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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1012/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012 R.G. dell'anno 2015 e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
Nazionale n. 68, C.F.: , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. C.F._1
Pontone Alfonso, elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 61, presso lo studio dell'avv. ES Carrazza;
OPPONENTE
E
quale titolare dell'omonima impresa con sede in SA (SA) alla Via Antero Controparte_1
Alfano, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Panza Loreta, in forza di procura in atti, C.F._2 presso il cui studio in Polla (SA) alla via Prato della Corte n. 10, è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo contratto prestazione d'opera.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2015, pronunciato in data 02.05.2015, con il quale questo Tribunale, su istanza di quale titolare dell'omonima ditta, le ingiungeva il pagamento della somma di €. 10.587,50 Controparte_1
(comprensiva di IVA), oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 co. 1 D. L.vo 09.10.2002 n. 231, nonché spese e competenze liquidate in decreto.
L'opponente eccepiva, preliminarmente:
1) la carenza di ius postulandi dell'avv. Panza per assenza di procura alle liti nella copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificatole;
2) l'inammissibilità della procedura monitoria per la mancata consegna della fattura posta a fondamento del monitorio;
nel merito:
3) la palese infondatezza, pretestuosità e temerarietà della domanda ex adverso spiegata per non aver mai stipulato con l'opposto alcun contratto di appalto di manodopera per lavori di pitturazione e controsoffittature,
e men che mai quello recante la data dell'11.01.2010 indicato nel ricorso per ingiunzione. A tal fine, disconosceva espressamente la sottoscrizione del contratto di appalto di manodopera prodotto dall'opposto.
Evidenziava, poi, l'irrilevanza probatoria nel presente giudizio della fattura di cui l'opposto reclamava il pagamento, poiché tale fattura rappresentava idonea prova scritta del credito solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel presente giudizio che si svolgeva secondo le norme del procedimento ordinario;
4) che, in verità, aveva stipulato un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione ubicato in SA alla via Nazionale, con l'impresa edile , la quale, effettivamente, Testimone_1 realizzava e completava tale fabbricato che si sviluppava in tre piani fuori terra. Aggiungeva che era stata tale impresa a commissionare all'opposto l'esecuzione dei lavori di pitturazione e realizzazione di limitate controsoffittature degli interni del suddetto fabbricato e che, tuttavia, tali lavori venivano eseguiti soltanto parzialmente, in quanto l'opposto realizzava soltanto la pitturazione parziale del primo livello. Infatti, il contratto stipulato tra l'impresa edile e l'opposto veniva risolto a causa del grave inadempimento di ES quest'ultimo che conduceva la realizzazione dei lavori in maniera discontinua, episodica e in palese violazione del programma pattuito, tanto da abbandonare, senza alcun preventivo avviso, il cantiere per fare ritorno in
Romania. Tali violazioni furono oggetto di specifica censura e contestazione all'opposto da parte della direzione dei lavori e determinarono la necessità per l'impresa di affidare l'esecuzione dei lavori di ES pitturazione e realizzazione delle controsoffittature ad altra ditta, precisamente alla ditta ES PA di
SA che, in seguito, provvide a pitturare i piani secondo e terzo del fabbricato. Aggiungeva che, comunque, l'impresa corrispondeva all'opposto tutte le somme per i lavori realizzati nel suo ES fabbricato;
5) lamentava l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui riconosceva interessi al tasso previsto dal D. L.vo n. 231/2002, non applicabili nella specie in quanto non era imprenditrice;
6) evidenziava che l'opposto versava in ipotesi di violazione della buonafede e chiedeva il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Tanto esposto, chiedeva in via preliminare: “
1. Accertare e dichiarare la inammissibilità della procedura monitoria azionata per le causali e titoli di cui ai capoversi I. e II. della narrativa del presente atto e, per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell'ingiunta dott. Parte_1
, che il signor non vanta alcun credito nei suoi confronti e, per l'effetto, revocare,
[...] Controparte_1 annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
3. Condannare il signor al Controparte_1 risarcimento dei danni, in favore della dott. , per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c., nella misura che l'on. Giudicante vorrà in Sua Giustizia determinare;
4. Condannare in ogni caso al pagamento ed alla refusione delle spese e competenze di giudizio, spese generali ex art. Controparte_1
2, comma 2, D.M: 55/2014, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava tutte le avverse deduzioni poste a sostegno dell'opposizione, sottolineando:
1) che la procura alle liti risultava regolarmente depositata agli atti del procedimento monitorio;
2) che priva di pregio era anche l'affermazione dell'opponente di non aver ricevuto la fattura, dal momento che, se tanto fosse stato vero, quest'ultima avrebbe dovuto dolersene in occasione della ricezione della lettera di messa in mora del 05.09.2014;
3) che l'opponente sottoscriveva sia il contratto di appalto sia il piano operativo di sicurezza ad esso relativo e formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte su tali documenti, disconosciute dall'opponente;
4) che l'opponente nel rappresentare di aver stipulato il contratto per la costruzione del fabbricato in questione con la ditta ometteva di dire che il rappresentante legale di tale ditta era il suo coniuge convivente, ES come emergeva dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto ricevuto proprio dal che si ES qualificava come tale.
Tanto esposto, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed insisteva per la conferma dello stesso ed il rigetto dell'opposizione. In subordine, chiedeva di accertare che l'opposto aveva eseguito nell'abitazione dell'opponente i lavori elencati nella fattura n. 2/2013 e la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo dovuto per tale causale nella misura maggiore/minore che eventualmente risulterà dovuta a seguito di CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dalla fattura al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 12.04.2016 l'opposto insisteva per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il giudice, con ordinanza del 30.03.2017, a scioglimento della riserva assunta, la rigettava e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio grafologica di verificazione della genuinità delle firme disconosciute dalla (depositata il Pt_1
16.04.2019), nonché venivano ammessi ed espletati: l'interrogatorio formale dell'opponente (ud. 26.05.2022)
e dell'opposto (ud. 23.06.2022) e la prova testimoniale dei soli testi di parte opponente, (ud. Testimone_2
28.03.2023) e PA ES (ud. 27.06.2023), mentre i testi di parte opposta, benché ammessi, non venivano esaminati in quanto tale parte rinunciava al loro esame (ud. 09.05.2024). Infine, veniva rigettata la richiesta di procedere a consulenza tecnica di ufficio per la valutazione e quantificazione dei lavori eseguiti, formulata dall'opposto. All'udienza “cartolare” del 07.10.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed assegnata in decisione al sottoscritto magistrato.
Infine, all'esito dell'udienza “cartolare” del 23.01.2025, ribadito, nuovamente, il rigetto della richiesta di CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In seguito, il solo opposto depositava tempestivamente la comparsa conclusionale, mentre l'opponente depositava le memorie di replica in data 12.05.2025, ovvero oltre la scadenza dei termini assegnati decorrenti dal 18.02.2025 (data di comunicazione ad entrambe le parti dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.) e, maturati, quindi, venerdì 09.05.2025, ne consegue che tali memorie, che peraltro non contengono repliche alle difese svolte dalla controparte nella comparsa conclusionale, ma tendono a surrogare la propria comparsa conclusionale non depositata, comportando violazione delle garanzie di difesa e contraddittorio, vanno considerate tamquam non esset.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di carenza di ius postulandi dell'avv. Panza per la mancata allegazione della procura alle liti alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificato alla odierna opponente, in quanto “ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso e il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice…” (cfr. Cass. Civ. 06.10.2021 n. 27154).
Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per la mancata consegna della fattura posta a fondamento del monitorio, va disattesa dal momento che tale fattura è stata, certamente, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, è rimasta a disposizione dell'opponente fino alla scadenza del termine ex art. 641 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione si appalesa infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Giova sottolineare previamente, in diritto, che costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo il quale: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03.03.2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del
1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto,
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007). Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore- opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione di occorre, in primis, Parte_1 appurare se l'impresa abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere - sulla stessa gravante Controparte_1
- di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse come dallo stesso operato.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato assolto, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte (Cass. Civ. n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il rapporto dedotto in giudizio può essere qualificato come contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c., dovendosi escludere, l'appalto (art. 1655 e ss.
c.c.), in ragione delle dimensioni ridotte dell'impresa esecutrice delle opere e dall'essere state, queste ultime, eseguite con lavoro prevalentemente proprio del prestatore e senza vincolo di subordinazione nei confronti della committente.
Infatti, tali contratti sono molto affini tra loro e si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
Tanto evidenziato, occorre prima di ogni cosa precisare che nel caso in esame, l'opposto ha inteso fornire la prova di aver stipulato il contratto di prestazione d'opera in questione, mediante il deposito del contratto dell'11.01.2010 (cfr. all. n. 5 produzione dell'opposto), mentre l'opponente ha eccepito il suo difetto di legittimazione per non aver mai stipulato tale contratto, del quale disconosceva le sottoscrizioni. Inoltre, sempre l'opponente eccepiva che, in realtà, aveva stipulato con l'impresa un contratto di Testimone_1 appalto per la costruzione dell'intero fabbricato sito in SA alla via Nazionale e che era stato l'omonimo titolare di quest'ultima impresa a commissionare all'opposto la realizzazione di alcuni lavori di pitturazione e controsoffittatura da farsi in tale immobile, i quali venivano, peraltro, eseguiti solo parzialmente dall'opposto.
Orbene, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul suddetto contratto, l'opposto ne ha chiesto la verificazione, così si procedeva ad accertarne l'autenticità mediante CTU grafologica. Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. che questo Tribunale, pienamente Testimone_1 condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, emerge la “riconducibilità delle firme in verifica alla mano della dott.ssa ” (cfr. pag. 109 CTU). Parte_1
Ne consegue, pertanto, che l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto datato 11.01.2010 e la riconducibilità di tale documento alla odierna opponente, comportano non solo Parte_1 che quest'ultima ha effettivamente sottoscritto e realmente stipulato tale contratto ma, soprattutto, la piena validità ed efficacia del titolo negoziale in forza del quale l'opposto, ha fatto valere la pretesa Controparte_1 di credito posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della predetta . Pt_1
Inoltre, l'autenticità delle suddette sottoscrizioni, smentisce totalmente anche la circostanza dedotta dall'opponente, secondo la quale era stato quale titolare dell'omonima impresa, a Testimone_1 commissionare alla ditta opposta la realizzazione degli anzidetti lavori di pitturazione e controsoffittatura.
Passando all'esame del contratto dell'11.01.2010 (cfr. all. n. 5 produzione di parte opposta), avente ad oggetto:
“lavori di realizzazione di una civile abitazione sita in località Perticara” emerge che la committente,
della quale sono indicati la residenza ed il codice fiscale (che corrisponde a Parte_1 quello dell'opponente riportato nell'opposizione), commissionava, all'opposto, Goia Viorel Ispas n.q., non meglio specificati: “Lavori di pitturazione e controsoffittature in cartongesso….. alle condizioni, termini e modalità tutte indicate nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e nel presente CONTRATTO”, per i quali pattuivano all'art. 3, quale prezzo quello di €. 10.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta, ed all'art 4, quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori, quello di circa 264 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori.
