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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/04/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Laura Petitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(PA) il 7/1/1950 (cf: ), C.F._1 [...]
nato a [...]- Parte_2
GNA) il 9/10/1953 (cf: ), C.F._2 [...]
, nata a [...]- Parte_3
TRISKU (SPAGNA) il 23/07/1931 (cf:
), , nata a C.F._3 Parte_4
NT AV (PA) il 23/9/1917 (cf:
), rappresentati e difesi, per mandato C.F._4
in atti, dagli avv.ti LA TONA ALESSANDRO e MICELI
IGNAZIO, unitamente e disgiuntamente;
Parte_5
, nata a [...] il [...] (cf:
[...]
), rappresentata e difesa, per mandato C.F._5
in atti, dall'avv. MAGGIO MARIANNA;
– attori – CONTRO
, nato a [...] il CP_1
28/10/1941 (cf: ), NELLA QUALI- C.F._6
TÀ DI PROCURATORE GENERALE DI
[...]
, nata a [...] il Controparte_2
19/8/1943 (cf: , rappresentato e dife- C.F._7
so, per mandato in atti, dall'avv. FRICANO SALVATORE;
– convenuta –
OGGETTO: Scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/1/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta prece- dentemente depositate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
, Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8
e Parte_4 Parte_9
convenivano in giudizio Controparte_3
, chiedendo di procedere alla divisione giudiziale
[...]
dell'immobile sito in Santa AV, Discesa Pescheria, 39 PT-
1-2, identificato al catasto dei fabbricati al Foglio 5 Particelle
508 sub 4, 510 sub 2, e 838, Ct A/2, Cl.1, Vani 10, Rendita €
516,46; gli attori chiedevano, inoltre, la condanna di
[...]
a “cessare l'esclusiva ed inde- Controparte_4
bita detenzione dell'immobile” ed al pagamento di un “equo in-
- 2 - dennizzo” per l'occupazione esclusiva dell'immobile a far data dal 2007.
Si costituiva , nella qualità di procura- CP_1
tore generale di , che, Parte_8
preliminarmente, eccepiva la prescrizione parziale della do- manda di risarcimento del danno per occupazione senza tito- lo dell'immobile, che, nel merito, contestava. In ordine alla domanda di scioglimento della comunione, la convenuta di- chiarava di aderire alla domanda, chiedendo di tenere conto della propria detenzione abitativa di una parte dell'immobile e della proprietà di un immobile confinante;
la convenuta chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per i mi- glioramenti apportati all'immobile.
La causa veniva istruita con produzione documentale e
C.T.U. e trattenuta in decisione all'udienza del 22/9/2022.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 9-10 gennaio
2023 il G.I. invitava le parti a dedurre sull'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
All'udienza di rinvio, fissata per il 13/4/2023, la parte at- trice chiedeva termine per “dedurre in forma scritta” su quanto richiesto dal G.I.
Concesso il chiesto termine, all'udienza in trattazione scritta dell'11/1/2024 le parti rassegnavano le conclusioni e con ordinanza del 12/1/2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
- 3 - ***
Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto la divisione giudiziale dell'immobile sito in Santa AV (PA), Discesa
Pescheria, 39 PT-1-2, identificato al catasto dei fabbricati al
Foglio 5 Particelle 508 sub 4, 510 sub 2, e 838, assumendo di essere comproprietari dell'immobile, unitamente alla conve- nuta, <<in forza di diverse successioni>>, in quanto (cfr. atto di citazione):
- l'immobile sarebbe stato originariamente in proprietà dei coniugi Persona_1 CP_5
e ;
[...] CP_6
- alla loro morte la proprietà si sarebbe devoluta ai figli
, OR, e CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
- alla morte di la quota ad egli spettante si sa- CP_7
rebbe devoluta ai figli (odierna convenu- CP_2
ta), (odierna attrice) e (odierna at- Pt_9 Pt_1
trice);
- la quota di fu donata alla convenuta CP_8 [...]
