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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2398/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2398/2020
promossa da:
IN MM SA CF: e C.F. C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO PARLATO CodiceFiscale_2
APPELLANTI
Contro
(già , in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria e procuratrice della rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
TIZIANA SERVILLO
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte e Parte_1 [...]
deducevano di avere stipulato in data 4/5/2004 con il CP_4 CP_2
contratto di mutuo fondiario n. 0755051197592 per l'importo capitale di
[...]
euro 190.000,00. Nel merito contestavano l'usurarietà degli interessi pattuiti e la nullità della relativa clausola negoziale ex art. 1815 c.c. in considerazione della previsione di una commissione di estinzione anticipata pari al 2 % del capitale residuo con conseguente innalzamento del TAEG oltre il tasso soglia di legge.
Eccepivano altresì la nullità in relazione al tasso di interesse applicato al contratto di mutuo in quanto non rispondente ai requisiti di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c. e art. 117 TUB.
Per l'effetto delle dedotte nullità, chiedevano rideterminarsi gli interessi ai tassi minimi dei BOT secondo il meccanismo legale stabilito dall'art. 117 TUB, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio con la medesima comparsa di risposta il CP_2
istituto mutuante, nonchè la società tramite il suo
[...] CP_3
mandatario nella qualità di cessionaria del credito, che Controparte_2
eccepivano l'infondatezza di quanto asserito dagli attori per le ragioni esposte in detta comparsa di costituzione cui si rinvia, e chiedevano il rigetto delle domande formulate.
Con sentenza n. 1487/2020, pubblicata in data 11.02.2020, il Tribunale di
Napoli, definitivamente pronunciando, rigettava le domande delle parti attrici e le condannava al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 5.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 7 Avverso tale sentenza proponevano rituale e tempestivo appello Parte_1
e chiedendo la riforma della sentenza di prime cure e Controparte_4
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado per i motivi sinteticamente di seguito esposti.
Con un primo motivo di censura impugnavano la sentenza di primo grado laddove il giudice avrebbe omesso di includere nel TEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia antiusura di legge, la pattuita commissione di estinzione anticipata sull'erroneo presupposto che soltanto i costi effettivi e ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto esprimerebbero un peso economico e finanziario superiore a zero tale da dover essere considerato ai fini dell'accertamento del superamento o meno attraverso l'operazione finanziaria del limite antiusura stabilito dalla legge.
Con un secondo motivo di gravame impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe disatteso il rilievo formulato dagli attori in primo grado concernete l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse pattuito, ritenendo sufficiente, ai fini della specifica individuazione del tasso di interesse applicato dalla la sola indicazione CP_5
del TAN e non anche del TAEG ricavabile per mezzo dell'applicazione della formula matematica dettata in materia.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda già proposta innanzi al Tribunale ed accertare che la commissione di estinzione anticipata al tasso del 2% del capitale residuo pattuita in ipotesi di rimborso anticipato determina un T.A.E.G. superiore al tasso soglia antiusura e, per l'effetto rimodulare ex art. 1815 comma 2 c.c., il piano di ammortamento del contratto di mutuo. Accertare altresì che il tasso di interesse di cui al contratto di mutuo in oggetto non risponde ai requisiti di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e
1284 c.c., dell'art. 117 co. 4 e co. 6 del D. Lgs.
pagina 3 di 7 Per l'effetto rimodulare il piano di ammortamento secondo legge riconoscendo i soli interessi legali stabiliti ex art. 117 TUB. Condannare controparte al pagamento di onorario, spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituivano unitariamente la banca (incorporante il Controparte_1
) e la quale cessionaria del credito, a mezzo Controparte_2 CP_3
della sua mandataria e procuratrice che impugnavano e Controparte_1
contestavano i motivi di gravame formulati dall'appellante per le specifiche ragioni indicate nella comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede e che qui si abbiano per ripetute e trascritte. Chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è difatti possibile procedere a monte e sulla base delle sole previsioni contrattuali, a prescindere dalla sua applicazione in concreto
(pacificamente non avvenuta nel caso di specie), alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, né un costo fisso obbligatoriamente dovuto per il compimento dell'operazione di finanziamento (ma solo potenziale ed eventuale qualora il mutuatario intendesse avvalersi della facoltà di estinzione anticipata), trattandosi, invece, di un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (vedi Cass. 18497/2024, Corte Appello Ancona 98/2024, Corte
Appello Palermo 52/2024, Corte Appello Firenze 2024/2023).
Va infine osservato che nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una pagina 4 di 7 quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi
Cass. n. 1168/2025, 1403/2025, Trib. Milano sez. Imprese 8259/2024).
Privo di fondamento e da respingere è anche il secondo motivo di appello.
Nel caso di specie, difatti, come già rilevato dal primo giudice, risulta “per tabulas” che gli interessi sono stati regolarmente determinati nel loro ammontare alla data del mutuo nella misura di un TAN pari al 6,25 % per la parte fissa e del
3,822 % per quella variabile. Infondata risulta poi l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto del TAEG (tra l'altro nel caso di specie facilmente calcolabile secondo una semplice e nota formula matematica). Al riguardo va infatti osservato che l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e che, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lgs
385/93 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ. n. 18235/2024, Corte Appello Napoli
3910/2023, Corte Appello Brescia 1253/2023, Tribunale Napoli 10630/2024). pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio delle società appellate seguono la soccombenza degli appellanti e Parte_1 Controparte_4
e si liquidano in solido a carico di questi ultimi come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto gli appellanti e hanno Parte_1 Controparte_4
l'obbligo di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n. 1487/2020, pubblicata in data 11.02.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti e , in solido, Parte_1 Controparte_4
al pagamento, in favore delle appellate e Controparte_1 [...]
(agente a mezzo della sua mandataria e procuratrice CP_3 [...]
, delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
pagina 6 di 7 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Pt_1
e di versare, in solido, un ulteriore importo a
[...] Controparte_4
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 10.03.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott. Michele Magliulo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2398/2020
promossa da:
IN MM SA CF: e C.F. C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO PARLATO CodiceFiscale_2
APPELLANTI
Contro
(già , in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria e procuratrice della rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
TIZIANA SERVILLO
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte e Parte_1 [...]
deducevano di avere stipulato in data 4/5/2004 con il CP_4 CP_2
contratto di mutuo fondiario n. 0755051197592 per l'importo capitale di
[...]
euro 190.000,00. Nel merito contestavano l'usurarietà degli interessi pattuiti e la nullità della relativa clausola negoziale ex art. 1815 c.c. in considerazione della previsione di una commissione di estinzione anticipata pari al 2 % del capitale residuo con conseguente innalzamento del TAEG oltre il tasso soglia di legge.
Eccepivano altresì la nullità in relazione al tasso di interesse applicato al contratto di mutuo in quanto non rispondente ai requisiti di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c. e art. 117 TUB.
Per l'effetto delle dedotte nullità, chiedevano rideterminarsi gli interessi ai tassi minimi dei BOT secondo il meccanismo legale stabilito dall'art. 117 TUB, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio con la medesima comparsa di risposta il CP_2
istituto mutuante, nonchè la società tramite il suo
[...] CP_3
mandatario nella qualità di cessionaria del credito, che Controparte_2
eccepivano l'infondatezza di quanto asserito dagli attori per le ragioni esposte in detta comparsa di costituzione cui si rinvia, e chiedevano il rigetto delle domande formulate.
Con sentenza n. 1487/2020, pubblicata in data 11.02.2020, il Tribunale di
Napoli, definitivamente pronunciando, rigettava le domande delle parti attrici e le condannava al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 5.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 7 Avverso tale sentenza proponevano rituale e tempestivo appello Parte_1
e chiedendo la riforma della sentenza di prime cure e Controparte_4
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado per i motivi sinteticamente di seguito esposti.
