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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2709/2021 R.G. tra
Parte_1
(c.f./p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Carbone,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE -
e
(c.f. ), in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._1
Amministratrice in bonis della soc. , oggi posta in liquidazione coatta Parte_1 amministrativa, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Antonio Laragione, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Parte attrice: “- dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi, meglio descritti sopra, nei confronti della massa creditoria della , ai sensi dell'art. 64 R.D. 267/1942, Parte_1 ovvero accertare e dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa nei confronti della massa creditoria dell'attrice, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. a) R.D. 267/1942 e, per l'effetto, in ambedue i casi, revocare gli atti dispositivi in parola, ovvero accertare e dichiarare le intervenute simulazioni ex art. 1414 ss. c.c. tra la Sig.ra CP_1 rappresentante in bonis della in bonis, e con ogni conseguente effetto di Parte_1 Controparte_2 legge.
- Disporre pertanto la restituzione dei suddetti veicoli.
Pagina 1 - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione validamente notificato, Parte_2
ha convenuto in giudizio già amministratrice della società
[...] Controparte_1 [...]
“in bonis”, nonché la società chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inefficacia ai Pt_1 Controparte_2 sensi dell'art. 64 l. fall. (ovvero dell'art. 67, primo comma, l. fall.; alternativamente, per simulazione ex art. 1414 c.c.) degli atti dispositivi con cui la soc. con scritture private sottoscritte in parte il Parte_1
30.4.2019 e in altra parte il 30.6.2019, aveva venduto alla soc. la proprietà dei beni mobili Controparte_2 registrati (autocarri e rimorchi) targati XA155AA, NA030338, FG207FT, AF31100, AA88790,
DF299PW, LT006785, BV299VR e CZ506KM.
La parte attrice ha esposto nell'atto introduttivo che la era stata Parte_2 posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 298 del 2.9.2019, pubblicato sulla G.U. del 2.10.2019; che con sentenza del 9.11.2020 il Tribunale di
Civitavecchia aveva dichiarato lo stato di insolvenza di riscontrando, in Controparte_3 particolare, un carico debitorio pari a circa € 112.000,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a fronte della totale assenza di attivo realizzabile;
che dalle indagini svolte dal Commissario Liquidatore presso il P.R.A. era emersa l'intestazione alla società di un numero di veicoli ben più ampio Parte_1 rispetto a quello denunciato dall'ex amministratrice della società, che con scritture Controparte_1 private stipulate il 30.4.2019 quanto ai veicoli XA155AA, NA030338, FG207FT e BV299VR, e il
30.6.2019 quanto ai veicoli AF31100, AA88790, DF299PW, LT006785 e CZ506KM, intervenute allorquando la società era già in evidente stato di insolvenza, la soc. aveva dichiarato di aver Parte_1 verbalmente venduto alla soc. la proprietà dei predetti mezzi;
che nelle menzionate Controparte_2 scritture private non era riportato il prezzo di vendita, in ogni caso giammai versato dalla parte acquirente;
che due dei veicoli oggetto di causa (XA155AA e BV299VR) erano stati originariamente indicati dalla stessa come di proprietà di tanto è vero che le relative carte di CP_4 Parte_1 circolazione sono nel possesso degli organi della procedura;
che gli atti dispositivi di cui alle scritture private del 30.4.2019 e del 30.6.2019 sono inefficaci verso i creditori concorsuali ai sensi dell'art. 64 l. fall., trattandosi nella sostanza di atti a titolo gratuito – poiché posti in essere in assenza di controprestazione – compiuti nel biennio anteriore all'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
che in ogni caso gli atti in questione sarebbero inefficaci anche ai sensi dell'art. 67, primo comma. l. fall., ovvero perché inficiati da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c.
Sulla scorta delle suesposte premesse la parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni
Pagina 2 come sopra riportate.
Entro i termini di legge le parti convenute non si sono costituite in giudizio, talché all'udienza del 15.3.2022 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia e ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., a decorrere dal 15.5.2022.
