Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 riservata in decisione all'udienza del 15.11.2024 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Angri alla Parte_1 C.F._1
Via R. De Pascale, 11 presso lo studio dell' avvocato Maria Mauri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania alla Via Spazzilli, 134/40 presso lo studio dell'Avv. Rosa Ricci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 novembre 2024 i procuratori si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 2-2-2021, il ricorrente (nato ad [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 28 settembre 1995 con la resistente (nata a [...]
-MO- il 4/7/1974) dal quale sono nati due figli (nato ad [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Napoli il 5.5.2000)- adiva il Tribunale di Napoli RD perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a modifica delle condizioni della separazione, chiedeva che fosse disposta la revoca del mantenimento di 200,00 euro per il figlio essendo divenuto indipendente economicamente;
Per_1 la revoca dell'assegno di mantenimento fissato in 200,00 euro in sede di separazione, oltre il pagamento al 50% delle spese straordinarie, per la figlia non avendo intrapreso alcuna attività Per_2 lavorativa;
l'eliminazione della contribuzione pari al 50% del canone di locazione previsto in sede di separazione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur aderendo alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo il disinteresse materiale del ricorrente nei confronti dei figli, chiedeva di confermare il mantenimento mensile in favore della figlia non essendo Per_2 economicamente autosufficiente da rivalutarsi nell'importo di € 219,40 e/o determinarlo in € 300,00 mensili;
un assegno mensile di € 300,00 in suo favore.
In data 3 giugno 2022, dopo alcuni rinvii disposti dal precedente istruttore (per rinotifica o impossibilità a presenziare), soltanto il ricorrente compariva essendo la resistente impossibilitata a comparire per motivi di salute.
All'udienza del 21 ottobre 2022, all'esito del deposito della documentazione reddituale e fallito il tentativo di bonario componimento, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Sequino).
La difesa del ricorrente chiedeva disporsi il versamento diretto del mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura di 200,00 euro. Per_2
Sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. così provvedeva: nulla disponeva in ordine al regime di affido e diritto di visita essendo i figli maggiorenni;
nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in assenza di domanda;
nulla disponeva a titolo di mantenimento del figlio (nato ad Per_1
Acerra il 28.7.1996) essendo indipendente economicamente;
valutate le capacità reddituali, poneva a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile di € 300,00, da Per_2
versarsi, entro il 5 di ogni mese, direttamente all'avente diritto avendo fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 337 septies c.c., mediante versamento sulla carta intestata alla predetta, oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019; nulla stabiliva a titolo di mantenimento della
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resistente, percependo il reddito di cittadinanza di € 910,00 ed avendo svolto attività lavorativa;
infine nominava G.I. se stesso fissando udienza al 3.2.2023.
Con memoria integrativa il ricorrente reiterava le conclusioni già rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta la resistente reiterava le conclusioni già rassegnate, chiedendo, altresì, la conferma in capo al ricorrente dell'obbligo di partecipazione alle spese di fitto dell'immobile in cui vive con la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositata la documentazione richiesta, all'udienza del 15 novembre 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c.
In via preliminare il Collegio osserva che, essendo i figli della coppia (nato ad [...] il Per_1
28.7.1996) e (nata a [...] il [...]) maggiorenni, nulla va disposto in ordine al regime di Per_2
affido e diritto di visita.
Parimenti nulla va disposto a titolo di mantenimento del figlio (nato ad [...] il [...]) Per_1 essendo indipendente economicamente, con conseguente revoca dell'assegno fissato in suo favore in sede di separazione (200,00 euro oltre spese al 50%).
Infine nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c. in assenza di domanda e dei presupposti.
.Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli RD (avvenuta il 28.4.2014) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD dell' 11.6.2014; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile,
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sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al
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riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Il ricorrente ha dichiarato di vivere in una casa condotta in locazione, pagando 500,00 euro al mese;
è un operaio nel settore dell'edilizia, con una retribuzione di 1500,00 euro al mese;
ha dedotto di essere stato licenziato nel 2023; risultano redditi di € 23.402,00 per il 2021 e di € 18.417,00 per il
2020 mentre non risultano depositate dichiarazioni successive;
è gravato da un debito di 170.000,00 euro con la banca mentre la resistente vive in una casa condotta in locazione, pagando 230,00 euro, con la figlia maggiorenne;
percepisce il reddito di cittadinanza di 910,00 euro;
ha dedotto, Per_2
senza provare, di non percepire più il sussidio;
in precedenza lavorava in una fabbrica come sarta
(risultano redditi di € 5.558, 12; di € 2.649, 44; di € 2.311,87 e di € 1205,59, cfr. CUD 2019,2020
e 2021); è stata licenziata nell'aprile del 2021 ed è in corso una causa con l'ex datore di lavoro;
ha svolto lavori saltuari, pulendo le scale 3 volte a settimana;
ha problemi di salute (cfr. dichiarazioni rese all' udienza presidenziale del 21.10.2022 nonché doc. in atti).
In definitiva, tenuto conto della durata del matrimonio;
considerato che
la resistente non ha dimostrato di aver sacrificato aspettative personali per la famiglia né di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare;
tenuto conto che ha percepito 910,00 euro a titolo di reddito di cittadinanza;
ha lavorato, successivamente alla separazione come sarta (fino al 2021) e si arrangia con lavori saltuari, il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in capo alla resistente, come previsto in via provvisoria.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma Per_2
non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di
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un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie è pacifico che la figlia maggiorenne sia convivente con la madre ed ha Per_2 avanzato richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Tanto premesso il Collegio evidenzia che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale
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centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque,
a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame la figlia di 25 anni, sta seguendo dei corsi per diventare tatuatrice e non Per_2
lavora (cfr. La figlia maggiorenne non lavora, non ha mai lavorato dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta escusso all'udienza del 10 aprile 2024). Testimone_1
Non essendovi prova della prestazione di un'attività lavorativa da parte della figlia la predetta deve ritenersi pacificamente non indipendente economicamente.
Il Collegio evidenzia altresì che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la
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disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia in Per_2
ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 25), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa e prima evidenziata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, considerato il tempo intercorso dalla separazione (2014), l'età della figlia ed il titolo di studio (licenza media), quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_2
non indipendente, la somma mensile di euro 250,00 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, direttamente all'avente diritto (ossia alla figlia maggiorenne) che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 337 septies
c.c. mediante versamento sulla carta intestata alla predetta
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Non è ammissibile, in tale sede, in assenza di accordo tra le parti, la domanda volta alla condanna del pagamento del 50% del canone di locazione della casa ove la resistente vive.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia (parziale soccombenza reciproca) le spese di lite sono compensate tra le parti.
I compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato vengono liquidati all'esito del deposito della documentazione richiesta con separati decreti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del
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matrimonio contratto in Afragola il 28 settembre 1995 (atto n. 229, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1995) tra (nato ad [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nata a [...] -MO- il 4/7/1974);
b) nulla dispone in ordine all'affidamento ed il diritto di visita essendo i figli della coppia - Per_1
(nato ad [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])- maggiorenni;
Per_2
c) nulla va disposto a titolo di mantenimento del figlio (nato ad [...] il [...]) Per_1
essendo indipendente economicamente, con revoca dell'assegno fissato in € 200,00 oltre spese al
50% in sede di separazione;
d) nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c. in assenza di domanda e dei presupposti;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni Parte_1
mese, la somma mensile di 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento della figlia Per_2
(nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non indipendente economicamente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa sottoscritto il 25-10-2019. Detta somma andrà versata direttamente all'avente diritto (ossia alla figlia maggiorenne) che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 337 septies c.c. mediante versamento sulla carta intestata alla predetta e sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai f) rigetta la richiesta di assegno divorzile, difettando i presupposti come previsto in sede provvisoria;
g) dichiara inammissibile, in tale sede, in assenza di accordo tra le parti la domanda volta alla condanna del pagamento del 50% del canone di locazione della casa ove la resistente vive;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AFRAGOLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
i) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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