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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4728/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alfredo Cincotti, Barbara Petrosino e Alice Volino, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaella Di Mauro e Sabato Criscuolo, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con le imprese e , Parte_2 Parte_3 conveniva in giudizio il per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere l'integrale ristoro dei danni e maggior oneri sopportati a causa delle riserve iscritte e formulate negli atti contabili dell'appalto e per l'effetto condannare l'ente al pagamento delle riserve stesse, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto eccependo la carenza di legittimazione attiva della società attrice nonché l'integrale infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'arch. resi chiarimenti alla stessa, precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
La vicenda processuale in esame attiene al contratto di appalto relativo alla realizzazione della condotta fognaria in località Fiano di Nocera
Inferiore, finanziato dalla con decreto del Coordinatore Controparte_2 dell'Area 5 della G.R.C. n. 856 del 26.09.2008, che aveva assegnato al l'importo di euro 1.500.000,00 per l'esecuzione Controparte_1 dell'opera pubblica. Ottenuto il finanziamento il previa validazione CP_1 del progetto ed acquisizione dei pareri obbligatori per legge, approvava, con delibera di G.C. n. 212 del 29.06.2009, il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta fognaria sita in località Fiano di Nocera Inferiore.
A seguito di tale approvazione, veniva indetta la gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento dei lavori, per un importo di euro
1.242.156,37 soggetti a ribasso ed euro 18.002,32 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Per tale gara risultava aggiudicataria l'ATI composta dall'impresa capogruppo “Costruire S.r.l.” e dalle imprese mandanti
[...]
e “ ”, con un Parte_2 Parte_3 ribasso del 50,73 % sul prezzo posto a base di gara, come da determina del
Dirigente Settore AA.II.GG. del Comune n. 1 dell'11.01.2011 - prot. Seg.
Gen. n. 65 del 13.01.2011. Stante il ribasso proposto, il attivava CP_1 anche la procedura di valutazione dell'offerta anormalmente bassa, ritenendo valide le giustificazioni proposte dall'ATI aggiudicataria. Come evidenziato dal Comune, le imprese mandanti costituenti l'ATI aggiudicataria espressamente dichiararono per iscritto in sede di gara “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”. In data 06.05.2011 il Dirigente
LL.PP. con propria determina n. 194 provvedeva, in relazione all'offerta dichiarata aggiudicataria, alla rimodulazione del quadro economico del progetto, per un importo complessivo di euro 877.623,57. Successivamente la con decreto dirigenziale n. 602 del 21.12.2011 Controparte_2 comunicava l'assegnazione definitiva per la realizzazione dell'opera dell'importo di euro 924.447,51. In data 19.01.2012 l'ATI con istanza prot.
n. 1741 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 26.01.2012 l'ATI comunicava al Comune con prot. n. 2739 proposta di sostituzione di un materiale presente alla voce n. 25 nell'offerta con altro giudicato equivalente;
in data 13.02.2012 il RUP con prot. n. 550 non accettava tale proposta di sostituzione, motivando che non poteva aderire alla richiesta dell'utilizzo per la realizzazione dei lavori di una tubazione diversa da quella prevista in progetto, atteso che sul territorio nazionale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 esistono diversi produttori della tubazione di cui al progetto oggetto di aggiudicazione, con la evidente possibilità di reperire tempestivamente il quantitativo necessario;
precisava altresì che l'individuazione di tale tubazione era avvenuta in relazione alle specifiche caratteristiche della strada provinciale interessata dall'intervento, con la conseguenza che tale tubazione era stata indicata nel progetto ed era stata determinante ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto; in data 29.02.2012 l'ATI con prot. n. 6430 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 01.03.2012 l'ATI con prot. n. 6533 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 07.03.2012 l'ATI chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 04.04.2012 l'ATI con prot. n. 10294 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 11.04.2012 l'ATI con prot. n. 10813 presentava altra proposta di sostituzione sempre relativa a materiale alla voce n. 25; in data 04.05.2012 con prot. n. 207 il RUP ribadiva la sua posizione riguardo la proposta di sostituzione, ma si rendeva disponibile a richiedere parere all'ufficio legale del in data CP_1
10.10.2012 con prot. n. 33147 il Comune convocava l'ATI per la sottoscrizione dell'appalto, pena revoca dello stesso;
in data 15.10.2012 il RUP e l'ATI firmavano il verbale di cantierabilità, nel quale le parti concordemente davano atto, senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del lavori, con riferimento a quelle di cui all'art. 106 coma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010; in data 16.10.2012 veniva stipulato contratto tra le parti n. 4499 registrato a
Pagani il 22.10.2012 al n. 259; in data 17.01.2014 con prot. n. 2031 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti;
in data 24.02.2014 con prot. n. 7341 il dirigente del settore Lavori
Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti pena applicazioni delle consequenziali procedure;
in data 28.03.2014 con prot. n. 12571 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti pena la revoca dell'affidamento; in data 13.05.2014 con prot. n. 19791 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per la consegna dei lavori pena la revoca dell'affidamento; in data 11.06.2014 con prot. n. 24485 il RUP convocava l'ATI per la consegna dei lavori pena la risoluzione del contratto;
in data 07.07.2014 la avendo acquisito il ramo Pt_1 Parte_1
d'azienda della aggiudicataria “Costruire s.r.l.”, formulava istanza di subentro con prot. n. 28897 al Comune nel prosieguo del rapporto contrattuale;
in data
31.07.2014 il accoglieva tale istanza di subentro con determina del CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 dirigente del settore Lavori Pubblici n.391 (prot. n. 1171 del 26.09.2014); in data 29.09.2014 la direzione lavori provvedeva alla consegna dei lavori, che il procuratore dell'ATI aggiudicataria Geom. accettava senza Parte_4 formulare alcuna riserva e la direzione dei lavori, in sede di redazione del verbale di consegna dei lavori, chiedeva, altresì, all'ATI aggiudicataria la consegna, entro 15 giorni dalla data del verbale, della seguente documentazione: programma dei lavori - estremi delle polizze Assicurative e
Previdenziali, accompagnate dalle copie delle relative comunicazioni - comunicazione del soggetto, abilitato ai sensi della legge, cui verrà affidata la custodia del cantiere ovvero, in mancanza, idonea dichiarazione circa la non necessaria custodia - piano di sicurezza dell'impresa. In data 06.10.2014 la direzione lavori con verbale n.1 sospendeva i lavori ritenendo necessario redigere una perizia di variante finalizzata alla rimodulazione del percorso fognario, atteso che stante la mancata realizzazione da parte della CP_2 del collettore fognario e dei punti di recapito, era opportuno valutare la possibilità di variare il percorso fognario per collegarlo all'attraversamento dell'alveo , già in esercizio;
in data 20.11.2014 con prot. n. Controparte_3
0783975 la sollecitava il Comune di ad Controparte_2 Controparte_1 iniziare i lavori pena la revoca del finanziamento delle opere;
in data
24.11.2014 con prot. n.49631, considerate venute meno le motivazioni che avevano determinato il provvedimento di sospensione lavori, la direzione lavori convocava il procuratore speciale dell'ATI per la redazione del verbale di ripresa lavori;
in data 25.11.2014 il procuratore speciale dell'ATI comunicava l'impossibilità di presenziare alla convocazione con prot. n.
40707 e si rendeva disponibile per altra data;
in data 25.11.2014 la CP_2 con prot. n. 49817 sollecitava l'avvio dei lavori, pena la revoca del
[...] finanziamento;
in data 07.01.2015 la direzione lavori con prot. n. 392 sollecitava il procuratore speciale dell'ATI alla redazione del verbale di ripresa lavori;
in data 14.01.2015 la direzione lavori redigeva il verbale di ripresa lavori n.1 firmato dal procuratore speciale dell'impresa con riserva;
in data 23.01.2015 il procuratore speciale dell'ATI trasmetteva le riserve al
Verbale di Ripresa dei Lavori del 14.01.2015, per un importo pari al 45% dell'importo, fondando le riserve sulla tardiva consegna dei lavori, che avrebbe determinato un aumento delle spese generali nonché una riduzione dell'utile d'impresa e sulla carenza di esecutività del progetto posto a base dell'appalto, per la mancanza di elaborati ed indicazioni, a dire dell'impresa, indispensabili per l'esecuzione dei lavori. In data 02.02.2015 la direzione lavori trasmetteva al RUP con prot. n. 4553 relazione riservata sulle riserve;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 in data 12.02.2015 la direzione lavori con prot. n. 6097 invitava il procuratore speciale dell'ATI a concordare l'inizio dei lavori;
in data 20.02.2015 con prot. n. 7124 la direzione lavori sollecitava il procuratore speciale dell'impresa a consegnare la documentazione integrativa richiesta nel verbale di consegna lavori entro il termine di 10 giorni;
in data 24.02.2015 il procuratore dell'impresa con prot. n. 7591 chiedeva una nuova sospensione dei lavori e la redazione di una perizia di variante;
in data 09.03.2015 la direzione lavori trasmetteva al RUP con prot. n. 9795 relazione riservata sulla richiesta di perizia di variante;
in data 10.04.2015 con prot. n. 14874 il RUP comunicava la inammissibilità e infondatezza delle riserve al verbale di ripresa lavori, rilevando che a fronte di un ribasso offerto in sede di gara del
50,73%, venivano presentate, senza l'esecuzione di alcun lavoro, riserve pari al 45% del valore del contratto, che superavano il limite del 20% stabilito dall'art. 240 bis D. Lgs. 163/2006. Rilevava, inoltre, che la riserva relativa alla tardività andava contestata al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, mentre lo stesso era stato sottoscritto dal Procuratore
Speciale dell'ATI senza riserva alcuna e con espressa dichiarazione di non vantare alcuna pretesa o risarcimento a qualunque titolo. Riguardo alla riserva relativa alla natura non esecutiva del progetto, rilevava che non potevano essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che erano già stati oggetto di verifica in sede di partecipazione alla gara di appalto;
in data 20.04.2015 con prot. n.16441 il procuratore dell'impresa ribadiva le proprie posizioni relativamente all'inizio dei lavori;
in data 18.11.2015 con prot. n. 57999 la direzione lavori comunicava al RUP la contestazione dell'inerzia dell'impresa; in data 26.11.2015 il procuratore speciale dell'impresa notificava con prot. n. 59639 all'amministrazione la volontà di rescindere il contratto per inadempimento dell'amministrazione committente;
in data
04.12.2015 il RUP con prot. n. 61382 proponeva alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto;
in data 11.12.2015 con determina n.619 del dirigente settore Lavori Pubblici (prot. n. 1745 del 15.12.2015) il
RUP disponeva la risoluzione del contratto.
Orbene, dai fatti oggetto di giudizio, come sopra ricostruiti dal ctu sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita dal ctu presso pubblici depositari, emergono inadempimenti gravi dell'attrice. In particolare, l'ATI non ha mai provveduto alla consegna alla D.L. della documentazione richiesta con il verbale di consegna dei lavori (richiesta reiterata con nota prot. n. 7124 del 20.02.2015), ovverosia il programma dei lavori, gli estremi delle polizze assicurative e previdenziali, il piano di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 sicurezza dell'impresa. L'art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 prevede a carico dell'esecutore dei lavori l'obbligo di stipulare polizza assicurativa allo scopo di tenere indenne la stazione appaltante dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera, quale che sia la causa che li ha determinati;
obbligo ribadito nel contratto di appalto all'art. 17, dove è testualmente indicato che “Detta polizza dovrà essere trasmessa alla Direzione dei lavori 10 giorni prima della consegna dei lavori”. Nonostante i ripetuti solleciti, su questo punto l'appaltatore è rimasto inadempiente. Ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n.
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve anche redigere il piano operativo di sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato. Si ricorda che all'art. 12 del contratto di appalto l'ATI appaltatrice si era impegnata prima della consegna dei lavori a redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza, ma, nonostante i ripetuti solleciti, anche su questo punto occorre riscontrare l'inadempienza dell'appaltatore. Infine, l'inadempimento più grave imputabile all'ATI aggiudicataria è che nonostante la D.L. abbia disposto la ripresa dei lavori, l'ATI aggiudicataria, nulla ha posto in essere per intraprendere i lavori di realizzazione della condotta fognaria in via Fiano.
Vani, inoltre, sono risultati anche i tentativi esperiti dal RUP affinché l'ATI aggiudicataria ottemperasse correttamente e tempestivamente agli obblighi contrattuali assunti. Alla luce della normativa in materia, il
[...]
, quindi, con determina del Dirigente Settore LL.PP. n. 619 Controparte_1 dell'11.12.2015 correttamente ebbe a disporre la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 4499 del 16.10.2012, atto mai contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.L.gs. 163/2006, che regolamenta le fattispecie di risoluzione del contratto conseguenti a grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori pubblici. Riguardo alle riserve sollevate dall'ATI esse risultano innanzi tutto inammissibili in quanto si pongono in netto contrasto con l'art. 240 bis del D.
Lgs. 163/2006 – Codice Appalti. Tale articolo, come modificato dal Decreto legge 70/2011, introduce per la proposizione delle riserve un limite quantitativo: “L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale” ed un limite qualitativo: “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica”.
Nel caso in esame sono operanti entrambi i limiti, ove si consideri che l'ATI aggiudicataria ha proposto riserve per un importo pari al 45% dell'importo contrattuale e ha contestato la carenza di esecutività del progetto posto a base
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 dell'appalto, oggetto di specifica validazione, il cui verbale è allegato alla delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo (delibera di G.C. n.
212 del 29.06.2009).
In ordine alle carenze del progetto esecutivo, le imprese costituenti l'ATI aggiudicataria non sollevarono alcuna doglianza al momento della dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara;
anzi, le imprese mandanti dell'ATI espressamente attestarono “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile”. A tal proposito va rimarcato che secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato
Sez. 5, 3884/2012; Cass. 3932/2008; Tribunale Bologna, sez. II, 07/09/2017) la dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali lungi dal costituire una clausola di stile costituisce un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, comportando la conoscenza delle opere da eseguire un preciso dovere cognitivo a carico dei partecipanti alla gara, dovere a cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità.
Peraltro parte attrice ben conosceva sia i luoghi di intervento che il progetto di appalto ed in particolare le tubazioni previste nel progetto, atteso che diversamente non avrebbe potuto offrire un ribasso del 50,73 % sul prezzo posto a base di gara. Del resto, stante il notevole ribasso proposto, il CP_1 ebbe ad attivare anche la procedura di valutazione dell'offerta anormalmente bassa, valutando valide le giustificazioni proposte dall'ATI aggiudicataria, dalle quale emergeva appunto la consapevolezza del progetto e la realizzabilità anche con il predetto ribasso. Inoltre, ancora in data 15 ottobre
2012 l'ATI ebbe a sottoscrivere la dichiarazione, con la quale, unitamente al
Responsabile del Procedimento, veniva attestato il permanere delle condizioni che consentivano la immediata esecuzione dei lavori. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di appalto pubblico, l'art. 71 comma 3 del Regolamento di cui al d.P.R. 554/99, che antepone alla stipulazione del contratto la necessaria sottoscrizione di un verbale in cui le parti danno atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ha carattere imperativo e rappresenta il logico sviluppo del puntuale dovere cognitivo, quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, che il secondo comma della medesima disposizione pone a carico dell'appaltatore
(cfr. Cass. 10074/2015). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che
"all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi. Con la conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell'offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa, responsabilità contrattuale (Cons. St.
