CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2024, n. 39140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39140 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GUP L'AQUILA avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila udito il difensore Penale Sent. Sez. 3 Num. 39140 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. All'udienza del 12 giugno 2023 il G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, nell'ambito del procedimento RGNR 2023/2017, RGGIP 282/18 a carico di SC RT, relativo al reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a plurimi reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ad altro, ha emesso la seguente ordinanza: "[...] rilevato che la questione concernente la competenza per territorio può essere sollevata fino al momento conclusivo dell'udienza preliminare e, ove sollevata, determina (in caso di mancato accoglimento) la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, visto l'art. 24 bis c.p.p. rimette gli atti alla Corte di Cassazione in merito alla questione di incompetenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati [...]". Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Gianluigi Pratola, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila. Sono pervenute le memorie dell'avv. Federica Battistoni, IO CO, RC OT, RG ME, LA RT, IZ RO che hanno chiesto per i rispettivi assistiti di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata all'udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01; si vedano in senso conforme anche Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01). Nel caso in esame, il G.u.p. di L'Aquila ha interpretato l'art. 24- bis cod. proc. pen. come strumento meramente esplorativo, omettendo qualsiasi valutazione in merito alla questione di competenza e precludendo di fatto al giudice di legittimità una decisione. S'impone pertanto la restituzione degli atti al G.ip. dell'Aquila
P.Q.M.
Il Presidente DonateIl RI Dichiara inammissibile la rimessione a questa Corte della questione di competenza per territorio e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso. Coà deciso, il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore acri
P.Q.M.
Il Presidente DonateIl RI Dichiara inammissibile la rimessione a questa Corte della questione di competenza per territorio e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso. Coà deciso, il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore acri