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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1542/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1951/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3247/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI DECAD. n. TY7CR2J00067/2019 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl, in persona del R.LRappresentante_1 difesa dal sig. dott. Nominativo_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 04.01.2020 e depositato/inviato il 22.01.2020,
contro
A.E. SR, impugna l'atto di decadenza n. TY7CR2J00067/2019, che dichiara notificato il 05.11.2019, di Euro 57.377,75, per omissione versamento IVA a seguito estrazione da deposito IVA (art. 50bis, comma 6, DL 331/1993 e art. 2 DM
23.02.2017), chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per carenza di motivazione, per inesistenza del debito d'imposta contestato, per errore nella rappresentazione dei fatti e violazione art. 56 dpr 633/72 ed altre norme e per inesistenza del presupposto per la applicazione.
Produce ricorso e i documenti depositati al momento della costituzione in giudizio.
A.E. si è costituita in data 04.03.2020, contesta i motivi di ricorso e conclude per il rigetto.
Produce come da sua costituzione.
All'udienza del 22.06.2022 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso rinviato emergendo possibilità di conciliazione extragiudiziale e per tale ragione si concede termine alle parti fino al 15.09.2022 per formalizzare una conciliazione da depositarsi entro gg. 10 prima liberi, termine perentorio, dell'udienza di rinvio che fissa al 28.09.2022-
Parte ricorrente in data 15.09.2022 ha depositato memoria difensiva in uno a documentazione tra cui sua proposta di conciliazione del 03.09.2022, proponendo “l'annullamento della sanzione e la conseguente cessazione della controversia pendente. Spese compensate”, e riscontro di A.E. (ndr., atto n. 86686 del
12.09.2022) che sostanzialmente non ha accolto la proposta.
Parte resistente nulla ha depositato nel termine.
All'udienza del 28.09.2022 il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Osserva preliminarmente il Collegio che la proposta conciliativa di parte ricorrente tendente all'annullamento della sanzione non è stata accolta da A.E.. Emerge dall'atto impugnato, nella esposizione del fatto, che la ricorrente aveva presentato il modello di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità di cui all'art. 2, comma 1, DM 23.02.2017 relativo ai dati di estrazione da deposito IVA e che detta dichiarazione non è stata, espressamente, rigettata.
Solo successivamente la Ufficio Controlli ha riscontrato irregolarità in ordine alla sussistenza del requisito e in particolare in ordine a quello di cui alla lettera b) perché nelle liquidazioni 2015 risultavano saldi di imposta non versati.
Che parte ricorrente, “facendo seguito alla liquidazione dell'Ufficio, in data 24.07.2017… ha presentato dichiarazione integrativa n. 09501353413 – 0000001 del 24.07.2017, liquidata il 17.12.2018, ha effettuato il versamento in data 30.01.2019”.
Con l'atto impugnato ha invitato al pagamento, per competenza 2018, di Euro 57.377,75 più interessi per
Euro 744,02 irrogando sanzione per Euro 17.213,33.
Che il ricorrente in data 30.01.2019 effettuava un versamento di Euro 44.274,80 a seguito la comunicazione n. 0005130416475- versione 2 inviata da A.E. in data 17.01.2019.
Da quanto sopra al Collegio appare fondata, anche sulla base di quanto prodotto in atti, la doglianza di parte ricorrente che in definitiva ha comunque chiesto in proposta di conciliazione l'annullamento delle sanzioni.
Da quanto sopra, ed in parziale accoglimento, conferma le imposte richieste da A.E. ma depurate dai versamenti effettuati dal ricorrente, e annulla le sanzioni ricorrendo in ogni caso due ipotesi non punibilità di cui all'art. 6 dlgs n. 472/97 (ndr., condizioni di incertezza e mancato pregiudizio alle azioni di controllo).
Le spese si compensano.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 31 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 23 febbraio 2017; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50-bis, commi 4 e 6 del D.L. n. 331/1993; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997; 4) Violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 5) Errata motivazione.
Con l'atto per cui è causa, l'Ufficio Controlli ha recuperato a tassazione l'IVA pari ad euro 57.377,75 dovuta sulle estrazioni di merci dal Deposito IVA, considerata la falsità della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” che il Contribuente aveva emesso in data 31 maggio 2018, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, per attestare - come previsto dall'art. 3 del D.M. 23 febbraio 2017 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. citato. Contestualmente l'Ufficio ha irrogato la sanzione di euro 17.213,33. Nella fattispecie per cui è causa, alla data del 31 maggio 2018 in cui è stata emessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. art. 3, D.M. citato) la Società aveva un debito IVA per il periodo d'imposta 2015 di cui non poteva non essere a conoscenza trattandosi di Imposte dichiarate e non versate.
