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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2347/2019
Udienza / Scadenza termine note di trattazione scritta: 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
- viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- ritenuta fondata la richiesta avanzata da parte resistente, nelle controdeduzioni del 15.07.2022, avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza istruttoria del 28.01.2022 nella parte in cui ha ammesso la documentazione prodotta dal ricorrente alla suddetta udienza, atteso che erroneamente si è considerata tale documentazione come proveniente dalla società convenuta, laddove trattasi di messaggi mail, datati 30.08.2018 e 02.09.2018, provenienti dalla casella di posta elettronica del ricorrente e, dunque, in suo possesso in epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo in data 19.11.2019; poiché, dunque, non può dirsi che tali documenti siano stati formati o siano sopraggiunti nella disponibilità del ricorrente soltanto dopo il decorso dei termini preclusivi, appare inammissibile la loro acquisizione, essendo stati prodotti successivamente al deposito del ricorso;
- ritenuto, per tali motivi, di espungere siffatta documentazione dal giudizio;
- considerato che la causa è matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori;
- visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. CO GO, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2347/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , difeso dall'avv. Fernanda Gigliotti;
Parte_1 C.F._1 ricorrente;
contro
(P. IVA: ) in persona della legale rappresentante p. t., con sede a CP_1 P.IVA_1
Soverato, alla Via Cadorna n. 2/A, difesa dall'avv. Giovanni Caridi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di avere prestato lavoro subordinato, con mansioni di barman, alle dipendenze della società nel periodo estivo degli anni 2015, 2017 e 2018, meglio CP_1 precisato in ricorso, con orario di servizio 9,00-19,00 (con pausa di 2/4 ore) e 23,00-5,00, da osservare tutti i giorni della settimana, chiede l'accertamento di avere svolto attività di barman corrispondente al 4° livello del CCNL di categoria, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 26.802,10, di cui euro 6.221,35 per il 2015, euro
10.180,19 per il 2017 ed euro 10.400,56 per il 2018, a titolo di differenze retributive dovutegli e non corrisposte, oltre al versamento della contribuzione assistenziale, previdenziale e assicurativa obbligatoria, con gli interessi legali maturati dalla cessazione del rapporto al soddisfo.
La costituita società datrice ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente limitatamente all'anno 2015, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tale annualità, mentre, per gli anni 2017 e 2018, ha dedotto che l'attività lavorativa del medesimo si era svolta in perfetta osservanza dei contratti stipulati, nonché di averlo retribuito in conformità alle buste paga prodotte, sicché nulla gli era dovuto oltre a quanto già corrisposto.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale e, all'udienza del 27.11.2015, il giudice, al fine di favorire una definizione bonaria della controversia, ha formulato una proposta conciliativa di versamento della somma di danaro, pari ad euro 5.500,00 onnicomprensiva, ad opera della società convenuta in favore del ricorrente. La società ha accettato la proposta, mentre l'istante, con le note scritte depositate il 11.12.2025, ha rifiutato la proposta, insistendo nelle proprie richieste, sicché, all'udienza del 19.12.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciando sentenza con motivazione contestuale. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che la società ha avanzato relativamente all'anno 2016, atteso che la risulta costituita con atto notarile del 26.01.2017, come CP_1 attestato dalla successiva comunicazione al Registro Imprese di Catanzaro eseguita dal notaio il
07.02.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta). E' evidente che nessun rapporto di lavoro poteva sorgere con la suddetta società prima della sua costituzione, sicché, con riguardo all'anno 2015, la domanda va respinta poiché il soggetto passivo del credito rivendicato dall'istante non può essere individuato nella società convenuta.
Lo scrutinio oggetto di giudizio deve essere pertanto limitato al rapporto di lavoro intercorso tra le parti negli anni 2017 e 2018.
Al riguardo, va anzitutto respinta la domanda attorea volta a conseguire, per l'anno 2018,
l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, ovvero di barman corrispondente al 4° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, rispetto a quelle di 5° livello formalmente assegnate al lavoratore nel contratto individuale stipulato il 09.06.2018.
