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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 183/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. to GAMBINO
CONCETTA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
,CP dell' per un importo di € 16.274,13, relativo al periodo di contribuzione
1/2014-12/2014 Gestione Artigiani.
Rappresentava che il suddetto avviso era scaturito dall'avviso di accertamento n. TF9010404478/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui veniva rideterminato il reddito di impresa prodotto nell'anno di imposta
2014 con recupero dell'iva a tassazione, avviso tempestivamente impugnato e ancora sub iudice. Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito opposto per carenza di elementi essenziali in quanto emesso senza essere preceduto da CP un verbale di accertamento dell' ma solo a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate e poiché privo di motivazione in ordine alla sussistenza del debito previdenziale. Eccepiva nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, in ogni caso, l'erroneità della pretesa asseritamente sproporzionata. Per i suesposti motivi, il ricorrente adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:" 1) dichiarare, previo accertamento, la nullità o l'annullabilità dell'avviso di addebito nr. 400 2022 00051749 03 000 emesso dall CP 1, Sede di Battipaglia, notificato in data 05.12.2022, relativo alla posizione contributiva per il periodo dall'01/2014 al 12/2014, per totale insussistenza dei requisiti e presupposti essenziali, per i motivi di cui al testo;
2) dichiarare, previo accertamento, la nullità o l'annullabilità dell'avviso di addebito nr. 400 2022 00051749 03 000 emesso dall' CP 1, Sede di
Battipaglia, notificato in data 05.12.2022, relativo alla posizione contributiva per il periodo dall'01/2014 al 12/2014, per omessa notifica del verbale CP_1 presupposto nonché per carenza degli elementi indispensabili alla formazione dell'obbligazione previdenziale, per i motivi di cui al testo;
3) dichiarare, previo accertamento, la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo nonché l'estinzione per decorso del termine di prescrizione della obbligazione eventualmente vantata e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullabilità o erroneità dell'avviso di addebito nr. 400 2022 00051749 03 in ogni caso, condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari di avvocato oltre Iva e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva | CP 1 e deduceva l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem essendo stato già esaminato l'accertamento del maggior debito dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno e definito con sentenza n. 2027/2021
favorevole all'amministrazione. Nel merito deduceva, che a fronte di un
Contr reddito dichiarato per l'anno 2014 di € 16.524,00, 1 -ritenuto litis consorte necessario e di cui chiedeva la chiamata in causa- aveva accertato un reddito di € 57.894,00 da cui il calcolo del contributo a percentuale dovuto per tale anno e richiesto con l'ava opposto. Deduceva altresì che nessuna prescrizione era intervenuta in quanto debitamente interrotta e sospesa dai periodi legislativamente previsti in ragione della pandemia da Covid.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso opposto con vittoria di spese.
Nelle note di trattazione scritta, parte attrice dava atto della presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022 e relativa all'avviso di accertamento n.
TF9010404478/2019.
All'udienza dell'11.04.2025, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte attrice ha proposto opposizione all'avviso di addebito nr. 40020220005174903000 con il quale gli veniva richiesta la somma di euro 16.274,13 a titolo di contributi a percentuale Gestione Artigiani, dovuti sul reddito eccedente il minimale dell'anno d'imposta 2014.
Dalla documentazione depositata risulta che tale richiesta scaturisce dall'Accertamento Unificato espletato dall'Agenzia delle Entrate n.
TF9010404478, notificato al ricorrente in data 10.12.2019, con cui, a fronte di un reddito dichiarato dal ricorrente quale titolare della ditta esercente l'attività di "Riparazione e manutenzione di estintori" - per l'anno 2014, pari ad euro 16.524,00, veniva accertato un maggior reddito di euro 57.804,00.
Di qui, i conseguenti contributi eccedenti il minimale. Tale accertamento è stato impugnato dall'odierno ricorrente con ricorso depositato il 05.05.2020 innanzi alla Commissione Tributaria di Salerno, e il giudizio si è concluso con sentenza n. 2027/2021 depositata il 12.07.2021 di rigetto del ricorso.
Al momento della presente iniziativa giudiziaria risultava pendente l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la detta sentenza.
Nelle note di trattazione scritta parte attrice ha rappresentato che il contenzioso tributario relativo all'avviso di accertamento nr. Entrate DirezioneTF9010404478/2019 emesso dall'Agenzia delle
Provinciale di Salerno era stato definito con definizione agevolata delle liti fiscali ex lege nr. 197 del 2022, depositando la relativa domanda e richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Ebbene, sugli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva, occorre ribadire le conclusioni cui è giunta la Corte regolatrice nell'interpretazione l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - di cui la nuova definizione delle lite fiscali introdotta dalla legge di bilancio 2023 ricalca lo schema- nella sua interrelazione con l'accertamento della pretesa contributiva.