3881/2012); e, per altro verso, tende ad evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie con l'impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi. Ma la norma si ispira anche all'esigenza di tutela dell'appaltatore che, ove non sia stato sottoscritto il verbale previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 71, comma 3, a causa della diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara, ben può rifiutarsi di stipulare il contratto (senza che ciò costituisca inadempimento allo stesso imputabile); ma non anche dapprima concluderlo egualmente, per poi far valere la nullità del negozio che con la propria manifestazione di volontà ha contribuito a perfezionare e poi ad eseguire".
D'altra parte il verbale di consegna dei lavori del 23 settembre 2014 fu sottoscritto dall'ATI senza sollevare alcuna riserva. Nel processo verbale di consegna le riserve devono essere formulate e trascritte al momento della firma, qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto;
per cui, se l'ATI appaltatrice non presentò riserve, deve presumersi che non ebbe a riscontrare difformità dello stato dei luoghi ovvero l'inidoneità del progetto esecutivo. Tutti tali elementi, già nel momento prodromico e genetico del contratto di appalto, depongono radicalmente a sfavore dell'attrice, cui la normativa di settore pone un onere molto intenso di verifica puntuale dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo, sia in fase di proposta di gara, sia in fase esecutiva, al fine di evitare ribassi di gara eccessivi, sia la futura presentazione di riserve ed il proliferare di contenziosi.
Anche riguardo alla riserva relativa alla tardiva consegna dei lavori, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che per la sola stipula del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 contratto, trascorsero mesi a causa di reiterate richieste di proroga avanzate dall'ATI. Risulta che, anche dopo la stipula del contratto, solo dopo varie convocazioni da parte del dirigente del settore Lavori Pubblici per comunicazioni urgenti (in data 17.01.2014, in data 24.02.2014, in data
28.03.2014, in data 13.05.2014 e in data 11.06.2014), anche con minaccia di revoca dell'affidamento e/o di risoluzione del contratto, la direzione riuscì in data 29.09.2014 a ricevere la disponibilità dell'ATI alla consegnare dei lavori.
Il ritardo verosimilmente fu dovuto perché la Pt_1 Parte_1 avendo acquisito il ramo d'azienda della aggiudicataria “Costruire srl”, in data 07.07.2014 aveva dovuto formulare istanza di subentro nel rapporto contrattuale.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge come verosimile il fatto che l'attrice, dopo essersi aggiudicata la gara d'appalto con un notevole ribasso, si rese conto della non vantaggiosità dell'esecuzione del contratto a quelle condizioni di aggiudicazione, cercando di far sostituire il tipo di tubazione prevista in progetto, con altra con diverse caratteristiche reperibile presso il suo fornitore di fiducia (la ). Correttamente il RUP Controparte_4 non accettò la proposta di sostituzione, motivando con il fatto che sul territorio nazionale esistevano diversi produttori della tubazione di cui al progetto oggetto di aggiudicazione, con la evidente possibilità di reperire tempestivamente il quantitativo necessario (ciò risulta accertato anche dal
CTU, anche se a decorrere dal 2012). Il RUP, infatti, rilevò come l'individuazione di quella particolare tubazione era avvenuta in relazione alle specifiche caratteristiche della strada provinciale interessata dall'intervento e che òa tubazione indicata nel progetto era determinante sin dall'inizio delle condizioni di gara.
Nemmeno la reiterata richiesta dell'ATI riguardo alla necessità di una perizia di variante e la revoca da parte della direzione dei lavori della sospensione di cui al verbale n.1 possono essere invocate dall'attrice a favore della sua condotta inadempiente. Infatti, effettivamente fu ipotizzata una perizia di variante, in quanto finalizzata alla rimodulazione del percorso fognario, stante la mancata realizzazione da parte della del collettore CP_2 fognario e dei punti di recapito, ma tale ipotesi fu ben presto scartata, in quanto la pressava per la realizzazione dell'opera come approvata e CP_2 anche perché la variazione del percorso fognario per collegarlo all'attraversamento dell'alveo , già in esercizio, avrebbe Controparte_3 fatto correre il rischio di perdere il finanziamento (in data 20.11.2014 con prot. n. 0783975 la sollecitava il Controparte_2 Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 Inferiore ad iniziare i lavori pena la revoca del finanziamento delle opere).
Tanto è vero che in data 24.11.2014, considerate venute meno le motivazioni Contr che avevano determinato il provvedimento di sospensione lavori, il e il
Direttore dei Lavori revocarono la sospensione e iniziarono a pressare l'ATI per iniziare finalmente i lavori, senza però mai ottenerla, nonostante diffide di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell'appaltatrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4728/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alfredo Cincotti, Barbara Petrosino e Alice Volino, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaella Di Mauro e Sabato Criscuolo, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con le imprese e , Parte_2 Parte_3 conveniva in giudizio il per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere l'integrale ristoro dei danni e maggior oneri sopportati a causa delle riserve iscritte e formulate negli atti contabili dell'appalto e per l'effetto condannare l'ente al pagamento delle riserve stesse, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto eccependo la carenza di legittimazione attiva della società attrice nonché l'integrale infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'arch. resi chiarimenti alla stessa, precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
La vicenda processuale in esame attiene al contratto di appalto relativo alla realizzazione della condotta fognaria in località Fiano di Nocera
Inferiore, finanziato dalla con decreto del Coordinatore Controparte_2 dell'Area 5 della G.R.C. n. 856 del 26.09.2008, che aveva assegnato al l'importo di euro 1.500.000,00 per l'esecuzione Controparte_1 dell'opera pubblica. Ottenuto il finanziamento il previa validazione CP_1 del progetto ed acquisizione dei pareri obbligatori per legge, approvava, con delibera di G.C. n. 212 del 29.06.2009, il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta fognaria sita in località Fiano di Nocera Inferiore.
A seguito di tale approvazione, veniva indetta la gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento dei lavori, per un importo di euro
1.242.156,37 soggetti a ribasso ed euro 18.002,32 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Per tale gara risultava aggiudicataria l'ATI composta dall'impresa capogruppo “Costruire S.r.l.” e dalle imprese mandanti
[...]
e “ ”, con un Parte_2 Parte_3 ribasso del 50,73 % sul prezzo posto a base di gara, come da determina del
Dirigente Settore AA.II.GG. del Comune n. 1 dell'11.01.2011 - prot. Seg.
Gen. n. 65 del 13.01.2011. Stante il ribasso proposto, il attivava CP_1 anche la procedura di valutazione dell'offerta anormalmente bassa, ritenendo valide le giustificazioni proposte dall'ATI aggiudicataria. Come evidenziato dal Comune, le imprese mandanti costituenti l'ATI aggiudicataria espressamente dichiararono per iscritto in sede di gara “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata”. In data 06.05.2011 il Dirigente
LL.PP. con propria determina n. 194 provvedeva, in relazione all'offerta dichiarata aggiudicataria, alla rimodulazione del quadro economico del progetto, per un importo complessivo di euro 877.623,57. Successivamente la con decreto dirigenziale n. 602 del 21.12.2011 Controparte_2 comunicava l'assegnazione definitiva per la realizzazione dell'opera dell'importo di euro 924.447,51. In data 19.01.2012 l'ATI con istanza prot.
n. 1741 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 26.01.2012 l'ATI comunicava al Comune con prot. n. 2739 proposta di sostituzione di un materiale presente alla voce n. 25 nell'offerta con altro giudicato equivalente;
in data 13.02.2012 il RUP con prot. n. 550 non accettava tale proposta di sostituzione, motivando che non poteva aderire alla richiesta dell'utilizzo per la realizzazione dei lavori di una tubazione diversa da quella prevista in progetto, atteso che sul territorio nazionale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 esistono diversi produttori della tubazione di cui al progetto oggetto di aggiudicazione, con la evidente possibilità di reperire tempestivamente il quantitativo necessario;
precisava altresì che l'individuazione di tale tubazione era avvenuta in relazione alle specifiche caratteristiche della strada provinciale interessata dall'intervento, con la conseguenza che tale tubazione era stata indicata nel progetto ed era stata determinante ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto; in data 29.02.2012 l'ATI con prot. n. 6430 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 01.03.2012 l'ATI con prot. n. 6533 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 07.03.2012 l'ATI chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 04.04.2012 l'ATI con prot. n. 10294 chiedeva al Comune di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto;
in data 11.04.2012 l'ATI con prot. n. 10813 presentava altra proposta di sostituzione sempre relativa a materiale alla voce n. 25; in data 04.05.2012 con prot. n. 207 il RUP ribadiva la sua posizione riguardo la proposta di sostituzione, ma si rendeva disponibile a richiedere parere all'ufficio legale del in data CP_1
10.10.2012 con prot. n. 33147 il Comune convocava l'ATI per la sottoscrizione dell'appalto, pena revoca dello stesso;
in data 15.10.2012 il RUP e l'ATI firmavano il verbale di cantierabilità, nel quale le parti concordemente davano atto, senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del lavori, con riferimento a quelle di cui all'art. 106 coma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010; in data 16.10.2012 veniva stipulato contratto tra le parti n. 4499 registrato a
Pagani il 22.10.2012 al n. 259; in data 17.01.2014 con prot. n. 2031 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti;
in data 24.02.2014 con prot. n. 7341 il dirigente del settore Lavori
Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti pena applicazioni delle consequenziali procedure;