Infatti, il ricorrente ha omesso di effettuare una puntuale allegazione delle declaratorie contrattuali che vengono in rilievo, segnatamente, un analitico esame delle stesse in relazione all'inquadramento formale attribuitogli ed a quello rivendicato che avrebbe dovuto ricevere alla luce della normativa applicabile, avendo il lavoratore l'onere di riportare integralmente nel ricorso il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa. Detta omissione impedisce di procedere ad un confronto tra la declaratoria di formale inquadramento delle sue mansioni (5° livello)
e quella dell'inquadramento invocato asseritamente spettante (4° livello) e la carenza di tali elementi all'interno del ricorso introduttivo non consente al giudicante di valutare la fondatezza o meno della pretesa, né al convenuto di approntare una idonea attività difensiva, essendo quest'ultimo onerato, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., della puntuale presa di posizione e contestazione circa la domanda avversaria.
Passando all'esame delle rivendicazioni economiche che il ricorrente ha avanzato per l'anno 2017, si rileva che vi è in atti il contratto che ha trasformato il rapporto di lavoro tra le parti da tempo parziale a tempo pieno, a decorrere dal 08.08.2017.
Parte ricorrente assume che, nell'anno 2017, il rapporto di lavoro era iniziato il 26.05.2017 e cessato il 17.09.2017 e l'orario di servizio che aveva in concreto osservato tutti i giorni della settimana era stato dalle ore 9:00 alle ore 19, con una pausa variabile dalle 2 alle 4 ore a seconda delle necessità aziendali, nonché dalle ore 23,00 alle ore 5,00, presso il bar della discoteca, nei (n. 28) giorni elencati nel ricorso, maturando per l'attività espletata un credito di euro 11.652,19, a fronte del quale aveva ricevuto solo l'importo di euro 1.652,00, vantando, a tutt'oggi, un credito inevaso pari ad euro
10.180,19. Sennonché, di tanto l'attore non offre una prova adeguata, atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire alcunché circa le mansioni espletate e l'orario che egli ha osservato nel corso dell'estate 2017. Né è possibile affidarsi alla documentazione fotografica che ha esibito con riferimento a tale periodo al fine di dimostrare la sua presenza, come barman, durante alcuni eventi serali estivi organizzati dal infatti, in mancanza di ulteriori elementi, tali istantanee nulla CP_1 dicono in merito all'attività svolta ed all'orario di lavoro ossequiato in concreto dal ricorrente.
Non è chiaro, dunque, se l'istante abbia eseguito, nel suddetto periodo, soltanto lavoro diurno presso il bar del lido, oppure solo lavoro notturno presso il bar della discoteca, o, ancora, sia l'uno che l'altro ed in quale misura.
Non resta, pertanto, che affidarsi alle risultanze dei prospetti paga relativi ai mesi maggio – settembre
2017 depositati dalla società resistente, che rilevano come riconoscimento datoriale dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in tale periodo, dai quali emerge che la retribuzione complessiva ammonta ad euro 3.913,96 (considerando che nel mese di settembre l'istante ha lavorato fino al
17.09.2017); da tale somma va sottratto l'importo di euro 1.652,00, che il ricorrente ha ammesso di avere già percepito, con un residuo ancora spettantegli pari ad euro 2.261,96.
La società resistente non ha fornito la prova di avere corrisposto al dipendente la suddetta somma, sicché, per l'anno 2017, spettano al ricorrente le differenze retributive non corrisposte, pari ad euro
2.261,96.
Relativamente all'anno 2018, parte ricorrente assume che il rapporto di lavoro si è svolto dal
01.06.2018 al 15.09.2018, con il seguente orario di lavoro: tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 19,00, con una pausa variabile dalle 2 alle 4 ore a seconda delle necessità aziendali, nonché dalle ore 23,00 alle ore 5,00 presso il bar della discoteca nei (n. 34) giorni elencati nel ricorso, maturando per l'attività espletata un credito di euro 11.920,33. Lamenta che nulla gli è stato versato nel corso del rapporto e che solo allorquando si era rivolto, in data 26.02.2019, all'Ispettorato del Lavoro, la società aveva eseguito, in data 24.06.2019, un bonifico a suo favore di euro 1.519,77, con la causale “buste paga mese giugno, luglio, agosto e settembre 2018”, che aveva trattenuto in acconto sulle retribuzioni dovutegli, sicché egli vantava un credito residuo per l'anno 2018 pari ad euro 10.400,56.