Con un primo motivo di censura impugnavano la sentenza di primo grado laddove il giudice avrebbe omesso di includere nel TEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia antiusura di legge, la pattuita commissione di estinzione anticipata sull'erroneo presupposto che soltanto i costi effettivi e ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto esprimerebbero un peso economico e finanziario superiore a zero tale da dover essere considerato ai fini dell'accertamento del superamento o meno attraverso l'operazione finanziaria del limite antiusura stabilito dalla legge.
Con un secondo motivo di gravame impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe disatteso il rilievo formulato dagli attori in primo grado concernete l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse pattuito, ritenendo sufficiente, ai fini della specifica individuazione del tasso di interesse applicato dalla la sola indicazione CP_5
del TAN e non anche del TAEG ricavabile per mezzo dell'applicazione della formula matematica dettata in materia.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda già proposta innanzi al Tribunale ed accertare che la commissione di estinzione anticipata al tasso del 2% del capitale residuo pattuita in ipotesi di rimborso anticipato determina un T.A.E.G. superiore al tasso soglia antiusura e, per l'effetto rimodulare ex art. 1815 comma 2 c.c., il piano di ammortamento del contratto di mutuo. Accertare altresì che il tasso di interesse di cui al contratto di mutuo in oggetto non risponde ai requisiti di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e
1284 c.c., dell'art. 117 co. 4 e co. 6 del D. Lgs.
pagina 3 di 7 Per l'effetto rimodulare il piano di ammortamento secondo legge riconoscendo i soli interessi legali stabiliti ex art. 117 TUB. Condannare controparte al pagamento di onorario, spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituivano unitariamente la banca (incorporante il Controparte_1
) e la quale cessionaria del credito, a mezzo Controparte_2 CP_3
della sua mandataria e procuratrice che impugnavano e Controparte_1
contestavano i motivi di gravame formulati dall'appellante per le specifiche ragioni indicate nella comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede e che qui si abbiano per ripetute e trascritte. Chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è difatti possibile procedere a monte e sulla base delle sole previsioni contrattuali, a prescindere dalla sua applicazione in concreto
(pacificamente non avvenuta nel caso di specie), alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, né un costo fisso obbligatoriamente dovuto per il compimento dell'operazione di finanziamento (ma solo potenziale ed eventuale qualora il mutuatario intendesse avvalersi della facoltà di estinzione anticipata), trattandosi, invece, di un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (vedi Cass. 18497/2024, Corte Appello Ancona 98/2024, Corte
Appello Palermo 52/2024, Corte Appello Firenze 2024/2023).
Va infine osservato che nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una pagina 4 di 7 quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi
Cass. n. 1168/2025, 1403/2025, Trib. Milano sez. Imprese 8259/2024).
Privo di fondamento e da respingere è anche il secondo motivo di appello.
Nel caso di specie, difatti, come già rilevato dal primo giudice, risulta “per tabulas” che gli interessi sono stati regolarmente determinati nel loro ammontare alla data del mutuo nella misura di un TAN pari al 6,25 % per la parte fissa e del
3,822 % per quella variabile. Infondata risulta poi l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto del TAEG (tra l'altro nel caso di specie facilmente calcolabile secondo una semplice e nota formula matematica). Al riguardo va infatti osservato che l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e che, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lgs
385/93 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ. n. 18235/2024, Corte Appello Napoli
3910/2023, Corte Appello Brescia 1253/2023, Tribunale Napoli 10630/2024). pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio delle società appellate seguono la soccombenza degli appellanti e Parte_1 Controparte_4
e si liquidano in solido a carico di questi ultimi come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto gli appellanti e hanno Parte_1 Controparte_4
l'obbligo di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n. 1487/2020, pubblicata in data 11.02.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti e , in solido, Parte_1 Controparte_4
al pagamento, in favore delle appellate e Controparte_1 [...]
(agente a mezzo della sua mandataria e procuratrice CP_3 [...]
, delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
pagina 6 di 7 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Pt_1
e di versare, in solido, un ulteriore importo a
[...] Controparte_4
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 10.03.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott. Michele Magliulo
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