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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5679 /2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Porti Parte_1 C.F._1
n. 38, presso e nello studio dell'Avv. NETTI RICCARDO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. STRADA PAOLA del Foro di Vicenza e dell'Avv. TOMMASO FANTUZ del foro di Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'efficacia dell'atto di precetto opposto sussistendo i gravi motivi, sospendere l'esecuzione eventualmente in corso;
nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità del titolo e del precetto in forza del quale la ha agito, in ragione della nullità delle fideiussioni dedotta in via Controparte_1
d'eccezione, poste a fondamento degli stessi atti, dichiarare l'insussistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore e l'insussistenza del preteso credito vantato nei suoi confronti e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. è libero da ogni obbligo di Parte_1 pagamento per le obbligazioni assunte da verso Parte_2 Controparte_1 attesa la nullità delle fideiussioni, conseguentemente, revocare o comunque dichiarare nullo e/o
[...] comunque inefficace il titolo e il precetto opposto nei confronti dell'opponente in virtù di tutte le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: accertata e dichiarata l'esistenza di un contrasto di giudicati tra il titolo in forza del quale ha agito - il d.i. n. 1494/2014 - e la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza n. 1896/2018 del 06.08.2018 ottenuta dal confideiussore dell'attore opponente, accertare che la sentenza n. 1896/2018 ha efficacia riflessa nei confronti del Sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che l'esposizione del medesimo è contenuta nei limiti della seconda fideiussione del 18.04.2012
- ovvero euro 30.000,00 - comunque accertando e dichiarando, in ragione delle nullità delle fideiussioni dedotta in via d'eccezione, che il Sig. nulla deve a Parte_1 Controparte_1
a titolo di pagamento per le obbligazioni assunte e inadempiute da Parte_2 in ogni caso: condannare a restituire tutte le somme che, per effetto Controparte_1 dell'iniziativa esecutiva avversaria, l'odierno attore dovesse mai versare a controparte e al risarcimento del danno derivante dalla vendita dell'immobile di sua titolarità corrispondente al valore della quota del bene immobile pignorato e a tutte le altre voci accessorie;
condannare altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa da parte del Giudice per le ragioni esposte nel presente atto;
con vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione in favore del difensore dei compensi non percepiti e delle spese che dichiara di aver anticipato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di parte attrice di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; rigettare l'istanza di parte attrice di nullità del titolo azionato e dell'opposto atto di precetto in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il titolo e l'opposto atto di precetto;
pagina 2 di 8 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità dell'opposto atto di precetto, condannare
al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 70.312,31 oltre agli interessi sino al saldo, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso rigettando la domanda avversaria di risarcimento del danno nonché la domanda di restituzione delle somme, dichiarando in ogni caso la validità e l'efficacia della garanzia fideiussoria rilasciata da;
Parte_1 in ogni caso: condannare altresì gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 7.9.2023 per € 70.312,31 – in forza del decreto ingiuntivo n. 1494/2014 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23.4.2014. L'opponente esponeva che le fideiussioni da lui rilasciate in favore di vale a dire quella fino a € 100.000,00 del 28.10.2011 e quella Parte_2
fino a € 30.000,00 del 18.4.2012, erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello ABI-2003, sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore deve recuperare il credito, con conseguente liberazione dei garanti nel caso di specie, poiché la Banca convenuta, a fronte della revoca degli affidamenti in data 23.7.2013, aveva depositato il ricorso monitorio solo in data 13.3.2014; che comunque il decreto ingiuntivo era stato opposto dall'altro cofideiussore ingiunto, , il quale aveva ottenuto la riduzione della propria esposizione Persona_1
debitoria entro il limite di € 30.000,00 perché il giudice dell'opposizione aveva ritenuto che la seconda fideiussione fosse sostitutiva di quella precedentemente rilasciata;
che di tale sentenza passata in giudicato, in forza della sua efficacia riflessa riconosciutale dalla giurisprudenza maggioritaria, poteva valersi anche il cofideiussore;
che la opposta, non avendo tenuto conto di tale circostanza, doveva CP_1
essere condannata al risarcimento del danno causato dall'instaurazione di una lite temeraria. Parte_1
chiedeva quindi: che in via principale venisse dichiarata, in ragione della nullità delle fideiussioni
[...]
in atti, la nullità del titolo e del precetto, l'insussistenza del credito ex adverso preteso e l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per il recupero dello stesso;
che in via subordinata venisse ridotta la sua esposizione debitoria, previo accertamento del contrasto tra giudicati;
che in ogni caso venisse pronunciata la condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Costituitasi in giudizio, replicava: che l'eccezione di nullità delle Controparte_1
fideiussioni poste a fondamento dell'ingiunzione monitoria era inammissibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione; che in ogni caso la prima fideiussione era specifica, per cui non suscettibile di incorrere nella nullità eccepita;
che entrambe le fideiussioni erano successive all'intesa anticoncorrenziale sanzionata, per cui l'opponente avrebbe dovuto dimostrare la perdurante diffusione uniforme, anche in epoca successiva, del medesimo schema fideiussorio;
che la nullità non riguarderebbe in ogni caso l'intero testo contrattuale, ma solo le clausole censurate;
che nello specifico l'unica di dette clausole dotata di rilevanza applicativa sarebbe in astratto quella derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale tuttavia risultava in concreto rispettato poiché per effetto delle pattuizioni tra le parti aveva valenza interruttiva del termine medesimo anche la diffida stragiudiziale, inoltrata nel caso di specie;
che ad ogni modo non era legittimato a formulare tali contestazioni in quanto, essendo Parte_1
socio e amministratore di non rivestiva la qualifica di consumatore;
che alcun Parte_2
contrasto di giudicati si poteva infine ravvisare tra pronunce relative a fideiussioni diverse. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente eccepiva il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla controparte ed eccepiva altresì l'ulteriore nullità delle fideiussioni perché finalizzate non a garantire le obbligazioni assunte da ma Parte_2
piuttosto a consentire alla stessa di ottenere un finanziamento bancario, con conseguente liberazione del fideiussore anche ai sensi dell'art. 1955 c.c., mentre la Banca opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per mancata instaurazione ante causam della procedura di mediazione obbligatoria, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo e del precetto opposto, avanzata ex art. 615 c.p.c. da Parte_1
, negava implicitamente la sussistenza dei presupposti per consentire all'opponente di proporre
[...]
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., escludeva che il presente procedimento fosse sottoposto alla condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 e rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente. Così, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare di difetto della titolarità attiva del pagina 4 di 8 credito in capo a Controparte_1
Tale eccezione è ammissibile, nonostante il rilievo di tardività formulato dalla medesima nella sua CP_1
seconda memoria integrativa, in quanto proponibile in ogni fase del giudizio senza preclusioni processuali (Cass. n. 16814/2024). L'eccezione medesima è tuttavia infondata, in quanto - in replica - la
Banca opposta ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito per cui è causa, a seguito della fusione per incorporazione della precedente creditrice, (doc. 6 Controparte_2
Banca).
Passando ad esaminare il merito della controversia, va invece rigettato il primo motivo di opposizione perché l'eccezione di nullità del contratto fideiussorio che costituisce il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivo, con valenza di giudicato, doveva essere sollevata nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo, non potendo più invece costituire oggetto di opposizione al conseguente precetto o all'esecuzione successivamente avviata. Tanto vale anche nel caso di specie, non potendo pretendere di proporre opposizione tardiva al Parte_1
provvedimento monitorio sulla scorta di quanto statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 9479/2023: lo stesso infatti non ha assunto la qualifica di consumatore al momento della sottoscrizione delle fideiussioni de quibus, in quanto ricopriva il ruolo di socio della società garantita (doc. 4 . Tale qualifica, cui nell'immediatezza si sarebbe aggiunta CP_1
anche la qualifica di amministratore di fa presumere nel caso di specie che il garante Parte_2
non agisse per cause indipendenti dalla qualifica professionali eventualmente rivestita, ma agisse anzi proprio perché titolare diretto di un interesse al finanziamento della società (una start up, come indicato dallo stesso opponente – cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale) per l'avvio della sua attività imprenditoriale. E la difesa attorea nulla ha allegato né prodotto né chiesto di provare, al fine di dimostrare l'insussistenza della qualifica consumeristica che invece ritiene l'odierno giudicante di ravvisare ex actis.
Nemmeno coglie nel segno l'argomentazione attorea secondo cui ha peraltro Parte_1
firmato personalmente la fideiussione, non in veste di socio o legale rappresentante della società, come risulta anche dal testo della fideiussione” (cfr. pag. 5 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in quanto
– per gli stessi connotati intrinseci dell'istituto giuridico in questione – il socio fideiussore in ogni caso non potrebbe prestare garanzia se non appunto personalmente, ossia impegnando il proprio patrimonio pagina 5 di 8 personale: non certo con il patrimonio sociale, già vincolato all'adempimento dell'obbligazione principale per effetto della sua assunzione da parte della società medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c. (in altri termini, il patrimonio sociale è vincolato per effetto del mero insorgere dell'obbligazione, mentre il patrimonio personale del fideiussore è vincolato specificamente per effetto dell'assunzione della posizione di garante della società).
Parimenti, l'odierno attore, non avendo proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, è decaduto dalla facoltà di proporre qualsiasi altra eccezione di nullità dei contratti fideiussori o qualsiasi ulteriore eccezione di liberazione dalla garanzia ex art. 1955 c.c. (non potendosi tralasciare di considerare, comunque, che tale ultima eccezione è stata sollevata dall'opponente per la prima volta solo nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., e peraltro infondatamente, in quanto la circostanza per cui un finanziamento non sarebbe stato in tesi erogato in assenza della fideiussione prestata da un terzo non destituisce la predetta fideiussione di merito giuridico e non impedisce la realizzazione della funzione tipica dell'istituto, che è appunto quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione principale destinata a scaturire dal citato finanziamento).
Il secondo motivo di opposizione risulta parimenti inaccoglibile.
Il giudicato formatosi a conclusione del giudizio di opposizione instaurato da avverso il Persona_1
medesimo decreto ingiuntivo che era stato notificato anche all'odierno opponente avrebbe potuto dispiegare la sua efficacia riflessa nei confronti di , secondo la giurisprudenza anche Parte_1
da questi richiamata, solo nell'ipotesi in cui nei suoi confronti non si fosse già formato un ulteriore e diverso giudicato. Nel caso di specie, invece, la mancata opposizione di al Parte_1
provvedimento monitorio ha reso il decreto ingiuntivo de quo agitur definitivo nei suoi confronti, impedendogli di avvalersi degli effetti di cui all'art. 1306, c. 2, c.c.
Come ribadito infatti anche dall'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale, in composizione collegiale, all'esito del procedimento per reclamo promosso avverso il provvedimento di diniego della sospensione ex art. 615 c.p.c. pronunciato da questo Giudice: “Il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dal debitore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore prevista dall'art. 1306, c. 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato
pagina 6 di 8 direttamente formatosi nei suoi riguardi” (Cass. n. 22696/2015; Cass. n. 7881/2003; Cass. n.
11251/1990).
È del tutto irrilevante nel presente giudizio, quindi, che aliunde sia stato accertato che il limite complessivo della garanzia prestata dai soci fideiussori in favore di fosse di € Parte_2
30.000,00 anziché di misura maggiore.
Da quanto sopra esposto, discende l'infondatezza anche della domanda svolta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: nessuna responsabilità per lite temeraria può essere ravvisata nella mancata menzione delle azioni recuperatorie intraprese dalla Banca nei confronti del cofideiussore , in quanto Persona_1
attiene al piano meramente esecutivo la verifica del rispetto del limite di valore del credito posto in esecuzione, al fine di evitare che al creditore venga complessivamente attribuito un valore maggiore di quello pertinente al suo diritto.
