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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 6.5.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 489/2024 r.g., ed ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via G. Carlo Spatocco n. 213, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scolavino del Foro di Chieti
attore e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Pasqua n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Pagliaricci e dall'avv. Pierluigi Abrugiati, entrambi del
Foro di Chieti
convenuto
Oggetto: azione di risarcimento dei danni.
Conclusioni dell'attore: “Piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in
accoglimento del ricorso del 18/04/2024, condannare il sig. al pagamento dei danni fisici e morali CP_1
riportati dal sig. in seguito all'aggressione del 13/09/2018, quantificati dal C.T.U. dr. Parte_1 [...] nella misura di giorni 10 per invalidità temporanea parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 per invalidità Per_1
temporanea parziale al 25%, con postumi invalidanti del 4% (quattro per cento), con applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano, adottate dal Tribunale di Chieti. Con vittoria di spese di lite.”
Conclusioni del convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
ridurre la pretesa azionata da controparte secondo le risultanze della disposta CTU, detratta la provvisionale già
liquidata; con vittoria di spese e compensi professionali di lite, per la cui liquidazione ci si affida al prudente
apprezzamento del giudicante adito”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 129/2020 del 3.12.2020 emessa dal Giudice di Pace di Chieti, confermata con sentenza n.
8/2021 del 14.7.2021 di questo Tribunale, il sig. è stato dichiarato responsabile del delitto di CP_1
cui all'art. 582 c.p., commesso in Chieti il 13.9.2018 ai danni del sig. , per averlo colpito Parte_1 con un pugno al viso, causandogli lesioni personali, ed è stato condannato alla pena di € 300,00 di multa, ed al risarcimento dei danni biologici e morali causati al sig. , danni di cui è stata rimessa la Parte_1
quantificazione al giudice civile, con riconoscimento di una provvisionale di € 1.000,00.
Il sig. ha quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni biologici e morali, inizialmente quantificati in €
29.000,00, e, all'esito dell'istruttoria, nel minore importo risultante dall'applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sulla base di quanto verificato dal c.t.u. medico legale.
Si è costituito in giudizio il sig. eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e contestando nel quantum la domanda, chiedendo che il danno patito dall'attore venga determinato sulla scorta delle risultanze della sua consulenza di parte.
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita mediante c.t.u.
medico-legale, ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.5.2025.
1. La sentenza 129/2020 del 3.12.2020 emessa dal Giudice di Pace di Chieti è ormai irrevocabile, per cui esula dal presente giudizio ogni accertamento sulla violenta aggressione subita dal sig. Parte_1
ad opera del sig. in data 13.9.2018, e sul fatto che in detta occasione il medesimo sig. CP_1
abbia subito danni biologici e morali, trattandosi di fatti ormai coperti da giudicato, ai Parte_1
sensi dell'art. 651 c.p.p.
2. Oggetto della presente decisione è unicamente la quantificazione del danno biologico e morale di cui l'attore ha chiesto la refusione, e per i quali il Giudice di Pace ha riconosciuto al sig. una Parte_1
provvisionale di € 1.000,00 (importo che, ovviamente, dovrà ritenersi ricompreso in quello maggiore,
di seguito indicato).
3. Il danno biologico deve essere liquidato in base alle risultanze della c.t.u. medico-legale, non contestata dalle parti, secondo le quali il sig. , a seguito dell'aggressione del 13.9.2018, ha Parte_1
riportato un trauma facciale, con frattura delle ossa nasali ed ecchimosi periorbitaria sinistra, lesioni che gli hanno procurato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10, di inabilità
temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 10, ed un'inabilità permanente del 4%.
3.1 Tenendo conto dell'età del sig. all'epoca dell'aggressione (53 anni), delle tabelle Parte_1
elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico nell'anno 2024 (ossia le ultime disponibili al tempo della presente liquidazione, cfr. Cass. Sez. III Civ. ordinanza n. 25200 del
2024), il danno biologico complessivamente patito dall'attore deve essere liquidato in € 5.759,50, importo che, essendo stato determinato sulla base delle ultime tabelle disponibili, non deve essere rivalutato, ma maggiorato dei soli interessi al tasso legale applicati sulla somma di € 5.759,50,
devalutata al momento del fatto, e via via rivalutata, anno per anno, sino al momento della presente decisione, e da quest'ultimo momento in poi sulla somma di € 5.759,50, sino al saldo.
3.2 Deve essere escluso il diritto del sig. ad ottenere la cd. personalizzazione del danno Parte_1
biologico, che in primo luogo non è stato riconosciuto nella sentenza penale, ed in secondo luogo non
è stato da egli allegato nel presente giudizio (non essendo state neanche indicate specifiche circostanze che renderebbero necessario un adeguamento dell'importo stabilito dalle tabelle utilizzate per la liquidazione), né (tanto meno) è stato provato.
4. La sentenza penale irrevocabile ha riconosciuto, invece, al sig. il diritto al risarcimento Parte_1
del danno morale, rappresentato “dalla mortificazione e dal disdoro conseguente al fatto, avvenuto innanzi a
tutti gli amici della p.o.”.
4.1 Detto danno deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, in un importo che, considerate le circostanze in cui si è consumata l'aggressione, può essere determinato in € 1.500,00.
5 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti del 50% per la fase istruttoria, consistita nel solo espletamento della c.t.u.
(fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisionale € 1.701,00),
e dimidiati ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, essendo stato il sig. ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
5.1. Le spese stesse, unitamente a quelle di c.t.u. (liquidate con decreto dell'11.3.2025, e di cui è stata disposta l'anticipazione da parte dell'erario) dovranno poi essere versate dal sig. Stato, Parte_2
ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. così decide:
[...] CP_1
• condanna il sig. al risarcimento del danno biologico causato al sig. CP_1 Parte_1
in seguito ai fatti descritti in motivazione, danno liquidato in € 5.759,50, oltre interessi al
[...]
tasso legale da calcolare nelle modalità indicate in motivazione;
• condanna il sig. al risarcimento del danno morale causato al sig. CP_1 Parte_1
in seguito ai fatti descritti in motivazione, danno equitativamente liquidato in € 1.500,00;
[...]
• condanna il sig. a rifondere la spese di lite sostenute dal sig. , CP_1 Parte_1 mediante pagamento allo Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, della somma di € 2.118,50,
oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a come per legge, e delle spese di c.t.u.,
così come liquidate con decreto dell'11.3.2025.
Chieti, 1.6.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino