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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10331/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nata in [...] il [...], C.F. (con gli Parte_1 C.F._1
avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 settembre 2023 e ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di nato il [...], dai cittadini italiani Persona_1 [...]
e , a Cerignola (FG) ove sposava il 2 maggio 1887 . Parte_2 Persona_2 Persona_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, il 15 aprile 1897 nasceva (in atti Persona_4 anche , il quale -nel mese di giugno 1917- contraeva matrimonio con Persona_5 Per_6
, unione dalla quale il 26 dicembre 1928 nasceva , il quale il 2 dicembre
[...] Persona_7
1954 contraeva matrimonio con Persona_8
Dalla loro unione, il 15 gennaio 1957, nasceva , il quale il 10 Persona_9
novembre 2001 contraeva matrimonio con , dalla cui unione era nata il 10 maggio CP_2
2001 , odierna ricorrente. Parte_1
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto. La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna della ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Va inoltre sottolineato che era nato a Cerignola, in [...], Persona_1
il 14.10.1859, nell'allora Regno delle due Sicilie, prima della costituzione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861.
In ogni caso, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato.
Invero, il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del
25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto Albertino, il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non fossero figli di stranieri residenti in Italia o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione jure sanguinis esclusivamente per via paterna.
Ebbene, come anticipato, dalla documentazione in atti si evince che era Persona_1
a sua volta figlio di e entrambi regnicoli di uno degli Stati Parte_2 Persona_2 preunitari, successivamente divenuti anch'essi cittadini italiani per effetto dell'unificazione.
Dunque, avendo egli acquisito la cittadinanza italiana e non essendosi mai naturalizzato brasiliano, l'ha trasmessa ai propri discendenti, fino a giungere – per linea paterna – all'odierna ricorrente.
Per completezza di disamina si rileva che la ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_3 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata Parte_1
in Brasile il 10/05/2001, C.F. , così provvede: C.F._1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10331/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nata in [...] il [...], C.F. (con gli Parte_1 C.F._1
avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 settembre 2023 e ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di nato il [...], dai cittadini italiani Persona_1 [...]
e , a Cerignola (FG) ove sposava il 2 maggio 1887 . Parte_2 Persona_2 Persona_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, il 15 aprile 1897 nasceva (in atti Persona_4 anche , il quale -nel mese di giugno 1917- contraeva matrimonio con Persona_5 Per_6
, unione dalla quale il 26 dicembre 1928 nasceva , il quale il 2 dicembre
[...] Persona_7
1954 contraeva matrimonio con Persona_8
Dalla loro unione, il 15 gennaio 1957, nasceva , il quale il 10 Persona_9
novembre 2001 contraeva matrimonio con , dalla cui unione era nata il 10 maggio CP_2
2001 , odierna ricorrente. Parte_1
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto. La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna della ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Va inoltre sottolineato che era nato a Cerignola, in [...], Persona_1
il 14.10.1859, nell'allora Regno delle due Sicilie, prima della costituzione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861.
In ogni caso, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato.
Invero, il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del
25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto Albertino, il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non fossero figli di stranieri residenti in Italia o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione jure sanguinis esclusivamente per via paterna.
Ebbene, come anticipato, dalla documentazione in atti si evince che era Persona_1
a sua volta figlio di e entrambi regnicoli di uno degli Stati Parte_2 Persona_2 preunitari, successivamente divenuti anch'essi cittadini italiani per effetto dell'unificazione.
Dunque, avendo egli acquisito la cittadinanza italiana e non essendosi mai naturalizzato brasiliano, l'ha trasmessa ai propri discendenti, fino a giungere – per linea paterna – all'odierna ricorrente.
Per completezza di disamina si rileva che la ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_3 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata Parte_1
in Brasile il 10/05/2001, C.F. , così provvede: C.F._1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino