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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81075/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81075/2019
Oggi 14 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv.to CASTALDI CARLO che precisa le conclusioni CP_1 riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e della memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
per ROMA CAPITALE nessuno è comparso;
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, deposita sentenza ex art.281 sexies, c.p.c. che forma parte integrante del presente verbale e del cui dispositivo dà lettura, assenti le parti, alle ore 18,00.
N. R.G. 81075/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81075/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Castaldi, come da procura in atti,
[...] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di Monte Verde n°9;
ATTRICE contro ROMA CAPITALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, come da procura generale in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via del
Tempio di Giove 21;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento indennità occupazione suolo pubblico CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 14 marzo 2025 per parte attrice, come da comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per il quale è stato disposto mutamento del rito in ordinario, la società attrice proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento prot. QD 34988 del 12.11.2019, con il quale Roma Capitale le aveva intimato il pagamento della somma di € 62.309,92 a titolo di indennità di occupazione abusiva accertata in Roma Via della Conciliazione con verbale n. 15/10770 del 28.03.2019. A sostegno della domanda l'attrice deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per erronea indicazione della società ingiunta e per la mancanza della firma digitale in calce all'avviso di accertamento;
in ogni caso rilevava un errore nel calcolo dell'indennità richiesta;
pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di dichiararne la nullità, e, in subordine, di ridurre gli importi intimati. Si costituiva Roma Capitale chiedendo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso anziché con ordinario atto di citazione. All'udienza del 22 febbraio 2021 il precedente giudice disponeva il mutamento di rito e onerava parte attrice di notificare l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. alla parte convenuta, dando a quest'ultima termine per la costituzione fino a
20 giorni prima della successiva udienza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13 novembre 2023 si costituiva Roma Capitale specificando che l'avviso di pagamento era stato emesso a seguito del verbale di accertamento di violazione n. 1510770 del 28.03.2019 elevato in via della Conciliazione e debitamente notificato in data 08.05.2019; contestava i motivi dell'opposizione rilevando che l'errore nell'indicazione della società ingiunta non aveva alcun impatto sulla chiara ed inequivoca riferibilità dell'avviso alla ricorrente e che l'importo dell'indennità era stato correttamente quantificato. A tal riguardo depositava sia il verbale summenzionato che la nota prot.QD/11375 del 2.05.1019 di determinazione della sanzione e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico. Assegnati i termini di cui all'art. 183 6 co. c.p.c., la società attrice precisava nella prima memoria istruttoria che dalla motivazione del verbale di accertamento, prodotto da controparte, emergeva che alla era stata concessa CP_1 dal Dipartimento Attività Culturali autorizzazione QD/495/2019 alle riprese dal
28/03/2019 a partire dalle ore 14:00, pertanto chiedeva in via subordinata, qualora non fosse stata accolta la richiesta principale di nullità dell'avviso, di ridurre l'indennità alla sola mattinata del 28 marzo 2019; con la successiva memoria ex art.183 6°co.n.2 c.p.c. depositava sia l'autorizzazione suindicata che le schede di convocazione della del film “The New Pope” nei giorni precedenti Pt_1 all'accertamento. Roma Capitale non depositava memorie istruttorie. All'udienza del 14 marzo 2025 compariva soltanto la parte attrice che precisava le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e della memoria ex art. 186 co 1 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva, con riferimento alla richiesta avanzata dall'attore di nullità dell'avviso per errata indicazione della società ingiunta, che l'indicazione della società anziché della società attrice dopo la parola “avvisa”, CP_3 rappresenta un mero errore materiale che non inficia la regolarità dell'atto. Infatti per aversi errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso “sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l' insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto” (Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036). Nel caso di specie risulta agevolmente riconoscibile la società realmente destinataria dell'atto, poiché la ragione sociale, l'indirizzo e la PEC di parte attrice sono indicati nell'intestazione, ed analogamente gli estremi del verbale di accertamento e della relativa notifica sono riportati nel corpo dell'atto impugnato. Pertanto tale erronea indicazione non ha impedito di individuare il soggetto destinatario del provvedimento, e, conseguentemente, di instaurare validamente il contraddittorio, a prescindere dalla operatività della sanatoria ex art.156 3° co.
c.p.c. Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di nullità formulata da parte attrice per la mancanza della firma digitale in calce all'avviso di accertamento.
