorno e non si assentava mai se non per ragioni di lavoro. Invero le dichiarazioni rese in sede ispettiva non necessitano di una specifica “validazione” in sede processuale, non avendo parte ricorrente dedotto specifici profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca di tali narrazioni e tenuto in ogni caso conto del fatto che nel nostro ordinamento, al di fuori della prova legale, sottoposta dal legislatore ad un'aprioristica valutazione della sua efficacia, non si può attribuire necessariamente una maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese in sede giudiziale rispetto a quelle rese in sede ispettiva, spettando in via esclusiva al giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare di volta in volta le fonti del proprio convincimento, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, non incontrando altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sicché l'attività investigativa svolta da personale ispettivo, nel fornire elementi di riscontro, sia interni alla stessa dichiarazione di cui è in gioco l'attendibilità (con un contenuto preciso e dettagliato), che esterni alla stessa, in quanto coerente ad altri dati documentali e/o testimoniali, potrà portare il giudice del merito a dare comunque prevalenza a tali dichiarazioni acquisite nel corso della procedura sanzionatoria rispetto a quelle acquisite in giudizio.
Peraltro, secondo un orientamento diffuso a partire dall'intervento di
Cass. S.U. n. 916/1996 più volte ribadito (cfr. da ultimo Cass. n.
31101/2022), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Per contro, va ribadito, che parte ricorrente non ha allegato e dimostrato la presenza di eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Le deposizioni testimoniali rese nel corso dell' istruttoria dibattimentale non appaiono idonee a confutare le dichiarazioni rese in sede ispettiva che in quanto rese nell' immediatezza dei fatti appaiono maggiormente attendibili. Per tale motivo non appare attendibile la deposizione resa nel corso del procedimento dal teste nella parte in Per_2 cui riferisce che nei periodi di cig aveva lavorato meno di 20 ore settimanali laddove nell' immediatezza dei fatti aveva riferito che nel periodo di CIG aveva sempre lavorato 20 ore settimanali. Allo stesso modo appare inattendibile e contraddittoria la dichiarazione testimoniale resa dal teste nel corso del procedimento laddove dopo aver riferito (anche Tes_3 in sede ispettiva) che il teste era sempre presente e non si assentava Per_4 mai si contraddice dicendo che nei periodi di crisi non sempre era presente al lavoro.
Dalle risultanze sopra esposte emerge, pertanto, che i dipendenti posti in CIG non avevano mai smesso di lavorare all' interno dei locali aziendali ma avevano continuato a lavorare ininterrottamente all' interno dei locali aziendali anche a fronte dell' autorizzazione alla cassa integrazione rilasciata dall' . CP_1
Da tanto consegue che appare legittima la condotta dell' che, avendo CP_1 verificato l' irregolarità di alcune richieste di CIG ordinaria e in deroga presentate dalla soc. aveva proceduto alla Parte_1 rideterminazione della contribuzione dovuta per il periodo da 9/2013 a
5/2018 per l' importo di euro 34.808.41 a titolo di contributi e somme aggiuntive a seguito della revoca della CIG (somme richieste con l' avviso di addebito n 35920190000630718000) e al recupero nei confronti dell' degli importi indebitamente pagati dall' ai lavoratori a Pt_2 CP_1 titolo di CIG ordinaria per il periodo dal 9/2013 al 3/2015 per l' importo di euro 16.008,00 (somme richieste con l' avviso di addebito n
35920190000616259000 nell' ambito del procedimento riunito RG 7508/2019).
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Appaiono infine legittime le somme richieste dall' con l' avviso di CP_1 addebito n 35920190000712600000 (nell' ambito del proc riunito RG
8185/2019) per il periodo da 7/2018 a 9/2018 a titolo di recupero di benefici contributivi a seguito di DURC prot n 13227880 del 27.11.2018 CP_1 non regolare per una serie di irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l' importo di euro 34.881,47 segnalate nell' invito a regolarizzare notificato in data 28.11.2018.
Ed infatti le irregolarità contributive riscontrate come in questa sede confermate sono ostative al mantenimento degli sgravi contributivi.
Il contenuto dell'art. 5 del d.m. 24 ottobre 2007 è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale di tutti i contributi previdenziali alle scadenze di legge. Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali - in difetto del quale opera la revoca degli sgravi.
Del resto la ratio della norma, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n.
27107/2018), per cui la perdurante assenza di regolarità contributiva costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo.
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Stante la complessità dell' accertamento sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
1- Rigetta il ricorso;
2- compensa le spese processuali.
Lecce, 10.3.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa