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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/08/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARTA Parte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARTA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, per le causali di cui in narrativa:
1)pronunciare la separazione giudiziale tra la Sig.ra e , stabilendo che i Parte_1 Controparte_2 coniugi vivano separati con l'obbligo di reciproco rispe altresì l'addebito della separazione al marito;
2) Il figlio minore ia affidato in via esclusiva alla madre presso cui è collocazione con le modalità di cui Per_1 al PIANO GENITORIALE allegato in atti. Ad ogni buon conto, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso. La straordinaria amministrazione spetterà ad entrambi i genitori, i quali si obbligano ad informarsi reciprocamente in merito agli spostamenti dei minori, nonché ad ogni evento significativo della loro vita.
pagina 1 di 5 3) quanto al mantenimento dei figli , nata a [...] il [...] ed nata Persona_2 Persona_3
a IN (LI) il 30.07.2013,entrambi residenti con la madre il Sig. , verserà alla Sig.ra Controparte_2
, la somma complessiva di euro 500,00 che verrà corris i ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario e sarà rivalutabile secondo l'indice Istat;
l'assegno unico di euro 300,00 ca verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Quanto alla spese straordinarie le stesse verranno regolamentate secondo le Linee Guida del CNF, previamente concordate e suddivise nella misura del 50%; A titolo esemplificativo e non esaustivo per spese straordinarie si indicano: - le eventuali spese medico-sanitarie e di terapia e quelle che dovessero occorrere per sostenere e/o correggere il corretto sviluppo psico – fisico o a causa di patologie e/o infortuni, nonché quelle odontoiatriche e dentistiche, eventuali cure termali, fisioterapiche o psicoterapiche, ivi inclusi i ticket;
- le spese per l'acquisto dei libri scolastici di testo ed universitari, delle attrezzature informatiche e telematiche con relativo software, mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, gli esborsi per l'iscrizione e la frequentazione universitaria, e per quant'altro dovesse occorrere per soddisfare le esigenze di studio, master e preparazione professionale;
- le spese necessarie per praticare almeno uno sport comprese quelle di iscrizione e di frequentazione dei relativi corsi, di acquisto del vestiario e delle attrezzature occorrenti e di ogni altra consequenziale occorrente;
- le spese necessarie per frequentare almeno un corso formativo, culturale o di lingue straniere - extra scolastico - comprese quelle di iscrizione e di frequentazione, di acquisto delle attrezzature occorrenti e di ogni altra occorrente, le spese per eventuali lezioni private o corsi di recupero;
-le spese per permanenza fuori casa dovute ad esigenze mediche, di studio e ricreative;
-che comunque le spese relative ad eventi o esigenze eccezionali, saltuarie, imprevedibili o imponderabili. Il tutto fatte salve le spese urgenti, che potranno essere sostenute da un coniuge senza il consenso dell'altro, ma che dovranno essere rimborsate per la quota di spettanza dall'altro genitore a quello che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione relativa al pagamento;
con riguardo al rapporto con il figlio minore il padre vedrà il Per_1 figlio minore con le seguenti modalità: A)1 e 4 settimana di ogni mese, il padre potrà n il figlio minore dal Giovedì alla Domenica;
B)2 e 3 settimana di ogni mese, il padre potrà tenere con sé il figlio minore Per_1 dal Lunedì al Mercoledì, nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi del medesimo. Durante la Per_1 settimana in cui il padre non vedrà il figlio nel week end, potrà comunque frequentarlo, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e mediche del medesimo, con la possibilità di pernottamento di quest'ultimo presso il padre, per non più di due volte a settimana, previo avviso alla madre. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due coniugi avesse impegni lavorativi improrogabili, il giorno di visita ed il fine settimana verranno automaticamente spostati al giorno successivo e/o al fine settimana successivo;
I genitori frequenteranno il minore durante le vacanze natalizie e pasquali alternando le suddette festività in modo da evitare che ciascuno dei genitori trascorra con il figlio la medesima festività dell'anno precedente. Le altre festività potranno essere concordate di volta in volta e, comunque, in caso di disaccordo, varrà il criterio dell'alternanza nel senso che un giorno festivo sarà passato con un genitore ed il successivo con l'altro ad anni alterni;
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con il figlio minore un periodo continuativo di almeno sette Per_1 giorni sino ad un massimo di 15 giorni;
stessa facoltà avrà la madre ma ovviamente in periodi diversi;
i coniugi dovranno concordare previamente detti periodi rispettando le esigenze, interessi e volontà del figlio minore e, comunque, con l'obbligo di collaborazione e cooperazione, rispettando altresì le reciproche esigenze lavorative e comunque entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
Sono sempre fatti salvi ulteriori diversi accordi fra i genitori atti a favorire significativi rapporti del figlio con ciascuno di loro e con i rispettivi rami parentali;
In caso di malattia del figlio, durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna”.
Nella contumacia del resistente, la causa è stata istruita mediante prove orali e acquisizione di una relazione informativa sul nucleo dei Servizi sociali.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 5 Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Ed infatti, da aprile del 2023 le parti non vivono insieme e il resistente non ha contatti con moglie e figli.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). La domanda va respinta. Dalle prove orali e dalla relazione dei Servizi è emerso che la coppia non aveva una unione felice e che era la madre ad occuparsi della prole, ma nulla di specifico in ordine alle condotte aggressive e prepotenti del resistente, allegate dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, figlio minore della coppia, nato nel 2013, va affidato in via Per_1 esclusiva alla madre. Dalle prove per testi e dalla relazione dei Servizi risulta infatti che il bambino, come del resto la sorella maggiore ormai maggiorenne, è stato accudito e cresciuto prevalentemente dalla madre, la quale si è sempre occupata dell'aspetto scolastico e delle difficoltà psicologiche del figlio.
pagina 3 di 5 Il padre ad oggi non vede i figli e anche il tentativo di contatto e incontro da parte dei Servizi sociali non è andato a buon fine. In sintesi, dalla separazione delle parti, il resistente si è disinteressato della prole, sia dal punto di vista educativo che economico, dimostrando scarsa affidabilità e capacità genitoriale, mentre la madre da sempre si occupa dei figli, li mantiene e si è attivata per aiutarli, visto che, in particolare, manifestava un marcato disagio Per_1 psicologico e una certa insicurezza nel contesto scolastico. Ad oggi, la frequentazione tra padre e figlio non può essere disciplinata, atteso che il padre è assente dalla vita del figlio da circa due anni e il bambino ha verbalizzato all'assistente sociale il suo desiderio di non rivedere il padre e di essere contento di questa nuova situazione familiare, in cui non vi è serenità e un ritrovato clima disteso. Ove il padre volesse riprendere gli incontri con il bambino, potrà chiedere l'attivazione ai Servizi di incontri assistiti che saranno organizzati dai Servizi secondo le modalità ritenute più opportune e previo consenso del bambino ad un progressivo riavvicinamento al padre.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). La madre dei minori lavora regolarmente e ha un reddito di circa € 1300 mensili e percepisce per intero assegno unico per € 300 al mese, ma paga un canone di locazione pari ad € 640,00 al mese. Non è dato sapere se il resistente ad oggi lavori, durante la vita matrimoniale però aveva capacità lavorativa e manteneva l'intero nucleo, facendo il muratore. In ragione di ciò e del fatto che a solo 12 anni e ne ha venti, ma ancora studia Per_1 Per_2 alla Università, va disposto che ersi per il mante o dei figli, con decorrenza da maggio 2024, la somma di € 200 per ciascun figlio, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
[...]
e , rispetto al matrimonio, celebrato in Albania il giorno Pt_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito;
DISPONE CHE
1. Il figlio minore ia affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Per_1
pagina 4 di 5 di lei;
2. Sospende gli incontri liberi padre figlio;
3. Dispone che ove il padre volesse riprendere gli incontri con il bambino, potrà chiedere l'attivazione ai Servizi di incontri assistiti che saranno organizzati dai Servizi secondo le modalità ritenute più opportune e previo consenso del bambino ad un progressivo riavvicinamento al padre.
4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. assegno unico in favore della sola ricorrente;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 3526,00, oltre accessori come per legge;
Livorno,10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARTA Parte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARTA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, per le causali di cui in narrativa:
1)pronunciare la separazione giudiziale tra la Sig.ra e , stabilendo che i Parte_1 Controparte_2 coniugi vivano separati con l'obbligo di reciproco rispe altresì l'addebito della separazione al marito;
2) Il figlio minore ia affidato in via esclusiva alla madre presso cui è collocazione con le modalità di cui Per_1 al PIANO GENITORIALE allegato in atti. Ad ogni buon conto, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso. La straordinaria amministrazione spetterà ad entrambi i genitori, i quali si obbligano ad informarsi reciprocamente in merito agli spostamenti dei minori, nonché ad ogni evento significativo della loro vita.
pagina 1 di 5 3) quanto al mantenimento dei figli , nata a [...] il [...] ed nata Persona_2 Persona_3
a IN (LI) il 30.07.2013,entrambi residenti con la madre il Sig. , verserà alla Sig.ra Controparte_2
, la somma complessiva di euro 500,00 che verrà corris i ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario e sarà rivalutabile secondo l'indice Istat;
l'assegno unico di euro 300,00 ca verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Quanto alla spese straordinarie le stesse verranno regolamentate secondo le Linee Guida del CNF, previamente concordate e suddivise nella misura del 50%; A titolo esemplificativo e non esaustivo per spese straordinarie si indicano: - le eventuali spese medico-sanitarie e di terapia e quelle che dovessero occorrere per sostenere e/o correggere il corretto sviluppo psico – fisico o a causa di patologie e/o infortuni, nonché quelle odontoiatriche e dentistiche, eventuali cure termali, fisioterapiche o psicoterapiche, ivi inclusi i ticket;
- le spese per l'acquisto dei libri scolastici di testo ed universitari, delle attrezzature informatiche e telematiche con relativo software, mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, gli esborsi per l'iscrizione e la frequentazione universitaria, e per quant'altro dovesse occorrere per soddisfare le esigenze di studio, master e preparazione professionale;
- le spese necessarie per praticare almeno uno sport comprese quelle di iscrizione e di frequentazione dei relativi corsi, di acquisto del vestiario e delle attrezzature occorrenti e di ogni altra consequenziale occorrente;
- le spese necessarie per frequentare almeno un corso formativo, culturale o di lingue straniere - extra scolastico - comprese quelle di iscrizione e di frequentazione, di acquisto delle attrezzature occorrenti e di ogni altra occorrente, le spese per eventuali lezioni private o corsi di recupero;
-le spese per permanenza fuori casa dovute ad esigenze mediche, di studio e ricreative;
-che comunque le spese relative ad eventi o esigenze eccezionali, saltuarie, imprevedibili o imponderabili. Il tutto fatte salve le spese urgenti, che potranno essere sostenute da un coniuge senza il consenso dell'altro, ma che dovranno essere rimborsate per la quota di spettanza dall'altro genitore a quello che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione relativa al pagamento;
con riguardo al rapporto con il figlio minore il padre vedrà il Per_1 figlio minore con le seguenti modalità: A)1 e 4 settimana di ogni mese, il padre potrà n il figlio minore dal Giovedì alla Domenica;
B)2 e 3 settimana di ogni mese, il padre potrà tenere con sé il figlio minore Per_1 dal Lunedì al Mercoledì, nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi del medesimo. Durante la Per_1 settimana in cui il padre non vedrà il figlio nel week end, potrà comunque frequentarlo, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e mediche del medesimo, con la possibilità di pernottamento di quest'ultimo presso il padre, per non più di due volte a settimana, previo avviso alla madre. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due coniugi avesse impegni lavorativi improrogabili, il giorno di visita ed il fine settimana verranno automaticamente spostati al giorno successivo e/o al fine settimana successivo;
I genitori frequenteranno il minore durante le vacanze natalizie e pasquali alternando le suddette festività in modo da evitare che ciascuno dei genitori trascorra con il figlio la medesima festività dell'anno precedente. Le altre festività potranno essere concordate di volta in volta e, comunque, in caso di disaccordo, varrà il criterio dell'alternanza nel senso che un giorno festivo sarà passato con un genitore ed il successivo con l'altro ad anni alterni;
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con il figlio minore un periodo continuativo di almeno sette Per_1 giorni sino ad un massimo di 15 giorni;
stessa facoltà avrà la madre ma ovviamente in periodi diversi;
i coniugi dovranno concordare previamente detti periodi rispettando le esigenze, interessi e volontà del figlio minore e, comunque, con l'obbligo di collaborazione e cooperazione, rispettando altresì le reciproche esigenze lavorative e comunque entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
Sono sempre fatti salvi ulteriori diversi accordi fra i genitori atti a favorire significativi rapporti del figlio con ciascuno di loro e con i rispettivi rami parentali;
In caso di malattia del figlio, durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna”.
