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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 538/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Sas - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 758/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B020402297-2020 IRAP 2015
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. T8B010402319-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.758/02/22, resa dalla CTP di Firenze all'udienza del 5 ottobre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Resistente_2 SAS, avverso gli Avvisi di accertamento sopraindicati, relativi a maggiori imposte per l'annualità 2015.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato la sussistenza di una erronea valutazione dei fatti di causa, alla base della decisione adottata dai giudici di prime cure.
Al riguardo la parte non risulta costituita in giudizio.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dal patrocinante comparso, unico costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
In effetti l'Agenzia, constatata la non chiamata in causa dei Soci, ricorrenti in primo grado, in via preliminare ha richiesto la trasmissione degli atti al primo Giudice per violazione del litisconsorzio necessario.
Al riguardo effettivamente i Soci risultano entrambi aver attivato ricorso presso altra Corte tributaria e che le loro posizioni sono già state oggetto di definizione agevolata, così da rendere impossibile il simultaneus processus.
Entrando pertanto nel merito, in effetti l'all. n.6 non dimostra l'uscita dal patrimonio dell'immobile di cui trattasi, come emerge in sentenza (“In verità l'allegato sub. 6 del ricorrente dimostra che nel caso di specie vi è stata una vera e propria vendita giudiziaria del bene che induce ad accogliere le ragioni del ricorrente”) bensì il solo inizio della procedura dell'eventuale vendita.
Come riportato nell'atto di appello “La vendita all'asta del bene sarebbe, infatti, dovuta avvenire il 9 ottobre
2014 e se ciò fosse accaduto è evidente che nel 2015 non vi sarebbe stato alcun bene immobile, oggetto di accertamento, iscritto in bilancio.
Alle pagg.3 e 4 del ricorso introduttivo della società si evince, infatti, che la vendita all'asta era stata programmata a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della società e che la vendita giudiziaria era stata scongiurata dal Sig. Resistente_1 grazie a una transazione con l'ente creditore ed è, dunque, pacifico che alcuna vendita giudiziaria sia mai avvenuta.
Quanto sopraesposto è, inoltre, confermato dall'allegato al ricorso introduttivo sub 8, che si riproduce, il quale dimostra che la vendita giudiziaria non sia mai avvenuta, a causa di rinuncia del creditore, con conseguente estinzione del procedimento esecutivo.
Da qui la continuazione del possesso del bene immobile, l'utilizzazione per fini propri (cfr. pag. 10ss dell'Appello) e non di vendita nell'annualità in esame ed il venir meno della “operatività” della società verificata.
Ciò detto l'Appello deve essere accolto ed in relazione alle spese del giudizio il Collegio liquida le stesse a favore della Agenzia appellante in €.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e liquida le spese in e. 500,00 oltre oneri di legge, se dovuti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 538/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Sas - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 758/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B020402297-2020 IRAP 2015
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. T8B010402319-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.758/02/22, resa dalla CTP di Firenze all'udienza del 5 ottobre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Resistente_2 SAS, avverso gli Avvisi di accertamento sopraindicati, relativi a maggiori imposte per l'annualità 2015.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato la sussistenza di una erronea valutazione dei fatti di causa, alla base della decisione adottata dai giudici di prime cure.
Al riguardo la parte non risulta costituita in giudizio.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dal patrocinante comparso, unico costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
In effetti l'Agenzia, constatata la non chiamata in causa dei Soci, ricorrenti in primo grado, in via preliminare ha richiesto la trasmissione degli atti al primo Giudice per violazione del litisconsorzio necessario.
Al riguardo effettivamente i Soci risultano entrambi aver attivato ricorso presso altra Corte tributaria e che le loro posizioni sono già state oggetto di definizione agevolata, così da rendere impossibile il simultaneus processus.
Entrando pertanto nel merito, in effetti l'all. n.6 non dimostra l'uscita dal patrimonio dell'immobile di cui trattasi, come emerge in sentenza (“In verità l'allegato sub. 6 del ricorrente dimostra che nel caso di specie vi è stata una vera e propria vendita giudiziaria del bene che induce ad accogliere le ragioni del ricorrente”) bensì il solo inizio della procedura dell'eventuale vendita.
Come riportato nell'atto di appello “La vendita all'asta del bene sarebbe, infatti, dovuta avvenire il 9 ottobre
2014 e se ciò fosse accaduto è evidente che nel 2015 non vi sarebbe stato alcun bene immobile, oggetto di accertamento, iscritto in bilancio.
Alle pagg.3 e 4 del ricorso introduttivo della società si evince, infatti, che la vendita all'asta era stata programmata a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della società e che la vendita giudiziaria era stata scongiurata dal Sig. Resistente_1 grazie a una transazione con l'ente creditore ed è, dunque, pacifico che alcuna vendita giudiziaria sia mai avvenuta.
Quanto sopraesposto è, inoltre, confermato dall'allegato al ricorso introduttivo sub 8, che si riproduce, il quale dimostra che la vendita giudiziaria non sia mai avvenuta, a causa di rinuncia del creditore, con conseguente estinzione del procedimento esecutivo.
Da qui la continuazione del possesso del bene immobile, l'utilizzazione per fini propri (cfr. pag. 10ss dell'Appello) e non di vendita nell'annualità in esame ed il venir meno della “operatività” della società verificata.
Ciò detto l'Appello deve essere accolto ed in relazione alle spese del giudizio il Collegio liquida le stesse a favore della Agenzia appellante in €.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e liquida le spese in e. 500,00 oltre oneri di legge, se dovuti