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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 891 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( C.F. ) elettivamente domiciliato in Firenze alla Parte_1 C.F._1 via Di Novoli 97D, presso lo studio dell'Avv. CAPPETTI SMERALDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Firenze alla via Parte_2 C.F._2
Di Novoli 97D, presso lo studio dell'Avv. CAPPETTI SMERALDA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.g. n. 891/2025
Con le note depositate in data 25.03.2025 ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, Pers premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 25.04.2019, dal quale è nata la figlia
( nata a [...] in data [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 1.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
V dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza di comparizione hanno ribadito di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate e trascritte.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse della figlia minore e non sono contrarie alla legge.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
05/02/1989 ) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni di cui Parte_2 al ricorso introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 4, parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019 ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
2 R.g. n. 891/2025
di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 891 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( C.F. ) elettivamente domiciliato in Firenze alla Parte_1 C.F._1 via Di Novoli 97D, presso lo studio dell'Avv. CAPPETTI SMERALDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Firenze alla via Parte_2 C.F._2
Di Novoli 97D, presso lo studio dell'Avv. CAPPETTI SMERALDA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.g. n. 891/2025
Con le note depositate in data 25.03.2025 ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, Pers premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 25.04.2019, dal quale è nata la figlia
( nata a [...] in data [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 1.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
V dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza di comparizione hanno ribadito di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate e trascritte.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse della figlia minore e non sono contrarie alla legge.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
05/02/1989 ) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni di cui Parte_2 al ricorso introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 4, parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019 ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
2 R.g. n. 891/2025
di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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