Trova infatti applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell'atto può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che rappresenti un duplicato informatico dell'atto originario sia mediante una copia su supporto informatico dell'originale cartaceo in formato PDF dovendosi escludere- in assenza di una previsione normativa ad hoc- che la copia su supporto informatico dell'avviso in origine cartaceo debba essere sottoscritta con firma digitale (Conf. Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass.
22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021;
21328/2020, 20809/2020).
Difatti, " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale", atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass. n. 30948 del 2019; conforme, Cass. Ord. n. 35541/2023). Dev'essere infine disatteso il motivo relativo all'errore di calcolo dell'indennità per le ragioni che di seguito si rappresentano.
Innanzitutto occorre premettere che il provvedimento impugnato scaturisce dal verbale di accertamento n. 1510770 redatto in data 28.03.2019, alle ore 10,20, dal
Corpo della Polizia Municipale di Roma, Gruppo I, nel quale veniva accertato che in Roma, Piazza della Conciliazione, , il sig. Controparte_4 CP_4
“Quale organizzatore delle riprese cinematografiche della fiction 'The
[...] New Pope', effettuava l'allestimento cinematografico del set nella località indicata con posizionamento dei mezzi tecnici e delle attrezzature realizzando un'occupazione di mq.415 priva di autorizzazione, ovvero esibisce titolo autorizzativo DD repertorio numero : QD/495/2019 rilasciata dal Dipartimento attività culturali in data 26.03.2019 con decorrenza inizio riprese ed occupazione suolo pubblico dalle ore 14,00 odierne”. È stata depositata in atti la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/495/2019 del 26.03.2019 con la quale il Dipartimento attività culturali ha rilasciato a favore della società attrice l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione della fiction “The New Pope”, “con riprese esterne in Piazza Pio XII (dalle ore 14,00 alle 3,00) e Via della Conciliazione dal 28 al 29.03.2019”. Risulta altresì agli atti l'attestazione di avvenuto pagamento in data 10.07.2019 da parte di della sanzione amministrativa di € 41.374,00 irrogata dal Controparte_1 con il citato Verbale di accertamento n. 1510770 del 28.03.2019 CP_5 per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Il Regolamento Comunale COSAP, approvato con Deliberazione del C.C. n. 39 del 23 luglio 2014, stabilisce all'art.14 bis che per le occupazioni abusive si applica il canone maggiorato del 50% ed inoltre che, ai fini della determinazione dell'indennità, l'occupazione abusiva si presume effettuata a decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, salva prova contraria a carico del trasgressore. Nel caso di specie la società attrice era autorizzata all'occupazione del suolo pubblico in Piazza Pio XII e Via della Conciliazione, in forza della
Determinazione Dirigenziale QD/495/2019 suindicata, a partire dalle ore 14,00 del 28.03.2019 mentre dal verbale di accertamento risulta un'occupazione alle ore 10,30 del 28.03.2019. Non sembra pertanto revocabile in dubbio che si sia realizzato l'illecito oggetto di contestazione. Del pari risulta infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui la Determinazione Dirigenziale di autorizzazione varrebbe a superare la suindicata presunzione dettata dall'art.14 bis del regolamento comunale. Ciò per l'ovvia considerazione che la prova contraria che il trasgressore deve fornire non può che riguardare il periodo precedente la data dell'accertamento mentre l'autorizzazione in oggetto è relativa al periodo successivo. ha inoltre depositato in sede di memorie ex art.183, comma 6 n.2) Controparte_1 una scheda di “convocazione Troupe “The New Pope” sul set del 26/03/20219 e del 28/03/2019”, nonché, in sede di memorie ex art.183, comma 6 n.3) una seconda scheda di “convocazione Troupe “The New Pope” sul set del 27/03/2019 e del 29/03/2019”. Con riferimento a tale produzione si deve rilevare quanto segue.
È noto che l'onere di allegazione comporta la formulazione delle pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali pretese sono fondate.
Ed invero “l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa ed a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. ..." (cfr. Cass. civ. n. 363/2023 del 03.04.2023)
L'allegazione tempestiva del fatto, negli atti introduttivi, determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne la esistenza.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto, né in sede di atto introduttivo né di memoria ex art.183, VI° co. N.1) c.p.c. i fatti che intendeva provare con tale successiva produzione, con conseguente inammissibilità della prova stessa.