Anche per l'anno 2018, tuttavia, il ricorrente non fornisce prova adeguata delle invocate spettanze.
Il teste la quale, nell'estate del 2018, ha prestato attività lavorativa presso lo Testimone_1 stabilimento di Soverato, nei pressi del ha riferito: che, talvolta, incontrava il CP_2 CP_1 ricorrente la mattina quando si recava da lei per un caffè, o la sera quando lei gli portava i panini;
che lei era adibita al servizio bar, sicché non aveva modo di vedere il ricorrente mentre era al lavoro, né sapeva esattamente quale fosse l'attività svolta dal medesimo, forse quella di bagnino;
di non conoscere gli orari di lavoro cui egli era tenuto, anche perché lei si recava al lavoro non prima delle 11/12 del mattino e lavorava fino alle 19/20; che, allorquando si recava a ballare al CP_1 incontrava spesso l'istante mentre era intento a preparare i drinks dietro il bancone.
Il teste ha dichiarato di avere prestato, nell'anno 2018, l'attività di hostess Testimone_2
(consistente nell'accompagnamento dei clienti ai tavoli, nell'assistenza ai medesimi, nella segnalazione di problematiche) presso il e che il ricorrente, in quel periodo svolgeva le CP_3 mansioni di barman all'interno della discoteca del CP_1
Infine, il teste ha riferito: di lavorare dal 2018 come cassiere del durante Testimone_3 CP_1 gli eventi organizzati di sabato sera presso la relativa discoteca;
di non sapere se il ricorrente, nell'anno 2017, lavorava presso il mentre certamente egli faceva il barman nell'estate del CP_1
2018 all'interno della discoteca, unitamente ad altro personale, ovvero il la Controparte_4
, i figli della signora , e ed anche altri barman;
che il CP_5 Pt_2 Per_1 Persona_2 ricorrente non lavorava tutti i giorni come barman, ma soltanto nelle serate in cui lavorava lui (n.d.r. il teste), vale a dire di sabato sera quando apriva la discoteca;
poi, da metà luglio, lui ed il ricorrente facevano la serata del giovedì sera, e quindi in tale periodo l'istante lavorava anche il giovedì sera;
che il è una discoteca ed in quegli anni, nel 2018, vi erano degli ombrelloni, ma non era un CP_1 lido frequentato, c'era il bagnino, il cui cognome era;
che tutti i dipendenti venivano Per_3 chiamati ad intermittenza secondo l'affluenza al locale in base alle prenotazioni in quanto se la serata era piena era necessario più personale.
Le dichiarazioni dei testi hanno evidenziato che il ricorrente, nell'anno 2018, svolgeva l'attività di barman all'interno della discoteca durante le serate organizzate dal vale a dire di sabato sera CP_1 fino a metà luglio e, a partire dalla seconda metà di luglio, anche di giovedì sera (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Non è emerso, tuttavia, se il medesimo, nel suddetto periodo, svolgesse Tes_3 quotidianamente anche l'attività di barman presso il bar del lido durante le ore mattutine, atteso che l'unico teste che ha riferito in merito ( ) non ha saputo fornire precise indicazioni, né Tes_1 sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né sull'attività che egli in concreto espletava, tanto che il teste ha dichiarato che forse l'istante faceva il bagnino.
Pertanto, l'unica circostanza accertata in base alle emergenze probatorie (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dal teste ) è che, nell'estate del 2018, il ricorrente abbia lavorato come Tes_3 barman all'interno della discoteca del Mama's, nelle giornate di giovedì fino a metà luglio, e nei giorni di giovedì e domenica da metà luglio a fine agosto/metà settembre, per un totale di circa 25 giornate lavorative. D'altronde, le fotografie che l'istante ha prodotto in relazione all'attività di barman svolta dal ricorrente nell'estate del 2018 attestano la sua presenza soltanto in dieci serate.
Ancora una volta, pertanto, giova esaminare i prospetti paga relativi ai mesi giugno – settembre 2018 depositati dalla società resistente, che rilevano come ammissione, ad opera del datore, dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in tale periodo, dai quali emerge che la retribuzione complessiva ammonta ad euro 1.519,77 (attese le numerose assenze in tale periodo accumulate dal lavoratore il quale cessava l'attività già alla data del 28.08.2018, tanto vero che la busta paga di settembre 2018 riporta soltanto ratei di 13° e 14° mensilità, nonché di TFR); somma, questa, che, per come ha esposto lo stesso ricorrente, gli è stata interamente versata con bonifico del 24.06.2019.
