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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3920 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Corrado Cardarello e Gabriele Lipari,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Angelis, Controparte_1
APPELLATA in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6747/2021 del 12.7.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.10.2018, ha chiesto: dichiararsi nullo o Controparte_1 inefficace il “contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto” del 1.11.2011 ed il termine di durata ad esso apposto e, per l'effetto, accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con nel periodo dal 16.8.2011 al 29.12.2017; accertarsi Controparte_3
il suo diritto ad essere inquadrata nel livello A6 di cui al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati e, per l'effetto, condannarsi in solido – o ciascuna per quanto di competenza – CP_3
quale datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., e
[...] Controparte_2 [...]
ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, alla corresponsione in proprio favore della complessiva Parte_1
somma di € 36.862,18 ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, con
1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese.
A sostegno della domanda, la ha dedotto: di aver iniziato a lavorare per CP_1 [...]
in data 16.8.2011 con mansioni di addetta alla reception ed alla Controparte_3
videosorveglianza presso la sede della in Roma, Via Cornelia, nell'ambito di un Parte_1
contratto di appalto affidato da quest'ultima alla prima;
di aver sottoscritto in data 2.11.2011 con
[...]
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con termine CP_3 CP_3
al 1.11.2012, in virtù del quale le sarebbe stato affidato l'incarico di provvedere “alla organizzazione del servizio di controllo a distanza tramite le apparecchiature video informatiche”; di aver cionondimeno continuato a svolgere la medesima attività lavorativa sino ad allora espletata, con medesimi tempi e modalità, e ciò anche dopo aver stipulato a far data dal 21.11.2012 con la stessa società un contratto di lavoro subordinato part-time con qualifica di “addetta alla reception”; di aver cessato di svolgere le sole mansioni di videosorveglianza a marzo 2014, avendo la committente affidato detto servizio ad una terza società; che con lettera del 29.12.2014, la parte Parte_1
datoriale le aveva comunicato una variazione dell'orario lavorativo in 30 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro era continuato senza soluzione di continuità sino al 29.12.2017, data in cui – all'esito di quattro successive contestazioni disciplinari – era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo;
che dopo il suo licenziamento, il sig. , già amministratore unico e legale Controparte_4 rappresentante di aveva costituito – società Controparte_3 Controparte_2
con medesimo oggetto sociale, della quale egli era socio al 95%, ivi rivestendo le stesse cariche – e che la seconda società era subentrata nel servizio di portineria che in epoca precedente la prima aveva reso per Parte_1
La ricorrente ha dunque lamentato che il rapporto di lavoro, per tutta la sua durata effettiva
(dal 16.8.2011 al 29.12.2017), si era in realtà sempre svolto con le modalità proprie della subordinazione, con assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo ed organizzativo di
[...]
ed, in particolare, di e dei suoi preposti;
che il contratto a Controparte_3 Controparte_4
progetto era fittizio/simulato e dunque inefficace, così come il termine apposto;
che pertanto la lavoratrice aveva maturato il diritto a varie differenze retributive in base al CCNL applicabile;
che di tali differenze retributive le altre società convenute erano chiamate a rispondere, Parte_1
quale committente ex artt. 29, d. lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c.., e ai sensi Controparte_3 dell'art. 2112 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3
proposte dalla Ha eccepito in via preliminare: l'incompetenza territoriale del giudice adito CP_1
in favore del Tribunale di Orvieto;
la prescrizione dell'azione di nullità del contratto di co.co.pro. del
2 2.11.2011; la prescrizione dell'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto per il periodo dal 16.8.2011 al 2.11.2011; infine, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4.
Si è costituita in giudizio anche la quale ha negato la propria Parte_1
legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, giacché le circostanze dedotte dalla ricorrente attenevano al rapporto da questa intrattenuto con e Controparte_3 [...]
ed inoltre perché l'art. 6 dei contratti di appalto siglati con Controparte_2 CP_3
per il periodo 2015-2017 conteneva una clausola di manleva. Ha chiesto pertanto il
[...]
rigetto del ricorso e, in subordine, di essere manlevata da o da Controparte_3 [...]
in virtù dell'art. 6 cit., chiedendo altresì dichiararsi la prescrizione di eventuali crediti Controparte_2
maturati dalla lavoratrice nel periodo 2011-2014.