Quanto alla documentazione prodotta si osserva che le schede risultano prive di data certa, sono anzi sprovviste di alcuna data, nonché di sottoscrizione da parte dei redattori ivi indicati, e per l'effetto non sono opponibili ai terzi. È noto, infatti, che l'assenza di data certa della scrittura privata ex art.2704 c.c.
“può rilevare sotto il profilo della assenza di analiticità della prova contraria
“(Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 25127 del 10.11.2020). Inoltre, sono documenti provenienti dalla parte che intende giovarsene e per l'effetto non possono “costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. civ. n. 8290/2016 del 27.4.2016). Orbene, seppur tale ultimo principio può trovare attenuazione per la mancata contestazione della produzione documentale da parte di Roma Capitale, si ritiene che, per i motivi suddetti, i documenti in esame siano inidonei a fornire prova contraria in ordine alla presunzione di occupazione di suolo pubblico nei trenta giorni antecedenti l'accertamento. Non può infine trovare accoglimento l'eccezione formulata da parte attrice sul calcolo dell'indennità ai sensi dell'art.14 bis del Regolamento Comunale n.39/2014.
Secondo il calcolo risulterebbe errato poiché avendo il Controparte_1 CP_5 determinato l'importo della sanzione nella misura di € 41.387,88, e prevedendo l'art.14 bis co.2 del regolamento summenzionato, che la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva è pari al 200% dell'indennità, quest'ultima non può che essere pari a € 20.693,94. Tale argomentazione trascura di considerare che la sanzione originaria di € 124.122,00, pari al 200% della somma dovuta a titolo di indennità calcolata in € 62.061,00 è stata ridotta ad un terzo, in forza del citato art.14 bis co.3 come modificato dalla Deliberazione C.C. n.39 del 23.07.2014. Per il resto nessuna contestazione in ordine alla determinazione dell'importo per indennità da abusiva occupazione è stata formulata da parte attrice. Deve pertanto essere rigettata l'opposizione proposta da con ogni Controparte_1 conseguenza anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'avviso di pagamento prot.n.34988 del 12.11.2019 emesso da Roma Capitale così dispone: a) Rigetta l'opposizione b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Controparte_1
Capitale, che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81075/2019
Oggi 14 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv.to CASTALDI CARLO che precisa le conclusioni CP_1 riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e della memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
per ROMA CAPITALE nessuno è comparso;
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, deposita sentenza ex art.281 sexies, c.p.c. che forma parte integrante del presente verbale e del cui dispositivo dà lettura, assenti le parti, alle ore 18,00.
N. R.G. 81075/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81075/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Castaldi, come da procura in atti,
[...] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di Monte Verde n°9;
ATTRICE contro ROMA CAPITALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, come da procura generale in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via del
Tempio di Giove 21;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento indennità occupazione suolo pubblico CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 14 marzo 2025 per parte attrice, come da comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per il quale è stato disposto mutamento del rito in ordinario, la società attrice proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento prot. QD 34988 del 12.11.2019, con il quale Roma Capitale le aveva intimato il pagamento della somma di € 62.309,92 a titolo di indennità di occupazione abusiva accertata in Roma Via della Conciliazione con verbale n. 15/10770 del 28.03.2019. A sostegno della domanda l'attrice deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per erronea indicazione della società ingiunta e per la mancanza della firma digitale in calce all'avviso di accertamento;
in ogni caso rilevava un errore nel calcolo dell'indennità richiesta;
pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di dichiararne la nullità, e, in subordine, di ridurre gli importi intimati. Si costituiva Roma Capitale chiedendo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso anziché con ordinario atto di citazione. All'udienza del 22 febbraio 2021 il precedente giudice disponeva il mutamento di rito e onerava parte attrice di notificare l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. alla parte convenuta, dando a quest'ultima termine per la costituzione fino a
20 giorni prima della successiva udienza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13 novembre 2023 si costituiva Roma Capitale specificando che l'avviso di pagamento era stato emesso a seguito del verbale di accertamento di violazione n. 1510770 del 28.03.2019 elevato in via della Conciliazione e debitamente notificato in data 08.05.2019; contestava i motivi dell'opposizione rilevando che l'errore nell'indicazione della società ingiunta non aveva alcun impatto sulla chiara ed inequivoca riferibilità dell'avviso alla ricorrente e che l'importo dell'indennità era stato correttamente quantificato. A tal riguardo depositava sia il verbale summenzionato che la nota prot.QD/11375 del 2.05.1019 di determinazione della sanzione e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico. Assegnati i termini di cui all'art. 183 6 co. c.p.c., la società attrice precisava nella prima memoria istruttoria che dalla motivazione del verbale di accertamento, prodotto da controparte, emergeva che alla era stata concessa CP_1 dal Dipartimento Attività Culturali autorizzazione QD/495/2019 alle riprese dal
28/03/2019 a partire dalle ore 14:00, pertanto chiedeva in via subordinata, qualora non fosse stata accolta la richiesta principale di nullità dell'avviso, di ridurre l'indennità alla sola mattinata del 28 marzo 2019; con la successiva memoria ex art.183 6°co.n.2 c.p.c. depositava sia l'autorizzazione suindicata che le schede di convocazione della del film “The New Pope” nei giorni precedenti Pt_1 all'accertamento. Roma Capitale non depositava memorie istruttorie. All'udienza del 14 marzo 2025 compariva soltanto la parte attrice che precisava le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e della memoria ex art. 186 co 1 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva, con riferimento alla richiesta avanzata dall'attore di nullità dell'avviso per errata indicazione della società ingiunta, che l'indicazione della società anziché della società attrice dopo la parola “avvisa”, CP_3 rappresenta un mero errore materiale che non inficia la regolarità dell'atto. Infatti per aversi errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso “sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l' insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto” (Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036). Nel caso di specie risulta agevolmente riconoscibile la società realmente destinataria dell'atto, poiché la ragione sociale, l'indirizzo e la PEC di parte attrice sono indicati nell'intestazione, ed analogamente gli estremi del verbale di accertamento e della relativa notifica sono riportati nel corpo dell'atto impugnato. Pertanto tale erronea indicazione non ha impedito di individuare il soggetto destinatario del provvedimento, e, conseguentemente, di instaurare validamente il contraddittorio, a prescindere dalla operatività della sanatoria ex art.156 3° co.
c.p.c. Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di nullità formulata da parte attrice per la mancanza della firma digitale in calce all'avviso di accertamento.
Trova infatti applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell'atto può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che rappresenti un duplicato informatico dell'atto originario sia mediante una copia su supporto informatico dell'originale cartaceo in formato PDF dovendosi escludere- in assenza di una previsione normativa ad hoc- che la copia su supporto informatico dell'avviso in origine cartaceo debba essere sottoscritta con firma digitale (Conf. Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass.
22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021;
21328/2020, 20809/2020).
Difatti, " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale", atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass. n. 30948 del 2019; conforme, Cass. Ord. n. 35541/2023). Dev'essere infine disatteso il motivo relativo all'errore di calcolo dell'indennità per le ragioni che di seguito si rappresentano.
Innanzitutto occorre premettere che il provvedimento impugnato scaturisce dal verbale di accertamento n. 1510770 redatto in data 28.03.2019, alle ore 10,20, dal
Corpo della Polizia Municipale di Roma, Gruppo I, nel quale veniva accertato che in Roma, Piazza della Conciliazione, , il sig. Controparte_4 CP_4
“Quale organizzatore delle riprese cinematografiche della fiction 'The
[...] New Pope', effettuava l'allestimento cinematografico del set nella località indicata con posizionamento dei mezzi tecnici e delle attrezzature realizzando un'occupazione di mq.415 priva di autorizzazione, ovvero esibisce titolo autorizzativo DD repertorio numero : QD/495/2019 rilasciata dal Dipartimento attività culturali in data 26.03.2019 con decorrenza inizio riprese ed occupazione suolo pubblico dalle ore 14,00 odierne”. È stata depositata in atti la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/495/2019 del 26.03.2019 con la quale il Dipartimento attività culturali ha rilasciato a favore della società attrice l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione della fiction “The New Pope”, “con riprese esterne in Piazza Pio XII (dalle ore 14,00 alle 3,00) e Via della Conciliazione dal 28 al 29.03.2019”. Risulta altresì agli atti l'attestazione