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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4067/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promossa su ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]; cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Risito del Foro di Ancona elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Recanati (MC) Via Galvani n. 6;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mario Pinelli del Foro di Macerata elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Recanati (MC) Viale Carducci n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piane di Falerone in data 25.09.1994 in regime di separazione dei beni
(anno 1994 atto n. 21 parte II serie B Ufficio1)
□ separati consensualmente con verbale in data 02/02/2023 omologato con decreto n. cron. 1194/2023 del 15/02/2023 pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
1) , nata a [...] il [...] (c.f.: , cittadinanza italiana;
Parte_3 C.F._3
2) , nata a [...] il [...] (c.f.: ), cittadinanza Parte_4 C.F._4 italiana;
3) , nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_5 C.F._5 cittadinanza italiana;
4) , nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_6 C.F._6 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)Il sig. , considerato lo stato reddituale della SI.ra , riconosce alla Parte_2 Parte_7 medesima - che accetta - a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.600,00 (euro duemilaseicento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. I ricorrenti convengono espressamente che la corresponsione dell'assegno divorzile posto a carico del sig. , nella convenuta misura di euro 2.600,00 mensili oltre Parte_2 rivalutazione Istat, permarrà e rimarrà invariato nel quantum anche nel caso in cui la SI.ra Pt_1 dovesse reperire un lavoro e, quindi, uno stipendio mensile anche a tempo indeterminato.
2) La SI.ra dichiara di aver reperito, nel mese di aprile 2024, quale sistemazione Parte_1 abitativa temporanea un immobile in locazione sito nel Comune di Falerone (FM) alla Via Papa
Giovanni XXII snc, giusto contratto di locazione registrato, con canone mensile di euro 500,00. Il sig.
, esclusivamente a titolo di temporaneo aiuto alle spese di locazione, si obbliga a versare Parte_2 mensilmente, unitamente all'assegno divorzile anche la suddetta somma di euro 500,00, senza che ciò costituisca ulteriore contributo agli alimenti;
tale impegno che già è stato assolto a far data dal maggio
2024, si intenderà esteso per 12 mesi e, quindi, verrà inderogabilmente a cessare il 31 maggio 2025.
Decorso tale termine ogni spesa per canone di locazione, sarà sostenuta integralmente dalla SI.ra
. Parte_1
3) Il sig. si obbliga altresì a versare a titolo di una tantum alla SI.ra Parte_2 Parte_1 la somma di euro 150.000.00 (euro centocinquantamila/00) da destinarsi esclusivamente all'acquisto di un immobile da adibire a residenza della SI.ra . Più precisamente, al momento in Parte_1 cui la SI.ra reperirà un immobile ritenuto idoneo per fissarvi la propria residenza, Parte_1 la medesima comunicherà al SI. con un preavviso di giorni 15, il giorno e ora fissati per il rogito Pt_2
e il nominativo del Notaio al fine di procedere al versamento diretto in favore del venditore dell'importo di euro 150.000.00 (centocinquantamila/00). Si intende che nel caso la parte promittente venditrice e promittente acquirente decidessero di stipulare un preliminare - o dovesse risultare necessaria la sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto, con previsione di una caparra o acconto da versarsi all'atto della relativa accettazione - il sig. si obbliga, previo invio - con Parte_2 preavviso di giorni 15 - dell'atto da sottoscrivere a conferma della natura dell'obbligazione, a versare pagina 2 di 5 nelle mani del promittente venditore l'importo richiesto a titolo di caparra mentre il saldo, decurtato della caparra versata e a concorrenza di euro 150.000.00, verrà versato al momento del rogito notarile mediante le modalità che verranno individuate dal Notaio rogante. Le parti convengono espressamente che l'obbligo di versamento una tantum dell'importo di euro 150.000,00 destinato all'acquisto dell'abitazione da parte della SI.ra da adibire ad abitazione propria, non è Parte_1 sottoposto a termine né a rivalutazione o incrementi di sorta, pertanto l'obbligazione sarà assolta dal SI. quando la SI.ra deciderà di porre in essere l'acquisto de quo, il quale potrà Pt_2 Pt_1 verificarsi anche successivamente alla scadenza del contratto di locazione attualmente in essere.
DISPOSIZIONI RIGUARDO AI FIGLI
4) Il figlio minore studente scuola media superiore, rimarrà affidato congiuntamente Parte_6 ad entrambi i genitori mantenendo la residenza anagrafica nonché la collocazione prevalente con il padre presso l'immobile sito in NT alla Via Faleriense Ovest n. 80 di proprietà del sig.
[...]
, ove pure rimarranno ad abitare i figli maggiorenni sin quando lo vorranno. Entrambi i Parte_2 genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura ed educazione. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore, dandosi reciproco consenso all'espatrio temporaneo dello stesso, fermo restando, anche se accompagnato da uno dei genitori, l'obbligo di questi di fornire all'altro il recapito all'estero. In virtù del suddetto affido condiviso, la SI.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previe Pt_1 intese, anche telefoniche ma sempre con congruo anticipo, con il padre, tenendo conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche nonché dei desideri del minore. In caso di eventuale disaccordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze del minore, la sig.ra vedrà e terrà con sé il figlio Pt_1
secondo le seguenti modalità: - a week-end alterni con pernottamento (dal sabato dall'uscita Pt_6 della scuola sino alla domenica sera entro le ore 22:00 nel periodo scolastico, 23:30 nel periodo extrascolastico), salvo la possibilità che voglia pernottare presso la madre, che avrà cura di Pt_6 accompagnarlo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana per due pomeriggi dall'uscita della scuola con pernottamento presso la madre;
- quanto alle vacanze estive per almeno 15 giorni, consecutivi o non, presso l'abitazione materna o altro luogo di villeggiatura, in un periodo da concordare preventivamente tra i genitori, tenendo conto degli impegni di entrambi e in modo tale da consentire una reciproca organizzazione per la migliore gestione della circostanza;
- durante le festività natalizie per cinque giorni anche consecutivi;
durante quelle pasquali per tre giorni, fermo restando il principio di alternanza nei singoli giorni di festa con possibilità che detti giorni possano capitare nei periodi di permanenza continua presso la madre. Principio di alternanza che troverà applicazione anche per le altre festività (25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, 25 Aprile, I Maggio …), salvo diverse intese. Resta salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo tra i ricorrenti, sia in relazione ai giorni settimanali, agli orari, ai tempi e periodi sopra indicati, nonché alla durata degli stessi.
5) Il SI. , come già disposto nelle condizioni di separazione, continuerà a farsi carico Parte_2 del mantenimento ordinario del figlio minore , fermo restando che per i giorni nei quali il Pt_6 minore permarrà dalla madre, quest'ultima nulla pretenderà dal SI. Il SI. in Pt_2 Parte_2 considerazione dello stato reddituale della SI.ra provvederà altresì al pagamento di tutte le Pt_1 spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Fermo, necessarie per il figlio
. In ogni caso dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi. Relativamente Pt_6 alla figlia maggiorenne studentessa iscritta ad un corso di laurea a Padova e non Parte_4
pagina 3 di 5 ancora finanziariamente indipendente, le parti stabiliscono quando segue:
- il SI. provvederà al mantenimento ordinario della figlia con corresponsione Parte_2 Pt_4 diretta alla stessa figlia;
- il SI. considerato lo stato reddituale della SI.ra sosterrà tutti Pt_2 Pt_1
i costi universitari della figlia limitatamente alle tasse, libri, affitto, utenze, i quali verranno Pt_4 pagati in via diretta;
eventuali costi formativi e/o da questi discendenti che si dovessero presentare dovranno essere valutati e concordati tra i coniugi;
- il SI. , inoltre, sempre a fronte Parte_2 dello stato reddituale attuale della SI.ra sosterrà tutte le eventuali spese straordinarie - Pt_1 intendendosi per tali esclusivamente quelle mediche non garantite dal SSN - che si rendessero necessarie per la figlia e che dovranno, in ogni caso, essere previamente concordate tra padre e figlia. Pt_4
Resta inteso che per i giorni nei quali la figlia si recherà e/o permarrà presso l'abitazione Pt_4 materna la SI.ra nulla pretenderà dal sig. Pt_1 Pt_2
6) Le parti danno atto che i figli maggiorenni ed sono economicamente Parte_3 Parte_5 indipendenti e, pertanto, nulla viene disposto in merito.
7) I ricorrenti dichiarano di non aver conti correnti cointestati, di non avere beni immobili, né mobili, né mobili registrati in comunione
8) Con la sottoscrizione del presente accordo i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione nascente dal matrimonio ad eccezione delle condizioni, tutte, come sopra determinate.
La SI.ra si impegna a trasferire la residenza anagrafica, a tutt'oggi mantenuta Parte_1 presso l'allora casa coniugale in NT alla Via Faleriense Ovest n. 80, entro e non oltre il
31.12.2024.
9)Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ritenendosi nella fattispecie sufficiente la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
3 anni delle parti e, in assenza, delle ultime buste paga per il tempo che la parte è occupata lavorativamente, mentre le parti non ritengono necessaria la redazione del “piano genitoriale”;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione a titolo di una tantum alla SI.ra della somma di euro 150.000.00 Parte_1
(euro centocinquantamila/00) con destinazione come individuata in atti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Falerone in data 25.09.1994 tra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falerone perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 25/09/1994, n. 21, parte II, Serie
B, anno 1994 e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promossa su ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]; cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Risito del Foro di Ancona elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Recanati (MC) Via Galvani n. 6;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mario Pinelli del Foro di Macerata elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Recanati (MC) Viale Carducci n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piane di Falerone in data 25.09.1994 in regime di separazione dei beni
(anno 1994 atto n. 21 parte II serie B Ufficio1)
□ separati consensualmente con verbale in data 02/02/2023 omologato con decreto n. cron. 1194/2023 del 15/02/2023 pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
1) , nata a [...] il [...] (c.f.: , cittadinanza italiana;
Parte_3 C.F._3
2) , nata a [...] il [...] (c.f.: ), cittadinanza Parte_4 C.F._4 italiana;
3) , nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_5 C.F._5 cittadinanza italiana;
4) , nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_6 C.F._6 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)Il sig. , considerato lo stato reddituale della SI.ra , riconosce alla Parte_2 Parte_7 medesima - che accetta - a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 2.600,00 (euro duemilaseicento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. I ricorrenti convengono espressamente che la corresponsione dell'assegno divorzile posto a carico del sig. , nella convenuta misura di euro 2.600,00 mensili oltre Parte_2 rivalutazione Istat, permarrà e rimarrà invariato nel quantum anche nel caso in cui la SI.ra Pt_1 dovesse reperire un lavoro e, quindi, uno stipendio mensile anche a tempo indeterminato.
2) La SI.ra dichiara di aver reperito, nel mese di aprile 2024, quale sistemazione Parte_1 abitativa temporanea un immobile in locazione sito nel Comune di Falerone (FM) alla Via Papa
Giovanni XXII snc, giusto contratto di locazione registrato, con canone mensile di euro 500,00. Il sig.
, esclusivamente a titolo di temporaneo aiuto alle spese di locazione, si obbliga a versare Parte_2 mensilmente, unitamente all'assegno divorzile anche la suddetta somma di euro 500,00, senza che ciò costituisca ulteriore contributo agli alimenti;
tale impegno che già è stato assolto a far data dal maggio
2024, si intenderà esteso per 12 mesi e, quindi, verrà inderogabilmente a cessare il 31 maggio 2025.
Decorso tale termine ogni spesa per canone di locazione, sarà sostenuta integralmente dalla SI.ra
. Parte_1
3) Il sig. si obbliga altresì a versare a titolo di una tantum alla SI.ra Parte_2 Parte_1 la somma di euro 150.000.00 (euro centocinquantamila/00) da destinarsi esclusivamente all'acquisto di un immobile da adibire a residenza della SI.ra . Più precisamente, al momento in Parte_1 cui la SI.ra reperirà un immobile ritenuto idoneo per fissarvi la propria residenza, Parte_1 la medesima comunicherà al SI. con un preavviso di giorni 15, il giorno e ora fissati per il rogito Pt_2
e il nominativo del Notaio al fine di procedere al versamento diretto in favore del venditore dell'importo di euro 150.000.00 (centocinquantamila/00). Si intende che nel caso la parte promittente venditrice e promittente acquirente decidessero di stipulare un preliminare - o dovesse risultare necessaria la sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto, con previsione di una caparra o acconto da versarsi all'atto della relativa accettazione - il sig. si obbliga, previo invio - con Parte_2 preavviso di giorni 15 - dell'atto da sottoscrivere a conferma della natura dell'obbligazione, a versare pagina 2 di 5 nelle mani del promittente venditore l'importo richiesto a titolo di caparra mentre il saldo, decurtato della caparra versata e a concorrenza di euro 150.000.00, verrà versato al momento del rogito notarile mediante le modalità che verranno individuate dal Notaio rogante. Le parti convengono espressamente che l'obbligo di versamento una tantum dell'importo di euro 150.000,00 destinato all'acquisto dell'abitazione da parte della SI.ra da adibire ad abitazione propria, non è Parte_1 sottoposto a termine né a rivalutazione o incrementi di sorta, pertanto l'obbligazione sarà assolta dal SI. quando la SI.ra deciderà di porre in essere l'acquisto de quo, il quale potrà Pt_2 Pt_1 verificarsi anche successivamente alla scadenza del contratto di locazione attualmente in essere.
DISPOSIZIONI RIGUARDO AI FIGLI
4) Il figlio minore studente scuola media superiore, rimarrà affidato congiuntamente Parte_6 ad entrambi i genitori mantenendo la residenza anagrafica nonché la collocazione prevalente con il padre presso l'immobile sito in NT alla Via Faleriense Ovest n. 80 di proprietà del sig.
[...]
, ove pure rimarranno ad abitare i figli maggiorenni sin quando lo vorranno. Entrambi i Parte_2 genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura ed educazione. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore, dandosi reciproco consenso all'espatrio temporaneo dello stesso, fermo restando, anche se accompagnato da uno dei genitori, l'obbligo di questi di fornire all'altro il recapito all'estero. In virtù del suddetto affido condiviso, la SI.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previe Pt_1 intese, anche telefoniche ma sempre con congruo anticipo, con il padre, tenendo conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche nonché dei desideri del minore. In caso di eventuale disaccordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze del minore, la sig.ra vedrà e terrà con sé il figlio Pt_1
secondo le seguenti modalità: - a week-end alterni con pernottamento (dal sabato dall'uscita Pt_6 della scuola sino alla domenica sera entro le ore 22:00 nel periodo scolastico, 23:30 nel periodo extrascolastico), salvo la possibilità che voglia pernottare presso la madre, che avrà cura di Pt_6 accompagnarlo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana per due pomeriggi dall'uscita della scuola con pernottamento presso la madre;
- quanto alle vacanze estive per almeno 15 giorni, consecutivi o non, presso l'abitazione materna o altro luogo di villeggiatura, in un periodo da concordare preventivamente tra i genitori, tenendo conto degli impegni di entrambi e in modo tale da consentire una reciproca organizzazione per la migliore gestione della circostanza;
- durante le festività natalizie per cinque giorni anche consecutivi;
durante quelle pasquali per tre giorni, fermo restando il principio di alternanza nei singoli giorni di festa con possibilità che detti giorni possano capitare nei periodi di permanenza continua presso la madre. Principio di alternanza che troverà applicazione anche per le altre festività (25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, 25 Aprile, I Maggio …), salvo diverse intese. Resta salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo tra i ricorrenti, sia in relazione ai giorni settimanali, agli orari, ai tempi e periodi sopra indicati, nonché alla durata degli stessi.
5) Il SI. , come già disposto nelle condizioni di separazione, continuerà a farsi carico Parte_2 del mantenimento ordinario del figlio minore , fermo restando che per i giorni nei quali il Pt_6 minore permarrà dalla madre, quest'ultima nulla pretenderà dal SI. Il SI. in Pt_2 Parte_2 considerazione dello stato reddituale della SI.ra provvederà altresì al pagamento di tutte le Pt_1 spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Fermo, necessarie per il figlio
. In ogni caso dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi. Relativamente Pt_6 alla figlia maggiorenne studentessa iscritta ad un corso di laurea a Padova e non Parte_4
pagina 3 di 5 ancora finanziariamente indipendente, le parti stabiliscono quando segue:
- il SI. provvederà al mantenimento ordinario della figlia con corresponsione Parte_2 Pt_4 diretta alla stessa figlia;
- il SI. considerato lo stato reddituale della SI.ra sosterrà tutti Pt_2 Pt_1
i costi universitari della figlia limitatamente alle tasse, libri, affitto, utenze, i quali verranno Pt_4 pagati in via diretta;
eventuali costi formativi e/o da questi discendenti che si dovessero presentare dovranno essere valutati e concordati tra i coniugi;
- il SI. , inoltre, sempre a fronte Parte_2 dello stato reddituale attuale della SI.ra sosterrà tutte le eventuali spese straordinarie - Pt_1 intendendosi per tali esclusivamente quelle mediche non garantite dal SSN - che si rendessero necessarie per la figlia e che dovranno, in ogni caso, essere previamente concordate tra padre e figlia. Pt_4
Resta inteso che per i giorni nei quali la figlia si recherà e/o permarrà presso l'abitazione Pt_4 materna la SI.ra nulla pretenderà dal sig. Pt_1 Pt_2
6) Le parti danno atto che i figli maggiorenni ed sono economicamente Parte_3 Parte_5 indipendenti e, pertanto, nulla viene disposto in merito.
7) I ricorrenti dichiarano di non aver conti correnti cointestati, di non avere beni immobili, né mobili, né mobili registrati in comunione
8) Con la sottoscrizione del presente accordo i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione nascente dal matrimonio ad eccezione delle condizioni, tutte, come sopra determinate.
La SI.ra si impegna a trasferire la residenza anagrafica, a tutt'oggi mantenuta Parte_1 presso l'allora casa coniugale in NT alla Via Faleriense Ovest n. 80, entro e non oltre il
31.12.2024.
9)Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ritenendosi nella fattispecie sufficiente la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
3 anni delle parti e, in assenza, delle ultime buste paga per il tempo che la parte è occupata lavorativamente, mentre le parti non ritengono necessaria la redazione del “piano genitoriale”;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione a titolo di una tantum alla SI.ra della somma di euro 150.000.00 Parte_1
(euro centocinquantamila/00) con destinazione come individuata in atti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Falerone in data 25.09.1994 tra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falerone perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 25/09/1994, n. 21, parte II, Serie
B, anno 1994 e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5