Sentenza breve 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 02/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Comune di Licata e Libero Consorzio Comunale di Agrigento, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Assessorato del territorio e dell’ambiente, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, Ministero della cultura e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
previa misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.,
dell’atto della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, del 5 settembre 2025, prot. n. 8520;
dell’atto della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, del 3 ottobre 2025, prot. n. 9490;
e, ove occorra, degli atti richiamati nei provvedimenti sopra indicati, nella parte in cui siano stati interpretati o applicati in senso ostativo rispetto alla pretesa azionata dalla ricorrente, ed in particolare: – dell’atto del 21 febbraio 2025, prot. n. 17091; – del Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della provincia di Agrigento, approvato con D.A. n. 64/GAB del 30 settembre 2021, nonché del medesimo D.A. n. 64/GAB del 30 settembre 2021; – della nota di acquisizione agli atti dell’11 marzo 2025, prot. n. 2332;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, nonché del Ministero della Cultura e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. EA NA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 11 novembre 2025, la Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – INWIT S.p.A. ha chiesto al TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare:
– dell’atto della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento del 5 settembre 2025, prot. n. 8520;
– dell’atto della medesima Soprintendenza del 3 ottobre 2025, prot. n. 9490;
– nonché, ove necessario, dell’atto del 21 febbraio 2025 prot. n. 17091, del Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della provincia di Agrigento (D.A. 64/GAB/2021), del relativo decreto di approvazione, nonché della nota di acquisizione dell’11 marzo 2025 prot. n. 2332, nella parte in cui i suddetti atti sono richiamati o utilizzati dalla Soprintendenza per fondare i provvedimenti impugnati.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) INWIT S.p.A. era (ed è) tower operator nazionale, titolare di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione ed esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica, gestendo oltre 11.000 siti sul territorio nazionale, ospitanti apparati di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. Le infrastrutture realizzate costituivano opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, del medesimo decreto.
b) In data 15 novembre 2023, INWIT, con TIM, presentava al Comune di Licata un’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazione in via Maresciallo Iacona, foglio 110, particella 1496, trasmettendo contestualmente la documentazione alla Soprintendenza di Agrigento. L’intervento risultava indispensabile per garantire la copertura di rete dell’area, trattandosi dell’unico sito tecnicamente idoneo sotto il profilo radioelettrico.
c) L’ARPA Sicilia e l’Autorità di Bacino esprimevano parere favorevole. Il SUAP comunale non convocava la conferenza di servizi. Decorso il termine di legge senza alcun provvedimento ostativo da parte delle amministrazioni coinvolte, la ricorrente, in data 11 novembre 2024, autocertificava l’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. I lavori iniziavano il 26 novembre 2024 e si concludevano il 7 luglio 2025.
d) A impianto ultimato, la Soprintendenza, con atto del 5 settembre 2025, sosteneva che il silenzio-assenso non si fosse formato, ritenendo necessaria un’autorizzazione paesaggistica espressa e affermando la non applicabilità in Sicilia dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. Con successivo atto del 3 ottobre 2025, confermava integralmente tale posizione e sollecitava il Comune di Licata ad adottare misure repressive.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, la ricorrente ha dedotto un unico motivo di impugnazione, ampio e articolato, con il quale ha censurato – sotto diversi profili – l’operato della Soprintendenza.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione abbia completamente disatteso la disciplina speciale dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche per le infrastrutture di rete, la quale prevede un meccanismo di silenzio-assenso autonomo e speciale, operante anche in presenza di vincoli paesaggistici, salvo l’espressione di un dissenso motivato entro il termine perentorio di sessanta giorni. Poiché la Soprintendenza non ha espresso alcun parere né formulato dissenso nel termine di legge, ma è intervenuta solo molti mesi dopo, la ricorrente ha affermato che il titolo tacito si fosse ormai formato e che il potere primario fosse definitivamente esaurito. Secondo INWIT, è altresì erronea la tesi – poste a fondamento degli atti impugnati – secondo cui in Sicilia non troverebbe applicazione il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. A suo avviso, la disciplina statale, in quanto speciale e dotata di efficacia diretta, avrebbe natura inderogabile e, pertanto, dovrebbe prevalere su qualunque eventuale disposizione regionale difforme.