In accoglimento della domanda cautelare proposta in corso di causa dalla parte attrice, con ordinanza del 24.3.2022 il Tribunale ha autorizzato il sequestro giudiziario dei veicoli, nominando custode il geom. CP_5
Con comparsa depositata il 30.1.2023 si è tardivamente costituita Controparte_1 eccependo l'invalidità della notifica della citazione e del ricorso ex art. 670 c.p.c. ed articolando richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo contraddistinta da malafede o colpa grave l'iniziativa processuale della parte attrice. Ha concluso chiedendo al Tribunale: “A) Disporre la riassunzione della causa davanti a sé o innanzi ad altro Magistrato ex art. 50 c.p.c.; B) Dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti del presente giudizio;
C) Condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore della resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. D) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti, per poi essere riassegnata a questo giudice.
***
È infondata l'eccezione di “irritualità” della notifica della citazione, come sollevata dalla convenuta Controparte_1
È la stessa convenuta, nella propria comparsa del 30.1.2023, a dare atto che “come emerge dalla documentazione in atti e, inoltre, a seguito di istanza di visibilità del 29 gennaio 2023, l'agente postale competente, stante la temporanea assenza del destinatario e/o di persone idonee a ricevere l'atto, in data 3 agosto 2021, depositava il plico presso l'Ufficio Postale di Cerveteri.”
È in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), recapitata dall'agente postale a il 5.8.2021 presso l'indirizzo di via Monte Controparte_1 delle Fate, n. 35, Cerveteri (coincidente con lo stesso indirizzo di residenza indicato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione), in seguito alla mancata consegna del plico, per temporanea assenza del destinatario, in data 3.8.2021.
Non è comprensibile, dunque, il motivo per cui l'atto di citazione non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, risultando piuttosto dalle allegazioni della medesima e dai documenti agli atti il perfezionamento della procedura notificatoria, a mezzo del servizio postale e ai sensi dell'art. 8 c. 4 legge 890/1982, il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata dunque, al più tardi, entro il 15.8.2021, nel rispetto del termine minimo a comparire ex art. 163- Pt_3 bis c.p.c. alla luce della “vocatio in ius” per l'udienza del 21.1.2022).
Pagina 3 Peraltro, anche se la notifica fosse stata nulla, la costituzione in giudizio della parte alla quale l'atto era indirizzato avrebbe sanato ogni ipotetico vizio del procedimento notificatorio. Vale richiamare, al riguardo, il consolidamento orientamento secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato" vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc"» (Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, n.6470)
Quanto agli effetti della tardiva costituzione in giudizio della convenuta, soccorre il principio secondo cui la parte rimasta contumace è tenuta ad accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi;
da ciò deriva anche l'onere per il convenuto di effettuare al momento della sua costituzione tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2003, n.16265).
Correlativamente, il convenuto contumace può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse solo se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Lucera, 03/12/2008), evenienze tuttavia non riscontrabili nel caso di specie, in assenza peraltro di qualunque richiesta istruttoria o di rimessione in termini da parte della convenuta.
Nel merito, è fondata la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 64 l. fall.
A mente della sopra richiamata disposizione sono inefficaci nei confronti dei creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
L'applicabilità all'impresa in liquidazione coatta amministrativa dell'art. 64 l. fall. discende dal più generale rinvio disposto dall'art. 203 l. fall., in base al quale “accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza
a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata”.
Sulla nozione di atto gratuito, si richiama e condivide l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo” (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/06/2015, n. 13087; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26856).
È ragionevole ritenere che le “dichiarazioni di vendita verbale” di cui alle scritture private intervenute tra la soc. in bonis e la soc. in data 30.4.2019 e 28.6.2019 (come Parte_1 CP_2
Pagina 4 documentalmente provate sub all. 18), a fronte della mancata indicazione del prezzo di vendita e dell'assenza di qualsivoglia elemento di riscontro (con riferimento sia alla documentazione contabile sia agli estratti conto della società) dell'effettivo pagamento di un corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei beni che ne costituirebbero l'oggetto, sottendono in realtà il compimento di atti di disposizione a titolo gratuito, come tali revocabili ai sensi dell'art. 64 l. fall.
Come già condivisibilmente argomentato dal precedente giudice nell'ordinanza di autorizzazione del sequestro giudiziario:
“le compravendite dei veicoli, rintracciate dal commissario liquidatore in esito a verifiche presso il P.R.A. e contenute nelle scritture private poi trasmesse dal legale della resistente (all.ti 17 e 18), stipulate da CP_1 Parte_1
in bonis, quale venditrice, e quale acquirente, non troverebbero, prime facie, corrispondenza
[...] CP_2 contabile in ordine al pagamento del corrispettivo di vendita”; gli atti dispositivi erano stati posti in essere “poco prima che la Cooperativa venisse posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 settembre 2019, n. 298, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 2019 e, pertanto, in uno stato di difficoltà economica certamente avanzato che, alla sommaria valutazione propria di questa sede, si ritiene non potesse essere ignorato/sconosciuto all'organo gestionale, con conseguente potenziale depauperamento patrimoniale dell'azienda”.
Nella presente sede decisoria, può osservarsi che, alla luce dello scrutinio con cognizione piena degli atti e documenti di causa, la valutazione prognostica di probabile fondatezza della domanda attorea è meritevole di conferma.
Sulla natura onerosa o gratuita degli atti dispositivi oggetto di causa, non può che prendersi atto del mancato riscontro di alcun concreto vantaggio o effettiva utilità a favore della società alienante in conseguenza dell'asserita vendita dei beni, in assenza della prova della percezione del corrispettivo.
Va a questo proposito considerato che la soc. nonostante l'invito del commissario CP_2 liquidatore con pec del 23.7.2021 a fornire la prova dei pagamenti (all. 24), è rimasta inerte, neppure costituendosi nel presente giudizio e pertanto non offrendo elementi utili a verificare l'onerosità dei negozi.
Inoltre la convenuta tardivamente costituitasi, non ha specificamente contestato le CP_1 circostanze fattuali invocate a fondamento della domanda, limitandosi del tutto immotivatamente a invocare una presunta temerarietà dell'azione avversaria.
Sul piano temporale, secondo consolidata giurisprudenza nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo (Cass, nn. 1381/99, 9881/97): ne consegue che in tal caso il periodo sospetto va fatto decorrere (a ritroso) dalla data del provvedimento, non già in ragione del disposto dell'art. 203 l. fall., ma perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza (Cassazione civile sez.
Pagina 5 I, 19/01/2016, n.803; cfr. Cass. n. 14012/02).
Non vi è dubbio, dunque, che gli atti dispositivi in contestazione, oggetto delle scritture private del 30.4.2019 e del 30.6.2019, siano stati effettuati nel biennio anteriore al provvedimento del 2.9.2019 che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa della società, dal quale deve farsi decorrere il termine a ritroso di cui all'art. 64 l. fall.
È appena il caso di precisare che l'inefficacia prevista dall'art. 64 l.f. prescinda del tutto dallo stato soggettivo dell'accipiens.
Pertanto, va conclusivamente dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 64 l. fall, degli atti dispositivi a titolo gratuito oggetto della domanda attorea, con condanna delle parti convenute alla consegna dei veicoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 a carico della parte soccombente, considerata la natura della causa e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2709/2021
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- ai sensi dell'art. 64 l.fall, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori di Controparte_3 in LCA degli atti dispositivi a titolo gratuito oggetto della domanda attorea, di cui alle scritture
[...] private stipulate il 30.4.2019 quanto ai beni mobili targati XA155AA, NA030338, FG207FT e
BV299VR, e alle scritture private stipulate il 30.6.2019 quanto ai beni mobili targati AF31100,
AA88790, DF299PW, LT006785 e CZ506KM;
- condanna le parti convenute alla consegna in favore della parte attrice dei beni mobili targati
XA155AA, NA030338, FG207FT, BV299VR, AF31100, AA88790, DF299PW, LT006785 e
CZ506KM;
- condanna e al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 che si determinano complessivamente in euro 8.800,00 per compensi (di cui € 5.800,00 per il giudizio di merito ed € 3.000 per la fase cautelare in corso di causa), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta).
Civitavecchia, il 12/05/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2709/2021 R.G. tra
Parte_1
(c.f./p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Carbone,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE -
e
(c.f. ), in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._1
Amministratrice in bonis della soc. , oggi posta in liquidazione coatta Parte_1 amministrativa, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Antonio Laragione, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Parte attrice: “- dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi, meglio descritti sopra, nei confronti della massa creditoria della , ai sensi dell'art. 64 R.D. 267/1942, Parte_1 ovvero accertare e dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa nei confronti della massa creditoria dell'attrice, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. a) R.D. 267/1942 e, per l'effetto, in ambedue i casi, revocare gli atti dispositivi in parola, ovvero accertare e dichiarare le intervenute simulazioni ex art. 1414 ss. c.c. tra la Sig.ra CP_1 rappresentante in bonis della in bonis, e con ogni conseguente effetto di Parte_1 Controparte_2 legge.
- Disporre pertanto la restituzione dei suddetti veicoli.
Pagina 1 - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione validamente notificato, Parte_2
ha convenuto in giudizio già amministratrice della società
[...] Controparte_1 [...]
“in bonis”, nonché la società chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inefficacia ai Pt_1 Controparte_2 sensi dell'art. 64 l. fall. (ovvero dell'art. 67, primo comma, l. fall.; alternativamente, per simulazione ex art. 1414 c.c.) degli atti dispositivi con cui la soc. con scritture private sottoscritte in parte il Parte_1
30.4.2019 e in altra parte il 30.6.2019, aveva venduto alla soc. la proprietà dei beni mobili Controparte_2 registrati (autocarri e rimorchi) targati XA155AA, NA030338, FG207FT, AF31100, AA88790,
DF299PW, LT006785, BV299VR e CZ506KM.
La parte attrice ha esposto nell'atto introduttivo che la era stata Parte_2 posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 298 del 2.9.2019, pubblicato sulla G.U. del 2.10.2019; che con sentenza del 9.11.2020 il Tribunale di
Civitavecchia aveva dichiarato lo stato di insolvenza di riscontrando, in Controparte_3 particolare, un carico debitorio pari a circa € 112.000,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a fronte della totale assenza di attivo realizzabile;
che dalle indagini svolte dal Commissario Liquidatore presso il P.R.A. era emersa l'intestazione alla società di un numero di veicoli ben più ampio Parte_1 rispetto a quello denunciato dall'ex amministratrice della società, che con scritture Controparte_1 private stipulate il 30.4.2019 quanto ai veicoli XA155AA, NA030338, FG207FT e BV299VR, e il
30.6.2019 quanto ai veicoli AF31100, AA88790, DF299PW, LT006785 e CZ506KM, intervenute allorquando la società era già in evidente stato di insolvenza, la soc. aveva dichiarato di aver Parte_1 verbalmente venduto alla soc. la proprietà dei predetti mezzi;
che nelle menzionate Controparte_2 scritture private non era riportato il prezzo di vendita, in ogni caso giammai versato dalla parte acquirente;
che due dei veicoli oggetto di causa (XA155AA e BV299VR) erano stati originariamente indicati dalla stessa come di proprietà di tanto è vero che le relative carte di CP_4 Parte_1 circolazione sono nel possesso degli organi della procedura;
che gli atti dispositivi di cui alle scritture private del 30.4.2019 e del 30.6.2019 sono inefficaci verso i creditori concorsuali ai sensi dell'art. 64 l. fall., trattandosi nella sostanza di atti a titolo gratuito – poiché posti in essere in assenza di controprestazione – compiuti nel biennio anteriore all'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
che in ogni caso gli atti in questione sarebbero inefficaci anche ai sensi dell'art. 67, primo comma. l. fall., ovvero perché inficiati da simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c.
Sulla scorta delle suesposte premesse la parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni
Pagina 2 come sopra riportate.
Entro i termini di legge le parti convenute non si sono costituite in giudizio, talché all'udienza del 15.3.2022 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia e ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., a decorrere dal 15.5.2022.