di avvenuto pagamento in data 10.07.2019 da parte di della sanzione amministrativa di € 41.374,00 irrogata dal Controparte_1 con il citato Verbale di accertamento n. 1510770 del 28.03.2019 CP_5 per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Il Regolamento Comunale COSAP, approvato con Deliberazione del C.C. n. 39 del 23 luglio 2014, stabilisce all'art.14 bis che per le occupazioni abusive si applica il canone maggiorato del 50% ed inoltre che, ai fini della determinazione dell'indennità, l'occupazione abusiva si presume effettuata a decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, salva prova contraria a carico del trasgressore. Nel caso di specie la società attrice era autorizzata all'occupazione del suolo pubblico in Piazza Pio XII e Via della Conciliazione, in forza della
Determinazione Dirigenziale QD/495/2019 suindicata, a partire dalle ore 14,00 del 28.03.2019 mentre dal verbale di accertamento risulta un'occupazione alle ore 10,30 del 28.03.2019. Non sembra pertanto revocabile in dubbio che si sia realizzato l'illecito oggetto di contestazione. Del pari risulta infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui la Determinazione Dirigenziale di autorizzazione varrebbe a superare la suindicata presunzione dettata dall'art.14 bis del regolamento comunale. Ciò per l'ovvia considerazione che la prova contraria che il trasgressore deve fornire non può che riguardare il periodo precedente la data dell'accertamento mentre l'autorizzazione in oggetto è relativa al periodo successivo. ha inoltre depositato in sede di memorie ex art.183, comma 6 n.2) Controparte_1 una scheda di “convocazione Troupe “The New Pope” sul set del 26/03/20219 e del 28/03/2019”, nonché, in sede di memorie ex art.183, comma 6 n.3) una seconda scheda di “convocazione Troupe “The New Pope” sul set del 27/03/2019 e del 29/03/2019”. Con riferimento a tale produzione si deve rilevare quanto segue.
È noto che l'onere di allegazione comporta la formulazione delle pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali pretese sono fondate.
Ed invero “l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa ed a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. ..." (cfr. Cass. civ. n. 363/2023 del 03.04.2023)
L'allegazione tempestiva del fatto, negli atti introduttivi, determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne la esistenza.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto, né in sede di atto introduttivo né di memoria ex art.183, VI° co. N.1) c.p.c. i fatti che intendeva provare con tale successiva produzione, con conseguente inammissibilità della prova stessa.
Quanto alla documentazione prodotta si osserva che le schede risultano prive di data certa, sono anzi sprovviste di alcuna data, nonché di sottoscrizione da parte dei redattori ivi indicati, e per l'effetto non sono opponibili ai terzi. È noto, infatti, che l'assenza di data certa della scrittura privata ex art.2704 c.c.
“può rilevare sotto il profilo della assenza di analiticità della prova contraria
“(Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 25127 del 10.11.2020). Inoltre, sono documenti provenienti dalla parte che intende giovarsene e per l'effetto non possono “costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. civ. n. 8290/2016 del 27.4.2016). Orbene, seppur tale ultimo principio può trovare attenuazione per la mancata contestazione della produzione documentale da parte di Roma Capitale, si ritiene che, per i motivi suddetti, i documenti in esame siano inidonei a fornire prova contraria in ordine alla presunzione di occupazione di suolo pubblico nei trenta giorni antecedenti l'accertamento. Non può infine trovare accoglimento l'eccezione formulata da parte attrice sul calcolo dell'indennità ai sensi dell'art.14 bis del Regolamento Comunale n.39/2014.
Secondo il calcolo risulterebbe errato poiché avendo il Controparte_1 CP_5 determinato l'importo della sanzione nella misura di € 41.387,88, e prevedendo l'art.14 bis co.2 del regolamento summenzionato, che la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva è pari al 200% dell'indennità, quest'ultima non può che essere pari a € 20.693,94. Tale argomentazione trascura di considerare che la sanzione originaria di € 124.122,00, pari al 200% della somma dovuta a titolo di indennità calcolata in € 62.061,00 è stata ridotta ad un terzo, in forza del citato art.14 bis co.3 come modificato dalla Deliberazione C.C. n.39 del 23.07.2014. Per il resto nessuna contestazione in ordine alla determinazione dell'importo per indennità da abusiva occupazione è stata formulata da parte attrice. Deve pertanto essere rigettata l'opposizione proposta da con ogni Controparte_1 conseguenza anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'avviso di pagamento prot.n.34988 del 12.11.2019 emesso da Roma Capitale così dispone: a) Rigetta l'opposizione b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Controparte_1
Capitale, che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia