TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Lilla De Nuccio Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 33089 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
, nato in [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Brunella Crecchi;
- ricorrente -
E
– Questura di Roma, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
-resistente -
Oggetto: Impugnazione diniego di rilascio di protezione speciale da parte del Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 09.07.2023 il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso, dalla Questura di Roma in data
22.05.2023 e notificato in data 04.07.2023, per mancanza dei necessari presupposti di legge.
Il Giudice designato con decreto del 1.09.2023 ha fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con onere della notifica del ricorso a controparte a cura del ricorrente, udienza per il giorno 01.03.2024, differito all'8.11.2024 per mancato deposito di note nel termine assegnato.
All'udienza così differita, controparte non si è costituita in giudizio e, non risultando in atti prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza da parte del ricorrente, il Giudice ha differito l'udienza al 31.01.2025, autorizzando ove necessario al rinnovo della notifica nel rispetto dei termini di cui all'art. 281- undecies cpc. anche in considerazione dell'atto di costituzione di nuovo difensore nelle more del giudizio.
Con atto di deposito del 03.12.2024, parte ricorrente ha depositato in atti la prova dell'avvenuta notifica non, come richiesto, in formato .eml ma .pdf dal quale appare l'invio all'indirizzo e-mail e non all'indirizzo per Email_1
comunicazioni e notifiche processuali dell'Avvocatura dello Stato:
Email_2
pagina 2 All'udienza del 31.01.2025, controparte non si è costituita in giudizio e la causa all'esito dell'udienza, svolta in modalità cartolare, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'assenza della prova della regolare instaurazione del contraddittorio stante il deposito della notifica in un formato non verificabile e il conseguente mancato rispetto del perentorio termine concesso di rinnovo della notifica, non consente l'esame nel merito del ricorso che va, quindi, dichiarato improcedibile.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17.02.2025
Il Presidente
Luciana Sangiovanni
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Lilla De Nuccio Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 33089 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
, nato in [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Brunella Crecchi;
- ricorrente -
E
– Questura di Roma, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
-resistente -
Oggetto: Impugnazione diniego di rilascio di protezione speciale da parte del Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 09.07.2023 il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso, dalla Questura di Roma in data
22.05.2023 e notificato in data 04.07.2023, per mancanza dei necessari presupposti di legge.
Il Giudice designato con decreto del 1.09.2023 ha fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con onere della notifica del ricorso a controparte a cura del ricorrente, udienza per il giorno 01.03.2024, differito all'8.11.2024 per mancato deposito di note nel termine assegnato.
All'udienza così differita, controparte non si è costituita in giudizio e, non risultando in atti prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza da parte del ricorrente, il Giudice ha differito l'udienza al 31.01.2025, autorizzando ove necessario al rinnovo della notifica nel rispetto dei termini di cui all'art. 281- undecies cpc. anche in considerazione dell'atto di costituzione di nuovo difensore nelle more del giudizio.
Con atto di deposito del 03.12.2024, parte ricorrente ha depositato in atti la prova dell'avvenuta notifica non, come richiesto, in formato .eml ma .pdf dal quale appare l'invio all'indirizzo e-mail e non all'indirizzo per Email_1
comunicazioni e notifiche processuali dell'Avvocatura dello Stato:
Email_2
pagina 2 All'udienza del 31.01.2025, controparte non si è costituita in giudizio e la causa all'esito dell'udienza, svolta in modalità cartolare, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'assenza della prova della regolare instaurazione del contraddittorio stante il deposito della notifica in un formato non verificabile e il conseguente mancato rispetto del perentorio termine concesso di rinnovo della notifica, non consente l'esame nel merito del ricorso che va, quindi, dichiarato improcedibile.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17.02.2025
Il Presidente
Luciana Sangiovanni
pagina 3