TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 4483/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Pt_1
- appellante -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mauro Massa, procuratore domiciliatario;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.06.2024 l' ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 10213/2023 R.S. del 29.12.2023 con cui il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Pt_1 CP_1
ingiunzione prot. 00157779 del 14.11.2022 che a sua volta aveva CP_2
rigettato il ricorso avverso il verbale n. SE 1763/2021 per la contestata violazione dell'art. 41 co. 11 in relazione all'art. 146 co. 3 CdS, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 06.01.2025 si è costituita in giudizio al fine CP_1 di resistere al gravame. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Premessa la tempestività del gravame, proposto il 30.06.2024 avverso la sentenza n.
10213/2023 R.S. del Giudice di Pace di pubblicata il 29.12.2023 e mai notificata, e Pt_1
quindi entro il termine di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. intervenuto il 01.07.2024, valuta il Tribunale che merita di essere integralmente riformata la decisione con cui il giudice di prime cure ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta e il verbale ad essa prodromico, nella parte in cui ha statuito che “Esaminando i rilievi fotografici prodotti dall'ente resistente emerge in modo agevole ed inequivoco – e ciò senza che l'accertatore che ha visionato gli stessi abbia dovuto procedere a complessa e laboriosa indagine – che il conducente dell'autovettura di proprietà dell'obbligato in solido, occupando la corsia di sinistra, ha impegnato l'intersezione proseguendo diritto nel momento in cui la lanterna semaforica per chi doveva effettuare tale manovra era verde….Nel caso in esame, pertanto, nel valutare il fatto storico sottoposto al vaglio del giudice, più che ritenere la violazione per l'avvenuto superamento della linea di arresto di una corsia avente luce semaforica veicolare di corsia rossa, impegnata – per colpa o per dolo – al posto di altra corsia avente luce semaforica veicolare verde (artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, D.Lgs. 285/1992), deve considerarsi la prodromica violazione nell'aver proseguito diritto, piuttosto che svoltare a sinistra, come indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale semaforica (art. 146, comma 1, D.Lgs.
285/1992). Stante l'indiscutibile volontà del conducente del veicolo di proprietà dell'obbligato in solido di proseguire diritto, trattasi di errata valutazione del fatto, che comporta l'annullamento del provvedimento opposto”.
Difatti, valuta il Tribunale che dalla documentazione fotografica in atti, allegata sin dal primo grado dall' emerge evidente che Parte_2
all'incrocio semaforico situato in San Cesario di Lecce tra la via Giovanni Paolo II e la Via
S. Elia inquadrato dall'apparecchio PARVC matr. n.1710002362, nella direzione Pt_1
percorsa dall'appellante vi è un'unica corsia di marcia ed un'unica lanterna semaforica per tutte le direzioni, che al momento del passaggio dell'auto tg. CP768SD di proprietà della distintamente proiettava luce rossa;
deve quindi ritenersi privo di fondamento CP_1
quanto sostenuto dalla medesima sin dall'opposizione formulata in primo grado, che “…nel senso di marcia percorso dalla ricorrente, a bordo della propria auto, la luce semaforica segnava la
2 luce verde, ciò in quanto il detto apparato semaforico è provvisto di due distinte lanterne semaforiche
a seconda che gli automobilisti debbano proseguire la marcia diritti ovvero svoltare”.
Nè risulta che in primo grado ella abbia mai contestato l'effettivo superamento dell'incrocio con il semaforo rosso nelle circostanze di tempo e di luogo contestate con il verbale di ingiunzione.
Per tali ragioni la decisione impugnata merita di essere riformata, anche in considerazione dell'infondatezza delle altre ragioni di opposizione che l'appellata ha reiterato nel presente grado.
Quanto all'omessa immediata contestazione della violazione accertata, è noto che l'art. 201 co. 1bis lett. b) CdS ha previsto che, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa "… la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1…”.
Né era necessaria la presenza di operatori di polizia, considerato che “In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, c. strad. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) per effetto della nuova disciplina recata dall'art. 201 comma 1 ter, introdotto dall'art. 4 comma
1 d.l. n. 151 del 2003 (conv. dalla l. n. 214 del 2003) i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza di agenti di polizia.”, Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, n.21605.
Quanto all'eccepita inidoneità e adeguatezza tecnica nonché taratura dell'apparecchiatura in questione, costituisce arresto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico 'rosso'
a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45
C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario,
l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.”, Cassazione civile sez. II, 28/07/2020,
n.16064; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n.31818: “Con specifico
3 riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Del resto la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza n. 113/2015 l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 co. 6 CdS “…nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ha affermato che la taratura annuale è ritenuta necessaria solo con riferimento agli strumenti di misura, intrinsecamente soggetti, specie ove elettronici, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi come urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, restando, pertanto, esclusi i diversi strumenti (come i PHOTORED) utilizzati ai fini della rilevazione non della velocità, bensì della condotta di attraversamento di un incrocio nel momento in cui la lanterna semaforica ivi ubicata proietta luce rossa.
Ad ogni buon conto, quand'anche si ritenesse che l'obbligo della periodica funzionalità sia stato prescritto dal decreto n. 372 dell'08.10.2020 proprio in relazione all'apparecchio di cui si discute, è in atti, sin dal primo grado, sia il certificato di taratura n. LAT 101
H304_2021_ACCR_VX del 21.04.2021, che il certificato del 04.11.2021 con cui la
[...]
ha attestato il compimento di verifiche e controlli circa la corretta funzionalità CP_3
dell'apparecchio, nonché la perfetta efficienza dello stesso, entrambi antecedenti alla violazione del 07.12.2021, che non sono stati impugnati con querela di falso.
Né infine può lamentarsi la violazione del disposto di cui all'art. 385 Reg. Es. CdS per assenza di sottoscrizione, rilevato che la copia del verbale notificata all'appellante non è priva di sottoscrizione, ma ne presenta una digitale, idonea ad attestarne la provenienza:
“In tema di sanzioni amministrative, comminate per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato, come previsto dagli art. 383 comma 4 e 385
4 commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, e dall'art. 3 comma
2 d.lg. n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento risultante dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, vale a dire, nel caso di specie, il verbalizzante”, Cassazione civile sez. VI, 28/11/2012 n. 21199.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della Quarta in ragione della soccombenza al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dall'
[...]
avverso la sentenza n. 10213/2023 R.S. del Giudice di Parte_2
Pace di Pt_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione formulata da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. CP_1
00157779 del 14.11.2022 emessa dall' CP_2 Parte_2
[...]
2) Condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014
[...]
in € 346,00 per il primo ed in € 662,00 per il presente, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Lecce, 10/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 4483/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Pt_1
- appellante -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mauro Massa, procuratore domiciliatario;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.06.2024 l' ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 10213/2023 R.S. del 29.12.2023 con cui il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Pt_1 CP_1
ingiunzione prot. 00157779 del 14.11.2022 che a sua volta aveva CP_2
rigettato il ricorso avverso il verbale n. SE 1763/2021 per la contestata violazione dell'art. 41 co. 11 in relazione all'art. 146 co. 3 CdS, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 06.01.2025 si è costituita in giudizio al fine CP_1 di resistere al gravame. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Premessa la tempestività del gravame, proposto il 30.06.2024 avverso la sentenza n.
10213/2023 R.S. del Giudice di Pace di pubblicata il 29.12.2023 e mai notificata, e Pt_1
quindi entro il termine di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. intervenuto il 01.07.2024, valuta il Tribunale che merita di essere integralmente riformata la decisione con cui il giudice di prime cure ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta e il verbale ad essa prodromico, nella parte in cui ha statuito che “Esaminando i rilievi fotografici prodotti dall'ente resistente emerge in modo agevole ed inequivoco – e ciò senza che l'accertatore che ha visionato gli stessi abbia dovuto procedere a complessa e laboriosa indagine – che il conducente dell'autovettura di proprietà dell'obbligato in solido, occupando la corsia di sinistra, ha impegnato l'intersezione proseguendo diritto nel momento in cui la lanterna semaforica per chi doveva effettuare tale manovra era verde….Nel caso in esame, pertanto, nel valutare il fatto storico sottoposto al vaglio del giudice, più che ritenere la violazione per l'avvenuto superamento della linea di arresto di una corsia avente luce semaforica veicolare di corsia rossa, impegnata – per colpa o per dolo – al posto di altra corsia avente luce semaforica veicolare verde (artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, D.Lgs. 285/1992), deve considerarsi la prodromica violazione nell'aver proseguito diritto, piuttosto che svoltare a sinistra, come indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale semaforica (art. 146, comma 1, D.Lgs.
285/1992). Stante l'indiscutibile volontà del conducente del veicolo di proprietà dell'obbligato in solido di proseguire diritto, trattasi di errata valutazione del fatto, che comporta l'annullamento del provvedimento opposto”.
