Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10103 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...]_1 C.F._2
(SS) il 08/01/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Itria
Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Santa Teresa di
Gallura.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/12/2014 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Santa Teresa di Gallura, anno 2014, numero 12, parte
1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Santa Teresa di Gallura il 13/12/2014,
[...] Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Santa
Teresa di Gallura, con ogni conseguente effetto di legge.
2) Affidare il figlio minore (nato a [...] il Persona_1
18/06/2015), congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento presso la madre ove conserva la residenza anche ai fini anagrafici.
I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale consensualmente per le decisioni di maggior interesse per il figlio minore tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 aspirazioni del figlio e separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della Signora resta a Lei Pt_1 assegnata ove continuerà ad abitarvi con il figlioletto . Per_1
4) vedrà il padre una volta al mese (giorno da concordare di volta in Per_1 volta con la signora con un congruo preavviso); durante le vacanze Pt_1 estive coincidenti con la sospensione scolastica, trascorrerà con il Per_1
Pag. 2 di 3 padre un periodo di dieci giorni anche non continuativi da concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno e per il periodo natalizio, dal 23/12 al 31/12 con il padre e dal 01/01 al 06/01 con la madre, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
Pasqua 2025 con il padre e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre, per poi procedere con il criterio dell'alternanza di anno in anno.
I genitori potranno concordare di volta in volta ulteriori periodi di visita padre/figlio accordandosi tra loro con congruo preavviso.
Durante il diritto di visita, sarà cura del Signor prendere il figlio CP_1 dall'abitazione materna ed ivi riportarlo al termine.
5) Il Signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per CP_1 Pt_1 il mantenimento del figlio la somma di € 220,00 mensili da Per_1 corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del CNF.
6) Le parti hanno concordato che la signora continuerà a percepire in Pt_1 via esclusiva l'indennità di accompagnamento per (L. 104) pari Per_1 ad € 324,00 mensili e il 100% dell'assegno unico.
In merito si evidenzia che il bambino è seguito dalla SCNPIA di Quartu
Sant'Elena, Dott.ssa , per disturbo da deficit di attenzione/iperattività; Per_2 il bambino ha l'insegnante di sostegno a scuola, l'assistenza educativa specialistica scolastica e il correlato riconoscimento della L. 104 e frequenta un percorso di terapia comportamentale a pagamento presso la "Lampada di
Aladino", che se non rientrante completamente nella disponibilità dei sussidi del minore deve essere sostenuta al 50% dai genitori.
Il bambino percepisce l'indennità di accompagnamento di € 324,00 mensili tranne nei mesi di chiusura scolastica (luglio,agosto e settembre) periodo nel quale il minore frequenta il campo estivo per conservare la propria socialità e crescita rispetto al quadro clinico di cui sopra, anche questo a carico dei genitori al 50% senza preventivo accordo, come tutte le spese necessarie per il bambino legate alla diagnosi medica e attività sportiva (ovviamente da documentarsi).
7) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e che ciascuna di esse provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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