CP_ Ha resistito anche eccependo l'incompetenza territoriale del Controparte_2
Tribunale di Roma in favore del foro di Orvieto, negando la propria legittimazione passiva, eccependo la prescrizione dell'azione di accertamento della nullità del contratto a termine di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nonché dell'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e, contestando, comunque, tutte le domande proposte dalla CP_1
Nel corso del giudizio, è stata cancellata dal Registro delle Controparte_3
Imprese ed il Tribunale ha dichiarato interrotta e separato la sola causa tra la ricorrente e la predetta società.
Espletata la prova testimoniale e disposta la produzione di nuovi conteggi, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, condannando al pagamento Parte_1
in favore della lavoratrice della somma di €. 30.785,86, oltre accessori, ed al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9, legge n. 335/95; ha respinto tutte le domande proposte nei confronti di e ha condannato al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite, compensando quelle tra e la Controparte_2 CP_1
Più in particolare, il Tribunale: ha respinto le eccezioni di incompetenza territoriale, di nullità del ricorso per vizi della “editio actionis”, di prescrizione;
ha negato che avesse Parte_1
legittimazione ad eccepire la decadenza ex art. 32, l. n. 183/2010 dal diritto di impugnare il contratto a progetto, sia perché tale legittimazione spetta esclusivamente alla parte datoriale, sia in quanto nel caso di specie non si era verificato alcun recesso, essendo il contratto cessato per scadenza del termine;
ha invocato il giudicato implicito derivante dalla mancata opposizione dell'ordinanza ex art. 49, co.1, legge n. 92/2012 pronunciata dal medesimo giudice in data 11.5.2019; ha dichiarato la nullità del contratto a progetto e del relativo termine, perché simulato e privo di alcun reale progetto;
ha negato che le clausole contrattuali di manleva pattuite tra le società resistenti avessero rilevanza esterna e che si fosse verificato alcun fenomeno successorio tra e Controparte_3 [...]
Parte_2
3
[...] Avverso tale pronuncia, ha proposto appello articolando tre motivi di Parte_1
appello e chiedendo la riforma integrale della sentenza, con condanna dell'appellata alla CP_1
restituzione di quanto indebitamente percepito dall'appellante in esecuzione della sentenza.
Ha resistito la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. e, nel CP_1
merito, chiedendo il rigetto delle avverse domande e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Nella contumacia di la causa, matura per la decisione, è stata Controparte_2
definita all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo in aula.
2. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione delle statuizioni censurate nonché per omessa indicazione delle modifiche da apportare a ciascun capo della sentenza.
Ebbene, l'eccezione è infondata, atteso che nei motivi di appello le doglianze sono articolate con sufficiente precisione e le modifiche alla sentenza auspicate dall'appellante sono agevolmente individuabili;
in ogni caso, risultano anche testualmente riportati i capi della sentenza impugnata.
È possibile a questo punto passare all'esame dei singoli motivi di gravame.
3. Ora, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che “La sentenza oggi sottoposta a gravame non appare condivisibile in merito alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna appellante, del tutto disattesa dal giudice di prime cure che sul punto ha anche dato ragione delle tesi dell'odierna istante, salvo immediatamente rigettarle in maniera generica nel provvedimento decisorio gravato.
