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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 99/2023 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/03/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. GUARDUCCI in sostituzione dell'avv. BERTONE come da delega che esibisce;
per parte convenuta, l'avv. SIMONE dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI TORINO
L'avv. GUARDUCCI insiste per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione delle spese, come da ricorso e memorie in atti.
L'avv. SIMONE richiama le considerazioni di cui alle note del 20.2.2025.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 99/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]4, Parte_1
Colonia, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delega a margine del presente atto, dagli Avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Jacopo
Giunta del foro di Torino, e domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Bertola n. 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale, n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
• Previo accertamento che la SI.ra presenta una menomazione permanente Pt_1 dell'integrità psico-fisica subita in seguito ed a causa delle trasfusioni alle quali venne sottoposta nel 1986, ascrivibile alla ottava o veriore categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/81;
• Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_1
SI.ra tutti i benefici previsti dalla Legge n. 210/1992 e succ. modd. nei confronti di Parte_1 coloro che presentino danni irreversibili da HCV post-trasfusionali;
• Dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente SI.ra
, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della Parte_1 domanda ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 210/1992, e per l'effetto dal 28 gennaio 2019, l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 e succ. modd., comprensivo di interessi, con riconoscimento alla medesima della 8^ categoria, o quella veriore dal Giudice determinanda, della Tab. A allegata al
DPR n.834/81 e con rivalutazione dell'intera somma corrisposta ex art. 2 comma 1 e comma 2 ad ogni rateo bimestrale secondo il tasso di inflazione programmato.
IN OGNI CASO
• Con gli interessi legali su tutti gli importi maturati e non percepiti dalla ricorrente a decorrere dal giorno dal 28 gennaio 2019, o dalla diversa data indicanda dall'Ecc.mo Tribunale, sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 15 L.F., esposti, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori suintestati, che si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta:
“Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate. Spese vinte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, esponeva: Parte_1
- che, a seguito di complicazioni respiratorie avute dopo la nascita, avvenuta in data 29.8.1986 presso l'Ospedale di Domodossola, era stata ricoverata presso la Divisione di Patologia Neonatale del
Policlinico San Matteo di Pavia dal 29.8.1986 al 5.12.1986;
- che, durante il suddetto ricovero, era stata sottoposta a emotrasfusioni;
- che, in data 26.6.2018, la ricorrente risultava positiva all'HCV e contestualmente le venivano diagnosticate epatopatia HCV relata e sindrome metabolica (epatite C cronica);
- di avere, quindi, presentato, in data 28.12.2018, istanza di indennizzo ai sensi della l. 210/92;
- che, in data 22.09.2021, la CMO di Milano con verbale ML/V n. MI121003141 giudicava tempestiva la domanda della attuale ricorrente, ma negava la sussistenza del nesso di causa tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità “epatopatia HCV correlata” e stabiliva l'ascrivibilità della patologia alla sola tabella B allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
- di avere presentato in data 3.11.2021, ricorso ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. 210/92 nei confronti del avverso il giudizio negativo espresso dal Centro Medico Ospedaliero Controparte_1
Militare di Milano - Commissione Medica Ospedaliera ma che, a distanza di oltre un anno non era pervenuta alcuna comunicazione.
Tanto esposto in punto di fatto, e censurata la valutazione compiuta dalla C.M.O., la ricorrente conveniva in giudizio il onde ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n. Controparte_1
210/1992, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in causa il per chiedere il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda per l'insussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni cui la ricorrente era stata sottoposta alla nascita.
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che agli atti risultano sufficientemente dimostrate le allegazioni della ricorrente circa la patologia da cui è affetta, epatopatia HCV correlata, diagnosticata il 27.8.2018, come da Certificato rilasciato dal Dottor Specialista in Medicina Interna e Persona_1
Gastroenterologia di Colonia (Germania), con allegata traduzione asseverata dalla lingua tedesca, da cui risulta la diagnosi di “epatite C cronica” (docc.
2-3 parte ricorrente).
Il nulla contestando sotto tale profilo, lamenta, invece, l'insussistenza di un valido nesso CP_1
causale tra i trattamenti trasfusionali (pacificamente eseguiti nel 1986, al momento della nascita) e la patologia epatica diagnosticata.
Come noto, il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, date le peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Ai fini dell'applicazione del principio del “più probabile che non” con specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione va, peraltro, rammentato il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1
di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni
1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una Controparte_1
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. ord. n. 21695/2022).
Ne consegue che sussistendo a carico del , già prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990 CP_1
(in tema di disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1
tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. n. 8430/2011).
D'altronde, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. 6275/2012).
Nelle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, prese in considerazione dalla legge n. 210/1992, proprio la particolare natura del contagio e l'andamento lungamente asintomatico dell'infezione impongono, onde garantire l'effettività della tutela, che il rapporto di causalità sia accertato su base probabilistica, in termini di ragionevolezza.
La prova del nesso causale tra la trasfusione e il contagio, ove risulti l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere quindi fornita dal ricorrente danneggiato anche con il ricorso alle presunzioni
(art. 2729 c.c.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto,
o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
La ricorrenza di un siffatto rapporto tra infezione epatica da virus HCV e trasfusioni ematiche può essere ragionevolmente affermata, nel caso di mancata identificazione dei donatori, sulla base della storia clinica e delle notizie anamnestiche acquisite, soprattutto qualora non emergano, concretamente, altre vie di trasmissione del virus e risultino soddisfatti, in modo significativo, tutti gli altri criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso eziologico tra trasfusione ematica e danno epatico.
Dunque, anche nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto eccepito dal , il lungo lasso CP_1
di tempo trascorso tra il trattamento emotrasfusionale e la diagnosi dell'infezione non può dirsi di per sé sufficiente a escludere la probabilità del contagio da virus HCV.
Invero, per quel che attiene il criterio cronologico, un intervallo temporale documentato di 32 anni
(dal 1986 al 2018) tra il presumibile contagio da HCV e la documentata positività all'HCV (con successiva diagnosi di epatite cronica HCV correlata) deve ritenersi compatibile e congruo con la storia naturale della suddetta patologia.
Inoltre, eventi trasfusionali risalenti nel tempo, rispetto ai quali non risulta possibile pervenire alla conoscenza dello stato sierologico dei donatori del sangue trasfuso al paziente, costituiscono un concreto rischio di infezione e quindi elemento presuntivo più che sufficiente a ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità, in ossequio al principio del “più probabile che non” che regola la causalità nel processo civile (cfr. Cass. civile, sez. III, 25.3.2016, n. 5961; Cass. sez. lav., ord. n.
29766/2020).
Dunque, la ragionevole probabilità dell'evento lesivo sussiste anche nelle ipotesi di trasfusioni non tracciate dall'Amministrazione Sanitaria, alle quali, pertanto, ben può essere ricondotta causalmente la infermità diagnosticata a carico della ricorrente.
In tal senso si è espresso anche il nominato C.T.U.
In particolare, il CTU si è così espresso: “Il caso da valutare riguarda una epatopatia HCV correlata.
L'eziologia del quadro patologico è da individuarsi nel virus dell'epatite C (HCV). Il contagio avviene attraverso l'esposizione a sangue o emoderivati infetti. Le modalità di trasmissione sono rappresentate pertanto da trasfusioni, trapianti d'organo, emodialisi, uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, cure odontoiatriche, tatuaggi o applicazioni di piercings, la via sessuale.
Tra le popolazioni particolarmente a rischio si annoverano i pazienti che ricevettero trasfusioni di sangue o emoderivati prima del 1990, epoca in cui non era in uso lo screening sul sangue dei donatori. La fase acuta insorge dopo un periodo di incubazione che varia dai 15 ai 160 giorni, e si manifesta in forma paucisintomatica o con sintomatologia aspecifica, ovvero comune ad altre infezioni virali. Indipendentemente dalla via di contatto con il virus, l'infezione si cronicizza nella maggior parte dei pazienti (attorno al 70%). Il passaggio dalla forma acuta a quella cronica è usualmente subclinico. Molti casi di epatite C vengono infatti descritti in pazienti asintomatici e che non hanno una storia di epatite acuta, identificati solo a seguito di esami ematochimici di routine.