Va precisato che null'altro è specificato nel contratto relativamente al tipo ed alla quantità dei lavori da eseguire e che il capitolato speciale di appalto, oltre a non essere allegato al contratto, non è stato nemmeno depositato da alcuna delle parti.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto contrattuale può ritenersi provato, ed in particolare risulta provato che le parti hanno stipulato un contratto scritto di prestazione d'opera, con determinazione del corrispettivo al prestatore d'opera per le lavorazioni da eseguire.
Nell'ambito di tale contratto d'opera concluso tra e quale Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, può ritenersi provato, in quanto non contestato, anche che quest'ultimo ha, effettivamente, eseguito in favore della prima, parte dei lavori oggetto dello stesso.
Infatti, al riguardo l'opponente, lungi dal contestare l'avvenuta esecuzione di tali lavori, si è limitata ad eccepire (oltre al fatto già evidenziato di non aver mai stipulato il contratto), soltanto l'assoluta irrilevanza, nel presente giudizio, della fattura di cui l'opposto reclama il pagamento. Ne consegue che, in difetto di contestazione della esecuzione delle opere oggetto di tale fattura o di una esecuzione non a regola d'arte, il credito dell'opposto deve ritersi provato. Significativo che tali contestazioni non siano state sollevate dalla odierna opponente neanche in fase stragiudiziale, a seguito della trasmissione della richiesta di pagamento inviata a mezzo lettera racc. a.r. del 15.06.2014, ricevuta il 09.06.2014 (cfr. all. n.
4 fascicolo opposta).
In ogni caso, anche a voler prescindere da ciò, va osservato che l'opponente ha, comunque, ammesso che l'opposto ha realizzato nel suo fabbricato (anche se nell'ambito di un diverso rapporto contrattuale stipulato con l'impresa cui la aveva appaltato la costruzione dell'intero edificio, rapporto Testimone_1 Pt_1 che però, come prima evidenziato, è risultato del tutto insussistente, poiché totalmente inconciliabile con il contratto scritto che l'opponente ha realmente stipulato direttamente con l'opposta) parte dei lavori commissionati, ed in maniera specifica la pitturazione del I livello/piano del fabbricato.
Anche i testi esaminati, entrambi di parte opponente, hanno ammesso che l'opposta ha eseguito, sia pure in parte, lavori di pitturazione e controsoffittature in cartongesso.
In particolare, il teste , direttore dei lavori nell'abitazione dell'opponente in SA, anche Testimone_2 se totalmente inattendibile, infatti ha riferito (cfr. verbale di udienza del 28.03.2023) circostanze contrarie a
CP_ quelle emerse documentalmente e sopra indicate, ovvero che “il era stato chiamato dall'impresa che
CP_ eseguiva i lavori, di;
quindi i rapporti intercorrevano tra l'impresa appaltante e il ” Testimone_1
(allorquando, si ribadisce che risulta accertato che è stata direttamente l'opponente a commissionare
CP_ l'esecuzione dei lavori in questione alla ditta opposta) ha, comunque, confermato che “Il non ha eseguito
CP_ completamente i lavori secondo il piano da me predisposto… Ricordo che all'epoca dei fatti … il stava lavorando al primo piano del fabbricato di proprietà della . Avrebbe dovuto fare i lavori per tutti e Pt_1 tre i piani;
ma, come detto, ci informò che sarebbe andato via. Preciso che quando parlo di primo piano mi
CP_ riferisco al primo livello sui tre livelli dell'edificio” ed ancora “Rispetto alla fattura esibita, nego che il abbia fatto lavori diversi da quelli attinenti al piano terra. In ogni caso rispetto a quelli al piano terra ribadisco che erano incompleti. Rispetto alla prima voce della fattura (controsoffittatura riscaldata in
CP_ cartongesso nei locali situati al piano terra), confermo che il l'aveva fatta correttamente. Rispetto alla voce “rivestimento tubi di aerazione nei locali piano terra”, confermo che l'aveva fatta correttamente.
Rispetto alla voce “completamento pareti divisorie interne al primo piano in cartongesso” rilevo che non aveva fatto nulla, perché riguardavano il primo piano (secondo livello del fabbricato), sul quale non è intervenuto. Rispetto alla voce “stuccatura delle pareti perimetrali interne e delle parete divisorie interne e
CP_ relativa carteggiatura piano terra e primo piano”, il completò solo il piano terra (primo livello); rispetto alla voce “completamento di rustico in premiscelato e relativo intonaco di vari ambienti sia al piano terra che
CP_ al primo piano” non se ne è occupato il in quanto trattasi di lavorazioni di competenza del muratore e non del pittore;
con riferimento alla voce “controsoffittatura in tavolame e travi di castagno locale cantina al piano terra” e “pulizia di pietre e mattoni al locale cantina situato al piano terra”, preciso che le lavorazioni non furono completate, ma portate a compimento da una diversa ditta subentrante. Con riferimento alle lavorazioni alla seconda pagina della fattura, non erano mai state a termine”.
Analogamente, il teste PA ES, esaminato all'udienza del 27.06.2023 (cfr. relativo verbale) ha confermato che: “.. fui chiamato dalla ditta per effettuare dei lavori di pitturazione in una abitazione ES in Via Nazionale in SA. Ricordo che lavorai lì tra il marzo e il giugno 2010, se ben ricordo. Fui chiamato per la pitturazione ex novo del secondo e terzo livello di questa abitazione e per completare il lavoro lasciato incompiuto dal che si era occupato della pitturazione del primo livello (piano Controparte_1 terra). Per quel che ricordo, al primo livello riscontrai alcune imperfezioni nel cartongesso e ricordo che in alcuni punti era pitturato e in altri no. Altro non ricordo perché sono passati tredici anni….. Se ben ricordo la , per i lavori che effettuai, mi corrispose circa € 4.000,00-4.500,00, ma non posso essere più Tes_3 preciso”.
Inoltre, va rilevato che la fattura n. 02/2013 del 08.01.2013 dell'importo complessivo di €. 10.587,50, di cui
€. 8.750,00 per mano d'opera ed €. 1.837,50 per IVA, posta a base del monitorio, reca la dettagliata elencazione delle opere realizzate, le quali nella loro maggior parte riguardano il primo livello del fabbricato e nella restante parte il secondo livello. Infatti, secondo tale fattura, l'opposta ha eseguito lavori di: “controsoffittatura riscaldata in cartongesso nei locali situati al piano terra, lavori di rivestimento tubi di aerazione nei locali piano terra in cartongesso, completamento di pareti divisorie interne al primo piano in cartongesso, stuccatura delle pareti perimetrali interne e delle pareti divisorie interne e relativa carteggiatura piano terra
e primo piano, completamento di rustico in premiscelato e relativo intonaco di vari ambienti sia al piano terra che al primo piano, controsoffittatura in tavolame e travi di castagno locale cantina al piano terra, pulizia di pietre e mattoni al locale cantina situato al piano terra, carteggiatura, 1 mano di fondo, 1 mano di bianco pitturazione con utilizzo… su tutti gli ambienti situati al piano terra, carteggiatura, 1 mano di fondo, 1 mano di bianco su tutti gli ambienti situati al primo piano, trattamento antitartaro, trattamento con impregnante color castagno della sottocopertura in lamellare e perline”.
Ne consegue che, dal compendio probatorio in atti, è emerso che l'opposta ha certamente realizzato tutti i lavori, di pitturazione ed in cartongesso degli ambienti siti nel primo livello del fabbricato dell'opponente, nonché tutti gli altri lavori indicati nella fattura n. 02/2013, diversi dalla pitturazione al secondo e terzo livello dell'immobile in questione eseguiti, invece, da PA ES, che li completava in sostituzione dell'opposto.
Infatti, va al riguardo sottolineato che il teste PA ES, chiamato a terminare i lavori lasciati incompleti dall'opposto, ha dichiarato di aver eseguito solo i lavori di pitturazione al secondo e terzo livello del fabbricato dell'opponente. Pertanto, ai sensi dell'art. 2222 c.c. va, certamente, riconosciuto all'opposto il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, da individuarsi in quelle sopra indicate.
Quanto alla determinazione dell'ammontare delle somme dovute a titolo di corrispettivo, va evidenziato che le parti, nel contratto dell'11.01.2010, avevano pattuito per tutte le opere di pitturazione ed in cartongesso da eseguire nel fabbricato dell'opponente, il prezzo di €. 10.000,00 oltre IVA (per un totale all'attualità di €.
12.200,00 – nel 2010 e fino al 01.10.2013 l'aliquota IVA era, invece, del 21%), da tale prezzo vanno detratte le somme corrisposte al PA ES per il completamento dei lavori non eseguiti dall'opposta, pari ad €.
4.000,00 (evidentemente IVA inclusa in quanto il regime forfettario è entrato in vigore nel 2015), come indicato nel capitolo di prova n. 9 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente e come dichiarato dal teste PA che ha riferito di aver riscosso la somma di €. 4.000,00-4.500,00.
Per cui, l'importo dovuto dall'opponente all'opposta è pari ad €. 8.200,00 comprensivo di IVA al 22%.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha dedotto, di aver adempiuto la propria obbligazione o di aver corrisposto alcunché all'opposta.
In definitiva, quindi, l'esito dell'istruttoria espletata in giudizio consente di affermare che l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 8.200,00 comprensiva di IVA al 22%, oltre interessi al tasso legale, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che in considerazione dell'accertamento di un minore importo dovuto dall'opponente rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto, quale titolare dell'omonima ditta, dell'importo di €. 8.200,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'opposto, richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., stante la sostanziale soccombenza di quest'ultima.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 10.02.2023, vanno definitivamente poste integralmente a carico dell'opponente, che ha provocato la verificazione dell'autenticità delle firme apposte sul contratto dell'11.01.2010 e che è risultata totalmente soccombente in ordine alla suddetta verificazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 174/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 02.05.2015;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, Parte_1 CP_1
quale titolare dell'omonima impresa, dell'importo di €. 8.200,00, oltre interessi al tasso legale
[...] dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto e fino al soddisfo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto;
d) condanna l'opponente, al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 giudizio in favore dell'opposto, quale titolare dell'omonima impresa, che liquida in Controparte_1
€. 2.700,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Loreta Panza dichiaratasi antistataria;
e) pone, infine, definitivamente a carico dell'opponente, le spese di CTU, Parte_1 liquidate come da separato decreto emesso il 10.02.2023.