Inoltre, parte resistente ha dichiarato di aver versato in contanti al ricorrente la somma ulteriore di euro 3.000,00, in acconto sulle buste paga che il lavoratore era solito richiedere.
Al riguardo, parte resistente ha dichiarato che il ricevimento della suddetta somma di euro 3.000,00 per contanti risultava dalle dichiarazioni rese dal lavoratore dinanzi all'ispettorato del Lavoro: poiché tale circostanza non è stata negata da parte ricorrente, può ritenersi provata per mancata contestazione.
Poiché, dunque, la società resistente, con riguardo all'anno 2018, ha versato al lavoratore la somma complessiva di euro 4.519,77 (1.519,77 + 3.000,00 = 4.519,77), ritiene il giudice che tale importo remuneri ampiamente l'attività che il ricorrente ha in concreto espletato nel suddetto periodo
(compresa, dunque, quella di barman per circa 25 giornate lavorative).
A riprova di tanto, si evidenzia che, dall'esame dello screenshot whatsapp del 22.09.2018 (prodotto da parte convenuta) che il ricorrente ha inviato a , amministratrice della Controparte_6 CP_1 in epoca successiva all'increscioso episodio occorso a metà agosto del 2018, allorquando era stato scoperto un ammanco di bottiglie (champagne) dalla cambusa che la società aveva contestato all'attore, emerge come quest'ultimo, rammaricandosi dell'accaduto che aveva deteriorato i rapporti con la , abbia, nondimeno, invocato un aiuto economico dalla medesima poiché versava in Pt_2 stato di bisogno, chiedendole se poteva anticipargli un mese dello stipendio che poi le avrebbe restituito non appena ne avesse avuto la possibilità. Dal contenuto del suddetto screenshot whatsapp del 22.09.2018, appare ragionevole ipotizzare che il ricorrente, per l'attività espletata nell'anno 2018, avesse già ricevuto l'intera retribuzione spettantegli, non essendo, altrimenti, logicamente spiegabile la sua richiesta di aiuto economico alla società datrice qualora fosse stato creditore verso la medesima a titolo di retribuzioni non versate.
Più in generale, si condivide la riflessione di parte resistente secondo cui, esaminando il contenuto di altri messaggi Whatsapp prodotti dalla società datrice, emerge che la sua amministratrice, sig.ra
, aveva dimostrato nel tempo ampia disponibilità nei confronti del , trasformando, Pt_2 Pt_1 nell'anno 2017, su sua richiesta, il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (“oltre a quello che mi hai dato non ti chiedo più niente”; cfr. screenshot whatsapp del 01.07.2017 inviato dal ricorrente alla ), al fine di consentirgli di accedere ad un finanziamento (cfr., altresì, sul Pt_2 punto, screenshot whatsapp del 13.09.2017, con cui l'istante chiedeva il bonifico dello stipendio su richiesta della Banca nella consapevolezza di dover restituire la somma poiché a lui non spettante;
ed ancora screenshot whatsapp del 14.11.2017 nel quale il lavoratore, a fronte della chiusura dell'attività sociale a settembre, chiedeva la trasmissione della busta paga relativa al mese di ottobre 2017, promettendo che, a fine mese, avrebbe rassegnato le dimissioni).
In conclusione, spettano al ricorrente le differenze retributive non corrisposte nel corso del rapporto per l'anno 2017, pari ad euro 2.261,96.
Ne consegue la condanna di parte convenuta al pagamento della complessiva somma, in favore di parte attrice, della suddetta somma di euro 2.261,96.
