Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/04/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1105/2017, a cui è riunito il procedimento RGN 761/2019 R.G.,
promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...], residente in [...]via Consolare Antica
n.721, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefania Rifici, presso il cui studio sito in Brolo via Ferrara n.99, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente -
Oggetto: indennità di accompagnamento-Pensione di inabilità e/o assegno mensile di invalidità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa", ed in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71
e assicurato "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ... con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".
Va preliminarmente rilevato che i due giudizi riuniti, sono stati incoati a seguito dei relativi dissensi ai giudizi per ATPO 2146/2014 R.G., e, 1893/2014.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' CP 1 il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n.
203/05, è subentrato "nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze". La legittimazione in via esclusiva dell' CP 1 è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l.
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il nuovo CTU, Dr. Per 1 , nella relazione di consulenza, del 18/11/2018, e nei chiarimenti resi, da ultimo all'udienza dell'01/03/2024, che ha confermato le conclusioni rese nell'elaborato peritale, ha chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione dell'assegno mensile di invalidità, con la decorrenza indicata (01/06/2017).
Mentre va rigettata la domanda per indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità, non essendo la percentuale di invalidità riconosciuta sufficiente ai fini dell'ottenimento delle domande principale proposte. Tale statuizione, in merito al riconoscimento della percentuale utile ai fini del riconoscimento dell'assegnodi invalidità civile, per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico
Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul CP conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
-
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed ai vari ricorsi, in particolare assegno mensile di invalidità (RGN 761/2019), vanno compensate. CP Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell"
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
,
così provvede: 1)Rigetta le domande principali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità;
2) Riconosce e dichiara che parte ricorrente Parte 1 ha una percentuale invalidante del 75%, integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione dell'assegno mensile di invalidità, con la decorrenza dal 01/06/2017;
3)Compensa le spese di lite;
CP
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Patti, 04/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia