Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1957, n. 58
Articolo 2
Versione
29 marzo 1957
Art. 1.
E' approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilita', marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.
Entrata in vigore il 29 marzo 1957