Tale somma deve maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali omessi presso l'INPS, stante la mancata chiamata in giudizio dell'ente previdenziale. Infatti, è orientamento giurisprudenziale consolidato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che non si identifica con il diritto spettante all'
[...]
di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della CP_7 propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare, come nel caso di specie) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte resistente soccombente, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente, per le causali di cui alla parte motiva, la somma complessiva di € 2.261,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali omessi presso l'INPS;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendo a carico di parte resistente i restanti 2/3 (euro 2.000,00), da distrarre in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
CO GO
Udienza / Scadenza termine note di trattazione scritta: 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
- viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- ritenuta fondata la richiesta avanzata da parte resistente, nelle controdeduzioni del 15.07.2022, avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza istruttoria del 28.01.2022 nella parte in cui ha ammesso la documentazione prodotta dal ricorrente alla suddetta udienza, atteso che erroneamente si è considerata tale documentazione come proveniente dalla società convenuta, laddove trattasi di messaggi mail, datati 30.08.2018 e 02.09.2018, provenienti dalla casella di posta elettronica del ricorrente e, dunque, in suo possesso in epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo in data 19.11.2019; poiché, dunque, non può dirsi che tali documenti siano stati formati o siano sopraggiunti nella disponibilità del ricorrente soltanto dopo il decorso dei termini preclusivi, appare inammissibile la loro acquisizione, essendo stati prodotti successivamente al deposito del ricorso;
- ritenuto, per tali motivi, di espungere siffatta documentazione dal giudizio;
- considerato che la causa è matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori;
- visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. CO GO, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2347/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , difeso dall'avv. Fernanda Gigliotti;
Parte_1 C.F._1 ricorrente;
contro
(P. IVA: ) in persona della legale rappresentante p. t., con sede a CP_1 P.IVA_1
Soverato, alla Via Cadorna n. 2/A, difesa dall'avv. Giovanni Caridi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di avere prestato lavoro subordinato, con mansioni di barman, alle dipendenze della società nel periodo estivo degli anni 2015, 2017 e 2018, meglio CP_1 precisato in ricorso, con orario di servizio 9,00-19,00 (con pausa di 2/4 ore) e 23,00-5,00, da osservare tutti i giorni della settimana, chiede l'accertamento di avere svolto attività di barman corrispondente al 4° livello del CCNL di categoria, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 26.802,10, di cui euro 6.221,35 per il 2015, euro
10.180,19 per il 2017 ed euro 10.400,56 per il 2018, a titolo di differenze retributive dovutegli e non corrisposte, oltre al versamento della contribuzione assistenziale, previdenziale e assicurativa obbligatoria, con gli interessi legali maturati dalla cessazione del rapporto al soddisfo.
La costituita società datrice ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente limitatamente all'anno 2015, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tale annualità, mentre, per gli anni 2017 e 2018, ha dedotto che l'attività lavorativa del medesimo si era svolta in perfetta osservanza dei contratti stipulati, nonché di averlo retribuito in conformità alle buste paga prodotte, sicché nulla gli era dovuto oltre a quanto già corrisposto.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale e, all'udienza del 27.11.2015, il giudice, al fine di favorire una definizione bonaria della controversia, ha formulato una proposta conciliativa di versamento della somma di danaro, pari ad euro 5.500,00 onnicomprensiva, ad opera della società convenuta in favore del ricorrente. La società ha accettato la proposta, mentre l'istante, con le note scritte depositate il 11.12.2025, ha rifiutato la proposta, insistendo nelle proprie richieste, sicché, all'udienza del 19.12.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciando sentenza con motivazione contestuale. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che la società ha avanzato relativamente all'anno 2016, atteso che la risulta costituita con atto notarile del 26.01.2017, come CP_1 attestato dalla successiva comunicazione al Registro Imprese di Catanzaro eseguita dal notaio il
07.02.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta). E' evidente che nessun rapporto di lavoro poteva sorgere con la suddetta società prima della sua costituzione, sicché, con riguardo all'anno 2015, la domanda va respinta poiché il soggetto passivo del credito rivendicato dall'istante non può essere individuato nella società convenuta.
Lo scrutinio oggetto di giudizio deve essere pertanto limitato al rapporto di lavoro intercorso tra le parti negli anni 2017 e 2018.
Al riguardo, va anzitutto respinta la domanda attorea volta a conseguire, per l'anno 2018,
l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, ovvero di barman corrispondente al 4° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, rispetto a quelle di 5° livello formalmente assegnate al lavoratore nel contratto individuale stipulato il 09.06.2018.
