Art. 4. (Comitati per l'edilizia scolastica)
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica.
Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a piu' Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica.
Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a piu' Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.