in data 28.03.2014 con prot. n. 12571 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per comunicazioni urgenti pena la revoca dell'affidamento; in data 13.05.2014 con prot. n. 19791 il dirigente del settore Lavori Pubblici convocava l'ATI per la consegna dei lavori pena la revoca dell'affidamento; in data 11.06.2014 con prot. n. 24485 il RUP convocava l'ATI per la consegna dei lavori pena la risoluzione del contratto;
in data 07.07.2014 la avendo acquisito il ramo Pt_1 Parte_1
d'azienda della aggiudicataria “Costruire s.r.l.”, formulava istanza di subentro con prot. n. 28897 al Comune nel prosieguo del rapporto contrattuale;
in data
31.07.2014 il accoglieva tale istanza di subentro con determina del CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 dirigente del settore Lavori Pubblici n.391 (prot. n. 1171 del 26.09.2014); in data 29.09.2014 la direzione lavori provvedeva alla consegna dei lavori, che il procuratore dell'ATI aggiudicataria Geom. accettava senza Parte_4 formulare alcuna riserva e la direzione dei lavori, in sede di redazione del verbale di consegna dei lavori, chiedeva, altresì, all'ATI aggiudicataria la consegna, entro 15 giorni dalla data del verbale, della seguente documentazione: programma dei lavori - estremi delle polizze Assicurative e
Previdenziali, accompagnate dalle copie delle relative comunicazioni - comunicazione del soggetto, abilitato ai sensi della legge, cui verrà affidata la custodia del cantiere ovvero, in mancanza, idonea dichiarazione circa la non necessaria custodia - piano di sicurezza dell'impresa. In data 06.10.2014 la direzione lavori con verbale n.1 sospendeva i lavori ritenendo necessario redigere una perizia di variante finalizzata alla rimodulazione del percorso fognario, atteso che stante la mancata realizzazione da parte della CP_2 del collettore fognario e dei punti di recapito, era opportuno valutare la possibilità di variare il percorso fognario per collegarlo all'attraversamento dell'alveo , già in esercizio;
in data 20.11.2014 con prot. n. Controparte_3
0783975 la sollecitava il Comune di ad Controparte_2 Controparte_1 iniziare i lavori pena la revoca del finanziamento delle opere;
in data
24.11.2014 con prot. n.49631, considerate venute meno le motivazioni che avevano determinato il provvedimento di sospensione lavori, la direzione lavori convocava il procuratore speciale dell'ATI per la redazione del verbale di ripresa lavori;
in data 25.11.2014 il procuratore speciale dell'ATI comunicava l'impossibilità di presenziare alla convocazione con prot. n.
40707 e si rendeva disponibile per altra data;
in data 25.11.2014 la CP_2 con prot. n. 49817 sollecitava l'avvio dei lavori, pena la revoca del
[...] finanziamento;
in data 07.01.2015 la direzione lavori con prot. n. 392 sollecitava il procuratore speciale dell'ATI alla redazione del verbale di ripresa lavori;
in data 14.01.2015 la direzione lavori redigeva il verbale di ripresa lavori n.1 firmato dal procuratore speciale dell'impresa con riserva;
in data 23.01.2015 il procuratore speciale dell'ATI trasmetteva le riserve al
Verbale di Ripresa dei Lavori del 14.01.2015, per un importo pari al 45% dell'importo, fondando le riserve sulla tardiva consegna dei lavori, che avrebbe determinato un aumento delle spese generali nonché una riduzione dell'utile d'impresa e sulla carenza di esecutività del progetto posto a base dell'appalto, per la mancanza di elaborati ed indicazioni, a dire dell'impresa, indispensabili per l'esecuzione dei lavori. In data 02.02.2015 la direzione lavori trasmetteva al RUP con prot. n. 4553 relazione riservata sulle riserve;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 in data 12.02.2015 la direzione lavori con prot. n. 6097 invitava il procuratore speciale dell'ATI a concordare l'inizio dei lavori;
in data 20.02.2015 con prot. n. 7124 la direzione lavori sollecitava il procuratore speciale dell'impresa a consegnare la documentazione integrativa richiesta nel verbale di consegna lavori entro il termine di 10 giorni;
in data 24.02.2015 il procuratore dell'impresa con prot. n. 7591 chiedeva una nuova sospensione dei lavori e la redazione di una perizia di variante;
in data 09.03.2015 la direzione lavori trasmetteva al RUP con prot. n. 9795 relazione riservata sulla richiesta di perizia di variante;
in data 10.04.2015 con prot. n. 14874 il RUP comunicava la inammissibilità e infondatezza delle riserve al verbale di ripresa lavori, rilevando che a fronte di un ribasso offerto in sede di gara del
50,73%, venivano presentate, senza l'esecuzione di alcun lavoro, riserve pari al 45% del valore del contratto, che superavano il limite del 20% stabilito dall'art. 240 bis D. Lgs. 163/2006. Rilevava, inoltre, che la riserva relativa alla tardività andava contestata al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, mentre lo stesso era stato sottoscritto dal Procuratore
Speciale dell'ATI senza riserva alcuna e con espressa dichiarazione di non vantare alcuna pretesa o risarcimento a qualunque titolo. Riguardo alla riserva relativa alla natura non esecutiva del progetto, rilevava che non potevano essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che erano già stati oggetto di verifica in sede di partecipazione alla gara di appalto;
in data 20.04.2015 con prot. n.16441 il procuratore dell'impresa ribadiva le proprie posizioni relativamente all'inizio dei lavori;
in data 18.11.2015 con prot. n. 57999 la direzione lavori comunicava al RUP la contestazione dell'inerzia dell'impresa; in data 26.11.2015 il procuratore speciale dell'impresa notificava con prot. n. 59639 all'amministrazione la volontà di rescindere il contratto per inadempimento dell'amministrazione committente;
in data
04.12.2015 il RUP con prot. n. 61382 proponeva alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto;
in data 11.12.2015 con determina n.619 del dirigente settore Lavori Pubblici (prot. n. 1745 del 15.12.2015) il
RUP disponeva la risoluzione del contratto.