L'opposizione va dunque complessivamente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. Parte_1
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Parimenti in forza del principio della soccombenza, le spese di lite del procedimento per reclamo, che risultavano rimesse al merito, vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in Parte_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base al medesimo scaglione di riferimento per valore, ma delle cause di natura cautelare, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non esperita, e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, in ragione della medesimezza dell'oggetto del contendere, nonché per la fase decisoria, stante la discussione della causa in unica udienza, senza deposito di ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e ogni domanda proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato a in data 7.9.2023; Parte_1
pagina 7 di 8 3. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del procedimento per reclamo, liquidate in € 3.214,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 7 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Porti Parte_1 C.F._1
n. 38, presso e nello studio dell'Avv. NETTI RICCARDO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio P.IVA_1
dell'Avv. STRADA PAOLA del Foro di Vicenza e dell'Avv. TOMMASO FANTUZ del foro di Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'efficacia dell'atto di precetto opposto sussistendo i gravi motivi, sospendere l'esecuzione eventualmente in corso;
nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità del titolo e del precetto in forza del quale la ha agito, in ragione della nullità delle fideiussioni dedotta in via Controparte_1
d'eccezione, poste a fondamento degli stessi atti, dichiarare l'insussistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore e l'insussistenza del preteso credito vantato nei suoi confronti e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. è libero da ogni obbligo di Parte_1 pagamento per le obbligazioni assunte da verso Parte_2 Controparte_1 attesa la nullità delle fideiussioni, conseguentemente, revocare o comunque dichiarare nullo e/o
[...] comunque inefficace il titolo e il precetto opposto nei confronti dell'opponente in virtù di tutte le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: accertata e dichiarata l'esistenza di un contrasto di giudicati tra il titolo in forza del quale ha agito - il d.i. n. 1494/2014 - e la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza n. 1896/2018 del 06.08.2018 ottenuta dal confideiussore dell'attore opponente, accertare che la sentenza n. 1896/2018 ha efficacia riflessa nei confronti del Sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che l'esposizione del medesimo è contenuta nei limiti della seconda fideiussione del 18.04.2012
- ovvero euro 30.000,00 - comunque accertando e dichiarando, in ragione delle nullità delle fideiussioni dedotta in via d'eccezione, che il Sig. nulla deve a Parte_1 Controparte_1
a titolo di pagamento per le obbligazioni assunte e inadempiute da Parte_2 in ogni caso: condannare a restituire tutte le somme che, per effetto Controparte_1 dell'iniziativa esecutiva avversaria, l'odierno attore dovesse mai versare a controparte e al risarcimento del danno derivante dalla vendita dell'immobile di sua titolarità corrispondente al valore della quota del bene immobile pignorato e a tutte le altre voci accessorie;
condannare altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa da parte del Giudice per le ragioni esposte nel presente atto;
con vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione in favore del difensore dei compensi non percepiti e delle spese che dichiara di aver anticipato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di parte attrice di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; rigettare l'istanza di parte attrice di nullità del titolo azionato e dell'opposto atto di precetto in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il titolo e l'opposto atto di precetto;
pagina 2 di 8 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità dell'opposto atto di precetto, condannare
al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 70.312,31 oltre agli interessi sino al saldo, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso rigettando la domanda avversaria di risarcimento del danno nonché la domanda di restituzione delle somme, dichiarando in ogni caso la validità e l'efficacia della garanzia fideiussoria rilasciata da;
Parte_1 in ogni caso: condannare altresì gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 7.9.2023 per € 70.312,31 – in forza del decreto ingiuntivo n. 1494/2014 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23.4.2014. L'opponente esponeva che le fideiussioni da lui rilasciate in favore di vale a dire quella fino a € 100.000,00 del 28.10.2011 e quella Parte_2
fino a € 30.000,00 del 18.4.2012, erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello ABI-2003, sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore deve recuperare il credito, con conseguente liberazione dei garanti nel caso di specie, poiché la Banca convenuta, a fronte della revoca degli affidamenti in data 23.7.2013, aveva depositato il ricorso monitorio solo in data 13.3.2014; che comunque il decreto ingiuntivo era stato opposto dall'altro cofideiussore ingiunto, , il quale aveva ottenuto la riduzione della propria esposizione Persona_1
debitoria entro il limite di € 30.000,00 perché il giudice dell'opposizione aveva ritenuto che la seconda fideiussione fosse sostitutiva di quella precedentemente rilasciata;
che di tale sentenza passata in giudicato, in forza della sua efficacia riflessa riconosciutale dalla giurisprudenza maggioritaria, poteva valersi anche il cofideiussore;
che la opposta, non avendo tenuto conto di tale circostanza, doveva CP_1
essere condannata al risarcimento del danno causato dall'instaurazione di una lite temeraria. Parte_1
chiedeva quindi: che in via principale venisse dichiarata, in ragione della nullità delle fideiussioni
[...]
in atti, la nullità del titolo e del precetto, l'insussistenza del credito ex adverso preteso e l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per il recupero dello stesso;
che in via subordinata venisse ridotta la sua esposizione debitoria, previo accertamento del contrasto tra giudicati;
che in ogni caso venisse pronunciata la condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Costituitasi in giudizio, replicava: che l'eccezione di nullità delle Controparte_1
fideiussioni poste a fondamento dell'ingiunzione monitoria era inammissibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione; che in ogni caso la prima fideiussione era specifica, per cui non suscettibile di incorrere nella nullità eccepita;
che entrambe le fideiussioni erano successive all'intesa anticoncorrenziale sanzionata, per cui l'opponente avrebbe dovuto dimostrare la perdurante diffusione uniforme, anche in epoca successiva, del medesimo schema fideiussorio;
che la nullità non riguarderebbe in ogni caso l'intero testo contrattuale, ma solo le clausole censurate;
che nello specifico l'unica di dette clausole dotata di rilevanza applicativa sarebbe in astratto quella derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale tuttavia risultava in concreto rispettato poiché per effetto delle pattuizioni tra le parti aveva valenza interruttiva del termine medesimo anche la diffida stragiudiziale, inoltrata nel caso di specie;
che ad ogni modo non era legittimato a formulare tali contestazioni in quanto, essendo Parte_1
socio e amministratore di non rivestiva la qualifica di consumatore;
che alcun Parte_2
contrasto di giudicati si poteva infine ravvisare tra pronunce relative a fideiussioni diverse. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente eccepiva il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla controparte ed eccepiva altresì l'ulteriore nullità delle fideiussioni perché finalizzate non a garantire le obbligazioni assunte da ma Parte_2
piuttosto a consentire alla stessa di ottenere un finanziamento bancario, con conseguente liberazione del fideiussore anche ai sensi dell'art. 1955 c.c., mentre la Banca opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per mancata instaurazione ante causam della procedura di mediazione obbligatoria, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo e del precetto opposto, avanzata ex art. 615 c.p.c. da Parte_1
, negava implicitamente la sussistenza dei presupposti per consentire all'opponente di proporre
[...]
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., escludeva che il presente procedimento fosse sottoposto alla condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 e rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente. Così, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare di difetto della titolarità attiva del pagina 4 di 8 credito in capo a Controparte_1
Tale eccezione è ammissibile, nonostante il rilievo di tardività formulato dalla medesima nella sua CP_1
seconda memoria integrativa, in quanto proponibile in ogni fase del giudizio senza preclusioni processuali (Cass. n. 16814/2024). L'eccezione medesima è tuttavia infondata, in quanto - in replica - la
Banca opposta ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito per cui è causa, a seguito della fusione per incorporazione della precedente creditrice, (doc. 6 Controparte_2
Banca).
Passando ad esaminare il merito della controversia, va invece rigettato il primo motivo di opposizione perché l'eccezione di nullità del contratto fideiussorio che costituisce il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivo, con valenza di giudicato, doveva essere sollevata nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo, non potendo più invece costituire oggetto di opposizione al conseguente precetto o all'esecuzione successivamente avviata. Tanto vale anche nel caso di specie, non potendo pretendere di proporre opposizione tardiva al Parte_1
provvedimento monitorio sulla scorta di quanto statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 9479/2023: lo stesso infatti non ha assunto la qualifica di consumatore al momento della sottoscrizione delle fideiussioni de quibus, in quanto ricopriva il ruolo di socio della società garantita (doc. 4 . Tale qualifica, cui nell'immediatezza si sarebbe aggiunta CP_1
anche la qualifica di amministratore di fa presumere nel caso di specie che il garante Parte_2
non agisse per cause indipendenti dalla qualifica professionali eventualmente rivestita, ma agisse anzi proprio perché titolare diretto di un interesse al finanziamento della società (una start up, come indicato dallo stesso opponente – cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale) per l'avvio della sua attività imprenditoriale. E la difesa attorea nulla ha allegato né prodotto né chiesto di provare, al fine di dimostrare l'insussistenza della qualifica consumeristica che invece ritiene l'odierno giudicante di ravvisare ex actis.
Nemmeno coglie nel segno l'argomentazione attorea secondo cui ha peraltro Parte_1
firmato personalmente la fideiussione, non in veste di socio o legale rappresentante della società, come risulta anche dal testo della fideiussione” (cfr. pag. 5 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in quanto
– per gli stessi connotati intrinseci dell'istituto giuridico in questione – il socio fideiussore in ogni caso non potrebbe prestare garanzia se non appunto personalmente, ossia impegnando il proprio patrimonio pagina 5 di 8 personale: non certo con il patrimonio sociale, già vincolato all'adempimento dell'obbligazione principale per effetto della sua assunzione da parte della società medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c. (in altri termini, il patrimonio sociale è vincolato per effetto del mero insorgere dell'obbligazione, mentre il patrimonio personale del fideiussore è vincolato specificamente per effetto dell'assunzione della posizione di garante della società).
Parimenti, l'odierno attore, non avendo proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, è decaduto dalla facoltà di proporre qualsiasi altra eccezione di nullità dei contratti fideiussori o qualsiasi ulteriore eccezione di liberazione dalla garanzia ex art. 1955 c.c. (non potendosi tralasciare di considerare, comunque, che tale ultima eccezione è stata sollevata dall'opponente per la prima volta solo nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., e peraltro infondatamente, in quanto la circostanza per cui un finanziamento non sarebbe stato in tesi erogato in assenza della fideiussione prestata da un terzo non destituisce la predetta fideiussione di merito giuridico e non impedisce la realizzazione della funzione tipica dell'istituto, che è appunto quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione principale destinata a scaturire dal citato finanziamento).
Il secondo motivo di opposizione risulta parimenti inaccoglibile.
Il giudicato formatosi a conclusione del giudizio di opposizione instaurato da avverso il Persona_1
medesimo decreto ingiuntivo che era stato notificato anche all'odierno opponente avrebbe potuto dispiegare la sua efficacia riflessa nei confronti di , secondo la giurisprudenza anche Parte_1
da questi richiamata, solo nell'ipotesi in cui nei suoi confronti non si fosse già formato un ulteriore e diverso giudicato. Nel caso di specie, invece, la mancata opposizione di al Parte_1
provvedimento monitorio ha reso il decreto ingiuntivo de quo agitur definitivo nei suoi confronti, impedendogli di avvalersi degli effetti di cui all'art. 1306, c. 2, c.c.
Come ribadito infatti anche dall'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale, in composizione collegiale, all'esito del procedimento per reclamo promosso avverso il provvedimento di diniego della sospensione ex art. 615 c.p.c. pronunciato da questo Giudice: “Il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dal debitore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore prevista dall'art. 1306, c. 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato
pagina 6 di 8 direttamente formatosi nei suoi riguardi” (Cass. n. 22696/2015; Cass. n. 7881/2003; Cass. n.
11251/1990).
È del tutto irrilevante nel presente giudizio, quindi, che aliunde sia stato accertato che il limite complessivo della garanzia prestata dai soci fideiussori in favore di fosse di € Parte_2
30.000,00 anziché di misura maggiore.
Da quanto sopra esposto, discende l'infondatezza anche della domanda svolta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: nessuna responsabilità per lite temeraria può essere ravvisata nella mancata menzione delle azioni recuperatorie intraprese dalla Banca nei confronti del cofideiussore , in quanto Persona_1
attiene al piano meramente esecutivo la verifica del rispetto del limite di valore del credito posto in esecuzione, al fine di evitare che al creditore venga complessivamente attribuito un valore maggiore di quello pertinente al suo diritto.
L'opposizione va dunque complessivamente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. Parte_1
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Parimenti in forza del principio della soccombenza, le spese di lite del procedimento per reclamo, che risultavano rimesse al merito, vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in Parte_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base al medesimo scaglione di riferimento per valore, ma delle cause di natura cautelare, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non esperita, e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, in ragione della medesimezza dell'oggetto del contendere, nonché per la fase decisoria, stante la discussione della causa in unica udienza, senza deposito di ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e ogni domanda proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato a in data 7.9.2023; Parte_1
pagina 7 di 8 3. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del procedimento per reclamo, liquidate in € 3.214,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 7 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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