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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier - Indirizzo_1 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003596386000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090038843385000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Evidenziava che il ricorrente aveva depositato, in data 27.6.2023, istanza di definizione agevolata (avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n. 05720090038843385000 sottesa all'intimazione di pagamento in contestazione).
In data 18.10.2025 parte ricorrente evidenziava che la predetta istanza di definizione agevolata era stata revocata e, pertanto, nessun effetto giuridico poteva riconnettersi alla stessa. Ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di effetti da riconoscere alla presentazione di una istanza di definizione agevolata, la Suprema Corte ha precisato come “Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22). 3.- È poi principio consolidato che gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sull'organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità (tra le ultime, Cass. n. 12567/23; nn. 34608-34609/23, 34611/23, 34624/23, 34692/23). 3.1.- È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” Cass. 9221/2024.
La presentazione di una istanza di definizione agevolata - qualunque sia l'esito della stessa e, ad avviso della Corte, anche in caso di revoca della stessa da parte dell'interessato - comporta, seconco l'insegnamento della Suprema Corte appena riportato, la conoscenza degli atti sottesi (ed indicati) alla stessa e l'interruzione del termine prescrizionale.
Alla stregua di quanto sopra devono ritenersi infondati i vizi di mancata notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione del credito azionato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita in giudizio;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione
Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier - Indirizzo_1 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003596386000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090038843385000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Latina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Evidenziava che il ricorrente aveva depositato, in data 27.6.2023, istanza di definizione agevolata (avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n. 05720090038843385000 sottesa all'intimazione di pagamento in contestazione).
In data 18.10.2025 parte ricorrente evidenziava che la predetta istanza di definizione agevolata era stata revocata e, pertanto, nessun effetto giuridico poteva riconnettersi alla stessa. Ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di effetti da riconoscere alla presentazione di una istanza di definizione agevolata, la Suprema Corte ha precisato come “Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22). 3.- È poi principio consolidato che gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sull'organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità (tra le ultime, Cass. n. 12567/23; nn. 34608-34609/23, 34611/23, 34624/23, 34692/23). 3.1.- È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” Cass. 9221/2024.
La presentazione di una istanza di definizione agevolata - qualunque sia l'esito della stessa e, ad avviso della Corte, anche in caso di revoca della stessa da parte dell'interessato - comporta, seconco l'insegnamento della Suprema Corte appena riportato, la conoscenza degli atti sottesi (ed indicati) alla stessa e l'interruzione del termine prescrizionale.
Alla stregua di quanto sopra devono ritenersi infondati i vizi di mancata notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione del credito azionato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita in giudizio;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione
Provinciale di Latina, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.