Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Infetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto datato -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore ha ordinato al ricorrente “ di non accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali ed amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali ed internazionali, sia professionistici che dilettantistici, nonché delle rappresentative giovanili disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’Unione Europea anche se trasmessi in diretta su maxi schermi, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ”;
- nonché dì ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo comunque connesso ed, in particolare, per quanto possa occorrere:
- della proposta della Stazione dei Carabinieri di Orbetello, n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- inerente il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore di Grosseto gli ha inibito di accedere nei luoghi dove si svolgono incontri di calcio per due anni.
La motivazione del provvedimento è riferita al fatto che, in occasione della partita di calcio Orbetello-Argentario giocatasi il 29 maggio 2022, al momento dei controlli all’accesso allo stadio, l’odierno ricorrente era trovato in possesso di diversi artifici pirotecnici custoditi nel suo zaino (razzi, fumogeni, fuochi per soccorso in mare, una batteria pirica).
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- “ violazione dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 ed eccesso di potere per difetto di presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione impugnata ”, non avendo egli preso parte attivamente ad episodi di violenza, ed essendo stato assunto, il provvedimento impugnato, solo come automatica conseguenza della denuncia alla Procura per il reato di cui all'art. 6 ter legge n. 401/1989;
- “ eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione del principio di trasparenza ”;
- “ eccesso di potere (in senso assoluto e in senso relativo) per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Manifesta sproporzione della misura applicata, della sua estensione e latitudine, nonche’ del termine di durata della stessa (2 anni) ”.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare dell’8 settembre 2022 è stata respinta la domanda cautelare, rientrando “ l'episodio addebitato in sede penale all’odierno ricorrente, tra quelli che potevano legittimare l’emissione di un provvedimento che vieta l'accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive, avendo peraltro lo stesso legislatore (art. 6 ter della l. n. 401/1989) ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica il possesso all’interno di uno stadio, mentre si svolge una partita di calcio, di materiale pirotecnico ”.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, l’Avvocatura ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse avendo ormai il provvedimento esaurito la sua efficacia, come eccepito dall’Avvocatura e stante la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, di profili di attualità dell’interesse al ricorso.
3. In ogni caso il ricorso è infondato nel merito per le ragioni già accennate nell’ordinanza cautelare, le quali possono essere confermate stante anche la mancanza di successiva attività difensiva da parte del ricorrente.
Infatti, quest’ultimo non tiene conto del fatto che il possesso di un artificio pirotecnico costituisce reato ex art. 6 ter della L. 401/1989, richiamato dall’art. 6 della medesima legge.
Invero, l'esigenza di prevenire il turbamento dell’ordine pubblico e di assicurare al contempo il sereno e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive ha indotto il legislatore ad arretrare la soglia del pericolo, necessaria per l'adozione del D.A.SPO., al verificarsi della condizione di procedibilità della denuncia per una delle fattispecie delittuose elencate al primo comma dell'art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, tra cui è ricompresa appunto quella prevista dall'art. 6- ter della medesima L. 13 dicembre 1989, n. 401.
Il fatto che il ricorrente si fosse presentato allo stadio con uno zaino pieno di materiale vietato costituisce elemento sintomatico della sua volontà di far uso di tale materiale una volta raggiunti gli spalti, commettendo un’azione pericolosa per la sicurezza pubblica, che è stata evitata grazie all’attività di prevenzione svolta.
Il provvedimento impugnato quindi si giustifica poiché per la legge il possesso di artifici pirotecnici può essere equiparato, ai fini della pericolosità specifica che si vuole inibire con i D.A.SPO., alle condotte violente.
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, potendo procedersi alla compensazione delle spese di giudizio in considerazione della natura formale della costituzione della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.