Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9308 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' + INNOME P OL ITALIA93.0 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP M DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18:.74/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.21392 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 02/05/ 1 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA - 8 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: AN RI TA, AN ZI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, rappresentate GOFFREDO, giusta e difese dall'avvocato LEONARDO delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 70/99 del Tribunale di BARI, 2136 depositata il 02/02/99 R.G.N. 1731/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo AS MA BE e AS AZ, in qualità di eredi del sig. AS LO LA, con ricorso del 10.9.1986, chiedevano al Pretore di Bari, giudice del lavoro, la corresponsione da parte dell'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato dell'intera buonuscita maturata dal loro congiuntoindennità di avendone ricevuto solo i 2/10 - calcolata sull'intera retribuzione in atto, comprensiva dell'indennità integrativa speciale. L'Ente convenuto si costituiva eccependo che l'art.16 della legge n.829/73 disciplinante la materia non consentiva Ази l'erogazione dell'indennità, nella misura richiesta, a tali categorie di superstiti. Nel corso del giudizio di primo grado, la causa veniva riassunta nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, successore ex lege della soppressa OPAFS. Con sentenza dell'8.1.1997 il Pretore adito rigettava la domanda. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 2.2.99, rigettava il gravame ritenendolo infondato. In particolare riteneva manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art.16, comma 7, della legge 829/73, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra i superstiti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed i superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato. ว Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le AS, con due motivi. La società intimata, ritualmente notificata, non si costituita. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Legge 14 dicembre 1973 n. 829, e contradditoria motivazione nonché omessa, insufficiente su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, in assenza dei beneficiari indicati dalla Azy norma, la indennità di buonuscita maturata dal dipendente in mancanza, formi oggetto di successione per testamento o, per legge. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. L'Opafs ha effettuato il pagamento alle odierne ricorrenti, sorelle non conviventi e non a carico del de cujus, dei due decimi dell' indennità di buonuscita spettante a dell'art. 16 Legge 14 dicembre quest'ultimo, sulla base 829 nel testo al tempo vigente, il quale disponeva 1973 n. un regime successorio coerente con la ritenuta natura previdenziale esclusiva della indennità: "nei casi di morte del dipendente in attività di servizio 1'indennità di buonuscita maturata è corrisposta al coniuge superstite…..; in mancanza del coniuge, о se questi non ne abbia diritto, Λ l'indennità spetta, divisa per capi, ai figli minori nonché permanentemente a proficuo ai figli maggiorenni inabili in mancanza delle persone sopra indicate lavoro;
l'indennità di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto...; in mancanza anche delle persone di cui al l'indennità di buonuscita viene precedente comma corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonché ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di età non superiore a 21 anni, oppure di qualsiasi età se inabili permanentemente a proficuo lavoro.. .; ove non esistano persone aventi diritto alla indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura;
i due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona". Con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 195, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, sopra riassunto, nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento 0, in mancanza, per legge. Tale decisione costituisce l'approdo di un lungo processo giurisprudenziale che, partendo, negli anni più lontani, da 5 una valutazione articolata della natura giuridica degli emolumenti erogati in connessione con la cessazione del rapporto pubblico, pur nella riconosciuta identità di funzione con gli analoghi trattamenti di fine rapporto erogati nel settore privato, tra trattamenti a carattere retributivo e trattamenti a carattere previdenziale, a seconda della disciplina positiva dell'istituto (vedi, ad es. sent. 10 marzo 1983 n. 46 sulla natura previdenziale della indennità premio di fine servizio erogata dall' Inadel agli impiegati degli enti locali), è giunta poi ad affermare la definitiva connotazione unitaria, per natura e per funzione, di tutti i trattamenti di fine rapporto, cui è stato riconosciuto lo stesso carattere di retribuzione differita, anche se con funzione previdenziale, tipica del settore privato. Tale progressiva assimilazione dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, privato e pubblico, ha comportato un quadro coerente di conseguenze giuridiche, in relazione alle quali era stato di volta in volta sollecitato il giudiczio della Corte, quali il regime sequestrabilità e pignorabilità delle indennità di di fine rapporto di lavoro spettanti ai dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni (sent. 10/19 marzo 1999 n. 99); per la inclusione nella indennità di buonuscita di voci retributive quali la indennità integrativa speciale (sent. 5/19 maggio 1993 n. 243); e, per quel che interessa in questa causa, per il regime successorio della indennità G di buonuscita, proprio delle voci retributive entrate nel patrimonio del de cujus (sent. 26 marzo/4 aprile 1996 n. 106, sent. 18 luglio 1997 n. 243, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di varie norme, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di morte del servizio, l'indennitàdipendente statale in attività di di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti fratelli ed alle sorelle del deivi indicati, ai cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui;
ed infine la recente sent. 24/28 maggio 1999 n. 195, sopra citata. Si deve dunque ritenere che, in presenza dei successibili indicati nell'art. 16 in esame, la funzione previdenziale della indennità di buonuscita comporta che questa sia devoluta ai medesimi nell'ordine ivi indicato, con esclusione degli eredi ex lege ex testamento;
ma in mancanza di tali soggetti protetti, il carattere di retribuzione differita della indennità ne comporta la retributiva già trasmissione agli eredi, quale posta entrata nel patrimonio del de cujus. Questa Corte, facendo applicazione dell'art. 16 cit. nella nuova portata normativa а seguito della sent. 195/1999 citata della Corte Costituzionale, ha già statuito che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso dì decesso del lavoratore, spetta, a norma dell'art. 16 L. 14 dicembre 1973 n. 829, ai familiari di questo che ricevano sostentamento dalla di lui retribuzione, si trasmette agli eredi del dipendente in mancanza dei suddetti beneficiari (Cass. 1° settembre 2000 n. 11477) La sentenza della Corte Costituzionale costituisce evidentemente una sentenza additiva, in quanto vincola l'interprete ad includere tra i possibili destinatari dell'indennità di buonuscita maturata dal lavoratore non esplicitamente deceduto anche i suoi eredi, pur ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art.16 cit.; alla luce di quella pronuncia, sotto diversi profili Azey assimilabile allo ius superveniens, la statuizione del giudice di appello (cui peraltro la questione di costituzionalità era stata prospettata) si appalesa, dunque, errata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sul calcolo della somma spettante, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato nella Corte di appello di Bari, alla quale è opportuno demandare sulle spese del giudizio di statuizione altresì la legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello Sez. lavoro di Bari. ° camera della Così deciso in nellaRoma, di consiglio Sezione Lavoro, il 2 maggio 2001 Il Presidente Guglhu wath Il Consigliere Estensore Alds де Майей I IL CANCELLIERE D Depositato in Cancelleria , O 8 LUG. 2001 L 0 L 3 1 3 O . 5 B T I P D A HL CANCELLITE S A S : A T 5 9 A D E S D L O A E R T T O S N T I L E T G S E E A R E L D L E O D Lav\fs-buonuscita-eredi RG 18174/1999 с