In accoglimento della domanda cautelare proposta in corso di causa dalla parte attrice, con ordinanza del 24.3.2022 il Tribunale ha autorizzato il sequestro giudiziario dei veicoli, nominando custode il geom. CP_5
Con comparsa depositata il 30.1.2023 si è tardivamente costituita Controparte_1 eccependo l'invalidità della notifica della citazione e del ricorso ex art. 670 c.p.c. ed articolando richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo contraddistinta da malafede o colpa grave l'iniziativa processuale della parte attrice. Ha concluso chiedendo al Tribunale: “A) Disporre la riassunzione della causa davanti a sé o innanzi ad altro Magistrato ex art. 50 c.p.c.; B) Dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti del presente giudizio;
C) Condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore della resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. D) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti, per poi essere riassegnata a questo giudice.
***
È infondata l'eccezione di “irritualità” della notifica della citazione, come sollevata dalla convenuta Controparte_1
È la stessa convenuta, nella propria comparsa del 30.1.2023, a dare atto che “come emerge dalla documentazione in atti e, inoltre, a seguito di istanza di visibilità del 29 gennaio 2023, l'agente postale competente, stante la temporanea assenza del destinatario e/o di persone idonee a ricevere l'atto, in data 3 agosto 2021, depositava il plico presso l'Ufficio Postale di Cerveteri.”
È in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), recapitata dall'agente postale a il 5.8.2021 presso l'indirizzo di via Monte Controparte_1 delle Fate, n. 35, Cerveteri (coincidente con lo stesso indirizzo di residenza indicato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione), in seguito alla mancata consegna del plico, per temporanea assenza del destinatario, in data 3.8.2021.
Non è comprensibile, dunque, il motivo per cui l'atto di citazione non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, risultando piuttosto dalle allegazioni della medesima e dai documenti agli atti il perfezionamento della procedura notificatoria, a mezzo del servizio postale e ai sensi dell'art. 8 c. 4 legge 890/1982, il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata dunque, al più tardi, entro il 15.8.2021, nel rispetto del termine minimo a comparire ex art. 163- Pt_3 bis c.p.c. alla luce della “vocatio in ius” per l'udienza del 21.1.2022).
Pagina 3 Peraltro, anche se la notifica fosse stata nulla, la costituzione in giudizio della parte alla quale l'atto era indirizzato avrebbe sanato ogni ipotetico vizio del procedimento notificatorio. Vale richiamare, al riguardo, il consolidamento orientamento secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato" vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc"» (Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, n.6470)
Quanto agli effetti della tardiva costituzione in giudizio della convenuta, soccorre il principio secondo cui la parte rimasta contumace è tenuta ad accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi;
da ciò deriva anche l'onere per il convenuto di effettuare al momento della sua costituzione tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2003, n.16265).
Correlativamente, il convenuto contumace può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse solo se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Lucera, 03/12/2008), evenienze tuttavia non riscontrabili nel caso di specie, in assenza peraltro di qualunque richiesta istruttoria o di rimessione in termini da parte della convenuta.
Nel merito, è fondata la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 64 l. fall.
A mente della sopra richiamata disposizione sono inefficaci nei confronti dei creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
L'applicabilità all'impresa in liquidazione coatta amministrativa dell'art. 64 l. fall. discende dal più generale rinvio disposto dall'art. 203 l. fall., in base al quale “accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza
a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata”.
Sulla nozione di atto gratuito, si richiama e condivide l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo” (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/06/2015, n. 13087; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26856).
È ragionevole ritenere che le “dichiarazioni di vendita verbale” di cui alle scritture private intervenute tra la soc. in bonis e la soc. in data 30.4.2019 e 28.6.2019 (come Parte_1 CP_2
Pagina 4 documentalmente provate sub all. 18), a fronte della mancata indicazione del prezzo di vendita e dell'assenza di qualsivoglia elemento di riscontro (con riferimento sia alla documentazione contabile sia agli estratti conto della società) dell'effettivo pagamento di un corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei beni che ne costituirebbero l'oggetto, sottendono in realtà il compimento di atti di disposizione a titolo gratuito, come tali revocabili ai sensi dell'art. 64 l. fall.