Ed invero, la Società in data 14 marzo 2016 aveva presentato il Modello Unico 2016, relativo al periodo d'imposta 2015, indicando al Rigo VL38 una IVA dovuta pari ad euro 28.692,00.
Con liquidazione automatizzata, l'Ufficio aveva ridotto l'ammontare dei versamenti periodici esposti dalla
Società in misura pari ad euro 128.772,00 correggendoli in euro 116.134,00.
Conseguentemente l'IVA dovuta ammontava ad euro 41.330,00 in luogo di euro 28.692,00 dichiarati dalla
Società. Successivamente, il Contribuente aveva presentato, in data 24 aprile 2017, una dichiarazione integrativa per il medesimo periodo d'imposta 2015, esponendo una IVA dovuta pari ad euro 38.763,00, liquidata dall'Ufficio con un ammontare finale di pari importo.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3247/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 1 e depositata il 29
Settembre 2022.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'art. 50-bis D. L.331/1993 disciplina, tra l'altro, l'estrazione dei beni dal deposito IVA;
il D. M.23 febbraio
2017 regola i casi e le modalità in cui, in sede di estrazione, il soggetto è tenuto alla prestazione di garanzia ovvero può evitarla in presenza di determinati requisiti. In particolare: l'art.2, comma 1, D. M.23 febbraio
2017 individua i requisiti di affidabilità; l'art.2, comma 1, lett. b) richiede la esecuzione dei versamenti (se dovuti) relativi all'IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione;
l'art.3 prevede l'onere dell'operatore “affidabile” di rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. Nel caso di specie è pacifico in atti (ed espressamente valorizzato anche dal primo giudice) che alla data del 31/05/2018 il debito IVA 2015 non risultava integralmente versato, essendo stato saldato solo il 30/01/2019. Ne discende che non sussisteva il requisito di cui alla lett. b), con conseguente non spettanza dell'esonero connesso alla dichiarazione sostitutiva e legittimità dell'intervento recuperatorio. Tale premessa fattuale e giuridica, peraltro, è coerente con la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto dovuta l'imposta recuperata.
Il primo giudice ha annullato integralmente la sanzione richiamando: “condizioni di incertezza”; “mancato pregiudizio alle azioni di controllo”. Il Collegio ritiene che tali affermazioni non siano idonee a sorreggere l'annullamento della sanzione nel caso concreto. L'art. 6, comma 2, D. Lgs.472/1997 esclude la punibilità quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma. Nel caso in esame: la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. M.23 febbraio 2017 è formulata in modo chiaro e vincolante;
la condizione richiesta (integrale esecuzione dei versamenti dovuti) è fattuale e verificabile;
l'inadempimento riguarda un debito IVA dichiarato e non versato alla data dell'estrazione, circostanza che, per la sua natura, non è riconducibile ad equivoci interpretativi della norma. Ne consegue che non ricorrono obiettive condizioni di incertezza tali da rendere non punibile la condotta. Il mero richiamo all'assenza di pregiudizio per le attività di controllo non integra di per sé, un'esimente generalizzata. In ogni caso, nel caso concreto: la dichiarazione sostitutiva ha consentito alla contribuente di avvalersi di un regime più favorevole (esonero dagli adempimenti di garanzia), sulla base dell'attestazione di un requisito non posseduto al momento rilevante;
la circostanza che l'Ufficio abbia successivamente accertato la mancanza del requisito non elimina l'illecito né trasforma automaticamente la violazione in una mera irregolarità innocua.
L'annullamento della sanzione, a fronte della confermata fondatezza della ripresa impositiva, determina altresì un esito logicamente incoerente in assenza di specifica ricostruzione delle ragioni di non punibilità.
La sentenza impugnata, sul punto decisivo dell'esclusione delle sanzioni, si limita ad un richiamo assertivo a due clausole generali (incertezza e mancato pregiudizio), senza: indicare quali elementi concreti integrerebbero l'incertezza interpretativa;
spiegare perché la violazione non avrebbe rilevanza sanzionatoria pur in presenza di requisito mancante;
esplicitare un percorso argomentativo coerente con i presupposti applicativi dell'art.6 D. Lgs.472/1997. Tale motivazione non soddisfa l'onere di cui all'art. 36 D. Lgs.546/1992
e ai principi generali sulla necessaria intellegibilità del ragionamento decisorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il primo grado ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1951/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3247/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI DECAD. n. TY7CR2J00067/2019 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl, in persona del R.LRappresentante_1 difesa dal sig. dott. Nominativo_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 04.01.2020 e depositato/inviato il 22.01.2020,
contro
A.E. SR, impugna l'atto di decadenza n. TY7CR2J00067/2019, che dichiara notificato il 05.11.2019, di Euro 57.377,75, per omissione versamento IVA a seguito estrazione da deposito IVA (art. 50bis, comma 6, DL 331/1993 e art. 2 DM
23.02.2017), chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per carenza di motivazione, per inesistenza del debito d'imposta contestato, per errore nella rappresentazione dei fatti e violazione art. 56 dpr 633/72 ed altre norme e per inesistenza del presupposto per la applicazione.
Produce ricorso e i documenti depositati al momento della costituzione in giudizio.
A.E. si è costituita in data 04.03.2020, contesta i motivi di ricorso e conclude per il rigetto.
Produce come da sua costituzione.
All'udienza del 22.06.2022 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso rinviato emergendo possibilità di conciliazione extragiudiziale e per tale ragione si concede termine alle parti fino al 15.09.2022 per formalizzare una conciliazione da depositarsi entro gg. 10 prima liberi, termine perentorio, dell'udienza di rinvio che fissa al 28.09.2022-
Parte ricorrente in data 15.09.2022 ha depositato memoria difensiva in uno a documentazione tra cui sua proposta di conciliazione del 03.09.2022, proponendo “l'annullamento della sanzione e la conseguente cessazione della controversia pendente. Spese compensate”, e riscontro di A.E. (ndr., atto n. 86686 del
12.09.2022) che sostanzialmente non ha accolto la proposta.
Parte resistente nulla ha depositato nel termine.
All'udienza del 28.09.2022 il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Osserva preliminarmente il Collegio che la proposta conciliativa di parte ricorrente tendente all'annullamento della sanzione non è stata accolta da A.E.. Emerge dall'atto impugnato, nella esposizione del fatto, che la ricorrente aveva presentato il modello di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità di cui all'art. 2, comma 1, DM 23.02.2017 relativo ai dati di estrazione da deposito IVA e che detta dichiarazione non è stata, espressamente, rigettata.
Solo successivamente la Ufficio Controlli ha riscontrato irregolarità in ordine alla sussistenza del requisito e in particolare in ordine a quello di cui alla lettera b) perché nelle liquidazioni 2015 risultavano saldi di imposta non versati.
Che parte ricorrente, “facendo seguito alla liquidazione dell'Ufficio, in data 24.07.2017… ha presentato dichiarazione integrativa n. 09501353413 – 0000001 del 24.07.2017, liquidata il 17.12.2018, ha effettuato il versamento in data 30.01.2019”.
Con l'atto impugnato ha invitato al pagamento, per competenza 2018, di Euro 57.377,75 più interessi per
Euro 744,02 irrogando sanzione per Euro 17.213,33.
Che il ricorrente in data 30.01.2019 effettuava un versamento di Euro 44.274,80 a seguito la comunicazione n. 0005130416475- versione 2 inviata da A.E. in data 17.01.2019.
Da quanto sopra al Collegio appare fondata, anche sulla base di quanto prodotto in atti, la doglianza di parte ricorrente che in definitiva ha comunque chiesto in proposta di conciliazione l'annullamento delle sanzioni.
Da quanto sopra, ed in parziale accoglimento, conferma le imposte richieste da A.E. ma depurate dai versamenti effettuati dal ricorrente, e annulla le sanzioni ricorrendo in ogni caso due ipotesi non punibilità di cui all'art. 6 dlgs n. 472/97 (ndr., condizioni di incertezza e mancato pregiudizio alle azioni di controllo).
Le spese si compensano.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 31 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 23 febbraio 2017; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50-bis, commi 4 e 6 del D.L. n. 331/1993; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997; 4) Violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 5) Errata motivazione.
Con l'atto per cui è causa, l'Ufficio Controlli ha recuperato a tassazione l'IVA pari ad euro 57.377,75 dovuta sulle estrazioni di merci dal Deposito IVA, considerata la falsità della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” che il Contribuente aveva emesso in data 31 maggio 2018, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, per attestare - come previsto dall'art. 3 del D.M. 23 febbraio 2017 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. citato. Contestualmente l'Ufficio ha irrogato la sanzione di euro 17.213,33. Nella fattispecie per cui è causa, alla data del 31 maggio 2018 in cui è stata emessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. art. 3, D.M. citato) la Società aveva un debito IVA per il periodo d'imposta 2015 di cui non poteva non essere a conoscenza trattandosi di Imposte dichiarate e non versate.