; CP_2
- alla morte di OR la quota ad egli spettante sull'immobile si sarebbe devoluta in favore della moglie
(odierna attrice) e dei figli Persona_2
(odierno attore) e (odierna attrice); Parte_3
- alla morte di sarebbero succeduti, per testamento, CP_9
i nipoti (convenuta) e Parte_1 CP_2 CP_4
- 4 - , e Controparte_12 Controparte_13 [...]
(odierni attori); Parte_3
- alla morte di la quota ad essa spettante CP_10
sull'immobile si sarebbe devoluta in favore dei <di lei eredi legittimi>>.
Già con ordinanza del 19/6/2017 il G.I. a quel tempo de- signato (nella persona della dr.ssa E. Bruno) ha invitato le parti a dedurre sulla completezza della documentazione pro- dotta (<ad esempio i titoli di provenienza e visure ipocatastali o relazione notarile sostitutiva>>).
Con “Istanza per la riammissione in termini e/o riapertura dei termini istruttori per l'integrazione della prova documentale”, de- positata il 2/11/2017, con allegata documentazione, tutte le parti, oltre a modificare in parte le originarie allegazioni in ordine alle modalità di formazione delle attuali quote ed a dichiarare che l'immobile sarebbe regolare sotto il profilo ur- banistico <ipso iure>>, hanno congiuntamente depositato n. 4 dichiarazioni di successione (di Persona_3
e
[...] CP_14 Controparte_15 [...]
) e visura catastale dell'immobile (documenti CP_16
inidonei alla prova della titolarità del cespite), nonché copia dell'atto donazione del 22/9/1999 e della dichiarazione so- stitutiva di atto notorio della convenuta in data 30/10/2002 in ordine agli eredi legittimi di chie- Persona_4
dendo di <acquisire la documentazione allegata alla (…) istanza
- 5 - di riammissione in termini e/o provvedendo alla riapertura dei ter- mini istruttori e/o in subordine acquisirla ex officio>>.
L'istanza è stata accolta dal G.I. dr.ssa Oliva (subentrata, nelle more, nella titolarità del fascicolo) con ordinanza del
30/11/2017.
Successivamente al deposito della C.T.U., il G.I. nomina- to in sostituzione, dr. , premessa l'impossibilità di Per_5
frazionare l'immobile nel rispetto delle quote spettanti agli eredi, ha formulato proposta conciliativa, non accettata da tutte le parti.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, nell'impossibilità di procedere a frazionamento nel rispetto delle quote ed in mancanza di accordo sull'attribuzione, per sciogliere la comunione dovrebbe pro- cedersi a vendita del cespite.
La documentazione prodotta dalle parti, tuttavia, pur do- po la rimessione in termini autorizzata dal G.I. precedente- mente nominato, non appare idonea a provare la titolarità delle quote e, quindi, a procedere al sollecitato scioglimento di comunione, non essendo essa rispondente a quanto evi- denziato dal G.I. sin dall'udienza del 19/6/2017 (cfr. ordi- nanza in pari data).
Ed invero, le allegazioni delle parti sono carenti sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti i titoli di pro- venienza del cespite di cui si chiede la divisione, né la certi-
- 6 - ficazione notarile circa la liberalità degli immobili da pesi e iscrizioni e quindi attestante l'inesistenza di iscrizioni e tra- scrizioni contro il de cuius, dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, e contro gli attuali comproprietari, dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione (e ciò anche al fine di verificare l'integrità del contraddittorio).
Le parti non hanno neppure depositato relazione notarile sostitutiva, nonostante l'espresso invito del G.I. formulato all'udienza del 19/6/2017.
Vi è incertezza, invero, finanche sui danti causa delle parti costituite in giudizio: in atto di citazione, infatti, gli attori hanno allegato che l'immobile si apparteneva originariamen- te ai coniugi “ e “ Controparte_17 CP_18
”, mentre è agli atti la dichiarazione di successione di
[...]