Nella contumacia del resistente, la causa è stata istruita mediante prove orali e acquisizione di una relazione informativa sul nucleo dei Servizi sociali.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 5 Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Ed infatti, da aprile del 2023 le parti non vivono insieme e il resistente non ha contatti con moglie e figli.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). La domanda va respinta. Dalle prove orali e dalla relazione dei Servizi è emerso che la coppia non aveva una unione felice e che era la madre ad occuparsi della prole, ma nulla di specifico in ordine alle condotte aggressive e prepotenti del resistente, allegate dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, figlio minore della coppia, nato nel 2013, va affidato in via Per_1 esclusiva alla madre. Dalle prove per testi e dalla relazione dei Servizi risulta infatti che il bambino, come del resto la sorella maggiore ormai maggiorenne, è stato accudito e cresciuto prevalentemente dalla madre, la quale si è sempre occupata dell'aspetto scolastico e delle difficoltà psicologiche del figlio.
pagina 3 di 5 Il padre ad oggi non vede i figli e anche il tentativo di contatto e incontro da parte dei Servizi sociali non è andato a buon fine. In sintesi, dalla separazione delle parti, il resistente si è disinteressato della prole, sia dal punto di vista educativo che economico, dimostrando scarsa affidabilità e capacità genitoriale, mentre la madre da sempre si occupa dei figli, li mantiene e si è attivata per aiutarli, visto che, in particolare, manifestava un marcato disagio Per_1 psicologico e una certa insicurezza nel contesto scolastico. Ad oggi, la frequentazione tra padre e figlio non può essere disciplinata, atteso che il padre è assente dalla vita del figlio da circa due anni e il bambino ha verbalizzato all'assistente sociale il suo desiderio di non rivedere il padre e di essere contento di questa nuova situazione familiare, in cui non vi è serenità e un ritrovato clima disteso. Ove il padre volesse riprendere gli incontri con il bambino, potrà chiedere l'attivazione ai Servizi di incontri assistiti che saranno organizzati dai Servizi secondo le modalità ritenute più opportune e previo consenso del bambino ad un progressivo riavvicinamento al padre.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). La madre dei minori lavora regolarmente e ha un reddito di circa € 1300 mensili e percepisce per intero assegno unico per € 300 al mese, ma paga un canone di locazione pari ad € 640,00 al mese. Non è dato sapere se il resistente ad oggi lavori, durante la vita matrimoniale però aveva capacità lavorativa e manteneva l'intero nucleo, facendo il muratore. In ragione di ciò e del fatto che a solo 12 anni e ne ha venti, ma ancora studia Per_1 Per_2 alla Università, va disposto che ersi per il mante o dei figli, con decorrenza da maggio 2024, la somma di € 200 per ciascun figlio, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
[...]
e , rispetto al matrimonio, celebrato in Albania il giorno Pt_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito;
DISPONE CHE
1. Il figlio minore ia affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Per_1
pagina 4 di 5 di lei;
2. Sospende gli incontri liberi padre figlio;
3. Dispone che ove il padre volesse riprendere gli incontri con il bambino, potrà chiedere l'attivazione ai Servizi di incontri assistiti che saranno organizzati dai Servizi secondo le modalità ritenute più opportune e previo consenso del bambino ad un progressivo riavvicinamento al padre.
4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. assegno unico in favore della sola ricorrente;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 3526,00, oltre accessori come per legge;
Livorno,10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
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