Così deciso in Lagonegro il 05.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio BELLUSCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012 R.G. dell'anno 2015 e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
Nazionale n. 68, C.F.: , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. C.F._1
Pontone Alfonso, elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 61, presso lo studio dell'avv. ES Carrazza;
OPPONENTE
E
quale titolare dell'omonima impresa con sede in SA (SA) alla Via Antero Controparte_1
Alfano, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Panza Loreta, in forza di procura in atti, C.F._2 presso il cui studio in Polla (SA) alla via Prato della Corte n. 10, è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo contratto prestazione d'opera.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2015, pronunciato in data 02.05.2015, con il quale questo Tribunale, su istanza di quale titolare dell'omonima ditta, le ingiungeva il pagamento della somma di €. 10.587,50 Controparte_1
(comprensiva di IVA), oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 co. 1 D. L.vo 09.10.2002 n. 231, nonché spese e competenze liquidate in decreto.
L'opponente eccepiva, preliminarmente:
1) la carenza di ius postulandi dell'avv. Panza per assenza di procura alle liti nella copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificatole;
2) l'inammissibilità della procedura monitoria per la mancata consegna della fattura posta a fondamento del monitorio;
nel merito:
3) la palese infondatezza, pretestuosità e temerarietà della domanda ex adverso spiegata per non aver mai stipulato con l'opposto alcun contratto di appalto di manodopera per lavori di pitturazione e controsoffittature,
e men che mai quello recante la data dell'11.01.2010 indicato nel ricorso per ingiunzione. A tal fine, disconosceva espressamente la sottoscrizione del contratto di appalto di manodopera prodotto dall'opposto.
Evidenziava, poi, l'irrilevanza probatoria nel presente giudizio della fattura di cui l'opposto reclamava il pagamento, poiché tale fattura rappresentava idonea prova scritta del credito solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel presente giudizio che si svolgeva secondo le norme del procedimento ordinario;
4) che, in verità, aveva stipulato un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione ubicato in SA alla via Nazionale, con l'impresa edile , la quale, effettivamente, Testimone_1 realizzava e completava tale fabbricato che si sviluppava in tre piani fuori terra. Aggiungeva che era stata tale impresa a commissionare all'opposto l'esecuzione dei lavori di pitturazione e realizzazione di limitate controsoffittature degli interni del suddetto fabbricato e che, tuttavia, tali lavori venivano eseguiti soltanto parzialmente, in quanto l'opposto realizzava soltanto la pitturazione parziale del primo livello. Infatti, il contratto stipulato tra l'impresa edile e l'opposto veniva risolto a causa del grave inadempimento di ES quest'ultimo che conduceva la realizzazione dei lavori in maniera discontinua, episodica e in palese violazione del programma pattuito, tanto da abbandonare, senza alcun preventivo avviso, il cantiere per fare ritorno in
Romania. Tali violazioni furono oggetto di specifica censura e contestazione all'opposto da parte della direzione dei lavori e determinarono la necessità per l'impresa di affidare l'esecuzione dei lavori di ES pitturazione e realizzazione delle controsoffittature ad altra ditta, precisamente alla ditta ES PA di
SA che, in seguito, provvide a pitturare i piani secondo e terzo del fabbricato. Aggiungeva che, comunque, l'impresa corrispondeva all'opposto tutte le somme per i lavori realizzati nel suo ES fabbricato;
5) lamentava l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui riconosceva interessi al tasso previsto dal D. L.vo n. 231/2002, non applicabili nella specie in quanto non era imprenditrice;
6) evidenziava che l'opposto versava in ipotesi di violazione della buonafede e chiedeva il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Tanto esposto, chiedeva in via preliminare: “
1. Accertare e dichiarare la inammissibilità della procedura monitoria azionata per le causali e titoli di cui ai capoversi I. e II. della narrativa del presente atto e, per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell'ingiunta dott. Parte_1
, che il signor non vanta alcun credito nei suoi confronti e, per l'effetto, revocare,
[...] Controparte_1 annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
3. Condannare il signor al Controparte_1 risarcimento dei danni, in favore della dott. , per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c., nella misura che l'on. Giudicante vorrà in Sua Giustizia determinare;
4. Condannare in ogni caso al pagamento ed alla refusione delle spese e competenze di giudizio, spese generali ex art. Controparte_1
2, comma 2, D.M: 55/2014, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava tutte le avverse deduzioni poste a sostegno dell'opposizione, sottolineando:
1) che la procura alle liti risultava regolarmente depositata agli atti del procedimento monitorio;
2) che priva di pregio era anche l'affermazione dell'opponente di non aver ricevuto la fattura, dal momento che, se tanto fosse stato vero, quest'ultima avrebbe dovuto dolersene in occasione della ricezione della lettera di messa in mora del 05.09.2014;
3) che l'opponente sottoscriveva sia il contratto di appalto sia il piano operativo di sicurezza ad esso relativo e formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte su tali documenti, disconosciute dall'opponente;
4) che l'opponente nel rappresentare di aver stipulato il contratto per la costruzione del fabbricato in questione con la ditta ometteva di dire che il rappresentante legale di tale ditta era il suo coniuge convivente, ES come emergeva dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto ricevuto proprio dal che si ES qualificava come tale.
Tanto esposto, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed insisteva per la conferma dello stesso ed il rigetto dell'opposizione. In subordine, chiedeva di accertare che l'opposto aveva eseguito nell'abitazione dell'opponente i lavori elencati nella fattura n. 2/2013 e la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo dovuto per tale causale nella misura maggiore/minore che eventualmente risulterà dovuta a seguito di CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dalla fattura al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 12.04.2016 l'opposto insisteva per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il giudice, con ordinanza del 30.03.2017, a scioglimento della riserva assunta, la rigettava e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio grafologica di verificazione della genuinità delle firme disconosciute dalla (depositata il Pt_1
16.04.2019), nonché venivano ammessi ed espletati: l'interrogatorio formale dell'opponente (ud. 26.05.2022)
e dell'opposto (ud. 23.06.2022) e la prova testimoniale dei soli testi di parte opponente, (ud. Testimone_2
28.03.2023) e PA ES (ud. 27.06.2023), mentre i testi di parte opposta, benché ammessi, non venivano esaminati in quanto tale parte rinunciava al loro esame (ud. 09.05.2024). Infine, veniva rigettata la richiesta di procedere a consulenza tecnica di ufficio per la valutazione e quantificazione dei lavori eseguiti, formulata dall'opposto. All'udienza “cartolare” del 07.10.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed assegnata in decisione al sottoscritto magistrato.
Infine, all'esito dell'udienza “cartolare” del 23.01.2025, ribadito, nuovamente, il rigetto della richiesta di CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In seguito, il solo opposto depositava tempestivamente la comparsa conclusionale, mentre l'opponente depositava le memorie di replica in data 12.05.2025, ovvero oltre la scadenza dei termini assegnati decorrenti dal 18.02.2025 (data di comunicazione ad entrambe le parti dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.) e, maturati, quindi, venerdì 09.05.2025, ne consegue che tali memorie, che peraltro non contengono repliche alle difese svolte dalla controparte nella comparsa conclusionale, ma tendono a surrogare la propria comparsa conclusionale non depositata, comportando violazione delle garanzie di difesa e contraddittorio, vanno considerate tamquam non esset.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di carenza di ius postulandi dell'avv. Panza per la mancata allegazione della procura alle liti alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificato alla odierna opponente, in quanto “ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso e il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice…” (cfr. Cass. Civ. 06.10.2021 n. 27154).
Parimenti, anche l'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per la mancata consegna della fattura posta a fondamento del monitorio, va disattesa dal momento che tale fattura è stata, certamente, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, è rimasta a disposizione dell'opponente fino alla scadenza del termine ex art. 641 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione si appalesa infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Giova sottolineare previamente, in diritto, che costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo il quale: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03.03.2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del
1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto,
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007). Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore- opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione di occorre, in primis, Parte_1 appurare se l'impresa abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere - sulla stessa gravante Controparte_1
- di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse come dallo stesso operato.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato assolto, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte (Cass. Civ. n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il rapporto dedotto in giudizio può essere qualificato come contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c., dovendosi escludere, l'appalto (art. 1655 e ss.
c.c.), in ragione delle dimensioni ridotte dell'impresa esecutrice delle opere e dall'essere state, queste ultime, eseguite con lavoro prevalentemente proprio del prestatore e senza vincolo di subordinazione nei confronti della committente.
Infatti, tali contratti sono molto affini tra loro e si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
Tanto evidenziato, occorre prima di ogni cosa precisare che nel caso in esame, l'opposto ha inteso fornire la prova di aver stipulato il contratto di prestazione d'opera in questione, mediante il deposito del contratto dell'11.01.2010 (cfr. all. n. 5 produzione dell'opposto), mentre l'opponente ha eccepito il suo difetto di legittimazione per non aver mai stipulato tale contratto, del quale disconosceva le sottoscrizioni. Inoltre, sempre l'opponente eccepiva che, in realtà, aveva stipulato con l'impresa un contratto di Testimone_1 appalto per la costruzione dell'intero fabbricato sito in SA alla via Nazionale e che era stato l'omonimo titolare di quest'ultima impresa a commissionare all'opposto la realizzazione di alcuni lavori di pitturazione e controsoffittatura da farsi in tale immobile, i quali venivano, peraltro, eseguiti solo parzialmente dall'opposto.
Orbene, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul suddetto contratto, l'opposto ne ha chiesto la verificazione, così si procedeva ad accertarne l'autenticità mediante CTU grafologica. Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. che questo Tribunale, pienamente Testimone_1 condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, emerge la “riconducibilità delle firme in verifica alla mano della dott.ssa ” (cfr. pag. 109 CTU). Parte_1
Ne consegue, pertanto, che l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto datato 11.01.2010 e la riconducibilità di tale documento alla odierna opponente, comportano non solo Parte_1 che quest'ultima ha effettivamente sottoscritto e realmente stipulato tale contratto ma, soprattutto, la piena validità ed efficacia del titolo negoziale in forza del quale l'opposto, ha fatto valere la pretesa Controparte_1 di credito posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della predetta . Pt_1
Inoltre, l'autenticità delle suddette sottoscrizioni, smentisce totalmente anche la circostanza dedotta dall'opponente, secondo la quale era stato quale titolare dell'omonima impresa, a Testimone_1 commissionare alla ditta opposta la realizzazione degli anzidetti lavori di pitturazione e controsoffittatura.
Passando all'esame del contratto dell'11.01.2010 (cfr. all. n. 5 produzione di parte opposta), avente ad oggetto:
“lavori di realizzazione di una civile abitazione sita in località Perticara” emerge che la committente,
della quale sono indicati la residenza ed il codice fiscale (che corrisponde a Parte_1 quello dell'opponente riportato nell'opposizione), commissionava, all'opposto, Goia Viorel Ispas n.q., non meglio specificati: “Lavori di pitturazione e controsoffittature in cartongesso….. alle condizioni, termini e modalità tutte indicate nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e nel presente CONTRATTO”, per i quali pattuivano all'art. 3, quale prezzo quello di €. 10.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta, ed all'art 4, quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori, quello di circa 264 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori.
Va precisato che null'altro è specificato nel contratto relativamente al tipo ed alla quantità dei lavori da eseguire e che il capitolato speciale di appalto, oltre a non essere allegato al contratto, non è stato nemmeno depositato da alcuna delle parti.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto contrattuale può ritenersi provato, ed in particolare risulta provato che le parti hanno stipulato un contratto scritto di prestazione d'opera, con determinazione del corrispettivo al prestatore d'opera per le lavorazioni da eseguire.
Nell'ambito di tale contratto d'opera concluso tra e quale Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, può ritenersi provato, in quanto non contestato, anche che quest'ultimo ha, effettivamente, eseguito in favore della prima, parte dei lavori oggetto dello stesso.
Infatti, al riguardo l'opponente, lungi dal contestare l'avvenuta esecuzione di tali lavori, si è limitata ad eccepire (oltre al fatto già evidenziato di non aver mai stipulato il contratto), soltanto l'assoluta irrilevanza, nel presente giudizio, della fattura di cui l'opposto reclama il pagamento. Ne consegue che, in difetto di contestazione della esecuzione delle opere oggetto di tale fattura o di una esecuzione non a regola d'arte, il credito dell'opposto deve ritersi provato. Significativo che tali contestazioni non siano state sollevate dalla odierna opponente neanche in fase stragiudiziale, a seguito della trasmissione della richiesta di pagamento inviata a mezzo lettera racc. a.r. del 15.06.2014, ricevuta il 09.06.2014 (cfr. all. n.
4 fascicolo opposta).
In ogni caso, anche a voler prescindere da ciò, va osservato che l'opponente ha, comunque, ammesso che l'opposto ha realizzato nel suo fabbricato (anche se nell'ambito di un diverso rapporto contrattuale stipulato con l'impresa cui la aveva appaltato la costruzione dell'intero edificio, rapporto Testimone_1 Pt_1 che però, come prima evidenziato, è risultato del tutto insussistente, poiché totalmente inconciliabile con il contratto scritto che l'opponente ha realmente stipulato direttamente con l'opposta) parte dei lavori commissionati, ed in maniera specifica la pitturazione del I livello/piano del fabbricato.
Anche i testi esaminati, entrambi di parte opponente, hanno ammesso che l'opposta ha eseguito, sia pure in parte, lavori di pitturazione e controsoffittature in cartongesso.
In particolare, il teste , direttore dei lavori nell'abitazione dell'opponente in SA, anche Testimone_2 se totalmente inattendibile, infatti ha riferito (cfr. verbale di udienza del 28.03.2023) circostanze contrarie a
CP_ quelle emerse documentalmente e sopra indicate, ovvero che “il era stato chiamato dall'impresa che
CP_ eseguiva i lavori, di;
quindi i rapporti intercorrevano tra l'impresa appaltante e il ” Testimone_1
(allorquando, si ribadisce che risulta accertato che è stata direttamente l'opponente a commissionare
CP_ l'esecuzione dei lavori in questione alla ditta opposta) ha, comunque, confermato che “Il non ha eseguito
CP_ completamente i lavori secondo il piano da me predisposto… Ricordo che all'epoca dei fatti … il stava lavorando al primo piano del fabbricato di proprietà della . Avrebbe dovuto fare i lavori per tutti e Pt_1 tre i piani;
ma, come detto, ci informò che sarebbe andato via. Preciso che quando parlo di primo piano mi
CP_ riferisco al primo livello sui tre livelli dell'edificio” ed ancora “Rispetto alla fattura esibita, nego che il abbia fatto lavori diversi da quelli attinenti al piano terra. In ogni caso rispetto a quelli al piano terra ribadisco che erano incompleti. Rispetto alla prima voce della fattura (controsoffittatura riscaldata in
CP_ cartongesso nei locali situati al piano terra), confermo che il l'aveva fatta correttamente. Rispetto alla voce “rivestimento tubi di aerazione nei locali piano terra”, confermo che l'aveva fatta correttamente.
Rispetto alla voce “completamento pareti divisorie interne al primo piano in cartongesso” rilevo che non aveva fatto nulla, perché riguardavano il primo piano (secondo livello del fabbricato), sul quale non è intervenuto. Rispetto alla voce “stuccatura delle pareti perimetrali interne e delle parete divisorie interne e
CP_ relativa carteggiatura piano terra e primo piano”, il completò solo il piano terra (primo livello); rispetto alla voce “completamento di rustico in premiscelato e relativo intonaco di vari ambienti sia al piano terra che
CP_ al primo piano” non se ne è occupato il in quanto trattasi di lavorazioni di competenza del muratore e non del pittore;
con riferimento alla voce “controsoffittatura in tavolame e travi di castagno locale cantina al piano terra” e “pulizia di pietre e mattoni al locale cantina situato al piano terra”, preciso che le lavorazioni non furono completate, ma portate a compimento da una diversa ditta subentrante. Con riferimento alle lavorazioni alla seconda pagina della fattura, non erano mai state a termine”.
Analogamente, il teste PA ES, esaminato all'udienza del 27.06.2023 (cfr. relativo verbale) ha confermato che: “.. fui chiamato dalla ditta per effettuare dei lavori di pitturazione in una abitazione ES in Via Nazionale in SA. Ricordo che lavorai lì tra il marzo e il giugno 2010, se ben ricordo. Fui chiamato per la pitturazione ex novo del secondo e terzo livello di questa abitazione e per completare il lavoro lasciato incompiuto dal che si era occupato della pitturazione del primo livello (piano Controparte_1 terra). Per quel che ricordo, al primo livello riscontrai alcune imperfezioni nel cartongesso e ricordo che in alcuni punti era pitturato e in altri no. Altro non ricordo perché sono passati tredici anni….. Se ben ricordo la , per i lavori che effettuai, mi corrispose circa € 4.000,00-4.500,00, ma non posso essere più Tes_3 preciso”.
Inoltre, va rilevato che la fattura n. 02/2013 del 08.01.2013 dell'importo complessivo di €. 10.587,50, di cui
€. 8.750,00 per mano d'opera ed €. 1.837,50 per IVA, posta a base del monitorio, reca la dettagliata elencazione delle opere realizzate, le quali nella loro maggior parte riguardano il primo livello del fabbricato e nella restante parte il secondo livello. Infatti, secondo tale fattura, l'opposta ha eseguito lavori di: “controsoffittatura riscaldata in cartongesso nei locali situati al piano terra, lavori di rivestimento tubi di aerazione nei locali piano terra in cartongesso, completamento di pareti divisorie interne al primo piano in cartongesso, stuccatura delle pareti perimetrali interne e delle pareti divisorie interne e relativa carteggiatura piano terra
e primo piano, completamento di rustico in premiscelato e relativo intonaco di vari ambienti sia al piano terra che al primo piano, controsoffittatura in tavolame e travi di castagno locale cantina al piano terra, pulizia di pietre e mattoni al locale cantina situato al piano terra, carteggiatura, 1 mano di fondo, 1 mano di bianco pitturazione con utilizzo… su tutti gli ambienti situati al piano terra, carteggiatura, 1 mano di fondo, 1 mano di bianco su tutti gli ambienti situati al primo piano, trattamento antitartaro, trattamento con impregnante color castagno della sottocopertura in lamellare e perline”.
Ne consegue che, dal compendio probatorio in atti, è emerso che l'opposta ha certamente realizzato tutti i lavori, di pitturazione ed in cartongesso degli ambienti siti nel primo livello del fabbricato dell'opponente, nonché tutti gli altri lavori indicati nella fattura n. 02/2013, diversi dalla pitturazione al secondo e terzo livello dell'immobile in questione eseguiti, invece, da PA ES, che li completava in sostituzione dell'opposto.
Infatti, va al riguardo sottolineato che il teste PA ES, chiamato a terminare i lavori lasciati incompleti dall'opposto, ha dichiarato di aver eseguito solo i lavori di pitturazione al secondo e terzo livello del fabbricato dell'opponente. Pertanto, ai sensi dell'art. 2222 c.c. va, certamente, riconosciuto all'opposto il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, da individuarsi in quelle sopra indicate.
Quanto alla determinazione dell'ammontare delle somme dovute a titolo di corrispettivo, va evidenziato che le parti, nel contratto dell'11.01.2010, avevano pattuito per tutte le opere di pitturazione ed in cartongesso da eseguire nel fabbricato dell'opponente, il prezzo di €. 10.000,00 oltre IVA (per un totale all'attualità di €.
12.200,00 – nel 2010 e fino al 01.10.2013 l'aliquota IVA era, invece, del 21%), da tale prezzo vanno detratte le somme corrisposte al PA ES per il completamento dei lavori non eseguiti dall'opposta, pari ad €.
4.000,00 (evidentemente IVA inclusa in quanto il regime forfettario è entrato in vigore nel 2015), come indicato nel capitolo di prova n. 9 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente e come dichiarato dal teste PA che ha riferito di aver riscosso la somma di €. 4.000,00-4.500,00.
Per cui, l'importo dovuto dall'opponente all'opposta è pari ad €. 8.200,00 comprensivo di IVA al 22%.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha dedotto, di aver adempiuto la propria obbligazione o di aver corrisposto alcunché all'opposta.
In definitiva, quindi, l'esito dell'istruttoria espletata in giudizio consente di affermare che l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 8.200,00 comprensiva di IVA al 22%, oltre interessi al tasso legale, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che in considerazione dell'accertamento di un minore importo dovuto dall'opponente rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto, quale titolare dell'omonima ditta, dell'importo di €. 8.200,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'opposto, richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., stante la sostanziale soccombenza di quest'ultima.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 10.02.2023, vanno definitivamente poste integralmente a carico dell'opponente, che ha provocato la verificazione dell'autenticità delle firme apposte sul contratto dell'11.01.2010 e che è risultata totalmente soccombente in ordine alla suddetta verificazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 174/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 02.05.2015;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, Parte_1 CP_1
quale titolare dell'omonima impresa, dell'importo di €. 8.200,00, oltre interessi al tasso legale
[...] dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto e fino al soddisfo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto;
d) condanna l'opponente, al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 giudizio in favore dell'opposto, quale titolare dell'omonima impresa, che liquida in Controparte_1
€. 2.700,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Loreta Panza dichiaratasi antistataria;
e) pone, infine, definitivamente a carico dell'opponente, le spese di CTU, Parte_1 liquidate come da separato decreto emesso il 10.02.2023.
Così deciso in Lagonegro il 05.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio BELLUSCI