La ricorrente ha anche contestato la lettura del Codice dei beni culturali e del Piano Paesaggistico operata dalla Soprintendenza, rilevando che essa avrebbe qualificato l’impianto come “nuova costruzione edilizia” soggetta a divieti assoluti, senza verificare il reale stato dei luoghi, senza svolgere alcuna valutazione paesaggistica in concreto e senza considerare la natura di opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità dell’infrastruttura. Il diniego sarebbe, dunque, frutto di un travisamento istruttorio e di un’incompatibilità affermata in maniera apodittica, senza il necessario bilanciamento tra tutela del paesaggio e tutela della rete nazionale di comunicazione elettronica.
La ricorrente ha infine dedotto che la Soprintendenza non ha partecipato al procedimento nei termini, intervenendo solo molti mesi dopo la formazione del silenzio-assenso e sollecitando misure repressive a potere ormai consumato, in violazione del principio di leale collaborazione e dei correlati principi di certezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
In via subordinata, la ricorrente ha inoltre censurato gli atti presupposti richiamati dalla Soprintendenza (tra cui il Piano paesaggistico), ove intesi come recanti divieti assoluti di localizzazione degli impianti, in quanto in contrasto con la disciplina statale speciale e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
2 – Le Amministrazioni statali e regionali si sono costituite in giudizio il 12 novembre 2025 e, con memoria del 21 novembre 2025, hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni diverse dalla Soprintendenza di Agrigento, non avendo esse adottato gli atti impugnati. Hanno inoltre dedotto l’inammissibilità – per tardività e per difetto d’interesse – dell’impugnazione proposta “ove occorra” avverso il Piano paesaggistico della provincia di Agrigento. Nel merito, hanno difeso la piena legittimità degli atti impugnati, sostenendo che l’intervento ricadeva in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici tali da giustificare l’esito negativo espresso, rientrante nella discrezionalità tecnica della Soprintendenza e insindacabile salvo travisamento o manifesta illogicità. Hanno altresì rilevato che il favor legislativo per le infrastrutture di telecomunicazione non implica un diritto incondizionato alla loro localizzazione, permanendo il potere dell’Autorità paesaggistica di verificarne la compatibilità caso per caso. Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e delle istanze cautelari.
Con memoria del 23 novembre 2025 la parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, previa comunicazione alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.
4 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
5 – In limine , l’eccezione preliminare sollevata dai resistenti non è fondata. Le Amministrazioni diverse dall’Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana sono state infatti ritualmente intimate ai soli fini della litis denuntiatio e per assicurare la pienezza del contraddittorio, senza che nei loro confronti sia stata formulata alcuna domanda. La loro partecipazione non ingenera alcuna incertezza sull’oggetto del giudizio – che rimane l’impugnazione di atti riconducibili alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – né determina profili di inammissibilità del ricorso.
6 – Quanto al merito, il primo profilo di censura – fondato sulla dedotta formazione del titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 – risulta meritevole di accoglimento.
6.1 – L’art. 44, come modificato dal d.lgs. n. 70/2021, prevede infatti che, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, e in assenza di un provvedimento espresso di diniego da parte dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione coinvolta nella conferenza di servizi, l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto di comunicazione elettronica si intende rilasciata per silentium , con effetti del tutto equivalenti a quelli di un titolo espresso.
La giurisprudenza ormai prevalente e condivisibile (cfr. tra le tante: T.A.R. Campania, Salerno, I, 21 giugno 2024, n. 1341; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 5 settembre 2024, n. 2977; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, 1 ottobre 2025, n. 2137) ha chiarito che tale effetto opera anche in presenza di vincolo paesaggistico, poiché la disciplina speciale delle infrastrutture di telecomunicazione attribuisce alla Soprintendenza un potere di dissenso da esercitare entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale si consolida il titolo tacito.
Nel caso in esame, è incontestato che la Soprintendenza non ha reso alcun dissenso motivato nei termini di legge: i provvedimenti oggi impugnati risalgono al 5 settembre 2025 e al 3 ottobre 2025, cioè molti mesi dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal 15 novembre 2023, data di presentazione dell’istanza. Alla scadenza di detto termine, il titolo abilitativo unico si era quindi già formato, con conseguente consumazione del potere primario dell’Amministrazione.
L’unica amministrazione legittimata a riesaminare il titolo era l’Amministrazione procedente (Comune di Licata – SUAP), attraverso l’autotutela decisoria prevista dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, previa verifica dei presupposti richiesti dalla norma (interesse pubblico attuale, comparazione degli interessi e assenza di un affidamento qualificato).
Nella specie il Comune non ha attivato alcun procedimento di autotutela. Ne consegue l’illegittimità dei pareri impugnati, poiché la Soprintendenza avrebbe potuto pronunciarsi solo nell’ambito di un procedimento di autotutela ritualmente avviato dall’Amministrazione procedente.
6.2 – Quanto al secondo profilo di contestazione, è fondata la doglianza con cui la ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati.
I pareri della Soprintendenza qualificano l’intervento come “nuova costruzione” edilizia vietata dal Piano Paesaggistico in relazione all’Area di riferimento, applicando in modo automatico limiti di altezza e prescrizioni tipici dell’edilizia ordinaria, senza svolgere alcuna indagine sul contesto paesaggistico concreto, sullo stato dei luoghi, sulla presenza di manufatti esistenti o sulle possibili misure di mitigazione.
Tale approccio non è conforme alla disciplina di settore. Ai sensi degli artt. 43 e 49 del d.lgs. 259/2003, infatti, le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono dichiarate di pubblica utilità e rispondono a un interesse pubblico generale ulteriormente qualificato dal legislatore, in quanto connesso alla diffusione delle reti di comunicazione elettronica a livello nazionale.
Ne discende che tali interventi non possono essere trattati alla stregua di una “nuova costruzione” edilizia ordinaria, né possono essere oggetto di divieti generalizzati o di applicazioni automatiche delle norme del Piano Paesaggistico. Occorre, invece, una valutazione paesaggistica in concreto, che consideri le peculiarità dell’infrastruttura, la sua funzione pubblicistica, la situazione dei luoghi e la possibilità di adottare misure compensative o mitigative.
In tal senso si è ripetutamente espressa la condivisibile giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 9 dicembre 2022, n. 3559, confermata da C.G.A.R.S., 3 marzo 2023, n. 170; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 6 dicembre 2022, n. 3512, confermata da C.G.A.R.S., 7 marzo 2023, n. 204), affermando che, per gli impianti di telecomunicazione, non è ammissibile un diniego “per categoria”, ma è necessario un giudizio puntuale e motivato, fondato su un’istruttoria tecnica effettiva.
Considerato che nel caso di specie, come detto, tale valutazione puntuale è del tutto mancata, i pareri impugnati risultano viziati anche sotto il profilo istruttorio e motivazionale.
6.3 – Alla luce di quanto precede, i pareri della Soprintendenza devono pertanto essere annullati, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in via subordinata nei confronti del Piano Paesaggistico e degli altri atti presupposti richiamati nel ricorso.
7 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art.92 c.p.c.) e si liquidano, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni), in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato e dovuto, a carico dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i pareri della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento prot. n. 8520 del 5 settembre 2025 e prot. n. 9490 del 3 ottobre 2025, impugnati con il ricorso.
Condanna l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA NA | NO NC |
IL SEGRETARIO