Orbene, dai fatti oggetto di giudizio, come sopra ricostruiti dal ctu sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita dal ctu presso pubblici depositari, emergono inadempimenti gravi dell'attrice. In particolare, l'ATI non ha mai provveduto alla consegna alla D.L. della documentazione richiesta con il verbale di consegna dei lavori (richiesta reiterata con nota prot. n. 7124 del 20.02.2015), ovverosia il programma dei lavori, gli estremi delle polizze assicurative e previdenziali, il piano di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 sicurezza dell'impresa. L'art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 prevede a carico dell'esecutore dei lavori l'obbligo di stipulare polizza assicurativa allo scopo di tenere indenne la stazione appaltante dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera, quale che sia la causa che li ha determinati;
obbligo ribadito nel contratto di appalto all'art. 17, dove è testualmente indicato che “Detta polizza dovrà essere trasmessa alla Direzione dei lavori 10 giorni prima della consegna dei lavori”. Nonostante i ripetuti solleciti, su questo punto l'appaltatore è rimasto inadempiente. Ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n.
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve anche redigere il piano operativo di sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato. Si ricorda che all'art. 12 del contratto di appalto l'ATI appaltatrice si era impegnata prima della consegna dei lavori a redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza, ma, nonostante i ripetuti solleciti, anche su questo punto occorre riscontrare l'inadempienza dell'appaltatore. Infine, l'inadempimento più grave imputabile all'ATI aggiudicataria è che nonostante la D.L. abbia disposto la ripresa dei lavori, l'ATI aggiudicataria, nulla ha posto in essere per intraprendere i lavori di realizzazione della condotta fognaria in via Fiano.
Vani, inoltre, sono risultati anche i tentativi esperiti dal RUP affinché l'ATI aggiudicataria ottemperasse correttamente e tempestivamente agli obblighi contrattuali assunti. Alla luce della normativa in materia, il
[...]
, quindi, con determina del Dirigente Settore LL.PP. n. 619 Controparte_1 dell'11.12.2015 correttamente ebbe a disporre la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 4499 del 16.10.2012, atto mai contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.L.gs. 163/2006, che regolamenta le fattispecie di risoluzione del contratto conseguenti a grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori pubblici. Riguardo alle riserve sollevate dall'ATI esse risultano innanzi tutto inammissibili in quanto si pongono in netto contrasto con l'art. 240 bis del D.
Lgs. 163/2006 – Codice Appalti. Tale articolo, come modificato dal Decreto legge 70/2011, introduce per la proposizione delle riserve un limite quantitativo: “L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale” ed un limite qualitativo: “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica”.
Nel caso in esame sono operanti entrambi i limiti, ove si consideri che l'ATI aggiudicataria ha proposto riserve per un importo pari al 45% dell'importo contrattuale e ha contestato la carenza di esecutività del progetto posto a base
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 dell'appalto, oggetto di specifica validazione, il cui verbale è allegato alla delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo (delibera di G.C. n.
212 del 29.06.2009).
In ordine alle carenze del progetto esecutivo, le imprese costituenti l'ATI aggiudicataria non sollevarono alcuna doglianza al momento della dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara;
anzi, le imprese mandanti dell'ATI espressamente attestarono “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile”. A tal proposito va rimarcato che secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato
Sez. 5, 3884/2012; Cass. 3932/2008; Tribunale Bologna, sez. II, 07/09/2017) la dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali lungi dal costituire una clausola di stile costituisce un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, comportando la conoscenza delle opere da eseguire un preciso dovere cognitivo a carico dei partecipanti alla gara, dovere a cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità.
Peraltro parte attrice ben conosceva sia i luoghi di intervento che il progetto di appalto ed in particolare le tubazioni previste nel progetto, atteso che diversamente non avrebbe potuto offrire un ribasso del 50,73 % sul prezzo posto a base di gara. Del resto, stante il notevole ribasso proposto, il CP_1 ebbe ad attivare anche la procedura di valutazione dell'offerta anormalmente bassa, valutando valide le giustificazioni proposte dall'ATI aggiudicataria, dalle quale emergeva appunto la consapevolezza del progetto e la realizzabilità anche con il predetto ribasso. Inoltre, ancora in data 15 ottobre
2012 l'ATI ebbe a sottoscrivere la dichiarazione, con la quale, unitamente al
Responsabile del Procedimento, veniva attestato il permanere delle condizioni che consentivano la immediata esecuzione dei lavori. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di appalto pubblico, l'art. 71 comma 3 del Regolamento di cui al d.P.R. 554/99, che antepone alla stipulazione del contratto la necessaria sottoscrizione di un verbale in cui le parti danno atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ha carattere imperativo e rappresenta il logico sviluppo del puntuale dovere cognitivo, quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, che il secondo comma della medesima disposizione pone a carico dell'appaltatore
(cfr. Cass. 10074/2015). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che
"all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi. Con la conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell'offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa, responsabilità contrattuale (Cons. St.
