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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 125 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliati in Potenza Parte_2 C.F._2 al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Laguardia, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto
Attori-Opponenti
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Baracca n. 159 presso lo studio dell'avv. Maurizio Dresda dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv.
Alessandra Giusti, giusta mandato rilasciato in calce al ricorso monitorio;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1034/2016, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 13.720,66 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale “… in via principale, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato ed illegittimo in fatto e in diritto, e, per l'effetto, revocarlo in toto;
B) in via subordinata: 1) accertarsi la minor somma dovuta … sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta, con riferimento al prestito personale per cui è causa. Con vittoria delle spese di lite".
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la carenza di prova scritta poiché non era stato prodotto in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, affermano gli opponenti, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata prodotta.
Inoltre, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, poiché il contratto prevedeva l'applicazione del tasso di mora in maniera aggiuntiva e non sostitutiva;
nonché eccepiva la vessatorietà della clausola delle condizioni generali del contratto, in applicazione del codice del consumo, secondo il quale, si presumono vessatorie le clausole che prevedono, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale etc..
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06/07/2017 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo “1) nel merito, rigettare la Controparte_1
proposta opposizione, così come formulata, poiché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni innanzi addotte e, quindi, dichiarare che il credito vantato dall'istituto è costituito dalle somme poste a base dell'opposto D.I.
n. 1034/2016, di cui si chiede la provvisoria esecutività non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento in favore della della somma di cui al Controparte_1
D.I. opposto, oltre le spese e competenze legali della fase monitoria (così come liquidate), oltre interessi e spese successive occorrende;
3) vinte le spese e competenze di giudizio.
Deduceva l'infondatezza delle doglianze relative alla carenza di prova scritta, in quanto il decreto ingiuntivo veniva richiesto sulla base del contratto di finanziamento n. 9967090 e relativo piano di ammortamento, dal quale si evincevano le rate mensili dovute, con indicazione della quota capitale ed interessi, inoltre, venivano adeguatamente specificati i conteggi del credito sulla scorta della certificazione ex art. 50 TUB, secondo il quale, la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido;
quindi, contestavano che i tassi applicati fossero in violazione della legge 108/96, e che non vi era commistione tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora e, comunque, evidenziava che gli interessi richiesti ai debitori con ricorso monitorio erano solo quelli legali e non quelli previsti contrattualmente.
Infine, sulla vessatorietà delle clausole applicabili in caso di ritardato pagamento,
l'opposta evidenziava che nella fattispecie non erano stati applicati penali, risarcimento o altri importi e che la predetta clausola di cui all'art. 11 delle condizioni generali sottoscritta dagli opponenti è riportata anche sul foglio “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
3) In corso di causa, il G.I. rigettava la richiesta provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 VI comma, cpc, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni non essendovi istanze istruttorie meritevoli di approfondimento. Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del
12/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) preliminarmente, il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base del contratto di finanziamento n. 9967090 e relativo piano di ammortamento dal quale si evincevano le rate mensili dovute con indicazione della quota capitale e degli interessi. Inoltre, nel corpo del ricorso sono stati adeguatamente specificati i conteggi del credito come risultanti dalle scritture contabili.
In atti è stato allegato la certificazione ex art. 50 TUB che consente alle banche di chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta di certificato conforme alle scritture contabili di uno dei dirigenti della banca.
Quindi, a sostegno della domanda è allegato in atti il titolo, rappresentato dal contratto sottoscritto in data 27/07/2011 dal quale emerge in modo chiaro l'importo totale dovuto, i costi relativi al credito il TAN applicato pari al 8,49%, il TAEG 13,39%, il numero delle rate mensili determinato in 84, nonché l'importo costante della rata pari ad € 357,40.
In atti vi è la messa in mora del 31/10/2015, con la quale chiedeva, Controparte_1
a seguito del mancato pagamento delle rate scadute, il rimborso in un'unica soluzione del credito;
nonché quella successiva del 04/04/2016, con la quale si sollecitava il pagamento della somma a credito dell'odierna opposta. Nessuna contestazione veniva avanzata dagli opponenti, rispetto alle diverse richieste di pagamento effettuate in sede extragiudiziaria da Controparte_1
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione attestante il credito.
5) Precisato quanto sopra, risulta dalla documentazione agli atti che sussiste idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, è da ritenersi infondata la lamentata carenza di prova scritta.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615). Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di prestito personale sottoscritto con tale circostanza, oltre a risultare Controparte_1
documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'applicazione del tasso di mora in maniera aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al tasso corrispettivo e la vessatorietà della clausola n. 11 delle condizioni generali del contratto
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
7) Infondato e non provato è la contestata applicazione dei tassi corrispettivi e di mora oltre soglia, Per costante principio giurisprudenziale “… L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi … si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concrete applicate, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerate, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …” (Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Nei documenti negoziali venivano indicati: l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese, l'importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi.
La rata costante è tipica dell'ammortamento alla francese, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali.
Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece
(rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.
Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, n.
11741/20).
Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib.
Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Quindi, la determinazione delle due quote nei termini sopra specificati (capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (come specificato dalla Corte di Appello di
Napoli con sentenza n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
in tale senso si è espresso il Tribunale di Avellino (Sent. n. 1750/2022, laddove ha specificato che “Nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (in senso conforme si sono espressi, ex multis, Trib. Cuneo n. 544/2022; Tribunale di
Bergamo n. 1247/2021; Trib. Lecce n. 1949/2020). 7.1) Va qui richiamata la sentenza con la quale le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
“… Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs.
n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.». «L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicate, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerate, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …” (Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Di conseguenza, il tasso pattuito nel contratto andrà confrontato con il tasso soglia previsto nei decreti ministeriali via via vigenti.
Dagli atti di causa, e precisamente dal contratto di finanziamento n. 9967090, nonché, dal piano di ammortamento prodotto si evince che il tasso di interesse è al di sotto della soglia usura prevista per il periodo di riferimento, infatti, il TAN era fissato al 8,49% ed il TAEG al 13,39%, mentre il TEG come soglia non superabile previsto dalla NC d'IA era pari al 18,00%.
Da quanto sopra evidenziato, risulta infondata la presunta illegittimità dei tassi di interesse applicati, di tanto non è stata fornita prova, mentre, sussiste prova che i tassi applicati erano del tutto conformi alle soglie previste in materia di usura ed alla normativa in materia.
8) Sulla vessatorietà della clausola delle condizioni generali del contratto, si osserva che il legislatore, al fine di costituire una più forte tutela per il contraente debole, nell'ambito delle condizioni generali di contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente. Così,
l'art. 1341 comma 2 c.c. statuisce che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono un favore del predisponente. Nelle intenzioni del legislatore, la specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l'attenzione del contraente debole, che accettando in blocco le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione, rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto. Si prevede, così, un meccanismo basato su una doppia sottoscrizione: con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto non onerose, con la seconda, da apporsi in modo specifico, approva il contenuto di quelle vessatorie. La necessità della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie non ammette equipollenti: così, la produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente aderente se vale certamente a sanare la mancanza della sottoscrizione, non può, però, sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che quindi, a differenza delle altre condizioni generali, rimarranno senza effetto. Per altro verso, se le clausole vessatorie non sono state sottoscritte,
a nulla varrebbe la prova che l'aderente ne conoscesse comunque l'esistenza e, di contro, una volta che tali clausole siano state sottoscritte, a nulla varrebbe provare, per renderle inefficaci, che l'aderente ciononostante non le conoscesse e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, implicando la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie l'esatta conoscenza del loro contenuto, nessuna indagine si impone in ordine a tale conoscenza, da doversi ritenere accertata in presenza della richiesta sottoscrizione. Una volta chiarito che la formalità della doppia sottoscrizione è indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi sufficiente un'unica sottoscrizione in calce al contratto, pare opportuno ora prendere in esame il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte.
Orbene, prendendo in esame il contratto di finanziamento sottoscritto in data
27/07/2011, nr. 9967090, si può constatare che gli odierni opponenti hanno approvato specificamente, con la doppia sottoscrizione, la clausola ritenuta vessatoria e precisamente la nr. 11 (ritardo nei pagamenti).
Inoltre, la clausola che si ritiene vessatoria prevede che: “In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a rimborsare a oltre all'importo dovuto CP_1
e non pagato, le spese sostenute … Il tutto nella misura indicata nelle
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto”. Ora, secondo l'art. 33 comma 2 lettera f), “Si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole elencate dalla lettera a) alla lettera v-ter) che hanno per oggetto o effetto: imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
…”.
Nella fattispecie, l'importo che il consumatore poteva essere tenuto a sopportare non sarebbe stato, comunque, eccessivo stante la previsione della clausola di salvaguardia, che richiama la misura dei costi come indicati nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, quindi, detta clausola non ha i connotati di una clausola vessatoria, in quanto, prevede l'applicazione di disposizioni europee, né può ritenersi vessatoria una clausola solo perché ritenuta onerosa, ovvero perché determina l'applicazione di un tasso legale ultrasoglia, di cui non è stata data evidenza, considerato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento …” (Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
9) Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, si deve pervenire al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta infondatezza.
10) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
125/2017, promossa dai signori e Parte_1 Parte_2
(attori-opponenti) contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così decide: a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 1034/2016 emesso in data
14/11/2016 dal Tribunale di Potenza;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 29/07/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante