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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del giudice, dott.ssa Maria LEONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv.to Del Vecchio
OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laghezza
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.24, la parte ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/24, con il quale gli si ingiungeva di pagare alla
[...]
la somma di € 50.390,85, a titolo Controparte_1
di contributi, maggiorazioni, sanzioni ed interessi relativi a diversi anni. All'uopo il ricorrente, ritenendo tale richiesta illegittima e infondata in quanto non si comprenderebbe come siano stati calcolati importi e sanzioni e comunque essendo intervenuta la prescrizione del diritto.
La si costituiva negando la fondatezza della opposizione. CP_1
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
L'opposizione è molto generica e alcuna contestazione specifica è stata svolta in ordine al quantum delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto comprovate, peraltro, dall'estratto in atti, utilizzabile ai fini del decidere. L'efficacia probatoria dell'estratto contributivo proveniente dall'ente previdenziale è espressamente riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, sul punto, ex multiis, Cass. sentenza n. 25888/2008 e n. 6334/2010; nonché, Sez. L, Ordinanza n. 23616 del
27/10/2020).
Quanto invece alla eccezione di prescrizione va detto che la ha provato di aver CP_1
interrotto la prescrizione per i contributi dal 2013 al 2017 con una serie di pec, regolarmente ricevute dall'opponente, il quale peraltro ha anche richiesto all?ente previdenziale un piano di rientro.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 19.5.25
IL GL
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del giudice, dott.ssa Maria LEONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv.to Del Vecchio
OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laghezza
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.24, la parte ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/24, con il quale gli si ingiungeva di pagare alla
[...]
la somma di € 50.390,85, a titolo Controparte_1
di contributi, maggiorazioni, sanzioni ed interessi relativi a diversi anni. All'uopo il ricorrente, ritenendo tale richiesta illegittima e infondata in quanto non si comprenderebbe come siano stati calcolati importi e sanzioni e comunque essendo intervenuta la prescrizione del diritto.
La si costituiva negando la fondatezza della opposizione. CP_1
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
L'opposizione è molto generica e alcuna contestazione specifica è stata svolta in ordine al quantum delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto comprovate, peraltro, dall'estratto in atti, utilizzabile ai fini del decidere. L'efficacia probatoria dell'estratto contributivo proveniente dall'ente previdenziale è espressamente riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, sul punto, ex multiis, Cass. sentenza n. 25888/2008 e n. 6334/2010; nonché, Sez. L, Ordinanza n. 23616 del
27/10/2020).
Quanto invece alla eccezione di prescrizione va detto che la ha provato di aver CP_1
interrotto la prescrizione per i contributi dal 2013 al 2017 con una serie di pec, regolarmente ricevute dall'opponente, il quale peraltro ha anche richiesto all?ente previdenziale un piano di rientro.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 19.5.25
IL GL
Dott.ssa Maria LEONE