Decreto presidenziale 12 luglio 2025
Decreto cautelare 15 luglio 2025
Decreto cautelare 17 luglio 2025
Decreto cautelare 16 agosto 2025
Decreto presidenziale 20 agosto 2025
Decreto cautelare 22 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03534/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da CM Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Basile e Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Capolino, dell’Ufficio Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione AM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’avvocatura regionale, in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. n. 19919 dello 08.07.2025 del Responsabile SUAP, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 10481971215-23062025 0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio;
b) della nota prot. 18487 del 24.06.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione AM ha reso parere negativo, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 agosto 2025:
a1) del provvedimento prot. 24106/2025 del 13.08.25 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale si dispone il non accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 0481971215-23062025-0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio e per l’effetto si rigetta la richiesta di Titolo Unico Autorizzativo;
b1) del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico/edilizio di cui al verbale prot. 21568 del 21.07.2025 della Conferenza di Servizi, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a1);
c1) della nota prot. 23966 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli acquisita al protocollo del Comune di Bacoli in data 12.08.2025 (per quanto possa occorrere ed essere lesiva per la ricorrente) espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a1);
d1) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 agosto 2025:
a2) del provvedimento prot. 24570/2025 del 21.08.25 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale si annulla in autotutela il provvedimento n. 24106 del 13.08.2025 e si dispone il non accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 0481971215-23062025-0909 del 17.06.2025, successivamente integrata il 23.06.2025, per l’esercizio di attività di autorimessa in Bacoli alla via Plinio il Vecchio e per l’effetto si rigetta la richiesta di Titolo Unico Autorizzativo;
b2) Del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico/edilizio di cui al verbale prot. 21568 del 21.07.2025 della Conferenza di Servizi, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a2);
c2) della nota prot. 23966 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli acquisita al protocollo del Comune di Bacoli in data 12.08.2025 (per quanto possa occorrere ed essere lesiva per la ricorrente) espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a2);
d2) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 novembre 2025;
“a) della nota resa dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali PG/2025/0362975 del 21.07.2025, depositata nel presente giudizio in data 05.08.2025 dalla difesa della Regione AM;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli, della Regione AM e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa RO NS e uditi per le parti i difensori, Giovanni Basile e Amerigo Russo per CM Costruzioni, Valeria Capolino per il Comune di Bacoli, Luca Abignente per l'Avvocatura Distrettuale e Angelo Marzocchella per la Regione AM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. - Il Comune di Bacoli, in data 20 maggio 2025, ha pubblicato un Avviso pubblico per l’individuazione e il reperimento di aree private da adibire a parcheggi temporanei ad uso pubblico, per il periodo giugno - ottobre 2025.
Come modalità di partecipazione il punto n. 2 dell’Avviso prevedeva la presentazione da parte dei soggetti interessati di una SCIA condizionata. L’inizio dell’attività era subordinato al rilascio dell’autorizzazione con una serie di condizioni elencate al successivo punto n. 3.
Il punto n. 4 del ridetto Avviso, inoltre, riservava la valutazione delle istanze delle aree da adibire a parcheggi temporanei alla “ Conferenza di Servizi, prevista dall’art. 14, co. 2 L. 241/90, così come modificato dal D. Lgs. n. 127/2016, tra l’Area I – SUAP, l’Area II – Tributi, l’Area V Edilizia Privata e Urbanistica, l’Area VII Polizia Municipale, nonché altri Uffici o Enti, ove necessario .”
2. - La ricorrente CM Costruzioni s.r.l. riferisce:
- di aver partecipato al suddetto Avviso pubblico inoltrando apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data 17 giugno 2025, successivamente integrata il 23 giugno 2025, per l’apertura di un’area da destinare a parcheggio temporaneo nel periodo giugno – ottobre 2025, in Bacoli (Na) alla via Plinio il Vecchio snc;
- di aver allegato una relazione tecnica alla SCIA, nella quale erano state evidenziate le caratteristiche dell’opera, quale parcheggio temporaneo a raso su area libera senza l’esecuzione di “ opere edilizie, ad eccezione di un Bagno Chimico Mobile con i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ”;
- che sull’istanza, con nota prot. 18487 del 26 giugno 2025, il Dirigente dell’Ufficio Speciale valutazioni Ambientali della Regione AM rendeva parere negativo in quanto “ il progetto in questione ricade completamente nel Sito Rete Natura 2000 ZSC/SIC codice IT8030017 ‘Lago Miseno’ e pertanto, esso deve essere sottoposto ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 a procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, la quale deve essere espletata preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi ”;
- che, con provvedimento prot. n. 19919 dell’8 luglio 2025, il Responsabile SUAP ha rigettato l’istanza sul presupposto della omessa allegazione della Valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento (VI), documento preventivo ritenuto necessario essendo l’area oggetto dell’intervento sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici.