3881/2012); e, per altro verso, tende ad evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie con l'impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi. Ma la norma si ispira anche all'esigenza di tutela dell'appaltatore che, ove non sia stato sottoscritto il verbale previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 71, comma 3, a causa della diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara, ben può rifiutarsi di stipulare il contratto (senza che ciò costituisca inadempimento allo stesso imputabile); ma non anche dapprima concluderlo egualmente, per poi far valere la nullità del negozio che con la propria manifestazione di volontà ha contribuito a perfezionare e poi ad eseguire".
D'altra parte il verbale di consegna dei lavori del 23 settembre 2014 fu sottoscritto dall'ATI senza sollevare alcuna riserva. Nel processo verbale di consegna le riserve devono essere formulate e trascritte al momento della firma, qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto;
per cui, se l'ATI appaltatrice non presentò riserve, deve presumersi che non ebbe a riscontrare difformità dello stato dei luoghi ovvero l'inidoneità del progetto esecutivo. Tutti tali elementi, già nel momento prodromico e genetico del contratto di appalto, depongono radicalmente a sfavore dell'attrice, cui la normativa di settore pone un onere molto intenso di verifica puntuale dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo, sia in fase di proposta di gara, sia in fase esecutiva, al fine di evitare ribassi di gara eccessivi, sia la futura presentazione di riserve ed il proliferare di contenziosi.
Anche riguardo alla riserva relativa alla tardiva consegna dei lavori, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che per la sola stipula del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 contratto, trascorsero mesi a causa di reiterate richieste di proroga avanzate dall'ATI. Risulta che, anche dopo la stipula del contratto, solo dopo varie convocazioni da parte del dirigente del settore Lavori Pubblici per comunicazioni urgenti (in data 17.01.2014, in data 24.02.2014, in data
28.03.2014, in data 13.05.2014 e in data 11.06.2014), anche con minaccia di revoca dell'affidamento e/o di risoluzione del contratto, la direzione riuscì in data 29.09.2014 a ricevere la disponibilità dell'ATI alla consegnare dei lavori.
Il ritardo verosimilmente fu dovuto perché la Pt_1 Parte_1 avendo acquisito il ramo d'azienda della aggiudicataria “Costruire srl”, in data 07.07.2014 aveva dovuto formulare istanza di subentro nel rapporto contrattuale.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge come verosimile il fatto che l'attrice, dopo essersi aggiudicata la gara d'appalto con un notevole ribasso, si rese conto della non vantaggiosità dell'esecuzione del contratto a quelle condizioni di aggiudicazione, cercando di far sostituire il tipo di tubazione prevista in progetto, con altra con diverse caratteristiche reperibile presso il suo fornitore di fiducia (la ). Correttamente il RUP Controparte_4 non accettò la proposta di sostituzione, motivando con il fatto che sul territorio nazionale esistevano diversi produttori della tubazione di cui al progetto oggetto di aggiudicazione, con la evidente possibilità di reperire tempestivamente il quantitativo necessario (ciò risulta accertato anche dal
CTU, anche se a decorrere dal 2012). Il RUP, infatti, rilevò come l'individuazione di quella particolare tubazione era avvenuta in relazione alle specifiche caratteristiche della strada provinciale interessata dall'intervento e che òa tubazione indicata nel progetto era determinante sin dall'inizio delle condizioni di gara.
Nemmeno la reiterata richiesta dell'ATI riguardo alla necessità di una perizia di variante e la revoca da parte della direzione dei lavori della sospensione di cui al verbale n.1 possono essere invocate dall'attrice a favore della sua condotta inadempiente. Infatti, effettivamente fu ipotizzata una perizia di variante, in quanto finalizzata alla rimodulazione del percorso fognario, stante la mancata realizzazione da parte della del collettore CP_2 fognario e dei punti di recapito, ma tale ipotesi fu ben presto scartata, in quanto la pressava per la realizzazione dell'opera come approvata e CP_2 anche perché la variazione del percorso fognario per collegarlo all'attraversamento dell'alveo , già in esercizio, avrebbe Controparte_3 fatto correre il rischio di perdere il finanziamento (in data 20.11.2014 con prot. n. 0783975 la sollecitava il Controparte_2 Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 Inferiore ad iniziare i lavori pena la revoca del finanziamento delle opere).
Tanto è vero che in data 24.11.2014, considerate venute meno le motivazioni Contr che avevano determinato il provvedimento di sospensione lavori, il e il
Direttore dei Lavori revocarono la sospensione e iniziarono a pressare l'ATI per iniziare finalmente i lavori, senza però mai ottenerla, nonostante diffide di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell'appaltatrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10