Difatti, valuta il Tribunale che dalla documentazione fotografica in atti, allegata sin dal primo grado dall' emerge evidente che Parte_2
all'incrocio semaforico situato in San Cesario di Lecce tra la via Giovanni Paolo II e la Via
S. Elia inquadrato dall'apparecchio PARVC matr. n.1710002362, nella direzione Pt_1
percorsa dall'appellante vi è un'unica corsia di marcia ed un'unica lanterna semaforica per tutte le direzioni, che al momento del passaggio dell'auto tg. CP768SD di proprietà della distintamente proiettava luce rossa;
deve quindi ritenersi privo di fondamento CP_1
quanto sostenuto dalla medesima sin dall'opposizione formulata in primo grado, che “…nel senso di marcia percorso dalla ricorrente, a bordo della propria auto, la luce semaforica segnava la
2 luce verde, ciò in quanto il detto apparato semaforico è provvisto di due distinte lanterne semaforiche
a seconda che gli automobilisti debbano proseguire la marcia diritti ovvero svoltare”.
Nè risulta che in primo grado ella abbia mai contestato l'effettivo superamento dell'incrocio con il semaforo rosso nelle circostanze di tempo e di luogo contestate con il verbale di ingiunzione.
Per tali ragioni la decisione impugnata merita di essere riformata, anche in considerazione dell'infondatezza delle altre ragioni di opposizione che l'appellata ha reiterato nel presente grado.
Quanto all'omessa immediata contestazione della violazione accertata, è noto che l'art. 201 co. 1bis lett. b) CdS ha previsto che, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa "… la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1…”.
Né era necessaria la presenza di operatori di polizia, considerato che “In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, c. strad. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) per effetto della nuova disciplina recata dall'art. 201 comma 1 ter, introdotto dall'art. 4 comma
1 d.l. n. 151 del 2003 (conv. dalla l. n. 214 del 2003) i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza di agenti di polizia.”, Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, n.21605.
Quanto all'eccepita inidoneità e adeguatezza tecnica nonché taratura dell'apparecchiatura in questione, costituisce arresto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico 'rosso'
a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45
C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione;
al contrario,
l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.”, Cassazione civile sez. II, 28/07/2020,
n.16064; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n.31818: “Con specifico
3 riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Del resto la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza n. 113/2015 l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 co. 6 CdS “…nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ha affermato che la taratura annuale è ritenuta necessaria solo con riferimento agli strumenti di misura, intrinsecamente soggetti, specie ove elettronici, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi come urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, restando, pertanto, esclusi i diversi strumenti (come i PHOTORED) utilizzati ai fini della rilevazione non della velocità, bensì della condotta di attraversamento di un incrocio nel momento in cui la lanterna semaforica ivi ubicata proietta luce rossa.
Ad ogni buon conto, quand'anche si ritenesse che l'obbligo della periodica funzionalità sia stato prescritto dal decreto n. 372 dell'08.10.2020 proprio in relazione all'apparecchio di cui si discute, è in atti, sin dal primo grado, sia il certificato di taratura n. LAT 101
H304_2021_ACCR_VX del 21.04.2021, che il certificato del 04.11.2021 con cui la
[...]
ha attestato il compimento di verifiche e controlli circa la corretta funzionalità CP_3
dell'apparecchio, nonché la perfetta efficienza dello stesso, entrambi antecedenti alla violazione del 07.12.2021, che non sono stati impugnati con querela di falso.
Né infine può lamentarsi la violazione del disposto di cui all'art. 385 Reg. Es. CdS per assenza di sottoscrizione, rilevato che la copia del verbale notificata all'appellante non è priva di sottoscrizione, ma ne presenta una digitale, idonea ad attestarne la provenienza:
“In tema di sanzioni amministrative, comminate per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato, come previsto dagli art. 383 comma 4 e 385
4 commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, e dall'art. 3 comma
2 d.lg. n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento risultante dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, vale a dire, nel caso di specie, il verbalizzante”, Cassazione civile sez. VI, 28/11/2012 n. 21199.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della Quarta in ragione della soccombenza al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dall'
[...]
avverso la sentenza n. 10213/2023 R.S. del Giudice di Parte_2
Pace di Pt_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione formulata da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. CP_1
00157779 del 14.11.2022 emessa dall' CP_2 Parte_2
[...]
2) Condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014
[...]
in € 346,00 per il primo ed in € 662,00 per il presente, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Lecce, 10/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
5