Ed invero, la Società in data 14 marzo 2016 aveva presentato il Modello Unico 2016, relativo al periodo d'imposta 2015, indicando al Rigo VL38 una IVA dovuta pari ad euro 28.692,00.
Con liquidazione automatizzata, l'Ufficio aveva ridotto l'ammontare dei versamenti periodici esposti dalla
Società in misura pari ad euro 128.772,00 correggendoli in euro 116.134,00.
Conseguentemente l'IVA dovuta ammontava ad euro 41.330,00 in luogo di euro 28.692,00 dichiarati dalla
Società. Successivamente, il Contribuente aveva presentato, in data 24 aprile 2017, una dichiarazione integrativa per il medesimo periodo d'imposta 2015, esponendo una IVA dovuta pari ad euro 38.763,00, liquidata dall'Ufficio con un ammontare finale di pari importo.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3247/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 1 e depositata il 29
Settembre 2022.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'art. 50-bis D. L.331/1993 disciplina, tra l'altro, l'estrazione dei beni dal deposito IVA;
il D. M.23 febbraio
2017 regola i casi e le modalità in cui, in sede di estrazione, il soggetto è tenuto alla prestazione di garanzia ovvero può evitarla in presenza di determinati requisiti. In particolare: l'art.2, comma 1, D. M.23 febbraio
2017 individua i requisiti di affidabilità; l'art.2, comma 1, lett. b) richiede la esecuzione dei versamenti (se dovuti) relativi all'IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione;
l'art.3 prevede l'onere dell'operatore “affidabile” di rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. Nel caso di specie è pacifico in atti (ed espressamente valorizzato anche dal primo giudice) che alla data del 31/05/2018 il debito IVA 2015 non risultava integralmente versato, essendo stato saldato solo il 30/01/2019. Ne discende che non sussisteva il requisito di cui alla lett. b), con conseguente non spettanza dell'esonero connesso alla dichiarazione sostitutiva e legittimità dell'intervento recuperatorio. Tale premessa fattuale e giuridica, peraltro, è coerente con la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto dovuta l'imposta recuperata.
Il primo giudice ha annullato integralmente la sanzione richiamando: “condizioni di incertezza”; “mancato pregiudizio alle azioni di controllo”. Il Collegio ritiene che tali affermazioni non siano idonee a sorreggere l'annullamento della sanzione nel caso concreto. L'art. 6, comma 2, D. Lgs.472/1997 esclude la punibilità quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma. Nel caso in esame: la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. M.23 febbraio 2017 è formulata in modo chiaro e vincolante;
la condizione richiesta (integrale esecuzione dei versamenti dovuti) è fattuale e verificabile;
l'inadempimento riguarda un debito IVA dichiarato e non versato alla data dell'estrazione, circostanza che, per la sua natura, non è riconducibile ad equivoci interpretativi della norma. Ne consegue che non ricorrono obiettive condizioni di incertezza tali da rendere non punibile la condotta. Il mero richiamo all'assenza di pregiudizio per le attività di controllo non integra di per sé, un'esimente generalizzata. In ogni caso, nel caso concreto: la dichiarazione sostitutiva ha consentito alla contribuente di avvalersi di un regime più favorevole (esonero dagli adempimenti di garanzia), sulla base dell'attestazione di un requisito non posseduto al momento rilevante;
la circostanza che l'Ufficio abbia successivamente accertato la mancanza del requisito non elimina l'illecito né trasforma automaticamente la violazione in una mera irregolarità innocua.
L'annullamento della sanzione, a fronte della confermata fondatezza della ripresa impositiva, determina altresì un esito logicamente incoerente in assenza di specifica ricostruzione delle ragioni di non punibilità.
La sentenza impugnata, sul punto decisivo dell'esclusione delle sanzioni, si limita ad un richiamo assertivo a due clausole generali (incertezza e mancato pregiudizio), senza: indicare quali elementi concreti integrerebbero l'incertezza interpretativa;
spiegare perché la violazione non avrebbe rilevanza sanzionatoria pur in presenza di requisito mancante;
esplicitare un percorso argomentativo coerente con i presupposti applicativi dell'art.6 D. Lgs.472/1997. Tale motivazione non soddisfa l'onere di cui all'art. 36 D. Lgs.546/1992
e ai principi generali sulla necessaria intellegibilità del ragionamento decisorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il primo grado ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)