“ , nato l'[...] a [...] Persona_3
AV (PA) e ivi deceduto l'8/1/1994, i cui eredi risultano essere la moglie e le figlie Controparte_19 CP_3
(convenuta), e (attrici). Pt_9 Pt_1
Su tale, dirimente, carenza probatoria nulla ha dedotto parte convenuta (che si è limitata a richiedere, nelle note conclusive e nella comparsa conclusionale, l'assegnazione di due stanze dell'immobile), mentre parte attrice, oltre a ri- chiedere nuovo termine per la produzione documentale, ha ribadito l'idoneità della documentazione prodotta: così non
- 7 - è, per quanto già evidenziato, essendo state depositate esclu- sivamente dichiarazioni di successione e visure catastali (ini- donee a provare la titolarità delle quote) nonché copia dell'atto di donazione del 22/9/1999 in notaio , con Per_6
cui (classe 1911) ha donato a quota di Persona_7
5/20 dell'immobile di cui è causa alla convenuta
[...]
. Controparte_2
In difetto della prova dell'appartenenza a CP_17
( o ”) e del cespite
[...] Per_3 CP_7 CP_6
indicato nelle dichiarazioni di successione versate e nell'impossibilità di attribuire l'effettiva titolarità delle quote alle parti costituite in giudizio (non potendo a ciò sopperire la CTU tecnica né la “ricostruzione dei passaggi” effettuata dal consulente), la domanda di divisione deve ritenersi inammis- sibile.
Al contempo, va disattesa l'istanza formulata (in via su- bordinata) dagli attori, di rimessione in termini per completa- re la produzione documentale.
L'istituto della rimessione in termini (di cui, peraltro, le parti si sono già giovate in corso di giudizio), è istituto di ca- rattere eccezionale, che presuppone che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, in ragione di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (cfr. Cass., sez III, 24 agosto 2023, n.25228), nemmeno allegato dalla parte.
- 8 - Del pari inammissibile deve ritenersi la domanda ricon- venzionale spiegata da , volta ad Parte_8
ottenere la condanna dei condividenti al rimborso delle mi- gliorie da essa apportate all'immobile, trattandosi di doman- da che deve essere esaminata congiuntamente alla divisione del cespite.
Possono essere invece esaminate le ulteriori domande de- gli attori, volte ad ottenere la condanna della convenuta a
“cessare l'esclusiva ed indebita detenzione dell'immobile” ed al pa- gamento di un “equo indennizzo” per l'occupazione esclusiva dell'immobile a far data dal 2007.
Orbene, sulla prima domanda deve ritenersi cessata la ma- teria del contendere, alla luce della consegna delle chiavi dell'immobile all'udienza del 13/4/2023.
La domanda di condanna della convenuta al risarcimento danni per abusiva occupazione dell'immobile oggetto di cau- sa (così qualificata la domanda di “equo indennizzo”) va inve- ce rigettata.
Vanno richiamati, sul punto, i principi espressi dalla Su- prema Corte, secondo cui “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la con- creta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a
- 9 - quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzio- ni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune espe- rienza” (così Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, l'allegazione degli attori risulta del tut- to generica, non avendo essi fornito alcuna prova in ordine al danno subito (del tutto inconducenti, sul punto, sono le pro- ve articolate), né avendo allegato circostanze dalle quali de- sumere che avrebbero sfruttato l'immobile se non fosse stato detenuto dalla convenuta.
La domanda va, pertanto, rigettata.
***
In considerazione del complessivo esito del giudizio le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione o difesa disatte- sa, così provvede:
− dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione, spiegata dagli attori;
− dichiara inammissibile la domanda di condanna al rim- borso delle migliorie, spiegata dalla convenuta;
− dichiara cessata la materia del contendere sulla doman-
- 10 - da di rilascio spiegata dagli attori;
− rigetta la domanda di “equo indennizzo” spiegata dagli attori;
− dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
− pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura.
Così deciso in Termini Imerese, in data 29/4/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Laura Petitti
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Laura Petitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(PA) il 7/1/1950 (cf: ), C.F._1 [...]
nato a [...]- Parte_2
GNA) il 9/10/1953 (cf: ), C.F._2 [...]
, nata a [...]- Parte_3
TRISKU (SPAGNA) il 23/07/1931 (cf:
), , nata a C.F._3 Parte_4
NT AV (PA) il 23/9/1917 (cf:
), rappresentati e difesi, per mandato C.F._4
in atti, dagli avv.ti LA TONA ALESSANDRO e MICELI
IGNAZIO, unitamente e disgiuntamente;
Parte_5
, nata a [...] il [...] (cf:
[...]
), rappresentata e difesa, per mandato C.F._5
in atti, dall'avv. MAGGIO MARIANNA;
– attori – CONTRO
, nato a [...] il CP_1
28/10/1941 (cf: ), NELLA QUALI- C.F._6
TÀ DI PROCURATORE GENERALE DI
[...]
, nata a [...] il Controparte_2
19/8/1943 (cf: , rappresentato e dife- C.F._7
so, per mandato in atti, dall'avv. FRICANO SALVATORE;
– convenuta –
OGGETTO: Scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/1/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta prece- dentemente depositate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
, Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8
e Parte_4 Parte_9
convenivano in giudizio Controparte_3
, chiedendo di procedere alla divisione giudiziale
[...]
dell'immobile sito in Santa AV, Discesa Pescheria, 39 PT-
1-2, identificato al catasto dei fabbricati al Foglio 5 Particelle
508 sub 4, 510 sub 2, e 838, Ct A/2, Cl.1, Vani 10, Rendita €
516,46; gli attori chiedevano, inoltre, la condanna di
[...]
a “cessare l'esclusiva ed inde- Controparte_4
bita detenzione dell'immobile” ed al pagamento di un “equo in-
- 2 - dennizzo” per l'occupazione esclusiva dell'immobile a far data dal 2007.
Si costituiva , nella qualità di procura- CP_1
tore generale di , che, Parte_8
preliminarmente, eccepiva la prescrizione parziale della do- manda di risarcimento del danno per occupazione senza tito- lo dell'immobile, che, nel merito, contestava. In ordine alla domanda di scioglimento della comunione, la convenuta di- chiarava di aderire alla domanda, chiedendo di tenere conto della propria detenzione abitativa di una parte dell'immobile e della proprietà di un immobile confinante;
la convenuta chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per i mi- glioramenti apportati all'immobile.
La causa veniva istruita con produzione documentale e
C.T.U. e trattenuta in decisione all'udienza del 22/9/2022.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 9-10 gennaio
2023 il G.I. invitava le parti a dedurre sull'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
All'udienza di rinvio, fissata per il 13/4/2023, la parte at- trice chiedeva termine per “dedurre in forma scritta” su quanto richiesto dal G.I.
Concesso il chiesto termine, all'udienza in trattazione scritta dell'11/1/2024 le parti rassegnavano le conclusioni e con ordinanza del 12/1/2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
- 3 - ***
Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto la divisione giudiziale dell'immobile sito in Santa AV (PA), Discesa
Pescheria, 39 PT-1-2, identificato al catasto dei fabbricati al
Foglio 5 Particelle 508 sub 4, 510 sub 2, e 838, assumendo di essere comproprietari dell'immobile, unitamente alla conve- nuta, <<in forza di diverse successioni>>, in quanto (cfr. atto di citazione):
- l'immobile sarebbe stato originariamente in proprietà dei coniugi Persona_1 CP_5
e ;
[...] CP_6
- alla loro morte la proprietà si sarebbe devoluta ai figli
, OR, e CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
- alla morte di la quota ad egli spettante si sa- CP_7
rebbe devoluta ai figli (odierna convenu- CP_2
ta), (odierna attrice) e (odierna at- Pt_9 Pt_1
trice);
- la quota di fu donata alla convenuta CP_8 [...]