3. - Avverso il diniego è insorta la ricorrente, deducendo vizi di violazione di legge e eccesso di potere sotto plurimi profili.
A fondamento delle proprie doglianze ha richiamato l’art. 32, comma 2 bis del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito in L. 4 luglio 2024, n. 95 per sostenere che le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei sono “ escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ”.
4. - La Regione AM e il Comune di Bacoli si sono costituiti in giudizio, entrambi in data 24 luglio 2025.
5. – Dopo l’emissione del Decreto Presidenziale n. 1599/2025 di questo T.A.R., con cui è stata accolta l’istanza di sospensione in via monocratica del provvedimento di rigetto della SCIA, il Comune di Bacoli, all’esito della Conferenza dei Servizi istruttoria del 13 agosto 2025, si è rideterminato in pari data con il provvedimento prot. 24106/2025, notificato a mezzo pec nella medesima data, con cui ha ritenuto “non accoglibile” la Segnalazione Certificata di Inizio Attività riferita al parcheggio temporaneo in Bacoli, alla via Plinio il Vecchio snc “ in virtù del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico-edilizio ”, per ritenuta non conformità allo stato attuale dei luoghi, “ e del parere espresso dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 23966 del 12.08.2025 ”, con cui si “ rappresenta la necessità che ogni eventuale intervento che interferisca sul sottosuolo venga eseguito in regime di assistenza scientifica qualificata (i cui oneri sono da intendersi a carico della S.V.) da un archeologo professionista di I fascia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 244 del 20.05.2019, il cui curriculum dovrà essere preventivamente inoltrato alla scrivente soprintendenza, che darà specifiche istruzione sulla documentazione da produrre ”.
6. - Avverso quest’ultimo diniego parte ricorrente, in data 14 agosto 2025, ha depositato il primo ricorso per motivi aggiunti.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli si è costituita in giudizio in data 20 agosto 2025, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
7. Il Comune di Bacoli ha successivamente adottato il provvedimento prot. 24570/2025 del 21 agosto 2025, recante “ Atto di annullamento in autotutela provvedimento n. 24106 del 13/08/2025 e nuovo provvedimento di Rigetto rilascio Titolo Unico Autorizzativo alla Società CM Costruzioni S.R.L. ”, con cui ha annullato in autotutela il suddetto provvedimento prot. 24106/2025 del 13 agosto 2025 “ atteso l’errore sostanziale in quanto nella parte riferita al parere urbanistico erroneamente è stato riportato lo stralcio di altro verbale redatto in occasione di altra Conferenza di servizi ” e nel contempo lo ha “ confermato in ogni altro suo punto ”.
8. - Avverso tale ulteriore diniego, parte ricorrente, in data 22 agosto 2025, ha depositato il secondo ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente ha depositato memorie e documenti in vista dell’udienza camerale dell’11 settembre 2025, all’esito della quale, con ordinanza n. 2043/2025, è stata rinviata la trattazione delle istanze cautelari contenute nel ricorso e nei primi motivi aggiunti all’udienza camerale del 24 settembre 2025, già fissata per la trattazione dei secondi motivi aggiunti, confermando, nelle more, l’efficacia delle misure adottate con i provvedimenti presidenziali monocratici.
All’esito dell’udienza camerale del 24 settembre 2025, con ordinanza n. 2215/2025, è stata accolta l’istanza cautelare, ed è stato ordinato al Comune di consentire, in ragione della temporaneità e della non necessità di opere (ad eccezione di un bagno chimico mobile), “ l’esercizio dell’attività di parcheggio nel rispetto dei termini e delle condizioni previste. ”.
9. - In data 7 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha impugnato la nota del 21 luglio 2025, depositata nel presente giudizio in data 5 agosto 2025 dalla difesa della Regione AM, con cui l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali PG/2025/0362975, da un lato aveva espresso perplessità in ordine al procedimento, lamentandosi di non essere stato convocato nella conferenza di servizi, e dall’altro aveva espresso comunque parere negativo all’esercizio dell’attività per cui è causa in assenza della previa richiesta di CA.
La ricorrente e il Comune di Bacoli hanno depositato memorie e memorie di replica, ribadendo le rispettive posizioni.
10. - Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026 l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla decisione, quantomeno a fini risarcitori, essendo avvenuta in ritardo l’apertura del parcheggio; all’esito della discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
RI
11. - La società ricorrente - partecipando ad un Avviso pubblico per l’individuazione e il reperimento di aree private da adibire a parcheggi temporanei ad uso pubblico, per il periodo giugno /ottobre 2025 - ha presentato SCIA per attività di parcheggio temporaneo in via Plinio il Vecchio snc, nel Comune di Bacoli.
L’Area da destinare all’esercizio della suddetta attività risulta a destinazione agricola e ricade nelle seguenti zone:
- Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.): “UT4 –” Insediamenti Archeologici;
- Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.): Zona P.I. (Protezione Integrale);
- Zona B – Area Riserva generale della Perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- Sito di interesse comunitario “ZSC IT 8030017” – Lago Miseno.
Sulla base della suddetta tipizzazione dell’area, il Comune di Bacoli ha ritenuto che la SCIA presentata richiedesse la preventiva valutazione di incidenza (CA).
12. - Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha contestato il rigetto della SCIA, fondato sull’omessa allegazione della Valutazione di Incidenza dell’intervento (CA).
12.1. - A fondamento delle censure articolate ha posto, in via prioritaria, l’art. 32, comma 2 bis del D.L. 60/2024, cd. Decreto coesione, secondo cui fino al 31 dicembre 2026, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico sarebbero considerate attività di edilizia libera, escluse dalle procedure di valutazione ambientale e non soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Ha, altresì, sostenuto che l’attività di esercizio di attività di sosta stagionale sarebbe comunque compatibile con il PUC del Comune di Bacoli, richiamando a sostegno l’art. 21, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano Strutturale del PUC che prevede la possibilità di esercitare l’attività di parcheggio, in forma autonoma e non pertinenziale.
13. - Le censure sono state ribadite anche con i motivi aggiunti proposti avverso i sopra richiamati provvedimenti, appunto impugnati con un primo, un secondo, e un terzo ricorso per motivi aggiunti, cui si rinvia per sinteticità.
Il Comune, a sostegno della legittimità del proprio operato, ha affermato che, ricadendo l’intervento in area UT4 del P.U.C., lo stesso non sarebbe compatibile con l’art. 24, comma 4, ed inoltre il Piano per dette aree prevederebbe che non possano essere realizzate opere temporanee.
14. – Così ricostruita la vicenda oggetto di contenzioso, va preliminarmente dichiarata la tardività della memoria di replica del Comune resistente, depositata il 27 febbraio 2026, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“ Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”) rispetto all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, univoco nell’affermare che “ I termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per la presentazione in giudizio di memorie difensive e documenti devono considerarsi perentori; pertanto, la violazione di tali termini comporta l'inutilizzabilità delle memorie e dei documenti presentati in ritardo ” (Consiglio di Stato sez. VII, 21/02/2025, n. 1490).
15. - Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di non doversi soffermare sulla persistenza dell’interesse alla decisione dichiarata dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica (anche alla luce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 13 luglio 2022; cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 567 del 16 dicembre 2025 e T.A.R. AM, Napoli, Sez. III, n. 5558 del 12 ottobre 2023), in ragione della asserita parziale soddisfazione dell’interesse al bene della vita cui inizialmente aspirava la ricorrente (l’Avviso pubblico in relazione al quale è sorta la controversia in esame era riferito all’attività di parcheggi temporanei ad uso pubblico, per il periodo giugno - ottobre 2025; nella specie, la SCIA datata 17 giugno 2025 ed integrata in data 23 giugno 2025, è stata rigettata in data 8 luglio 2025 e, successivamente, in data 13 e 21 agosto 2025), risultando il ricorso introduttivo del presente giudizio infondato nel merito.
16. – A riguardo, il Collegio osserva, innanzitutto, che l’interesse alla pronuncia nel merito sussiste con riferimento al ricorso introduttivo.
Come sopra ricostruito, la civica amministrazione ha rigettato la Scia presentata da parte ricorrente per la mancanza di CA. Il provvedimento è stato impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio. A seguito del provvedimento cautelare monocratico di questo T.A.R. il Comune ha adottato conseguentemente un provvedimento di rigetto della SCIA fondato su diversi profili, senza richiesta di CA, impugnato con motivi aggiunti unitamente agli atti connessi.
Giova rilevare a riguardo che, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo T.A.R ., “se il Tribunale sospende in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione vi si adegua con l'adozione di un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non si ha improcedibilità del ricorso, né cessazione della materia del contendere (se l'atto, rispettivamente, sia sfavorevole o favorevole al ricorrente), giacché l'adozione non spontanea dell'atto con cui si è data esecuzione alla sospensiva non produce la revoca del precedente provvedimento impugnato ed ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa cioè che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (sul punto, cfr. anche Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5871 del 2013; T.A.R. AM, Napoli, sez. I, n. 4909 del 2013)” (T.A.R. AM, Napoli, sez. V, sent. 406 del 15.01.2025; n. 6909 del 14.12.2023).
Nel caso di specie, alla luce di queste coordinate generali, deve concludersi nel senso che dai provvedimenti sopravvenuti si traggono elementi per ritenere che l'amministrazione non abbia deciso sua sponte, ma solo in ragione della disposta misura cautelare.
Dal tenore complessivo degli atti, si evince che l’amministrazione ha voluto procedere, nella contingenza estiva, alla riedizione del segmento procedimentale, prescindendo dalla previa necessità della CA. Si tratta in definitiva di atti espressamente emanati in conseguenza dei provvedimenti cautelari monocratici ( ex multis , decreti cautelari n. 1598 del 15 luglio 2025 e n. 1608 del 17 luglio 2025).
Deve ritenersi, in altre parole, che è mancata quella volontà, che doveva essere espressa, di regolare definitivamente l'assetto degli interessi sotteso alla vicenda in esame. Non si è determinata, quindi, alcuna cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo che, per questo, deve essere scrutinato nel merito (in termini T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. 380 del 27.04.2018, sez. II, sent. 909 del 19.12.20219).
17. – Il rigetto della SCIA impugnata con il ricorso introduttivo si fonda sul parere negativo espresso con la nota prot. 18487 del 26 giugno 2025 dal Dirigente dell’Ufficio Speciale valutazioni Ambientali della Regione AM, secondo cui “ il progetto in questione ricade completamente nel Sito Rete Natura 2000 ZSC/SIC codice IT8030017 ‘Lago Miseno’ e pertanto, esso deve essere sottoposto ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 a procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, la quale deve essere espletata preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi ”.
Al riguardo, occorre precisare che, se è pur vero che tale parere è stato reso in riferimento all’istanza presentata da altra società, come pure dedotto da parte ricorrente, il riferimento espresso a tale parere nel provvedimento impugnato deve ritenersi fatto ai fini di affermare il principio che occorre la preventiva CA, trattandosi di analogo intervento.
La Valutazione di Incidenza è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva TA 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
Nell’articolo 6 della Direttiva TA si rinvengono le seguenti disposizioni: il paragrafo 1 sulle necessarie misure di conservazione, incentrato su interventi positivi e proattivi, volti a mantenere o a riportare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche; il paragrafo 2 sulle misure intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie, di carattere preventivo; i paragrafi 3 e 4 sulle misure di salvaguardia procedurali e sostanziali per piani e progetti atti ad avere incidenze significative su un sito della "Rete Natura 2000".
In particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, dispone che: " Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ˂˂ tale norma prende come punto di partenza il principio di prevenzione e si configura come una fonte autonoma, rispetto al paragrafo 1 e ai paragrafi 3 e 4, di obblighi per gli Stati membri. Essa, infatti, disciplina l'ipotesi specifica del "degrado degli habitat", senza distinguere se tale degrado è ancora potenziale o se è già in corso (tale distinzione può quindi incidere solo sulla tipologia e sulla portata delle misure, ma non sulla loro doverosità). Le "opportune misure" del paragrafo 2 vanno al di là delle misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già disciplinate dal paragrafo 1 dello stesso articolo 6. La presenza, nella norma, di espressioni come "evitare il degrado degli habitat" e "tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative" sottolinea non solo la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso di degrado già in atto, la necessità di misure "attive", "anticicliche", in grado di invertire il processo che, in assenza di iniziative, proseguirebbe irreversibilmente˃˃ (Cons Stato, Sez. V, n. 6943 del 2.08.2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 3945 del 30.04.2024).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il citato art. 6 si applica permanentemente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS e può riguardare attività o eventi passati, presenti o futuri; se un'attività già in atto in una ZSC o in una ZPS può provocare il degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le quali la zona è stata designata, deve essere disciplinata dalle " opportune misure "(Corte di giustizia C-117/00; C-241/08).
L’art. 6, paragrafo 2 della direttiva in esame disciplina l’ipotesi specifica del “degrado degli habitat”, senza distinguere tra degrado potenziale o già in corso. La presenza, nella norma, di espressioni come « evitare il degrado degli habitat » e « tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative » sottolinea la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare, oltre a quelle volte al contrasto del degrado già in atto.
Il paragrafo 6.2 è stato, pertanto, interpretato nel senso di imporre agli Stati membri di adottare tutte le "opportune misure" per garantire che non si verifichino, o che si interrompano, un "degrado" o una "perturbazione" significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. La giurisprudenza ha evidenziato la portata più ampia del paragrafo 2 anche rispetto a quella dei paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 6, che riguardano unicamente piani e progetti (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.).
A livello nazionale, la normativa di riferimento di cui alla c.d. direttiva "habitat" si rinviene all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, come successivamente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 12/03/2003, n. 120. Tale norma dispone in particolare che i proponenti degli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, devono presentare, ai fini della valutazione di incidenza ambientale, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC; avendo cura di precisare che l’Autorità competente all’approvazione definitiva dell’intervento acquisisce “preventivamente” la valutazione di incidenza (cfr. art. 5, comma 8, d.P.R. cit.). Dal suddetto quadro normativo è dato evincere che la VI ha, nell’ambito dei procedimenti amministrativi in cui è richiesta, una funzione propedeutica al provvedimento finale, per assolvere pienamente la quale deve precedere le determinazioni conclusive dell’Amministrazione.
18. – Ricostruito il quadro normativo di riferimento riferito alla Valutazione di Incidenza, va rilevato che le censure della ricorrente sono volte ad escludere la necessità di preventiva acquisizione della CA e si appuntano su plurimi profili: a) innanzitutto, sulla portata derogatoria del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto coesione), convertito in Legge 4 luglio 2024, n. 95, riferito ad interventi di rigenerazione urbana e contrasto al disagio socio-economico e abitativo. Richiama, in particolare, l’art. 32, comma 2 bis del D.L. n. 60/2024, ai sensi del quale le opere necessarie per la realizzazione di parcheggi temporanei sono “ escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ”; b) inoltre, sulla tipologia di attività in contestazione: secondo la prospettazione di parte ricorrente trattandosi di parcheggio temporaneo a raso senza opere, lo stesso non sarebbe in grado di alterare l’habitat naturale; c) da ultimo, sulla prevalenza dell’interesse pubblico, in applicazione del Decreto coesione, ad istituire parcheggi temporanei all’aperto per affrontare tempestivamente la stagione estiva e risolvere la problematica di ordine pubblico, viario e di mobilità urbana, derivante dalla carenza di aree di sosta con procedimento semplificato, con esclusione, dunque, della necessità di preventiva acquisizione della CA.
Le doglianze di parte ricorrente non si rivelano meritevoli di favorevole apprezzamento.
