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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9960 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa VA LF Giudice rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11745 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
nata il [...] a [...] (C.F.: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIANCI MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BASSO FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2025 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio
, nata a [...] il [...], nata dalla relazione more uxorio con il sig. Persona_1
, durata fino all'Aprile del 2023. Controparte_1
In particolare, CONCETTA, chiedeva: Pt_1 1) disporre che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre;
Persona_1
2) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre;
3) pronunciare in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
Controparte_1
4) porre a carico del sig. per il mantenimento della minore , un assegno CP_1 Per_1 mensile dell'importo di euro 300,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, somma che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva:
• Affidare la minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre Per_1 sig.ra ; Parte_1
• Porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento della figlia in CP_1 Per_1 misura non superiore a euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore come da protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Napoli;
• Disporre che l'Assegno Unico, attualmente percepito solo dalla sig.ra , sia ripartito, Pt_1 come per legge al 50% tra entrambi i genitori;
All'udienza di prima compartizione delle parti tenuta in data 14/10/2025, il Giudice relatore procedeva al libero interrogatorio, all'esito del quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice relatore preso atto invitava i difensori alla discussione orale della causa.
I difensori rassegnavano congiunte conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse disciplinare i rapporti tra le parti e nei confronti della figlia minore recependo gli accordi intervenuti tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero concludeva per la regolamentazione dei rapporti in conformità a quanto deciso dalle parti in accordo in sede di udienza.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
<< 1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa;
le Per_1 decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) La minore continuerà ad abitare stabilmente con la madre, cui resta pertanto assegnata la casa familiare sita in Napoli alla Via Notar Giacomo n.11;
3) il padre potrà incontrare la figlia almeno due pomeriggi alla settimana, da concordare con la madre in base alle proprie esigenze lavorative e alle esigenze scolastiche della minore e comunque, in caso di disaccordo tra i genitori, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30; inoltre trascorrerà con la figlia due fine settimana al mese alternati dal sabato dalle ore 21.00 (poiché il padre lavora tutti i sabati fino alle 20.30) alla domenica fino alle ore 21.00; è in ogni caso fatto salvo un diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze della prole e dei turni di lavoro del sig. e della signora;
CP_1 Pt_1
4) trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio o Per_1 di agosto durante le ferie estive, da determinarsi compatibilmente alle esigenze della minore e agli impegni lavorativi dei genitori e da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
d) in occasione delle festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia il 24 dicembre o il 25 e 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio;
sempre secondo la regola dell'alternanza la minore trascorrerà il giorno del 06 gennaio con ognuno dei genitori;
e) per le festività pasquali, ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia nel giorno di Pasqua o in quello del Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle 22.00; per l'anno 2025 le parti concordano che la minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 e 26 dicembre col padre, ed in seguito secondo il criterio dell'alternanza;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minorenne, la somma di euro 250,00 mensili, che sarà versata non oltre il giorno
28 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra ; Pt_1 tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese ordinarie relative alla minore sono a carico della sig.ra , salvo che Pt_1 per ciò che concerne le spese relative alla minore che dovranno essere compiute durante i giorni e/o i periodi che la figlia trascorrerà con il padre, che saranno sostenute dal solo IG.
Al fine della individuazione delle spese straordinarie e per quanto qui sopra non CP_1 espressamente previsto, le parti rinviano al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del
07.03.2018.
7) L'Assegno Unico attualmente pari ad euro 170,00 circa, e ogni altra misura di sostegno relativa alla prole sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
8) Le parti si impegnano a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire tra loro e nei confronti della figlia un rapporto equilibrato, cosicché la minore potrà giovarsi di ricevere l'apporto di entrambi i genitori per la sua crescita e formazione.>>
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- disciplina i rapporti tra le parti e nei confronti della figlia minore in conformità agli accordi tra le stesse intervenuti, da intendersi qui integralmente riportati;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VA LF dott. Raffaele Sdino