Accoglimento
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01026/2026REG.PROV.COLL.
N. 08183/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2024, proposto da
Plaumann S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oskar Plörer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00066/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e del Comune di Merano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. BE RA;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, che hanno depositato istanza per il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La Plaumann s.r.l. é proprietaria in Comune di Merano, via delle Corse n. 69, di una unità immobiliare nella quale esercita attività di affittacamere in forza di SCIA presentata il 19 agosto 2021.
2. La Società afferma che la SCIA in questione riguardava due subalterni della p.ed. 108 C.C. Merano e precisamente il subalterno 24, composto da cinque camere a due letti, e il subalterno 26, composto da tre camere a due letti, in tutto, quindi, 16 posti letto: tuttavia per un mero errore materiale essa SCIA indicava solo quattro camere a due letti, e quindi 8 posti letto anziché 16.
3. Per rimediare a tale asserito errore la Società presentava allora, il 1° ottobre 2022, una SCIA di correzione alla precedente dichiarazione.
4. In esito a tale seconda SCIA il Sindaco del Comune di Merano adottava il provvedimento dell’11 ottobre 2022 con il quale si disponeva la decadenza degli effetti della SCIA presentata il 1° ottobre 2022 e si inibiva la prosecuzione dell’attività nei termini indicati nella suddetta SCIA – ovvero nei limiti degli ulteriori 8 posti letto ivi denunciati – sul presupposto che “ con deliberazione della Giunta provinciale del 3 agosto 2022, n. 548, entrata in vigore il 3 agosto 2022, è stata sospesa la possibilità di presentare la denuncia dell’attività “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie” ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge provinciale 12 maggio 1995, n. 12 e che questa sospensione, in base al rinvio contenuto nell’art. 4 della predetta legge provinciale, vale anche
per le denunce di modifica dell’attività e pertanto anche per la variazione strutturale in attività di affittacamere ”, e dunque per ritenuta carenza dei requisiti di legge.
5. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la Plaumann s.r.l. ha impugnato l’indicato provvedimento, deducendone, con unico e articolato motivo, l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 548/2022 nonché dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 1/bis, LP n. 17/1993; illegittimità derivata per invalidità della DGP n. 548/2022 per nullità per difetto di attribuzione e/o annullabilità per incompetenza nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 LP n. 9/2018.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso.
Più in particolare il TRGA ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera di G.P. n. 548/2022, sul presupposto che la stessa non era più in vigore al momento in cui veniva presentata la SCIA. Quanto al provvedimento del Comune di Merano, il T.R.G.A. ha ritenuto: (i) infondata la censura secondo cui l’errore materiale commesso nella predisposizione della SCIA originaria consentisse di sfuggire al “ blocco dei posti letto ” entrato in vigore in epoca successiva al deposito della SCIA originaria: ciò in ragione del fatto che quest’ultima non conteneva il minimo elemento rivelatore dell’errore e che, in sostanza, non sussisteva prova dell’asserito errore materiale; (ii) infondata la censura secondo cui il “blocco dei posti letto” non investirebbe comunque le SCIA in modifica di segnalazioni precedenti, quale sarebbe quella della quale si discute nella presente controversia, posto che tale blocco riguarda all’evidenza i nuovi posti letto messi a disposizione per l’attività di affitto delle camere per ferie, a prescindere dal fatto che si tratti di posti aggiunti a quelli già precedentemente segnalati oppure di un’attività del tutto nuova.
7. La Plaumann s.r.l. ha proposto appello.
8. Il Comune di Merano e la Provincia Autonoma di Bolzano si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.
9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Con unico motivo d’appello la Plaumann s.r.l. deduce l’erroneità della sentenza per error in iudicando , assumendo che, sebbene la DGP n. 548/2022 fosse stata effettivamente annullata dallo stesso TRGA nelle more del giudizio di primo grado, rimaneva il fatto che il Sindaco del Comune di Merano ne aveva fatto illegittima applicazione, fondando solo su tale atto la pronuncia di decadenza della SCIA presentata il 1° ottobre 2022. Avrebbe pertanto errato il TRGA nell’affermare che “ Dall’inammissibilità dell’impugnativa rivolta contro la delibera della Giunta
provinciale n. 548/2022 discende l’inammissibilità del terzo profilo di censura formulato contro di essa e, in via soltanto derivata, contro il provvedimento comunale ”
11. La censura è fondata.
11.1. Occorre premettere che l’art. 38 della L.P. n. 9/2018, (come modificato dalla L.P. n. 10/22), ha stabilito che “ Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell'assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto ”.
11.2. Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare nella sentenza n. 3730/2025, afferente un identico provvedimento dell’11 ottobre 2022 del Sindaco del Comune di Merano, adottato sempre con riferimento a una SCIA per attività di affittacamere, anche il provvedimento oggetto del presente giudizio non evoca minimamente la disposizione legislativa indicata al paragrafo che precede, che ha introdotto il “ blocco dei posti letto ”. Il provvedimento impugnato dalla Plaumann s.r.l., infatti, nella motivazione si limita a dare atto “ che con deliberazione della Giunta provinciale del 3 agosto 2022, n. 548, entrata in vigore il 3 agosto 2022, è stata sospesa la possibilità di presentare la denuncia dell’attività “Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie” ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge provinciale 12 maggio 1995, n. 12 ”, e a richiamare le norme della L. n. 241/90 e della L.P. n. 12/1995, per poi disporre la decadenza della SCIA presentata il 1° ottobre 2022 e il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione “ per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale come specificato in premessa ”: dunque, anche il richiamo alla legislazione vigente si riferisce alla legislazione richiamata in motivazione, e non, genericamente, a tutta la legislazione vigente.
11.3. Sul fatto che il provvedimento impugnato non intendesse richiamare la L.P. n. 10/22 si rinvia alle ulteriori considerazioni svolte dalla Sezione nella sentenza n. 3730/2025, ove si richiamano anche altri, identici, provvedimenti del Sindaco del Comune di Merano, tutti adottati in data 11 ottobre 2022, nei quali non si fa alcuna menzione della L.P. n. 10/22.
11.4. Ad ogni buon conto un mero e generico richiamo alla legislazione vigente, non accompagnata – come nel caso in esame – da ulteriori indicazioni utili a individuare le norme rilevanti, non può considerarsi una motivazione adeguata: nel caso di specie la motivazione del provvedimento richiamava, concretamente, solo la delibera di Giunta Provinciale n. 548/2022, che a sua volta non conteneva un richiamo alla L.P. n. 10/22, per l’ovvia ragione che non era ancora stata approvata nel momento in cui la delibera citata veniva adottata.
11.5. Consegue da quanto dianzi rilevato che il provvedimento impugnato, essendo motivato unicamente con riferimento ad un provvedimento – la DGP n. 458/2022 – che pacificamente aveva già perso efficacia nel momento in cui veniva adottato il provvedimento impugnato – avrebbe dovuto essere annullato per inidoneità assoluta della motivazione.
11.5.1. Al riguardo va notato che nel ricorso di primo grado la Plaumann s.r.l., formulava (al punto 3) delle censure afferenti la legittimità della DGP n. 548/22, che però non circoscriveva alla sola domanda di annullamento di tale atto: in questo modo, in sostanza, la Società sin dal primo grado agitava, quale motivo di illegittimità del provvedimento del 1° ottobre 2022, anche il fatto che richiamasse un provvedimento illegittimo, con una censura che faceva valere, più in generale, l’improprio richiamo della DGP n. 548/22 a fondamento della decisione.
11.5.2. Ciò considerato, ha errato il TRGA nell’affermare (capo 10.5. della appellata sentenza) che “ Dall’inammissibilità dell’impugnativa rivolta contro la delibera della Giunta provinciale n. 548/2022 discende l’inammissibilità del terzo profilo di censura formulato contro di essa e, in via soltanto derivata, contro il provvedimento comunale ”: se, infatti, si può condividere la declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento avente ad oggetto la DGP n. 548/22, che nelle more del giudizio aveva perso efficacia, non si comprende per quale ragione questo solo fatto debba determinare anche l’inammissibilità della stessa censura articolata nei confronti del provvedimento dell’11ottobre 2022, tenuto conto del fatto che nei confronti di tale atto la censura si estendeva, sia pure implicitamente, a contestare il richiamo della DGP n. 548/22 a fondamento della decisione e, dunque, la motivazione.
11.5.3. Il fatto, quindi, che la DGP n. 548/22 avesse già perso efficacia nel momento in cui veniva adottato il provvedimento impugnato del 1° ottobre 2022 a maggior ragione rende la motivazione di quest’ultimo inadeguata.
12. L’appello merita, pertanto, di essere accolto sulla base di una censura da sola idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato. Per l’effetto l’appellata sentenza va riformata ed il ricorso di primo grado accolto, con annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Merano dell’11 ottobre 2022 che ha disposto la decadenza degli effetti della SCIA del 1° ottobre 2022 presentata dalla Plaumann s.r.l.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 66/2024, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla il provvedimento del Sindaco del Comune di Merano dell’11 ottobre 2022 che ha disposto la decadenza degli effetti della SCIA del 1° ottobre 2022 presentata dalla Plaumann s.r.l.
Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Merano al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano complessivamente in €. 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA ET, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
BE RA, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RA | HA ET |
IL SEGRETARIO