18. a – Innanzitutto, con riferimento alla previsione di cui al comma 2- bis dell’art.32 introdotta dalla legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto coesione), che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo, va rilevato che la norma prevede che le suddette opere sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale (procedura di screening e VIA) previste alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), e non sono soggette all’autorizzazione paesaggistica prevista all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Ebbene, la seconda parte del d. lgs. 152/2006 fa riferimento alle “ procedure di valutazione ambientale ”, mentre la disciplina della CA si rinviene nel già citato art 5 del d.P.R. n. 357 del 1997.
La distinzione viene rimarcata anche dall’art. 10 - rubricato “ (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) ”, comma 3, in cui si specifica che “ la Via e la Vas comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997” . Emerge in tutta evidenza che, se sono previste Via e Vas, la CA si intende compresa, ma se Via e Vas sono escluse, come accade per effetto della previsione di cui all’art. 32, comma 2- bis del Decreto coesione, allora la normativa di riferimento di cui al d. P.R. n. 357 del 1997 della CA non può subire deroghe nella sua applicazione, in mancanza di un riferimento espresso alla relativa normativa regolatoria.
Quanto affermato trova conferma nel ridetto art. 32, comma 2 bis del Decreto coesione che espressamente richiama unicamente il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nessun riferimento si rinviene, invece, al d. P.R. n. 357 del 1997.
Inoltre, come si evince chiaramente dalla suddetta rubrica del citato art. 10 del d.lgs. n. 152/2006, la CA è ivi richiamata solamente ai fini del suo coordinamento con la Via e la Vas, e questo dato conferma che la “procedura” della CA è disciplinata altrove e, specificamente, nel d. P.R. n. 357 del 1997.
Deve essere, in conclusione, affermata la natura essenziale della verifica di incidenza, nel caso di attività da realizzare nell'ambito di aree protette a livello comunitario dalla Direttiva TA (come ricordato dalla Corte di Giustizia 20.9.2007 su c 304-05, che ha condannato lo Stato italiano per aver autorizzato la realizzazione di opere in zone di protezione speciale, senza effettuare la previa VI o senza prevedere misure compensative).
18. b – Chiarita l’assenza di deroghe alla necessità di preventiva acquisizione della CA, infondata si rivela, altresì, la pretesa di parte ricorrente di negarne la rilevanza nella vicenda per cui è causa, sotto il diverso profilo dell’assenza di opere per l’attività di parcheggio stagionale.
A riguardo occorre osservare che la verifica di incidenza (VI) va attivata non solo quando i lavori ricadono all’interno di un sito Natura 2000, ma anche se si svolgono nelle immediate vicinanze, oppure, e per quanto di interesse nel caso in esame, se si tratta di attività senza opere ma potenzialmente in grado di generare impatti che raggiungono il sito, anche a distanza. Sono sempre stati ritenuti rilevanti gli impatti quali ad esempio, il rumore, l’inquinamento delle acque, le modifiche al suolo, o il disturbo agli animali, che possono propagarsi addirittura oltre i confini dell’area protetta e alterarne l’equilibrio. Non rileva, dunque, la natura dell’intervento, ma la possibilità di arrecare danno agli habitat o alle specie protette.
A tal fine l’ iter della Valutazione di Incidenza si sviluppa in più fasi, che si attivano in base al tipo di intervento e al livello di rischio che questo può comportare per l’equilibrio ecologico del sito Natura 2000. La procedura è strutturata per graduare l’analisi: si ha un primo livello iniziale di screening, caratterizzato da una verifica preliminare e, solo se necessario, si prosegue con un approfondimento più tecnico. In alcuni casi estremi, si arriva anche alla previsione di misure compensative.
18. c – Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che trattasi di attività volta a fronteggiare l’emergenza dei parcheggi e della sicurezza della circolazione dei veicoli nel periodo estivo, attività, peraltro, da sempre esercitata nell’area, in ragione degli obblighi riconducibili alle esigenze di tutela in materia ambientale: diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una inammissibile dequotazione delle finalità sottese all’istituzione dei siti Natura 2000 e della relativa disciplina. Ad ulteriore supporto giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza sull’applicazione del paragrafo 2 dell’art 6 della Direttiva TA, in quanto estesa anche “ a piani e progetti già autorizzati in passato e che successivamente si siano rivelati idonei a provocare situazioni di degrado o perturbazioni, ivi compresa l’attuazione di piani o progetti autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, paragrafo 3 (C-399/14, punto 33)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.).
