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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 5. (Connessione) 1. All' articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 40 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalla parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".
"Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 40 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalla parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".
Commentari • 2
- 1. L'opposizione a decreto ingiuntivo e competenza funzionale nell'ipotesi di connessione tra causa principale e causa riconvenzionale.Raffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 30 novembre 2013 · 0.811182
Premessa 1. Il procedimento d'ingiunzione. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Prova scritta. – 4. Giudice competente. Opposizione 5. Natura giuridica dell'opposizione.- 6. Giudice competente. 7. – Connessione fra cause. – 8. I rapporti verticali tra giudice di pace e tribunale. – 9. Approfondimenti. 1. Il procedimento d'ingiunzione. Art. 633. [I]. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per …
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Giurisprudenza • 63
- 1. Trib. Bari, sentenza 14/12/2021, n. 4476Provvedimento: […] (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass.Leggi di più...
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