L'infiammazione epatica cronica può evolvere verso forme più gravi di danno d'organo, quali la cirrosi e il carcinoma epatocellulare. Secondo i dati di Letteratura, circa il 10-20% dei soggetti affetti da epatopatia cronica da HCV sviluppano tali complicanze, anche dopo 20-30 anni dall'infezione.
La progressione della malattia epatica è più probabile in soggetti di età avanzata, di sesso maschile, affetti da alcolismo, obesità, immunodepressione.
Fatte tali premesse di ordine clinico, passiamo ora all'inquadramento medicolegale del caso di specifico interesse.
La SI.ra è risultata affetta da epatopatia HCV correlata. La positività al virus Pt_1 dell'epatite C venne diagnosticata nel 2018 a seguito di esami ematochimici richiesti in occasione dell'assunzione presso un posto di lavoro come educatrice in Germania.
Con riferimento alle modalità di contagio, è noto che la sunnominata fu sottoposta a politrasfusioni con sangue ed emoderivati, come documentato dalla cartella clinica di ricovero presso la Divisione di Patologia Neonatale – Cure Intensive e Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dal
29/08/1986 al 5/12/1986. Non sono emersi all'indagine anamnestica ulteriori concreti elementi di rischio di esposizione al virus dell'epatite C, né personali, né lavorativi. Per quanto attiene la verifica del nesso di causalità tra le emotrasfusioni ricevute dalla perizianda nel 1986 e la diagnosi di epatite cronica C, avvenuta trenta anni dopo, lo studio deve fondarsi su un criterio di probabilità logica, secondo la regola del “più probabile che non”. Innanzitutto sussiste una strettissima relazione tra le politrasfusioni ricevute nel 1986 e il rischio di contrarre l'infezione, mentre non sono state riconosciute altre condizioni circostanziali-biologiche di rischio di esposizione al virus dell'epatite
C. Il decorso asintomatico della fase acuta di infezione e della sua cronicizzazione, come riferito dalla SI.ra , è compatibile con la storia naturale della malattia. Pt_1
Attenendoci ai dati forniti dalla Letteratura, è ammissibile un arco temporale di trent'anni intercorrente tra l'esposizione al contagio e la diagnosi di epatopatia cronica HCV correlata. La cronicizzazione dell'epatopatia si verifica nel 70% dei pazienti che contraggono l'infezione. Di questi
è stimabile attorno al 10-20% la percentuale di soggetti che, anche in venti-trenta anni, evolverà verso forme clinicamente più severe di epatopatia”.
Ha quindi concluso: “è possibile affermare, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, la dipendenza causale tra le emotrasfusioni eseguite presso la Divisione di Patologia Neonatale del
Policlinico San dal 29/8/1986 al 5/12/1986 e l'epatite C cronica riscontrata nella Controparte_3
SI.ra . Sussiste danno irreversibile da epatite ascrivibile alla VIII categoria della Parte_1
Tabella A, ai sensi della L. 210/1992”.
Ritiene il giudicante che le argomentazioni del consulente giustifichino esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e possano senz'altro essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Né la relazione tecnica appare affetta da vizi logici o è stata oggetto di osservazioni specifiche in tema di ricostruzione alternativa di nesso di causalità: in effetti il , in sostanza, si è limitato a CP_1 richiamare l'esistenza di altri fattori di rischio e quindi di possibili ipotesi alternative di contagio che devono intendersi, però, solo astrattamente possibili, in quanto non suffragate da alcun elemento di riscontro, a fronte del dato certo costituito dal trattamento trasfusionale eseguito nel 1986.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendo riconoscersi il diritto di ai benefici previsti dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni Parte_1
irreversibili costituiti da epatopatia cronica HCV post- trasfusionale (art. 1 comma 3 l. 210/1992); per l'effetto il deve essere condannato ad erogare, con decorrenza dal 1.1.2019 Controparte_1
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge n. 210/1992 secondo la VIII categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, oltre interessi legali sui ratei arretrati a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione dibattuta tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate secondo Controparte_1
dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto– vengono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. Lav., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di ai benefici spettanti Parte_1 ex art. 1 comma 3 l. 210/1992 e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, con decorrenza dal 1.1.2019 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge 210/1992 secondo la VIII categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/1981, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, oltre interessi legali sui ratei arretrati a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
4.743 per competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari
Pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Verbania, 12.3.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/03/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. GUARDUCCI in sostituzione dell'avv. BERTONE come da delega che esibisce;
per parte convenuta, l'avv. SIMONE dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI TORINO
L'avv. GUARDUCCI insiste per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione delle spese, come da ricorso e memorie in atti.
L'avv. SIMONE richiama le considerazioni di cui alle note del 20.2.2025.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 99/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]4, Parte_1
Colonia, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delega a margine del presente atto, dagli Avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Jacopo
Giunta del foro di Torino, e domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Bertola n. 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale, n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
• Previo accertamento che la SI.ra presenta una menomazione permanente Pt_1 dell'integrità psico-fisica subita in seguito ed a causa delle trasfusioni alle quali venne sottoposta nel 1986, ascrivibile alla ottava o veriore categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/81;
• Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_1
SI.ra tutti i benefici previsti dalla Legge n. 210/1992 e succ. modd. nei confronti di Parte_1 coloro che presentino danni irreversibili da HCV post-trasfusionali;
• Dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente SI.ra
, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della Parte_1 domanda ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 210/1992, e per l'effetto dal 28 gennaio 2019, l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 e succ. modd., comprensivo di interessi, con riconoscimento alla medesima della 8^ categoria, o quella veriore dal Giudice determinanda, della Tab. A allegata al
DPR n.834/81 e con rivalutazione dell'intera somma corrisposta ex art. 2 comma 1 e comma 2 ad ogni rateo bimestrale secondo il tasso di inflazione programmato.
IN OGNI CASO
• Con gli interessi legali su tutti gli importi maturati e non percepiti dalla ricorrente a decorrere dal giorno dal 28 gennaio 2019, o dalla diversa data indicanda dall'Ecc.mo Tribunale, sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 15 L.F., esposti, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori suintestati, che si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta:
“Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate. Spese vinte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, esponeva: Parte_1
- che, a seguito di complicazioni respiratorie avute dopo la nascita, avvenuta in data 29.8.1986 presso l'Ospedale di Domodossola, era stata ricoverata presso la Divisione di Patologia Neonatale del
Policlinico San Matteo di Pavia dal 29.8.1986 al 5.12.1986;
- che, durante il suddetto ricovero, era stata sottoposta a emotrasfusioni;
- che, in data 26.6.2018, la ricorrente risultava positiva all'HCV e contestualmente le venivano diagnosticate epatopatia HCV relata e sindrome metabolica (epatite C cronica);
- di avere, quindi, presentato, in data 28.12.2018, istanza di indennizzo ai sensi della l. 210/92;
- che, in data 22.09.2021, la CMO di Milano con verbale ML/V n. MI121003141 giudicava tempestiva la domanda della attuale ricorrente, ma negava la sussistenza del nesso di causa tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità “epatopatia HCV correlata” e stabiliva l'ascrivibilità della patologia alla sola tabella B allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
- di avere presentato in data 3.11.2021, ricorso ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. 210/92 nei confronti del avverso il giudizio negativo espresso dal Centro Medico Ospedaliero Controparte_1
Militare di Milano - Commissione Medica Ospedaliera ma che, a distanza di oltre un anno non era pervenuta alcuna comunicazione.
Tanto esposto in punto di fatto, e censurata la valutazione compiuta dalla C.M.O., la ricorrente conveniva in giudizio il onde ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n. Controparte_1
210/1992, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in causa il per chiedere il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda per l'insussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni cui la ricorrente era stata sottoposta alla nascita.
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che agli atti risultano sufficientemente dimostrate le allegazioni della ricorrente circa la patologia da cui è affetta, epatopatia HCV correlata, diagnosticata il 27.8.2018, come da Certificato rilasciato dal Dottor Specialista in Medicina Interna e Persona_1
Gastroenterologia di Colonia (Germania), con allegata traduzione asseverata dalla lingua tedesca, da cui risulta la diagnosi di “epatite C cronica” (docc.
2-3 parte ricorrente).
Il nulla contestando sotto tale profilo, lamenta, invece, l'insussistenza di un valido nesso CP_1
causale tra i trattamenti trasfusionali (pacificamente eseguiti nel 1986, al momento della nascita) e la patologia epatica diagnosticata.
Come noto, il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, date le peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Ai fini dell'applicazione del principio del “più probabile che non” con specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione va, peraltro, rammentato il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1
di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni
1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una Controparte_1
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. ord. n. 21695/2022).
Ne consegue che sussistendo a carico del , già prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990 CP_1
(in tema di disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1
tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. n. 8430/2011).
D'altronde, secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. 6275/2012).
Nelle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, prese in considerazione dalla legge n. 210/1992, proprio la particolare natura del contagio e l'andamento lungamente asintomatico dell'infezione impongono, onde garantire l'effettività della tutela, che il rapporto di causalità sia accertato su base probabilistica, in termini di ragionevolezza.
La prova del nesso causale tra la trasfusione e il contagio, ove risulti l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere quindi fornita dal ricorrente danneggiato anche con il ricorso alle presunzioni
(art. 2729 c.c.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto,
o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
La ricorrenza di un siffatto rapporto tra infezione epatica da virus HCV e trasfusioni ematiche può essere ragionevolmente affermata, nel caso di mancata identificazione dei donatori, sulla base della storia clinica e delle notizie anamnestiche acquisite, soprattutto qualora non emergano, concretamente, altre vie di trasmissione del virus e risultino soddisfatti, in modo significativo, tutti gli altri criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso eziologico tra trasfusione ematica e danno epatico.
Dunque, anche nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto eccepito dal , il lungo lasso CP_1
di tempo trascorso tra il trattamento emotrasfusionale e la diagnosi dell'infezione non può dirsi di per sé sufficiente a escludere la probabilità del contagio da virus HCV.
Invero, per quel che attiene il criterio cronologico, un intervallo temporale documentato di 32 anni
(dal 1986 al 2018) tra il presumibile contagio da HCV e la documentata positività all'HCV (con successiva diagnosi di epatite cronica HCV correlata) deve ritenersi compatibile e congruo con la storia naturale della suddetta patologia.
Inoltre, eventi trasfusionali risalenti nel tempo, rispetto ai quali non risulta possibile pervenire alla conoscenza dello stato sierologico dei donatori del sangue trasfuso al paziente, costituiscono un concreto rischio di infezione e quindi elemento presuntivo più che sufficiente a ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità, in ossequio al principio del “più probabile che non” che regola la causalità nel processo civile (cfr. Cass. civile, sez. III, 25.3.2016, n. 5961; Cass. sez. lav., ord. n.
29766/2020).
Dunque, la ragionevole probabilità dell'evento lesivo sussiste anche nelle ipotesi di trasfusioni non tracciate dall'Amministrazione Sanitaria, alle quali, pertanto, ben può essere ricondotta causalmente la infermità diagnosticata a carico della ricorrente.
In tal senso si è espresso anche il nominato C.T.U.
In particolare, il CTU si è così espresso: “Il caso da valutare riguarda una epatopatia HCV correlata.
L'eziologia del quadro patologico è da individuarsi nel virus dell'epatite C (HCV). Il contagio avviene attraverso l'esposizione a sangue o emoderivati infetti. Le modalità di trasmissione sono rappresentate pertanto da trasfusioni, trapianti d'organo, emodialisi, uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, cure odontoiatriche, tatuaggi o applicazioni di piercings, la via sessuale.
Tra le popolazioni particolarmente a rischio si annoverano i pazienti che ricevettero trasfusioni di sangue o emoderivati prima del 1990, epoca in cui non era in uso lo screening sul sangue dei donatori. La fase acuta insorge dopo un periodo di incubazione che varia dai 15 ai 160 giorni, e si manifesta in forma paucisintomatica o con sintomatologia aspecifica, ovvero comune ad altre infezioni virali. Indipendentemente dalla via di contatto con il virus, l'infezione si cronicizza nella maggior parte dei pazienti (attorno al 70%). Il passaggio dalla forma acuta a quella cronica è usualmente subclinico. Molti casi di epatite C vengono infatti descritti in pazienti asintomatici e che non hanno una storia di epatite acuta, identificati solo a seguito di esami ematochimici di routine.
L'infiammazione epatica cronica può evolvere verso forme più gravi di danno d'organo, quali la cirrosi e il carcinoma epatocellulare. Secondo i dati di Letteratura, circa il 10-20% dei soggetti affetti da epatopatia cronica da HCV sviluppano tali complicanze, anche dopo 20-30 anni dall'infezione.