19. – Per tutto quanto esposto il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato e deve essere respinto.
20. – Il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento prot. 24106/2025 del 13 agosto 2025, con cui il Comune resistente si è rideterminato, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la medesima amministrazione comunale adottato il successivo provvedimento prot. 24570/2025 del 21 agosto 2025 recante “ Atto di annullamento in autotutela provvedimento n. 24106 del 13/08/2025 e nuovo provvedimento di Rigetto rilascio Titolo Unico Autorizzativo alla Società CM Costruzioni S.R.L. ”, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti; anche tale secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché il terzo ricorso per motivi aggiunti (con cui parte ricorrente ha impugnato la nota del 21 luglio 2025, depositata in giudizio in data 5 agosto 2025 dalla difesa della Regione AM, con la quale l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali PG/2025/0362975 ha ribadito la necessità della CA), sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, oltre che infondati per la parte in cui riproducono le medesime censure articolate avverso l’atto introduttivo del giudizio, rivelatesi prive di possibilità di favorevole apprezzamento per quanto sopra argomentato.
Il riferimento è, in particolare, a quanto chiarito in relazione alle previsioni di cui al Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto coesione), convertito in Legge 4 luglio 2024, n. 95 e alla circostanza del prolungato svolgimento nel tempo dell’attività di parcheggio stagionale. Le ulteriori censure sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come emerge dagli atti, il procedimento riavviato dal Comune e concluso con il provvedimento impugnato con il primo e secondo ricorso i motivi aggiunti è conseguente all’adozione del Decreto presidenziale, adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a, di questo T.A.R. n. 1599/2025, a seguito del quale il Comune di Bacoli ha indetto la conferenza di servizi, prescindendo questa volta da ogni riferimento alla necessità di CA in esecuzione del dictum cautelare . Il nuovo provvedimento adottato, come visto, non può però ritenersi idoneo a regolare in via definitiva l'assetto dei rapporti tra la ricorrente e l’amministrazione, trattandosi di atto espressamente emanato in conseguenza delle decisioni cautelari monocratiche.
Resta, dunque, ferma la valutazione di questo Collegio sulla legittimità dell’atto impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
Ebbene, l’approfondimento svolto dal Collegio nell’esame del merito del ricorso ha consentito di concludere per la necessità di CA.
Per completezza giova rilevare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha escluso la legittimità delle Valutazioni d’Impatto Ambientale postume (cfr. Corte di Giustizia U.E., Sez. II, decisione 25.05.2023, n. 575). Come già evidenziato, la CA è parte di una disciplina più ampia, di origine comunitaria, a difesa dell’ambiente, al cui fondamento si trovano i principi di precauzione e di prevenzione per effetto dei quali i pareri ambientali devono precedere le determinazioni conclusive della P.A. (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, sentenza 24.08.2010, n. 429).
Stabilita, dunque, la legittimità della sequenza procedimentale che vede l’acquisizione della CA come un passaggio necessariamente antecedente il rilascio di qualunque altro titolo edilizio o di altra natura, l’esame dei motivi aggiunti diviene privo di rilevanza in quanto ogni riferimento ad altri profili da parte dell’amministrazione non potrebbe comunque prescindere dalla necessità di CA, tanto che nessuna utilità ricaverebbe parte ricorrente dall’eventuale accoglimento delle censure dedotte con i motivi aggiunti, neanche ad eventuali fini risarcitori (per i quali mancherebbero i presupposti).
21. – Per tutto quanto sopra esposto il ricorso introduttivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto, mentre i tre ricorsi per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
22. – Le spese di lite, in ragione della peculiarità della sottesa vicenda e dello sviluppo processuale, sono integralmente compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui tre ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i tre ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI LI, Presidente
RO NS, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RO NS | EL RI LI |
IL SEGRETARIO