Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11775 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 ta in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 25, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIU-
SEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/04/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data al quale si rinvia. Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale, n. 1950/2022 dei 30/03-06/05/2022, passata in autorità di cosa
1. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie dall'unione dei coniugi sono nate tre figlie: , nata a [...] in Per_1 data 05/03/2003, , nata a [...] in data [...], e nata a [...]- Per_2 Per_3 lermo in data 25/09/2008.
Considerato che aveva già raggiunto la maggiore età in fase di separazione e ha Per_1 lasciato la casa della madre, come dichiarato dalla ricorrente in udienza, e stante la soprav- venuta maggiore età di in fase di divorzio, deve disporsi soltanto con riguardo Per_2 all'affidamento di ancora minorenne. Per_3
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo. Né possono ritenersi idonee a giu-
- 2 - stificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni eco- nomiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Orbene, nel caso di specie, lo stato di detenzione in cui versa il padre CP_1
presso la Casa circondariale Pagliarelli di Palermo richiede la conferma di
[...] quanto statuito in sede di separazione e appare opportuno confermare l'affido esclusivo in capo alla madre , stante l'impossibilità e la lontananza del padre che Parte_1 non permette una condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, dispo- nendo un regime di affidamento esclusivo della figlia alla madre.
In merito al regime di incontri, considerata l'età della figlia (prossima ai 17 anni), si ri- tiene sia opportuno lasciarlo alla libera determinazione della giovane che come riferito dalla ricorrente è l'unica figlia che ha mantenuto contatti con il padre e, dunque, non si ritiene necessario prevedere un regime di incontri con lo stesso, di fatto ad oggi non realizzabile concretamente stante lo stato di detenzione del padre.
2. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e conviventi con la madre. Per_2 Per_3
2.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337
- 3 - ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati economici in pre- cedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai geni- tori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presup- posti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accu- dimento.
Nel caso in esame, in assenza di dati certi circa la posizione economica dell'odierno con- vento, ad oggi detenuto, considerato che la ricorrente risulta percettrice dell'assegno di in- clusione, appare equo fissare il contributo da porre a carico del Controparte_2
per il mantenimento delle figlie e in complessivi € 300,00 mensili
[...] Per_2 Per_3
(€ 150,00 a figlia), da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annual- mente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
- 4 - ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do anche sulla contumacia di;
Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO il 28/10/2014 da
, nata a [...] in data [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], e iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] del medesimo Comune al n. 58, parte I, serie A, dell'anno 2014; dispone l'affido esclusivo di nata a Palermo in [...] Persona_4
25/09/2008, a;
Parte_1 dispone che il regime di frequentazione tra padre e figlia sia rimesso al libero accordo tra gli stessi;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al manteni- Parte_1 mento delle figlie della coppia e (€ 150,00 a figlia), somma da versare en- Per_2 Per_3 tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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