Ed invero in via preliminare ed in fatto e per tabulas si evidenziava che in data 31 gennaio
2013 tra la (società dello stesso gruppo cui appartiene l'odierna appellante Controparte_5
e che insiste presso la medesima sede di Via Cornelia n.498) e la Controparte_3 sottoscrivevano un contratto per la fornitura del servizio di “Reception” e “Control Room “ (sala controllo) per vigilare sulla corretta raccolta del gioco del bingo e di altri giochi pubblici in essere presso diverse città ed in apposite sale gioco che facevano parte della (doc.1 Controparte_5
primo grado di giudizio)…
Pertanto, era provato documentalmente che il rapporto contrattuale in ordine al quale la
Sig.ra ha richiesto la solidarietà passiva in capo alla non poteva alla CP_1 Parte_1
stessa ascriversi atteso che il rapporto era geneticamente originato con la Controparte_5 nei confronti della quale l'odierna appellata non ha avanzato alcuna richiesta in via giudiziale …
A ciò si aggiunga che la non avrebbe dovuto e potuto essere chiamata nel presente Pt_1 giudizio in ragione della clausola di manleva prevista dall'art. 6 dei contratti di appalto siglati per il periodo 2015-2017 con la … CP_3
… sul punto la sentenza impugnata si limita a dedurre con frasi apodittiche che: - in tutto il periodo in causa (16/8/2011-29/12/2017) la ricorrente aveva lavorato in un appalto - la Pt_1
4 responsabilità solidale di sarebbe insensibile ai rapporti di garanzia interna con Pt_1
; conseguentemente dichiarando la responsabilità esclusiva di e non anche della CP_6 Pt_1
, peraltro a dispetto del dato documentale più volte richiamato ed evidenziato al giudicante e CP_6
tuttavia ignorato.
A ciò si aggiunga che la sentenza oggi appellata appare vieppiù irragionevole nella parte in cui omette di integrare il contraddittorio nei confronti della , stante la natura CP_5 dell'eccezione rilevabile d'ufficio (a dire dello stesso giudice di prime cure) per cui ne sarebbe dovuta conseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della;
ciò che però nella realtà CP_5
dei fatti non è accaduto.
Con la conseguenza che sul punto la sentenza oggi impugnata dovrà essere riformata, accertando e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della o, in subordine Parte_1
dichiarare la stessa mallevata dalla , in virtù delle previsioni contenute Controparte_2 all'articolo 6 dei contratti di appalto di servizi stipulati per il periodo intercorrente dal 2015 al 2018
e tenerla indenne da qualsiasi diretta statuizione di condanna, con ripetizione delle somme corrisposte alla Sig.ra all'esito del giudizio di primo grado”. CP_1
3.1. Ebbene, la sentenza impugnata sul punto così risulta motivata: “… alcune delle questioni oggi in causa hanno già formato oggetto del procedimento n. 25974/2018, che si è svolto in questo
Ufficio tra le stesse parti … Tale procedimento risulta definito nella fase sommaria nel corso del presente giudizio con ordinanza ex art. 49, co.1, legge n. 92/2012 resa il 11/5/2019. Tale ordinanza non risulta opposta, sicché deve ritenersi passata in giudicato … Nell'ordinanza in questione questo giudice ha già deciso: a) che … dalla prova era convincentemente risultato che il rapporto fosse iniziato, e con modalità proprie del lavoro subordinato, dal 16/8/2011 …; sul fatto che tra la ricorrente e la sia sorto un rapporto di lavoro subordinato dal 16/8/2011 si è formato, ad CP_6
avviso del giudicante, il giudicato implicito;
… l'accertamento della retrodatazione era necessario in via incidentale per accertare la misura del TFR dovuto così come calcolato nel conteggio;
b) che risponde solidarmente per tutto il predetto e così quantificato TFR, ai sensi Pt_1 dell'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 276/2003 e s.m., essendosi giudicato provato, in quel giudizio, che in tutto il periodo in causa (16/8/2011-29/12/2017) la ricorrente aveva lavorato in un appalto
Tale accertamento è il presupposto necessario ed indissolubile del capo di decisione in Pt_1
esame e fa quindi giudicato implicito;
c) che la responsabilità solidale di è insensibile ai rapporti di garanzia interna Pt_1 con ” (pagg. 6 e 7 della sentenza). CP_7
3.2. Ciò posto, rileva preliminarmente il Collegio che la questione in esame attiene non tanto alla legittimazione passiva della – legittimazione che dipende dalla prospettazione Parte_1
che dei fatti abbia offerto la parte attrice e che attiene pertanto alle condizioni di ammissibilità
5 dell'azione –, quanto invece alla titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, nella specie la responsabilità ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, questione che riguarda in realtà il merito della pretesa ed in particolare la fondatezza della domanda spiegata, da vagliarsi all'esito del giudizio, valutate le prove raccolte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27766/2024).
La infatti, contesta nel merito la propria responsabilità ex art. 29 cit., Parte_1
negandola (in virtù della clausola di manleva) ovvero assumendo che spetti ad altri (alla società
). CP_5
3.3. Tanto premesso, come correttamente eccepito da parte appellata, deve riconoscersi anzitutto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto giuridico) è in parte nuova e quindi inammissibile, avendo omesso l'odierna appellante di eccepire a tal fine in primo grado che fosse stata la – e non la – ad aver affidato CP_5 Parte_1
l'appalto alla nell'anno 2013, pur avendolo documentato. Controparte_3
3.4. Peraltro, l'eccezione in parte qua è anche infondata.
Ed invero, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto passata in giudicato l'ordinanza pronunciata nella fase sommaria del procedimento cd. Fornero iscritto al R.G. n.
25974/2018.
Ha chiarito infatti la Suprema Corte che “Nel cd. rito Fornero, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato, atteso che il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, e una seconda, a cognizione piena, che non
è una "revisio prioris instantiae", ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria;
ne consegue che non si forma il giudicato sulla parte di tale ordinanza che non abbia formato oggetto di opposizione” (Cass. n. 21720/2018).
Nel caso di specie è pacifico che l'ordinanza dell'11.5.2019 conclusiva della fase sommaria non sia stata opposta. Essa è pertanto passata in giudicato.
3.5. Quanto poi alle statuizioni coperte dal giudicato, il Collegio concorda sul fatto che sia sceso il giudicato in ordine alla titolarità passiva del rapporto – nella specie, la responsabilità ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003 – in capo alla per l'intero periodo contrattuale per cui è Parte_1
causa, dall'agosto 2011 al dicembre 2017.
Ed invero, con l'ordinanza dell'11.5.2019, il Tribunale, ritenuta la domanda di condanna al pagamento del TFR compatibile con il rito cd. Fornero, l'ha delibata mel merito, ritenendo di calcolare il TFR sull'intero periodo del rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e CP_3
accertato quale unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato dall'agosto 2011 al
[...]
dicembre 2017, e ne ha ritenuto responsabile ex art. 29 cit. quale committente, Parte_1
non avendo la società affatto eccepito in quel giudizio che l'appalto fosse stato in realtà affidato a
6 da un terzo soggetto, la appunto, ma essendosi limitata ad Controparte_3 CP_5
eccepire la sussistenza della clausola di manleva nei contratti di appalto.
Dalla ricostruzione dell'iter processuale contenuto nell'ordinanza ex art. 1, co. 49, l. n.
92/2012, prodotta agli atti del giudizio di primo grado, risulta infatti che aveva Parte_1 resistito al ricorso “perché …: essa non aveva legittimazione passiva sulle pretese della CP_1
essendo coperta da clausola di manleva prevista dai contratti di appalto con e poi CP_6
TELESER”, e non perché l'appalto fosse stato affidato dalla . CP_5
Peraltro, nella parte motiva della stessa ordinanza, si legge espressamente “ va CP_6 pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di TFR, della somma di €
5.506,90, oltre agli accessori predetti. ER va condannata sul punto in via solidale, ai sensi dell'art. 29, co. 2 del d. lgs. n. 276/2003, risultando dimostrato che la ricorrente lavorò sempre nel suo appalto”.
Orbene, ove avesse ritenuto errati l'accertamento e la condanna sul punto, Parte_1
avrebbe dovuto proporre tempestivamente opposizione all'ordinanza, ciò che pacificamente non ha fatto.
Di tal ché sulla sua responsabilità ex art. 29 cit. per l'intero rapporto di lavoro intercorso tra la e la dall'agosto 2011 al dicembre 2017 è ormai sceso il CP_1 Controparte_3
giudicato.
Correttamente, pertanto, con la sentenza di primo grado, nel presente giudizio, il Tribunale ha ritenuto che rispondesse anche delle ulteriori differenze retributive maturate Parte_1 dalla lavoratrice nel corso dell'intera durata del medesimo rapporto di lavoro subordinato.
3.6. Quanto poi all'eccezione relativa alla clausola di manleva, nell'ordinanza dell'11.5.2019 si legge che “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da non ha Pt_1
fondamento posto che la garanzia del committente prevista, a tutela inderogabile del lavoratore, dall'art. 29, co. 2, cit., è insensibile ai rapporti di garanzia interni tra committente ed appaltatore”.
Ebbene, neppure tale statuizione – peraltro corretta nel merito, in quanto la clausola di manleva opera evidentemente nei soli rapporti interni tra contraenti e non è certamente opponibile ai terzi, quali i lavoratori, tutelati invece dalla disciplina inderogabile di cui all'art. 29 cit. – è stata tempestivamente opposta.
Correttamente pertanto il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto coperta da giudicato anche la statuizione secondo cui “la responsabilità solidale di è insensibile ai Pt_1 rapporti di garanzia interna con ”. CP_6
3.7. Infine, con riguardo alla lamentata condanna per differenze retributive in via esclusiva della anziché in solido con nonché alla presunta Parte_1 Controparte_3
7 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , ed infine alla domanda di CP_5
manleva nei confronti di , rileva il Collegio che: Controparte_2
- la sentenza impugnata non contiene – e non avrebbe potuto contenere – alcuna statuizione né condanna nei confronti di in quanto, a seguito di sopravvenuta Controparte_3
cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la sua posizione è stata stralciata con ordinanza
CP_ del 17.5.2021, con la quale il Tribunale ha dichiarato “interrotta la causa tra la ricorrente e la
e ne [ha disposto] … la separazione, con formazione di separato fascicolo Controparte_3
d'ufficio”;
- l'integrazione del contraddittorio nei confronti della non è stata richiesta dalla CP_5
in primo grado né doveva essere disposta d'ufficio, non ricorrendo un'ipotesi di Parte_1
litisconsorzio necessario alla luce dell'art. 29 cit. nella versione applicabile ratione temporis (quella, cioè, derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 25/2017, conv. in l. n. 49/2017, essendo stato il giudizio introdotto nell'ottobre 2018);
- la domanda di manleva nei confronti di correttamente è stata Controparte_2
respinta in primo grado in quanto risulta che il rapporto di lavoro per cui è causa sia intercorso con la sola fino al 29.12.2017, laddove la è stata Controparte_3 Controparte_2
costituita soltanto nel dicembre 2017 (come da visura camerale in atti) ed è subentrata nel contratto d'appalto soltanto a decorrere dal 1.1.2018 in virtù del contratto del 20.12.2017 (in atti), senza che risulti intervenuta alcuna cessione d'azienda tra le due società.
In conclusione, dunque, il primo motivo di impugnazione è del tutto infondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, intitolato “prescrizione dell'azione accertativa del rapporto di lavoro subordinato”, parte appellante lamenta che “Il Giudice di primo grado ha errato anche in riferimento al contratto a progetto in essere tra la Sig.ra e la CP_1 Controparte_3
sottoscritto il 2.11.11 e la cui scadenza era fissata al 20.11.12, dal quale sarebbe poi scaturita la odierna domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in ordine al quale l'odierna appellante si vede qualificata come responsabile in solido … Tuttavia, è sfuggito al giudice di prime cure che la Legge n° 183/2010 e successive modifiche, applicabile ratione temporis, disponeva che il soggetto che intendesse, come nella fattispecie oggetto di esame, far valere i propri diritti in ordine all'impugnazione del “recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, doveva, entro 60 giorni dalla “conclusione del rapporto” (conclusosi effettivamente e pacificamente il 20.11.2012), comunicarlo con atto idoneo notificato al datore e nei successivi 180 giorni (originariamente 270) incardinare il giudizio innanzi al foro competente”.
8 L'appellante, dunque, pur mostrando di lamentare che il Tribunale abbia ritenuto prescritta l'azione di accertamento della subordinazione, eccepisce poi la decadenza ex art. 32, l. n. 183/2010 asseritamente intervenuta per mancata tempestiva impugnazione del contratto di co.co.pro.
4.1. Ebbene, posta la diversità ontologica tra prescrizione e decadenza (su cui appare superfluo soffermarsi), in punto di decadenza appare opportuno rammentare il recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Con riferimento al contratto di collaborazione a progetto qualora un simile rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. b), poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare”
(Cass. 14131/2020).