Infatti, il ricorrente ha omesso di effettuare una puntuale allegazione delle declaratorie contrattuali che vengono in rilievo, segnatamente, un analitico esame delle stesse in relazione all'inquadramento formale attribuitogli ed a quello rivendicato che avrebbe dovuto ricevere alla luce della normativa applicabile, avendo il lavoratore l'onere di riportare integralmente nel ricorso il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa. Detta omissione impedisce di procedere ad un confronto tra la declaratoria di formale inquadramento delle sue mansioni (5° livello)
e quella dell'inquadramento invocato asseritamente spettante (4° livello) e la carenza di tali elementi all'interno del ricorso introduttivo non consente al giudicante di valutare la fondatezza o meno della pretesa, né al convenuto di approntare una idonea attività difensiva, essendo quest'ultimo onerato, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., della puntuale presa di posizione e contestazione circa la domanda avversaria.
Passando all'esame delle rivendicazioni economiche che il ricorrente ha avanzato per l'anno 2017, si rileva che vi è in atti il contratto che ha trasformato il rapporto di lavoro tra le parti da tempo parziale a tempo pieno, a decorrere dal 08.08.2017.
Parte ricorrente assume che, nell'anno 2017, il rapporto di lavoro era iniziato il 26.05.2017 e cessato il 17.09.2017 e l'orario di servizio che aveva in concreto osservato tutti i giorni della settimana era stato dalle ore 9:00 alle ore 19, con una pausa variabile dalle 2 alle 4 ore a seconda delle necessità aziendali, nonché dalle ore 23,00 alle ore 5,00, presso il bar della discoteca, nei (n. 28) giorni elencati nel ricorso, maturando per l'attività espletata un credito di euro 11.652,19, a fronte del quale aveva ricevuto solo l'importo di euro 1.652,00, vantando, a tutt'oggi, un credito inevaso pari ad euro
10.180,19. Sennonché, di tanto l'attore non offre una prova adeguata, atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire alcunché circa le mansioni espletate e l'orario che egli ha osservato nel corso dell'estate 2017. Né è possibile affidarsi alla documentazione fotografica che ha esibito con riferimento a tale periodo al fine di dimostrare la sua presenza, come barman, durante alcuni eventi serali estivi organizzati dal infatti, in mancanza di ulteriori elementi, tali istantanee nulla CP_1 dicono in merito all'attività svolta ed all'orario di lavoro ossequiato in concreto dal ricorrente.
Non è chiaro, dunque, se l'istante abbia eseguito, nel suddetto periodo, soltanto lavoro diurno presso il bar del lido, oppure solo lavoro notturno presso il bar della discoteca, o, ancora, sia l'uno che l'altro ed in quale misura.
Non resta, pertanto, che affidarsi alle risultanze dei prospetti paga relativi ai mesi maggio – settembre
2017 depositati dalla società resistente, che rilevano come riconoscimento datoriale dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in tale periodo, dai quali emerge che la retribuzione complessiva ammonta ad euro 3.913,96 (considerando che nel mese di settembre l'istante ha lavorato fino al
17.09.2017); da tale somma va sottratto l'importo di euro 1.652,00, che il ricorrente ha ammesso di avere già percepito, con un residuo ancora spettantegli pari ad euro 2.261,96.
La società resistente non ha fornito la prova di avere corrisposto al dipendente la suddetta somma, sicché, per l'anno 2017, spettano al ricorrente le differenze retributive non corrisposte, pari ad euro
2.261,96.
Relativamente all'anno 2018, parte ricorrente assume che il rapporto di lavoro si è svolto dal
01.06.2018 al 15.09.2018, con il seguente orario di lavoro: tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 19,00, con una pausa variabile dalle 2 alle 4 ore a seconda delle necessità aziendali, nonché dalle ore 23,00 alle ore 5,00 presso il bar della discoteca nei (n. 34) giorni elencati nel ricorso, maturando per l'attività espletata un credito di euro 11.920,33. Lamenta che nulla gli è stato versato nel corso del rapporto e che solo allorquando si era rivolto, in data 26.02.2019, all'Ispettorato del Lavoro, la società aveva eseguito, in data 24.06.2019, un bonifico a suo favore di euro 1.519,77, con la causale “buste paga mese giugno, luglio, agosto e settembre 2018”, che aveva trattenuto in acconto sulle retribuzioni dovutegli, sicché egli vantava un credito residuo per l'anno 2018 pari ad euro 10.400,56.
