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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1712/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1712/2025, promossa con ricorso depositato il 02/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera (Va) il 27.05.1977 cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 18.07.1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Angera (Va) il 24 luglio 2004
(anno 2004 atto n. 5 parte I) con le seguenti figlie:
nata il [...], Persona_1
nata il [...], Persona_2
nata il [...]. Persona_3 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano nell'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente Per_3
presso la mamma con la quale si è già trasferita in altra abitazione, sita in Angera, Via Roma n.
35, dandosi atto che nella casa famigliare, in Angera, Via Don Guanella n. 2, di proprietà della
mamma di e ora assegnata a quest'ultimo, sono rimasti a vivere il papà con le Parte_2
Per_ figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e che Per_1 Pt_1
asporterà i propri effetti personali entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
[...]
ricorso.
3) Stante la prossima maggiore età di , le parti non reputano necessario statuire una Per_3
rigida regolamentazione della frequentazione padre-minore, seguitando ad assecondare, come
fino ad oggi, i desideri della figlia e i di lei impegni scolastici ed extrascolastici (anche a seconda
Per_ della permanenza di e con la mamma). Per_1
4) I coniugi concordano di provvedere direttamente al mantenimento delle figlie per i tempi di
rispettiva permanenza, senza versare, quindi, alcun contributo al mantenimento ordinario. La
signora seguiterà a anticipare le spese per le ragazze (a titolo esemplificativo, spese Pt_1
scolastiche, spese mediche, spese connesse all'autovettura in uso alla figlia, quali finanziamento
ed assicurazione RCA), curando di rendicontarne mensilmente l'importo al Signor il Pt_2
quale provvederà al rimborso della metà. Ciascun genitore, inoltre, dovrà provvedere, nella
misura del 50%, alle altre spese straordinarie delle figlie come da Linee Guida sottoscritte, nel
febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente richiamate e cui si
rimanda, fatto salvo quanto appena precisato, anche per la definizione di spesa straordinaria e
relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso.
5) I coniugi si dichiarano percettori di autonomo reddito e di essere economicamente
indipendenti.
6) I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato
ogni altra questione di carattere patrimoniale.
pagina2 di 3 7) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità
propri e della minore.
I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto
della minore.
Ex art. 473bis.51 cpc, si chiede ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza di
separazione, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Angera affinché provveda
alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Angera in data 24.07.2004, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (anno 2004 atto n.5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1712/2025, promossa con ricorso depositato il 02/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera (Va) il 27.05.1977 cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 18.07.1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Angera (Va) il 24 luglio 2004
(anno 2004 atto n. 5 parte I) con le seguenti figlie:
nata il [...], Persona_1
nata il [...], Persona_2
nata il [...]. Persona_3 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano nell'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente Per_3
presso la mamma con la quale si è già trasferita in altra abitazione, sita in Angera, Via Roma n.
35, dandosi atto che nella casa famigliare, in Angera, Via Don Guanella n. 2, di proprietà della
mamma di e ora assegnata a quest'ultimo, sono rimasti a vivere il papà con le Parte_2
Per_ figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e che Per_1 Pt_1
asporterà i propri effetti personali entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
[...]
ricorso.
3) Stante la prossima maggiore età di , le parti non reputano necessario statuire una Per_3
rigida regolamentazione della frequentazione padre-minore, seguitando ad assecondare, come
fino ad oggi, i desideri della figlia e i di lei impegni scolastici ed extrascolastici (anche a seconda
Per_ della permanenza di e con la mamma). Per_1
4) I coniugi concordano di provvedere direttamente al mantenimento delle figlie per i tempi di
rispettiva permanenza, senza versare, quindi, alcun contributo al mantenimento ordinario. La
signora seguiterà a anticipare le spese per le ragazze (a titolo esemplificativo, spese Pt_1
scolastiche, spese mediche, spese connesse all'autovettura in uso alla figlia, quali finanziamento
ed assicurazione RCA), curando di rendicontarne mensilmente l'importo al Signor il Pt_2
quale provvederà al rimborso della metà. Ciascun genitore, inoltre, dovrà provvedere, nella
misura del 50%, alle altre spese straordinarie delle figlie come da Linee Guida sottoscritte, nel
febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente richiamate e cui si
rimanda, fatto salvo quanto appena precisato, anche per la definizione di spesa straordinaria e
relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso.
5) I coniugi si dichiarano percettori di autonomo reddito e di essere economicamente
indipendenti.
6) I coniugi si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato
ogni altra questione di carattere patrimoniale.
pagina2 di 3 7) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità
propri e della minore.
I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto
della minore.
Ex art. 473bis.51 cpc, si chiede ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza di
separazione, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Angera affinché provveda
alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Angera in data 24.07.2004, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (anno 2004 atto n.5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i pagina3 di 3