Come già condivisibilmente argomentato dal precedente giudice nell'ordinanza di autorizzazione del sequestro giudiziario:
“le compravendite dei veicoli, rintracciate dal commissario liquidatore in esito a verifiche presso il P.R.A. e contenute nelle scritture private poi trasmesse dal legale della resistente (all.ti 17 e 18), stipulate da CP_1 Parte_1
in bonis, quale venditrice, e quale acquirente, non troverebbero, prime facie, corrispondenza
[...] CP_2 contabile in ordine al pagamento del corrispettivo di vendita”; gli atti dispositivi erano stati posti in essere “poco prima che la Cooperativa venisse posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 settembre 2019, n. 298, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 2019 e, pertanto, in uno stato di difficoltà economica certamente avanzato che, alla sommaria valutazione propria di questa sede, si ritiene non potesse essere ignorato/sconosciuto all'organo gestionale, con conseguente potenziale depauperamento patrimoniale dell'azienda”.
Nella presente sede decisoria, può osservarsi che, alla luce dello scrutinio con cognizione piena degli atti e documenti di causa, la valutazione prognostica di probabile fondatezza della domanda attorea è meritevole di conferma.
Sulla natura onerosa o gratuita degli atti dispositivi oggetto di causa, non può che prendersi atto del mancato riscontro di alcun concreto vantaggio o effettiva utilità a favore della società alienante in conseguenza dell'asserita vendita dei beni, in assenza della prova della percezione del corrispettivo.
Va a questo proposito considerato che la soc. nonostante l'invito del commissario CP_2 liquidatore con pec del 23.7.2021 a fornire la prova dei pagamenti (all. 24), è rimasta inerte, neppure costituendosi nel presente giudizio e pertanto non offrendo elementi utili a verificare l'onerosità dei negozi.
Inoltre la convenuta tardivamente costituitasi, non ha specificamente contestato le CP_1 circostanze fattuali invocate a fondamento della domanda, limitandosi del tutto immotivatamente a invocare una presunta temerarietà dell'azione avversaria.
Sul piano temporale, secondo consolidata giurisprudenza nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo (Cass, nn. 1381/99, 9881/97): ne consegue che in tal caso il periodo sospetto va fatto decorrere (a ritroso) dalla data del provvedimento, non già in ragione del disposto dell'art. 203 l. fall., ma perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza (Cassazione civile sez.
Pagina 5 I, 19/01/2016, n.803; cfr. Cass. n. 14012/02).
Non vi è dubbio, dunque, che gli atti dispositivi in contestazione, oggetto delle scritture private del 30.4.2019 e del 30.6.2019, siano stati effettuati nel biennio anteriore al provvedimento del 2.9.2019 che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa della società, dal quale deve farsi decorrere il termine a ritroso di cui all'art. 64 l. fall.
È appena il caso di precisare che l'inefficacia prevista dall'art. 64 l.f. prescinda del tutto dallo stato soggettivo dell'accipiens.
Pertanto, va conclusivamente dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 64 l. fall, degli atti dispositivi a titolo gratuito oggetto della domanda attorea, con condanna delle parti convenute alla consegna dei veicoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 a carico della parte soccombente, considerata la natura della causa e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2709/2021
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- ai sensi dell'art. 64 l.fall, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori di Controparte_3 in LCA degli atti dispositivi a titolo gratuito oggetto della domanda attorea, di cui alle scritture
[...] private stipulate il 30.4.2019 quanto ai beni mobili targati XA155AA, NA030338, FG207FT e
BV299VR, e alle scritture private stipulate il 30.6.2019 quanto ai beni mobili targati AF31100,
AA88790, DF299PW, LT006785 e CZ506KM;
- condanna le parti convenute alla consegna in favore della parte attrice dei beni mobili targati
XA155AA, NA030338, FG207FT, BV299VR, AF31100, AA88790, DF299PW, LT006785 e
CZ506KM;
- condanna e al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 che si determinano complessivamente in euro 8.800,00 per compensi (di cui € 5.800,00 per il giudizio di merito ed € 3.000 per la fase cautelare in corso di causa), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta).
Civitavecchia, il 12/05/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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