Anche per l'anno 2018, tuttavia, il ricorrente non fornisce prova adeguata delle invocate spettanze.
Il teste la quale, nell'estate del 2018, ha prestato attività lavorativa presso lo Testimone_1 stabilimento di Soverato, nei pressi del ha riferito: che, talvolta, incontrava il CP_2 CP_1 ricorrente la mattina quando si recava da lei per un caffè, o la sera quando lei gli portava i panini;
che lei era adibita al servizio bar, sicché non aveva modo di vedere il ricorrente mentre era al lavoro, né sapeva esattamente quale fosse l'attività svolta dal medesimo, forse quella di bagnino;
di non conoscere gli orari di lavoro cui egli era tenuto, anche perché lei si recava al lavoro non prima delle 11/12 del mattino e lavorava fino alle 19/20; che, allorquando si recava a ballare al CP_1 incontrava spesso l'istante mentre era intento a preparare i drinks dietro il bancone.
Il teste ha dichiarato di avere prestato, nell'anno 2018, l'attività di hostess Testimone_2
(consistente nell'accompagnamento dei clienti ai tavoli, nell'assistenza ai medesimi, nella segnalazione di problematiche) presso il e che il ricorrente, in quel periodo svolgeva le CP_3 mansioni di barman all'interno della discoteca del CP_1
Infine, il teste ha riferito: di lavorare dal 2018 come cassiere del durante Testimone_3 CP_1 gli eventi organizzati di sabato sera presso la relativa discoteca;
di non sapere se il ricorrente, nell'anno 2017, lavorava presso il mentre certamente egli faceva il barman nell'estate del CP_1
2018 all'interno della discoteca, unitamente ad altro personale, ovvero il la Controparte_4
, i figli della signora , e ed anche altri barman;
che il CP_5 Pt_2 Per_1 Persona_2 ricorrente non lavorava tutti i giorni come barman, ma soltanto nelle serate in cui lavorava lui (n.d.r. il teste), vale a dire di sabato sera quando apriva la discoteca;
poi, da metà luglio, lui ed il ricorrente facevano la serata del giovedì sera, e quindi in tale periodo l'istante lavorava anche il giovedì sera;
che il è una discoteca ed in quegli anni, nel 2018, vi erano degli ombrelloni, ma non era un CP_1 lido frequentato, c'era il bagnino, il cui cognome era;
che tutti i dipendenti venivano Per_3 chiamati ad intermittenza secondo l'affluenza al locale in base alle prenotazioni in quanto se la serata era piena era necessario più personale.
Le dichiarazioni dei testi hanno evidenziato che il ricorrente, nell'anno 2018, svolgeva l'attività di barman all'interno della discoteca durante le serate organizzate dal vale a dire di sabato sera CP_1 fino a metà luglio e, a partire dalla seconda metà di luglio, anche di giovedì sera (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Non è emerso, tuttavia, se il medesimo, nel suddetto periodo, svolgesse Tes_3 quotidianamente anche l'attività di barman presso il bar del lido durante le ore mattutine, atteso che l'unico teste che ha riferito in merito ( ) non ha saputo fornire precise indicazioni, né Tes_1 sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né sull'attività che egli in concreto espletava, tanto che il teste ha dichiarato che forse l'istante faceva il bagnino.
Pertanto, l'unica circostanza accertata in base alle emergenze probatorie (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dal teste ) è che, nell'estate del 2018, il ricorrente abbia lavorato come Tes_3 barman all'interno della discoteca del Mama's, nelle giornate di giovedì fino a metà luglio, e nei giorni di giovedì e domenica da metà luglio a fine agosto/metà settembre, per un totale di circa 25 giornate lavorative. D'altronde, le fotografie che l'istante ha prodotto in relazione all'attività di barman svolta dal ricorrente nell'estate del 2018 attestano la sua presenza soltanto in dieci serate.
Ancora una volta, pertanto, giova esaminare i prospetti paga relativi ai mesi giugno – settembre 2018 depositati dalla società resistente, che rilevano come ammissione, ad opera del datore, dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in tale periodo, dai quali emerge che la retribuzione complessiva ammonta ad euro 1.519,77 (attese le numerose assenze in tale periodo accumulate dal lavoratore il quale cessava l'attività già alla data del 28.08.2018, tanto vero che la busta paga di settembre 2018 riporta soltanto ratei di 13° e 14° mensilità, nonché di TFR); somma, questa, che, per come ha esposto lo stesso ricorrente, gli è stata interamente versata con bonifico del 24.06.2019.