; CP_2
- alla morte di OR la quota ad egli spettante sull'immobile si sarebbe devoluta in favore della moglie
(odierna attrice) e dei figli Persona_2
(odierno attore) e (odierna attrice); Parte_3
- alla morte di sarebbero succeduti, per testamento, CP_9
i nipoti (convenuta) e Parte_1 CP_2 CP_4
- 4 - , e Controparte_12 Controparte_13 [...]
(odierni attori); Parte_3
- alla morte di la quota ad essa spettante CP_10
sull'immobile si sarebbe devoluta in favore dei <di lei eredi legittimi>>.
Già con ordinanza del 19/6/2017 il G.I. a quel tempo de- signato (nella persona della dr.ssa E. Bruno) ha invitato le parti a dedurre sulla completezza della documentazione pro- dotta (<ad esempio i titoli di provenienza e visure ipocatastali o relazione notarile sostitutiva>>).
Con “Istanza per la riammissione in termini e/o riapertura dei termini istruttori per l'integrazione della prova documentale”, de- positata il 2/11/2017, con allegata documentazione, tutte le parti, oltre a modificare in parte le originarie allegazioni in ordine alle modalità di formazione delle attuali quote ed a dichiarare che l'immobile sarebbe regolare sotto il profilo ur- banistico <ipso iure>>, hanno congiuntamente depositato n. 4 dichiarazioni di successione (di Persona_3
e
[...] CP_14 Controparte_15 [...]
) e visura catastale dell'immobile (documenti CP_16
inidonei alla prova della titolarità del cespite), nonché copia dell'atto donazione del 22/9/1999 e della dichiarazione so- stitutiva di atto notorio della convenuta in data 30/10/2002 in ordine agli eredi legittimi di chie- Persona_4
dendo di <acquisire la documentazione allegata alla (…) istanza
- 5 - di riammissione in termini e/o provvedendo alla riapertura dei ter- mini istruttori e/o in subordine acquisirla ex officio>>.
L'istanza è stata accolta dal G.I. dr.ssa Oliva (subentrata, nelle more, nella titolarità del fascicolo) con ordinanza del
30/11/2017.
Successivamente al deposito della C.T.U., il G.I. nomina- to in sostituzione, dr. , premessa l'impossibilità di Per_5
frazionare l'immobile nel rispetto delle quote spettanti agli eredi, ha formulato proposta conciliativa, non accettata da tutte le parti.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, nell'impossibilità di procedere a frazionamento nel rispetto delle quote ed in mancanza di accordo sull'attribuzione, per sciogliere la comunione dovrebbe pro- cedersi a vendita del cespite.
La documentazione prodotta dalle parti, tuttavia, pur do- po la rimessione in termini autorizzata dal G.I. precedente- mente nominato, non appare idonea a provare la titolarità delle quote e, quindi, a procedere al sollecitato scioglimento di comunione, non essendo essa rispondente a quanto evi- denziato dal G.I. sin dall'udienza del 19/6/2017 (cfr. ordi- nanza in pari data).
Ed invero, le allegazioni delle parti sono carenti sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti i titoli di pro- venienza del cespite di cui si chiede la divisione, né la certi-
- 6 - ficazione notarile circa la liberalità degli immobili da pesi e iscrizioni e quindi attestante l'inesistenza di iscrizioni e tra- scrizioni contro il de cuius, dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, e contro gli attuali comproprietari, dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione (e ciò anche al fine di verificare l'integrità del contraddittorio).
Le parti non hanno neppure depositato relazione notarile sostitutiva, nonostante l'espresso invito del G.I. formulato all'udienza del 19/6/2017.
Vi è incertezza, invero, finanche sui danti causa delle parti costituite in giudizio: in atto di citazione, infatti, gli attori hanno allegato che l'immobile si apparteneva originariamen- te ai coniugi “ e “ Controparte_17 CP_18
”, mentre è agli atti la dichiarazione di successione di
[...]
“ , nato l'[...] a [...] Persona_3
AV (PA) e ivi deceduto l'8/1/1994, i cui eredi risultano essere la moglie e le figlie Controparte_19 CP_3
(convenuta), e (attrici). Pt_9 Pt_1
Su tale, dirimente, carenza probatoria nulla ha dedotto parte convenuta (che si è limitata a richiedere, nelle note conclusive e nella comparsa conclusionale, l'assegnazione di due stanze dell'immobile), mentre parte attrice, oltre a ri- chiedere nuovo termine per la produzione documentale, ha ribadito l'idoneità della documentazione prodotta: così non
- 7 - è, per quanto già evidenziato, essendo state depositate esclu- sivamente dichiarazioni di successione e visure catastali (ini- donee a provare la titolarità delle quote) nonché copia dell'atto di donazione del 22/9/1999 in notaio , con Per_6
cui (classe 1911) ha donato a quota di Persona_7
5/20 dell'immobile di cui è causa alla convenuta
[...]
. Controparte_2
In difetto della prova dell'appartenenza a CP_17
( o ”) e del cespite
[...] Per_3 CP_7 CP_6
indicato nelle dichiarazioni di successione versate e nell'impossibilità di attribuire l'effettiva titolarità delle quote alle parti costituite in giudizio (non potendo a ciò sopperire la CTU tecnica né la “ricostruzione dei passaggi” effettuata dal consulente), la domanda di divisione deve ritenersi inammis- sibile.
Al contempo, va disattesa l'istanza formulata (in via su- bordinata) dagli attori, di rimessione in termini per completa- re la produzione documentale.
L'istituto della rimessione in termini (di cui, peraltro, le parti si sono già giovate in corso di giudizio), è istituto di ca- rattere eccezionale, che presuppone che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, in ragione di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (cfr. Cass., sez III, 24 agosto 2023, n.25228), nemmeno allegato dalla parte.
- 8 - Del pari inammissibile deve ritenersi la domanda ricon- venzionale spiegata da , volta ad Parte_8
ottenere la condanna dei condividenti al rimborso delle mi- gliorie da essa apportate all'immobile, trattandosi di doman- da che deve essere esaminata congiuntamente alla divisione del cespite.
Possono essere invece esaminate le ulteriori domande de- gli attori, volte ad ottenere la condanna della convenuta a
“cessare l'esclusiva ed indebita detenzione dell'immobile” ed al pa- gamento di un “equo indennizzo” per l'occupazione esclusiva dell'immobile a far data dal 2007.
Orbene, sulla prima domanda deve ritenersi cessata la ma- teria del contendere, alla luce della consegna delle chiavi dell'immobile all'udienza del 13/4/2023.
La domanda di condanna della convenuta al risarcimento danni per abusiva occupazione dell'immobile oggetto di cau- sa (così qualificata la domanda di “equo indennizzo”) va inve- ce rigettata.
Vanno richiamati, sul punto, i principi espressi dalla Su- prema Corte, secondo cui “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la con- creta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a
- 9 - quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzio- ni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune espe- rienza” (così Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, l'allegazione degli attori risulta del tut- to generica, non avendo essi fornito alcuna prova in ordine al danno subito (del tutto inconducenti, sul punto, sono le pro- ve articolate), né avendo allegato circostanze dalle quali de- sumere che avrebbero sfruttato l'immobile se non fosse stato detenuto dalla convenuta.
La domanda va, pertanto, rigettata.
***
In considerazione del complessivo esito del giudizio le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutti i condividenti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione o difesa disatte- sa, così provvede:
− dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione, spiegata dagli attori;
− dichiara inammissibile la domanda di condanna al rim- borso delle migliorie, spiegata dalla convenuta;
− dichiara cessata la materia del contendere sulla doman-
- 10 - da di rilascio spiegata dagli attori;
− rigetta la domanda di “equo indennizzo” spiegata dagli attori;
− dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
− pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura.
Così deciso in Termini Imerese, in data 29/4/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Laura Petitti
- 11 -