Orbene, nel caso di specie, si evince dagli atti del giudizio di primo grado che il contratto di collaborazione a progetto stipulato il 2.11.2011, aveva decorrenza in pari data “e termine alla data di conclusione del progetto, ma comunque non oltre il termine ultimo del 01/11/2012”.
Il contratto, dunque, è formalmente cessato l'1.11.2012 per naturale scadenza e non per un qualche atto di recesso del committente, mai peraltro dedotto o ipotizzato. La sua impugnazione, pertanto, non era soggetta al termine di decadenza ex art. 32 cit.
4.2. Quanto poi alla prescrizione, come noto, essa è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, di tal ché deve essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata e non può essere sollevata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 17643/2020, Cass. n. 23270/2011).
Nel caso di specie, in primo grado non ha sollevato l'eccezione di Parte_1 prescrizione dell'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto, essendosi limitata ad eccepire la prescrizione delle differenze retributive.
Di tal ché l'eccezione in questa sede è certamente inammissibile, oltre che di dubbia fondatezza (essendo imprescrittibile, secondo Cass. n. 12213/2004, l'azione di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro).
Peraltro, nel caso di specie, nessuna prescrizione avrebbe potuto maturare, neppure per le differenze retributive, una volta accertata l'unicità del rapporto di lavoro subordinato dall'agosto 2011 al dicembre 2017, giacché il presente giudizio è stato instaurato nell'ottobre 2018.
Anche il secondo motivo di impugnazione è in conclusione infondato.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta ancora che “Erronea appare la sentenza oggi gravata nella parte in cui il Giudice Conte riconosce la somma di euro 30.785,86, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo … In primis,
9 infatti, il giudice di prime cure ha rimesso in termini parte ricorrente in merito al conteggio dei crediti retributivi rivendicati, in prima istanza giudicati generici e non rappresentativi della realtà.
Tuttavia, anziché farne discendere le decadenze di cui all'articolo 414 n.4 e 5 c.p.c., il giudice del primo grado di giudizio ha invitato la ricorrente a presentare un nuovo conteggio in data 18.11.2020, che lo stesso giudice così stigmatizza: “reca differenze retributive maggiori di quelle rivendicate col ricorso, il che determina un inammissibile mutamento del “petitum”. Ciò risulta determinato dal fatto che nel conteggio originario la ricorrente non aveva affatto rapportato la sua pretesa a 54 ore settimanali. Esso va quindi compatibilizzato con la domanda originaria”, per l'effetto adeguando il petitum alla domanda originaria, il che non può essere in quanto vi è stata una palese violazione dell'articolo 112 c.p.c. e del nodale principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che ha viziato il provvedimento decisorio e che dovrà, pertanto, essere di conseguenza riformato.
Ma v'è di più.
Il giudice di prime cure ha patentemente ignorato il disposto dell'articolo 29 del D. Lgs.
n.276/2003 nella parte in cui si prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Orbene, è pacifico che nel caso di cui si discute il contratto de quo si sia risolto nel marzo
2014 per cui da quella data decorrerebbe il biennio di garanzia solidale, ciò che il giudice contesta apoditticamente ma senza ulteriore precisa indicazione.
Anche a voler accedere alle tesi del primo giudicante di prosecuzione dell'appalto non riferentesi alla “control room”, lo stesso è comunque cessato nel 2017 per cui la garanzia solidale doveva comunque ritenersi contenuta, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nel biennio 2015-2017 ciò che però non è avvenuto nel caso di specie”.
5.1. Ebbene, in ordine alla prima parte della doglianza, rileva il Collegio che dagli atti del giudizio di primo grado risulta che il Tribunale non ha affatto rimesso in termini la ricorrente per i conteggi ritenendoli “generici e non rappresentativi della realtà”, ma ha invece disposto – nell'interesse delle parti resistenti e, dunque, della stessa – nuovi conteggi al fine Parte_1
di porre rimedio ad alcuni errori contenuti in quelli allegati al ricorso.
In particolare, nella sentenza si legge che “Il conteggio della era comunque CP_1
inaccettabile … perché esso si basa sul presupposto che tutto il rapporto sia stato regolato da un part-time al 75%, sicché determina l'eccedenza in termini di lavoro supplementare (maggiorazione
10 del 27 superiore a quella prescritta per lo straordinario), quando invece non c'è alcun patto di part time efficace prima del 2015.
Il rapporto va pertanto ritenuto a tempo pieno dall'inizio fino al dicembre 2014, sicché le ordinarie 40 ore settimanali vanno calcolate col minimo tabellare mensile mentre l'eccedenza va valorizzata con la (minore) maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”.
Orbene, risulta evidente che i nuovi conteggi – che peraltro il Tribunale avrebbe potuto affidare ad un CTU e che ha invece preferito far ripetere alla ricorrente, così sollevando la parte soccombente, poi risultata essere proprio dai relativi costi – si sono resi necessari Parte_1
perché la ricorrente aveva applicato a tutta la durata del rapporto un part-time del 75% (invece pattuito solo in data 29.12.2014), così lucrando la maggiorazione del 27% sul lavoro suppletivo (si veda sul punto anche l'ordinanza del 29.10.2020, in atti).
I nuovi conteggi hanno invece correttamente applicato un orario full-time sin dall'inizio del rapporto (in disparte il periodo pattuito come part-time), così consentendo di applicare la sola maggiorazione (di misura inferiore) prevista per il lavoro straordinario, con sensibile contenimento delle differenze retributive a carico del soccombente.
Inoltre, il Tribunale, sempre a tutela delle resistenti, rilevato che le somme ricalcolate erano per altro verso maggiori di quelle inizialmente richieste, le ha riparametrate entro il petitum iniziale.
Ne discende che nessuna decadenza era in realtà maturata a carico della ricorrente, la quale aveva articolato la propria domanda ed i relativi conteggi in modo specifico, anche se parzialmente errato ed esorbitante. E ne deriva ulteriormente che nessun diritto dell'odierna appellante è stato leso dalla reiterazione dei conteggi.
5.2. Quanto alla decadenza biennale, l'art. 29 cit. nel testo ratione temporis applicabile, dispone che “… in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Ora, il Tribunale ha correttamente accertato che l'appalto tra e Parte_1 [...]
è proseguito fino al 2017, avendo avuto ad oggetto fino al 2014 sia l'attività di Controparte_3
reception che quella di videosorveglianza da remoto, e dal 2014 la sola attività di reception, essendo stata la videosorveglianza appaltata a terzi.
Secondo la Suprema Corte “Il disposto di cui al d.lg. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, pro tempore vigente (nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla l n. 296 del 2006, art. 1, comma
11 911, ed in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti), prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto” (Cass. n.
22997/2020).
Nella specie, pertanto, essendo cessato l'appalto il 31.12.2017, la ricorrente ha tempestivamente azionato la responsabilità ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003 attraverso la notifica del ricorso di primo grado (risalente al 6.12.2018, come ammesso dalla stessa Parte_1
nell'incipit della propria memoria difensiva dell'11.2.2019).
In conclusione, anche il terzo motivo è infondato.
6. Infine, con l'ultimo motivo di appello, parte appellante lamenta una “carenza di motivazione sulla maggiore attendibilità dei testi della sig.ra . CP_1
In proposito deduce che, dalla motivazione della sentenza risulterebbe che “la teste CP_8
Tes risulta essere meno attendibile rispetto alla teste (ovvero teste della Sig.ra in quanto CP_1
convivente del Sig. e amministratore di TELESER e socio al 95% di , nonché CP_4 CP_6 anch'essa socia di quest'ultima”. Invoca invece giurisprudenza di Cassazione a mente della quale il rapporto di coniugio o parentela non sarebbero di per sé necessariamente inattendibili (Cass. n. Tes_ 27791/2018). E lamenta inoltre che, dai verbali di causa, risulterebbe invece che la teste , “dopo ogni dichiarazione resa al giudice, si è rivolta svariate volte verso la Sig.ra quasi come se CP_1
si stesse sincerando con la di avere riportato i fatti correttamente. Va da sé che un simile CP_1
comportamento è significativo di una precedente intesa tale da inficiare la veridicità di quanto Tes allegato dal teste. Il giudice di prime cure, peraltro, notando questo atteggiamento della , avrebbe dovuto provvedere a rendere invalida la testimonianza, anziché considerarla più affidabile rispetto a quella della Sig.ra che conferma un orario di lavoro di sei ore giornaliere della CP_8 ricorrente su cinque giorni dal lunedì al venerdì”.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di dare alcun valore alla deposizione della teste
“dipendente della dal 2007 (ovvero società che non è parte in causa)”. Tes_2 CP_9
12 6.1. Ebbene, sul punto rileva il Collegio che la stessa appellante, nell'introdurre il motivo di appello, menziona la parte della sentenza con cui il Tribunale afferma che “il rapporto è proseguito giuridicamente anche dal 2/11/2012 al 20/12/2012, circostanza che frustra l'eccezione di prescrizione sulle differenze retributive a prescindere dalla necessità di appurare se anche l'attività Tes lavorativa sia nei fatti proseguita (per l'affermativa teste;
per la negativa teste , che però CP_8
appare meno attendibile, essendo la convivente del , amministratore di TELESER e socio al CP_4
95% di , nonché anch'essa socia di quest'ultima)”. CP_6
La doglianza, pertanto, per come introdotta appare avere ad oggetto esclusivamente l'accertamento in ordine alla circostanza che il rapporto di lavoro sia proseguito anche dal 2.11.2012 al 20.12.2012 (rectius 20.11.2012), e non anche l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
Ebbene, sulla prosecuzione del rapporto durante il mese di novembre 2012, la motivazione della sentenza riportata dalla stessa appellante rende chiaro come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione sulla base della “giuridica” prosecuzione del contratto, che nel passaggio immediatamente precedente lo stesso Tribunale ha così chiarito: “Da entrambi i fenomeni (innesto della clausola a rapporto già pendente a tempo indeterminato;
comunque, conversione tipizzata dall'art. 69, co.1) discende la nullità/inefficacia della clausola del termine apposta al contratto a progetto”.
Tale motivazione risulta pertanto da sola sufficiente a sostenere l'accertamento dell'intervenuta prosecuzione del rapporto durante il mese di novembre.
Soltanto ad adundantiam e – infatti – tra parentesi, il Tribunale rileva che anche la prosecuzione di fatto del rapporto risulta peraltro dimostrata dalle prove orali, precisando che la deposizione della teste risulta meno attendibile dell'altra non soltanto in virtù del rapporto di CP_8
convivenza della teste con l'amministratore e socio , ma anche per la sua propria qualità di CP_4
socia della società Controparte_3
Tes_ Quanto alla teste , risulta dal verbale d'udienza del 26.2.2020 esclusivamente che
“L'Avv. Gastaldi fa presente che il teste dopo ogni dichiarazione si è girata verso la ricorrente annuendo”, senza che risultino in proposito né ulteriori osservazioni del difensore della resistente in punto di attendibilità della teste né rilievi del giudice, di tal ché in questa sede è impossibile ogni valutazione sul punto.
Quanto infine alla teste di parte resistente sul punto ella ha dichiarato Tes_2
inizialmente: “Lavoro a Via Cornelia dal 2007. La ricorrente iniziò qualche anno dopo che io arrivai lì … La ricorrente ha lavorato così fino al 2017”, e ha infine precisato che “Non so dire se la ricorrente abbi[a] interrotto le prestazioni i primi venti giorni di novembre 2012”.
Non si comprendono pertanto le doglianze dell'appellante in ordine ad una erronea valutazione della prova in merito alla prosecuzione di fatto del rapporto.
13 In ogni caso, come già si rilevava, la motivazione della prosecuzione “giuridica” del rapporto è di per sé sufficiente ed assorbente.
In conclusione, anche tale motivo di impugnazione risulta infondato.
7. L'appello va pertanto integralmente respinto, con condanna dell'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, liquidate e distratte come da dispositivo, CP_1
in ragione del valore della causa.
Nulla per le spese invece alla ritualmente evocata in giudizio Controparte_2
dall'appellante ma rimasta contumace.
Stante il rigetto, sussistono infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3. nulla per le spese in favore di Controparte_2
4. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 4.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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