Inoltre, parte resistente ha dichiarato di aver versato in contanti al ricorrente la somma ulteriore di euro 3.000,00, in acconto sulle buste paga che il lavoratore era solito richiedere.
Al riguardo, parte resistente ha dichiarato che il ricevimento della suddetta somma di euro 3.000,00 per contanti risultava dalle dichiarazioni rese dal lavoratore dinanzi all'ispettorato del Lavoro: poiché tale circostanza non è stata negata da parte ricorrente, può ritenersi provata per mancata contestazione.
Poiché, dunque, la società resistente, con riguardo all'anno 2018, ha versato al lavoratore la somma complessiva di euro 4.519,77 (1.519,77 + 3.000,00 = 4.519,77), ritiene il giudice che tale importo remuneri ampiamente l'attività che il ricorrente ha in concreto espletato nel suddetto periodo
(compresa, dunque, quella di barman per circa 25 giornate lavorative).
A riprova di tanto, si evidenzia che, dall'esame dello screenshot whatsapp del 22.09.2018 (prodotto da parte convenuta) che il ricorrente ha inviato a , amministratrice della Controparte_6 CP_1 in epoca successiva all'increscioso episodio occorso a metà agosto del 2018, allorquando era stato scoperto un ammanco di bottiglie (champagne) dalla cambusa che la società aveva contestato all'attore, emerge come quest'ultimo, rammaricandosi dell'accaduto che aveva deteriorato i rapporti con la , abbia, nondimeno, invocato un aiuto economico dalla medesima poiché versava in Pt_2 stato di bisogno, chiedendole se poteva anticipargli un mese dello stipendio che poi le avrebbe restituito non appena ne avesse avuto la possibilità. Dal contenuto del suddetto screenshot whatsapp del 22.09.2018, appare ragionevole ipotizzare che il ricorrente, per l'attività espletata nell'anno 2018, avesse già ricevuto l'intera retribuzione spettantegli, non essendo, altrimenti, logicamente spiegabile la sua richiesta di aiuto economico alla società datrice qualora fosse stato creditore verso la medesima a titolo di retribuzioni non versate.
Più in generale, si condivide la riflessione di parte resistente secondo cui, esaminando il contenuto di altri messaggi Whatsapp prodotti dalla società datrice, emerge che la sua amministratrice, sig.ra
, aveva dimostrato nel tempo ampia disponibilità nei confronti del , trasformando, Pt_2 Pt_1 nell'anno 2017, su sua richiesta, il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (“oltre a quello che mi hai dato non ti chiedo più niente”; cfr. screenshot whatsapp del 01.07.2017 inviato dal ricorrente alla ), al fine di consentirgli di accedere ad un finanziamento (cfr., altresì, sul Pt_2 punto, screenshot whatsapp del 13.09.2017, con cui l'istante chiedeva il bonifico dello stipendio su richiesta della Banca nella consapevolezza di dover restituire la somma poiché a lui non spettante;
ed ancora screenshot whatsapp del 14.11.2017 nel quale il lavoratore, a fronte della chiusura dell'attività sociale a settembre, chiedeva la trasmissione della busta paga relativa al mese di ottobre 2017, promettendo che, a fine mese, avrebbe rassegnato le dimissioni).
In conclusione, spettano al ricorrente le differenze retributive non corrisposte nel corso del rapporto per l'anno 2017, pari ad euro 2.261,96.
Ne consegue la condanna di parte convenuta al pagamento della complessiva somma, in favore di parte attrice, della suddetta somma di euro 2.261,96.
Tale somma deve maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali omessi presso l'INPS, stante la mancata chiamata in giudizio dell'ente previdenziale. Infatti, è orientamento giurisprudenziale consolidato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che non si identifica con il diritto spettante all'
[...]
di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della CP_7 propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare, come nel caso di specie) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte resistente soccombente, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente, per le causali di cui alla parte motiva, la somma complessiva di € 2.261,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali omessi presso l'INPS;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendo a carico di parte resistente i restanti 2/3 (euro 2.000,00), da distrarre in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
CO GO