La definizione concordata della lite fiscale ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia CP ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato,
e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva (cfr Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 24774 del 03/10/2019)
E' stato invero evidenziato che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale (cfr Cass. Sez. L-, Sentenza n. 21541 del 20/08/2019).
Ciò nondimeno, l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio (v., fra le altre, Cass. nr. 13463 del 2017 e nr. 19640 del 2018) costituendo, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento del fatto giuridicamente rilevante (id est: la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo).
In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso).
In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, rileva evidenziare che la parte ricorrente non ha indicato alcun elemento di segno contrario, suscettibile d'infirmare l'accertamento in questione, la cui legittimità è stata giudizialmente accertata, trascurando del tutto di contestare l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebito notificato dall' CP 1.
Ed invero, come detto, la parte ricorrente si è limitata ad eccepire la nullità dell'avviso di addebito perché non proceduto da alcun autonomo accertamento dell'ente previdenziale e la prescrizione dei crediti.
Nel caso che ci occupa, a fronte di un reddito dichiarato dal ricorrente - quale titolare della ditta esercente l'attività di “riparazione e manutenzione di estintori" per l'anno 2014, pari ad euro 16.524,00, è stato accertato un maggior reddito di euro 57.804,00. Le “spese di facchinaggio" per un imponibile complessivo pari ad € 16.969,67 ed IVA per € 3.733,33 e le "spese di pubblicità e propaganda", per un imponibile complessivo pari ad €
24.400,00 ed IVA per € 5.368,00, non sono risultate idoneamente documentate, con conseguente impossibilità di individuare l'esatta prestazione ricevuta. Nell'atto si è rappresentato che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento, devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili (Cfr. Risoluzione n. 57/E/2010).
La legittimità di tale accertamento è stata poi giudizialmente accertata con la sentenza della Commissione Tributaria in cui si legge che le spese portate in deduzione dal ricorrente risultavano "non idoneamente documentate per gravi carenze che non consentono di individuare l'esatta prestazione ricevuta e che quindi sono state legittimamente recuperate a tassazione...>>, fermo restando la sproporzione tra reddito di impresa percepito e ammontare delle spese dedotte, per cui l'ufficio ha contestato correttamente «...l'inerenza del costo sotto il profilo quantitativo, ossia della congruità della spesa sostenuta in relazione al volume d'affari, agli eventuali benefici proporzionali, al bacino di utenza del soggetto sponsorizzato, concludendo per la indeducibilità del costo di sponsorizzazione".
Pertanto, tale accertamento, che costituisce applicazione di parametri matematici, volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, è sufficiente a suffragare la pretesa contributiva, in quanto non è stato contraddetto da prove di sorta (cfr anche Cass. 21308/2023).
Ne consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
Quanto alla eccepita nullità dell'avviso di addebito opposto perché non proceduto da un verbale di accertamento dell'Ente previdenziale, la stessa va disattesa per le seguenti ragioni.
Come, altresì, chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. nr. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle
Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti;
l'art. 1, del d. lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che [...] devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».
Ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998),
l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti,
richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da
.CP trasmettere successivamente all' e, in caso di mancato pagamento, CP procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d.lgs. n.462 del 1997).
Si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' CP 1, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' CP 3 (cfr. anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106
del 2011, art. 7, comma 2, lett. t).
Del resto, già con Cass. nr. 8379 del 2014, la Suprema Corte aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Come già detto, l'avviso opposto afferisce al pagamento dei contributi c.d a percentuale o eccedenti il minimale relativi all'anno 2014, quali conseguenti al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate. In punto di prescrizione, rileva evidenziare che, in tema di contributi eccedenti il minimale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto avente solo efficacia
.CP interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cfr Cass. Sez. L-, Sentenza n. 13463 del 29/05/2017; Cass.
19640/2018).
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass.
22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054, richiamate da
Cass. 27950/2018).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' CP_1
E' altresì consoldiato l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui "in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' CP_1, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' CP 1 (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 17769 del 08/09/2015 Sez. L -
Sentenza 13463 del 29/05/2017 n.
Sez. L , Sentenza n. 19640 del 24/07/2018; Sez. L-, Sentenza n. 18140 d el 31/08/2020).
Ebbene, dal momento che i contributi in esame vanno pagati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, e che i contributi eccedenti il minimale per l'anno 2014 avrebbero dovuto essere pagati entro il 6 luglio 2015 (senza alcuna maggiorazione) ovvero dal
7 luglio 2015 al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40% (come previsto dal DPCM 9.06.2015) con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale al 6.07.2020, tale termine è stato validamente interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate del
10.12.2019.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando la sostanziale complessità delle questione di diritto trattate.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell CP_1, di 1/3 delle spese processuali che liquida per intero in euro 2.697,00; compensa tra le parti i restanti
2/3 delle spese processuali
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
000 emesso dall' CP 1, Sede di Battipaglia, notificato in data 05.12.2022, relativo alla posizione contributiva per il periodo dall'01/2014 al 12/2014; 4)