La progressione della malattia epatica è più probabile in soggetti di età avanzata, di sesso maschile, affetti da alcolismo, obesità, immunodepressione.
Fatte tali premesse di ordine clinico, passiamo ora all'inquadramento medicolegale del caso di specifico interesse.
La SI.ra è risultata affetta da epatopatia HCV correlata. La positività al virus Pt_1 dell'epatite C venne diagnosticata nel 2018 a seguito di esami ematochimici richiesti in occasione dell'assunzione presso un posto di lavoro come educatrice in Germania.
Con riferimento alle modalità di contagio, è noto che la sunnominata fu sottoposta a politrasfusioni con sangue ed emoderivati, come documentato dalla cartella clinica di ricovero presso la Divisione di Patologia Neonatale – Cure Intensive e Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dal
29/08/1986 al 5/12/1986. Non sono emersi all'indagine anamnestica ulteriori concreti elementi di rischio di esposizione al virus dell'epatite C, né personali, né lavorativi. Per quanto attiene la verifica del nesso di causalità tra le emotrasfusioni ricevute dalla perizianda nel 1986 e la diagnosi di epatite cronica C, avvenuta trenta anni dopo, lo studio deve fondarsi su un criterio di probabilità logica, secondo la regola del “più probabile che non”. Innanzitutto sussiste una strettissima relazione tra le politrasfusioni ricevute nel 1986 e il rischio di contrarre l'infezione, mentre non sono state riconosciute altre condizioni circostanziali-biologiche di rischio di esposizione al virus dell'epatite
C. Il decorso asintomatico della fase acuta di infezione e della sua cronicizzazione, come riferito dalla SI.ra , è compatibile con la storia naturale della malattia. Pt_1
Attenendoci ai dati forniti dalla Letteratura, è ammissibile un arco temporale di trent'anni intercorrente tra l'esposizione al contagio e la diagnosi di epatopatia cronica HCV correlata. La cronicizzazione dell'epatopatia si verifica nel 70% dei pazienti che contraggono l'infezione. Di questi
è stimabile attorno al 10-20% la percentuale di soggetti che, anche in venti-trenta anni, evolverà verso forme clinicamente più severe di epatopatia”.
Ha quindi concluso: “è possibile affermare, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, la dipendenza causale tra le emotrasfusioni eseguite presso la Divisione di Patologia Neonatale del
Policlinico San dal 29/8/1986 al 5/12/1986 e l'epatite C cronica riscontrata nella Controparte_3
SI.ra . Sussiste danno irreversibile da epatite ascrivibile alla VIII categoria della Parte_1
Tabella A, ai sensi della L. 210/1992”.
Ritiene il giudicante che le argomentazioni del consulente giustifichino esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e possano senz'altro essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Né la relazione tecnica appare affetta da vizi logici o è stata oggetto di osservazioni specifiche in tema di ricostruzione alternativa di nesso di causalità: in effetti il , in sostanza, si è limitato a CP_1 richiamare l'esistenza di altri fattori di rischio e quindi di possibili ipotesi alternative di contagio che devono intendersi, però, solo astrattamente possibili, in quanto non suffragate da alcun elemento di riscontro, a fronte del dato certo costituito dal trattamento trasfusionale eseguito nel 1986.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendo riconoscersi il diritto di ai benefici previsti dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni Parte_1
irreversibili costituiti da epatopatia cronica HCV post- trasfusionale (art. 1 comma 3 l. 210/1992); per l'effetto il deve essere condannato ad erogare, con decorrenza dal 1.1.2019 Controparte_1
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge n. 210/1992 secondo la VIII categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, oltre interessi legali sui ratei arretrati a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione dibattuta tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate secondo Controparte_1
dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto– vengono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. Lav., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di ai benefici spettanti Parte_1 ex art. 1 comma 3 l. 210/1992 e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, con decorrenza dal 1.1.2019 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge 210/1992 secondo la VIII categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/1981, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, oltre interessi legali sui ratei arretrati a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
4.743 per competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari
Pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
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. CP_1
Verbania, 12.3.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci