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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11256/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Guglielmo Pezzolla;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Barilaro;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dal solo procuratore di parte resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 27.01.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 02.08.2019 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in Castellana Grotte il 10.08.2010, dalla cui unione era nata la figlia in data CP_1 Per_2 15.05.2010). A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto del 18.11.2014 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 09.10.2014; poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva disporsi l'affido condiviso della minore con suo collocamento materno, regolamentarsi il diritto di visita paterno per tre volte infrasettimanali, con conferma di quanto concordato in sede separativa per le festività natalizie, pasquali ed estive, ponendosi a suo carico € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% degli assegni familiari. Dava atto che il Tribunale per i minorenni di Bari con provvedimento del 22.09.2017 aveva stabilito il divieto di incontri liberi padre-figlia, limitandoli ai soli incontri protetti infrasettimanali ma che poi il relativo procedimento minorile si era concluso col provvedimento dell'11.09.2019 con cui era stato confermato l'affidamento della minore ai S.S. del Comune di Monopoli per il monitoraggio degli incontri “liberi” padre figlia, da svolgersi secondo gli accordi di cui alla convenzione separativa, incaricando altresì il C.F. di Monopoli di sostenere il padre nell'esercizio della funzione genitoriale.
1 Si costituiva in giudizio la convenuta con memoria di costituzione e, pur non CP_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo in suo favore della figlia, con collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita paterno e contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del , IC Parte_1 LI, oltre aggiornamento Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% degli assegni familiari. Con ordinanza del 21.12.2019, resa all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 13.12.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente F.F. così statuiva: “conferma l'attuale regime di affidamento della figlia (15.05.2010) ai Servizi Sociali del Comune di Persona_3 Monopoli, secondo quanto recentemente statuito con provvedimento interinale dal Tribunale per i minorenni, fermo restando il collocamento residenziale della stessa minore presso la genitrice resistente;
conferma altresì l'attuale regime di incontri tra padre non collocatario e figlia minore, con la precisazione che gli incontri medesimi dovranno avvenire con le cadenze e con le modalità previste dal regime vigente;
conferma, altresì, l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
un assegno periodico di € 200,00, oltre aggiornamenti ISTAT, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della figlia minore fermo restando il concorrente obbligo del medesimo padre Per_2 ricorrente di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie concernenti la minore con la precisazione che le stesse spese dovranno individuarsi e rimborsarsi secondo quanto Per_2 stabilito dal protocollo d'intesa siglato in subiecta materia il 16.11.2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni” e, infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente, con sentenza parziale n. 3719/2020 del 17.11.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 23.09.2021 il Gop ammetteva gli interrogatori formali richiesti dalle parti. Espletati gli interrogatori formali, all'udienza del 07.07.2022 il Gop ammetteva le prove testimoniali. Espletate le prove orali, la causa veniva riassegnata al giudice togato con provvedimento presidenziale del 03.10.2023. In data 01.08.2024 veniva trasmessa dal Tribunale per i minorenni di Bari copia del fascicolo processuale definito con provvedimento collegiale del 10.07.2024 di incompetenza in favore del T.O. in ragione della pendenza del presente giudizio divorzile. All'udienza del 09.10.2024 la causa veniva rinviata ad altra udienza, a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost, stante l'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di parte ricorrente, depositata in atti in data 08.10.2024. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 27.01.2025. MOTIVAZIONE
1.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 17.11.2020, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, la a dedotto che il padre non solo non ha provveduto con regolarità al CP_1 mantenimento della minore (circostanza confessata dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale del 07.07.2022) né ha mai rimborsato alla le spese straordinarie relative alla CP_1
2 minore ma ha anche reso difficoltosa ogni forma di contatto tra i genitori per le questioni urgenti legate ad esempio alle autorizzazioni scolastiche e sanitarie di avendo costretto per anni la Per_2
interloquire addirittura con la ex compagna del sia per poter parlare con CP_1 Parte_1 quest'ultimo sia per prendere le decisioni riguardanti la stessa cfr. prova testimoniale della Per_2 ormai ex compagna del , tale ascoltata all'udienza del 12.01.2023 Parte_1 Persona_4 quale testimone di parte ricorrente, che ha riferito: “posso riferire che le decisioni riguardanti Per_2 a volte la sig.ra le prendeva con il sig. , a volte con me. Tanto perché quando la CP_1 Parte_1 sig.ra chiamava telefonicamente rispondevo io”, dichiarando finanche di aver provveduto lei CP_1 stessa a versare il contributo al mantenimento di “…il ha provveduto anche con il Per_2 Parte_1 mio contributo all'acquisto dei beni necessari. Tanto a partire dal 2015 fino a due mesi orsono, quando ho provveduto dal mio conto personale a fare il bonifico per il mantenimento di ). Per_2 Alla medesima udienza del 12.01.2023, l'unico teste di parte resistente, Testimone_1 (qualificatosi convivente della resistente) ha dichiarato: “… i Servizi Sociali sono intervenuti anche due mesi fa. Sono a conoscenza che il primo intervento fu determinato dalle dichiarazioni della bambina che al rientro a casa parlò di cucchiaino, sostanze riscaldate, e che si mettevano in una stagnola e si riscaldavano. Invece due mesi fa, mentre il sig. rientrava a casa sua con Parte_1 che ivi doveva pernottare, come riferito dalla minore, aveva bevuto ed essendo alla guida Per_2 dell'auto, rischiava di sbandare. Mi è stato riferito dalla Sig.ra che i Servizi Sociali CP_1 Territoriali hanno proibito gli incontri padre-figlia al momento…”. Peraltro, dalla nota datata 22.04.2024 dell'Assistente Sociale dott.ssa , allegata al Persona_5 fascicolo pervenuto dal Tribunale per i minorenni in data 30.07.2024 e depositato nel fascicolo telematico il 01.08.2024, emerge che il sia ancora affetto da dipendenza da alcool, Parte_1 tant'è che la stessa assistente sociale ha richiesto all'Autorità Giudiziaria l'attivazione di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso Con D di Monopoli e, “anche in Parte_1 Controparte_3 considerazione della richiesta di aiuto dello stesso”, di avviare in suo favore un supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore di un percorso di supporto psicologico al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e della sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno in cui è già inserita. A tutto ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal il quale, a seguito di rinuncia al mandato depositata in data 08.10.2024 da parte del Parte_1 suo ultimo difensore, ha omesso di nominare un nuovo difensore. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso (richiesto dal padre), nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore, ormai quindicenne;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei. Pertanto, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 va affidata in via esclusiva alla madre (come da quest'ultima richiesto e non essendo più attuale l'esigenza di affidarla ai S.S. di Monopoli, come disposto nel lontano 2019 dal Tribunale per i minorenni); a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre. Va confermato il collocamento della minore presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che ha con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita. 2.1. – A ciò si aggiunga, che in conformità a quanto richiesto dall'assistente sociale nella relazione del 22.04.2024, debba disporsi l'avvio di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso di osservazione del , già avviato Parte_1
3 Con D di Monopoli e, “anche in considerazione della richiesta di aiuto dello stesso”, l'avvio Controparte_3 in suo favore di un supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore i un percorso di supporto psicologico Per_2 al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e della sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno dalla stessa già frequentato. 3.- Quanto al regime degli incontri, ben può applicarsi all'attualità quanto concordemente richiesto dalle parti nelle conclusioni rassegnate nel ricorso e nella memoria di costituzione depositata in data 26.11.2019 dalla ovvero che il padre possa incontrare liberamente (incontri liberalizzati CP_1 dal Tribunale per i minorenni di Bari sin dal 2019) la minore quindicenne tre volte alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00, confermandosi quanto concordato tra le parti nella convenzione separativa in ordine alle vacanze estive, pasquali e natalizie. 4.- L'ordinanza presidenziale del 21.12.2019 va modificata con riguardo all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia (di 15 anni), il quale va aumentato da Per_2 complessivi € 200,00 mensili ad € 300,00, da versarsi a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 (decorrenza così determinata, visto che l'aumento è conseguito al vaglio istruttorio del Collegio) in favore della ntro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti ISTAT ed al 50% delle CP_1 spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Il Collegio reputa opportuno aumentare, nella misura innanzi indicata, l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole poiché quello indicato all'epoca della convenzione separativa (peraltro, mai aggiornato secondo gli indici Istat sin da ottobre 2014, data di decorrenza indicata nella convenzione separativa, circostanza rimasta incontestata) non appare più congruo (essendo trascorsi ormai quasi 11 anni) e, pertanto, non può restare inalterato (come invece chiesto dal ricorrente), considerato, il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita della figlia nel corso degli ultimi 11 anni, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007). A tal proposito deve rilevarsi che il ricorrente, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 22.01.2025, ha omesso di depositare la copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (infatti è stata solo originariamente prodotto il risalente certificato dell'A.E. dell'11.12.2018 relativo agli anni di imposta 2015 di € 1.317,99, 2016 di € 1.213,37 e 2017 di € 4.015,39, fermo restando che nelle memorie istruttorie del 2021 il aveva ammesso di percepire uno stipendio di € Parte_1 1.200,00 mensili) – al contrario della la quale ha prodotto le certificazioni reddituali CP_1 aggiornate (da cui risulta 730/17 con reddito complessivo lordo di € 8.104,00, 730/18 di € 8.228,00, 730/19 di € 8.263,00, 730/23 di € 11,704,00 e 730/24 di € 15.151,00); detta condotta omissiva del assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Parte_1 Quanto alla domanda originaria di versamento diretto in favore della el contributo paterno CP_1 al mantenimento della figlia da parte del datore di lavoro del , ovvero la Per_2 Parte_1 società IC LI (che si ignora se sia tuttora il suo datore di lavoro), devesi rilevare che la stessa non risulta essere stata riproposta dalla resistente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in cui, al contrario, la resistente ha chiesto il versamento del contributo direttamente da parte del
, motivo per cui deve intendersi implicitamente rinunciata, il che comporta che debba Parte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla stessa. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”).
4 5.- Va, altresì, disposto, come richiesto dalla resistente, che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il CP_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- La soccombenza del impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali, Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.08.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.12.2019:
• dispone a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 l'affidamento esclusivo della minore n favore della con conferma del suo collocamento presso Per_2 CP_1 quest'ultima;
• dispone l'avvio di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso di osservazione del , Parte_1 D di Monopoli e l'avvio in favore del di un Controparte_3 Parte_1 supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore di un percorso di supporto psicologico al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e ella sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno dalla stessa già frequentato;
• dispone, con riferimento al diritto di visita paterno, che sia regolato secondo il calendario di visite indicato nella motivazione della presente pronuncia;
• dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ad € Per_2 300,00 complessivi al mese, da versarsi a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 in favore della ntro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat CP_1 ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di versamento diretto in favore della da parte del datore di lavoro del , del contributo CP_1 Parte_1 paterno al mantenimento della figlia;
3. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la che potrà pretenderne il versamento diretto da CP_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11256/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Guglielmo Pezzolla;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Barilaro;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dal solo procuratore di parte resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 27.01.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 02.08.2019 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in Castellana Grotte il 10.08.2010, dalla cui unione era nata la figlia in data CP_1 Per_2 15.05.2010). A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto del 18.11.2014 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 09.10.2014; poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva disporsi l'affido condiviso della minore con suo collocamento materno, regolamentarsi il diritto di visita paterno per tre volte infrasettimanali, con conferma di quanto concordato in sede separativa per le festività natalizie, pasquali ed estive, ponendosi a suo carico € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% degli assegni familiari. Dava atto che il Tribunale per i minorenni di Bari con provvedimento del 22.09.2017 aveva stabilito il divieto di incontri liberi padre-figlia, limitandoli ai soli incontri protetti infrasettimanali ma che poi il relativo procedimento minorile si era concluso col provvedimento dell'11.09.2019 con cui era stato confermato l'affidamento della minore ai S.S. del Comune di Monopoli per il monitoraggio degli incontri “liberi” padre figlia, da svolgersi secondo gli accordi di cui alla convenzione separativa, incaricando altresì il C.F. di Monopoli di sostenere il padre nell'esercizio della funzione genitoriale.
1 Si costituiva in giudizio la convenuta con memoria di costituzione e, pur non CP_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo in suo favore della figlia, con collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita paterno e contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del , IC Parte_1 LI, oltre aggiornamento Istat, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% degli assegni familiari. Con ordinanza del 21.12.2019, resa all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 13.12.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente F.F. così statuiva: “conferma l'attuale regime di affidamento della figlia (15.05.2010) ai Servizi Sociali del Comune di Persona_3 Monopoli, secondo quanto recentemente statuito con provvedimento interinale dal Tribunale per i minorenni, fermo restando il collocamento residenziale della stessa minore presso la genitrice resistente;
conferma altresì l'attuale regime di incontri tra padre non collocatario e figlia minore, con la precisazione che gli incontri medesimi dovranno avvenire con le cadenze e con le modalità previste dal regime vigente;
conferma, altresì, l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
un assegno periodico di € 200,00, oltre aggiornamenti ISTAT, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della figlia minore fermo restando il concorrente obbligo del medesimo padre Per_2 ricorrente di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie concernenti la minore con la precisazione che le stesse spese dovranno individuarsi e rimborsarsi secondo quanto Per_2 stabilito dal protocollo d'intesa siglato in subiecta materia il 16.11.2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni” e, infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente, con sentenza parziale n. 3719/2020 del 17.11.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 23.09.2021 il Gop ammetteva gli interrogatori formali richiesti dalle parti. Espletati gli interrogatori formali, all'udienza del 07.07.2022 il Gop ammetteva le prove testimoniali. Espletate le prove orali, la causa veniva riassegnata al giudice togato con provvedimento presidenziale del 03.10.2023. In data 01.08.2024 veniva trasmessa dal Tribunale per i minorenni di Bari copia del fascicolo processuale definito con provvedimento collegiale del 10.07.2024 di incompetenza in favore del T.O. in ragione della pendenza del presente giudizio divorzile. All'udienza del 09.10.2024 la causa veniva rinviata ad altra udienza, a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost, stante l'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di parte ricorrente, depositata in atti in data 08.10.2024. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 27.01.2025. MOTIVAZIONE
1.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 17.11.2020, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, la a dedotto che il padre non solo non ha provveduto con regolarità al CP_1 mantenimento della minore (circostanza confessata dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale del 07.07.2022) né ha mai rimborsato alla le spese straordinarie relative alla CP_1
2 minore ma ha anche reso difficoltosa ogni forma di contatto tra i genitori per le questioni urgenti legate ad esempio alle autorizzazioni scolastiche e sanitarie di avendo costretto per anni la Per_2
interloquire addirittura con la ex compagna del sia per poter parlare con CP_1 Parte_1 quest'ultimo sia per prendere le decisioni riguardanti la stessa cfr. prova testimoniale della Per_2 ormai ex compagna del , tale ascoltata all'udienza del 12.01.2023 Parte_1 Persona_4 quale testimone di parte ricorrente, che ha riferito: “posso riferire che le decisioni riguardanti Per_2 a volte la sig.ra le prendeva con il sig. , a volte con me. Tanto perché quando la CP_1 Parte_1 sig.ra chiamava telefonicamente rispondevo io”, dichiarando finanche di aver provveduto lei CP_1 stessa a versare il contributo al mantenimento di “…il ha provveduto anche con il Per_2 Parte_1 mio contributo all'acquisto dei beni necessari. Tanto a partire dal 2015 fino a due mesi orsono, quando ho provveduto dal mio conto personale a fare il bonifico per il mantenimento di ). Per_2 Alla medesima udienza del 12.01.2023, l'unico teste di parte resistente, Testimone_1 (qualificatosi convivente della resistente) ha dichiarato: “… i Servizi Sociali sono intervenuti anche due mesi fa. Sono a conoscenza che il primo intervento fu determinato dalle dichiarazioni della bambina che al rientro a casa parlò di cucchiaino, sostanze riscaldate, e che si mettevano in una stagnola e si riscaldavano. Invece due mesi fa, mentre il sig. rientrava a casa sua con Parte_1 che ivi doveva pernottare, come riferito dalla minore, aveva bevuto ed essendo alla guida Per_2 dell'auto, rischiava di sbandare. Mi è stato riferito dalla Sig.ra che i Servizi Sociali CP_1 Territoriali hanno proibito gli incontri padre-figlia al momento…”. Peraltro, dalla nota datata 22.04.2024 dell'Assistente Sociale dott.ssa , allegata al Persona_5 fascicolo pervenuto dal Tribunale per i minorenni in data 30.07.2024 e depositato nel fascicolo telematico il 01.08.2024, emerge che il sia ancora affetto da dipendenza da alcool, Parte_1 tant'è che la stessa assistente sociale ha richiesto all'Autorità Giudiziaria l'attivazione di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso Con D di Monopoli e, “anche in Parte_1 Controparte_3 considerazione della richiesta di aiuto dello stesso”, di avviare in suo favore un supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore di un percorso di supporto psicologico al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e della sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno in cui è già inserita. A tutto ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal il quale, a seguito di rinuncia al mandato depositata in data 08.10.2024 da parte del Parte_1 suo ultimo difensore, ha omesso di nominare un nuovo difensore. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso (richiesto dal padre), nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore, ormai quindicenne;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei. Pertanto, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 va affidata in via esclusiva alla madre (come da quest'ultima richiesto e non essendo più attuale l'esigenza di affidarla ai S.S. di Monopoli, come disposto nel lontano 2019 dal Tribunale per i minorenni); a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla sola madre. Va confermato il collocamento della minore presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che ha con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita. 2.1. – A ciò si aggiunga, che in conformità a quanto richiesto dall'assistente sociale nella relazione del 22.04.2024, debba disporsi l'avvio di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso di osservazione del , già avviato Parte_1
3 Con D di Monopoli e, “anche in considerazione della richiesta di aiuto dello stesso”, l'avvio Controparte_3 in suo favore di un supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore i un percorso di supporto psicologico Per_2 al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e della sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno dalla stessa già frequentato. 3.- Quanto al regime degli incontri, ben può applicarsi all'attualità quanto concordemente richiesto dalle parti nelle conclusioni rassegnate nel ricorso e nella memoria di costituzione depositata in data 26.11.2019 dalla ovvero che il padre possa incontrare liberamente (incontri liberalizzati CP_1 dal Tribunale per i minorenni di Bari sin dal 2019) la minore quindicenne tre volte alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00, confermandosi quanto concordato tra le parti nella convenzione separativa in ordine alle vacanze estive, pasquali e natalizie. 4.- L'ordinanza presidenziale del 21.12.2019 va modificata con riguardo all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia (di 15 anni), il quale va aumentato da Per_2 complessivi € 200,00 mensili ad € 300,00, da versarsi a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 (decorrenza così determinata, visto che l'aumento è conseguito al vaglio istruttorio del Collegio) in favore della ntro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti ISTAT ed al 50% delle CP_1 spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in forza del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Il Collegio reputa opportuno aumentare, nella misura innanzi indicata, l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole poiché quello indicato all'epoca della convenzione separativa (peraltro, mai aggiornato secondo gli indici Istat sin da ottobre 2014, data di decorrenza indicata nella convenzione separativa, circostanza rimasta incontestata) non appare più congruo (essendo trascorsi ormai quasi 11 anni) e, pertanto, non può restare inalterato (come invece chiesto dal ricorrente), considerato, il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita della figlia nel corso degli ultimi 11 anni, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007). A tal proposito deve rilevarsi che il ricorrente, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 22.01.2025, ha omesso di depositare la copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (infatti è stata solo originariamente prodotto il risalente certificato dell'A.E. dell'11.12.2018 relativo agli anni di imposta 2015 di € 1.317,99, 2016 di € 1.213,37 e 2017 di € 4.015,39, fermo restando che nelle memorie istruttorie del 2021 il aveva ammesso di percepire uno stipendio di € Parte_1 1.200,00 mensili) – al contrario della la quale ha prodotto le certificazioni reddituali CP_1 aggiornate (da cui risulta 730/17 con reddito complessivo lordo di € 8.104,00, 730/18 di € 8.228,00, 730/19 di € 8.263,00, 730/23 di € 11,704,00 e 730/24 di € 15.151,00); detta condotta omissiva del assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Parte_1 Quanto alla domanda originaria di versamento diretto in favore della el contributo paterno CP_1 al mantenimento della figlia da parte del datore di lavoro del , ovvero la Per_2 Parte_1 società IC LI (che si ignora se sia tuttora il suo datore di lavoro), devesi rilevare che la stessa non risulta essere stata riproposta dalla resistente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in cui, al contrario, la resistente ha chiesto il versamento del contributo direttamente da parte del
, motivo per cui deve intendersi implicitamente rinunciata, il che comporta che debba Parte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla stessa. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”).
4 5.- Va, altresì, disposto, come richiesto dalla resistente, che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il CP_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- La soccombenza del impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali, Parte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.08.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.12.2019:
• dispone a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 l'affidamento esclusivo della minore n favore della con conferma del suo collocamento presso Per_2 CP_1 quest'ultima;
• dispone l'avvio di un percorso di valutazione delle capacità genitoriali ad opera del C.F. di Monopoli, la prosecuzione del percorso di osservazione del , Parte_1 D di Monopoli e l'avvio in favore del di un Controparte_3 Parte_1 supporto psicologico utile ad accompagnarlo nel superamento della dipendenza da alcool, oltre all'attivazione in favore della minore di un percorso di supporto psicologico al fine di accompagnarla ad affrontare adeguatamente i temi dell'affettività e ella sessualità, con suo proseguimento della frequenza del Centro Diurno dalla stessa già frequentato;
• dispone, con riferimento al diritto di visita paterno, che sia regolato secondo il calendario di visite indicato nella motivazione della presente pronuncia;
• dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ad € Per_2 300,00 complessivi al mese, da versarsi a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 in favore della ntro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat CP_1 ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di versamento diretto in favore della da parte del datore di lavoro del , del contributo CP_1 Parte_1 paterno al mantenimento della figlia;
3. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la che potrà pretenderne il versamento diretto da CP_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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