CASS
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 29453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29453 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO ER, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti Giovanni Rizzuti e Tommaso De Lisi, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza del 28 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva applicato a ER SO la misura cautelare personale della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata contestato al capo 15). Penale Sent. Sez. 5 Num. 29453 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/07/2025 2 In particolare a ER SO si contesta di avere, unitamente a RO Pace, avvalendosi del metodo mafioso ed allo scopo di agevolare la famiglia mafiosa di Uditore, con la minaccia rivolta ad Antonio RR di non rilasciare un appartamento che era stato concesso in locazione a ER SO e poi da questi occupato senza titolo e presentandosi quali emissari di EP SO, tentato di costringere il predetto RR a pagare a SO EP la somma di almeno euro 178.925,34, importo pari al credito che ER SO sosteneva essere dovuta dal RR alla Sanedil s.r.l., società in precedenza amministrata da ER SO e poi sottoposta in data 8 febbraio 2023 a sequestro di prevenzione, oppure, in alternativa, a trasferirgli, a tacitazione di detto credito, la proprietà di detto immobile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso ER SO, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento per omissione delle sommarie informazioni testimoniali rese da Antonio RR in data 10 settembre 2024 cui è seguita la remissione della querela in precedenza sporta dalla persona offesa per il reato ipotizzato a carico di ER SO. EG ER SO che il verbale contenente le sommarie informazioni è stato depositato solo dopo la richiesta di riesame ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutarne la rilevanza che il ricorrente sostiene essere decisiva, sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ed in particolare all’idoneità della minaccia, sia in ordine alle esigenze cautelari, avendo il RR affermato di avere ottenuto il rilascio dell’immobile e che ogni condotta degli indagati era cessata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56, 110 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., sostenendo che la minaccia era inidonea a costringere Antonio RR a soddisfare il suo debito nei confronti della Sanedil s.r.l., essendo questa stata sottoposta a sequestro di prevenzione, o a trasferire a ER SO la proprietà dell’immobile. Sostiene che ricorre la fattispecie del reato impossibile prevista dall’art. 49 cod. pen. per inidoneità degli atti. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non potendo affermarsi che sia stata prospettata alcuna minaccia, non essendo sufficiente a tal fine la mera evocazione della figura di EP SO, detenuto per associazione di tipo mafioso, specie ove si consideri che Antonio RR non aveva ceduto alle 3 pretese minacce, incaricando un proprio legale per avviare le iniziative giudiziarie occorrenti per ottenere il rilascio dell’immobile. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La questione, segnala il ricorrente, assume spiccato rilievo poiché nella vicenda ricorrono due rapporti obbligatori a parti inverse. Antonio RR era debitore per le opera da lui appaltate alla Sanedil s.r.l., di cui ER RR era stato amministratore, mentre Antonio RR era creditore di ER SO per i canoni di locazione relativi all’immobile occupato dal 2009. Al termine del rapporto con la Sanedil s.r.l., Antonio RR aveva chiesto a ER SO il pagamento dei canoni ed il rilascio dell’immobile, ma questi aveva opposto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di circa euro 180.000,00 dovuto alla Sanedil s.r.l., debito che inizialmente Antonio RR aveva contestato e che successivamente aveva riconosciuto, pur sostenendo che l’importo richiesto fosse eccessivo rispetto alle opere realizzate. La vicenda si era conclusa con la consegna delle chiavi, avvenuta dopo che Antonio RR aveva avviato la procedura di sfratto, ma prima della udienza di trattazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva comunque ritenuto estorsiva la richiesta di ER SO, poiché il credito da lui vantato era ormai prescritto e comunque era inesigibile, essendo la Sanedil s.r.l. stata sequestrata. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e volte ad ottenere la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, focalizzandosi solo sulla mancanza di documentazione a sostegno della pretesa di ER SO, sulla intervenuta prescrizione del credito e sulla sua inesigibilità per essere la Sanedil s.r.l. stata sottoposta a sequestro di prevenzione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata. Quanto all’intervenuto sequestro, il Tribunale del riesame non ha dato risposta ai rilievi difensivi che ponevano in evidenza che, in occasione dell’incontro tra ER SO ed Antonio RR avvenuto in data 12 marzo 2024, il primo aveva manifestato la volontà di far intervenire l’amministratore giudiziario della Sanedil s.r.l. per far valere il credito vantato. Sulla base di tale manifestazione di volontà il reato andava riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che ER SO aveva agito nella convinzione di far valere un proprio diritto di credito, essendo questo 4 maturato in un periodo in cui egli aveva rivestito la posizione di amministratore della società. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente segnala che l’aggravante è stata ritenuta sussistente in virtù del riferimento alla persona di EP SO e sostiene che tale motivazione determina una violazione di legge, essendo in contrasto con i più attuali principi affermati in materia da questa Corte di cassazione ed in particolare non potendo affermarsi che l’evocazione di EP SO abbia costituito una modalità funzionale ad una più pronta ed agevole commissione del reato. Inoltre, denuncia che il Tribunale del riesame non ha in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante nella forma dell’agevolazione delle finalità della associazione mafiosa. Sostiene che sussiste il suo interesse all’esclusione dell’aggravante perché dalla sua applicazione discende l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. In data 20 giugno 2025 il difensore ha fatto pervenire il decreto della Corte di appello di Palermo del 23 aprile 2025, depositato il 7 maggio 2025 ed irrevocabile il 27 maggio 2025, che ha revocato la misura di prevenzione della confisca della Sanedil s.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha preso in considerazione il contenuto delle sommarie informazioni rese da Antonio RR in data 10 settembre 2024, atteso che nel provvedimento qui impugnato (a pag. 3) si dà atto che lo stesso aveva incaricato un avvocato per avviare l’azione giudiziaria volta ad ottenere il rilascio dell’immobile occupato senza titolo da ER SO e che la querela era stata rimessa a seguito del rilascio dell’immobile (a pag. 7). Semmai il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non abbia tratto da tali circostanze le conseguenze da lui invocate, ma, sotto tale profilo, il motivo risulta inammissibile in quanto diretto ad invocare una non consentita rivalutazione della loro rilevanza. 2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente, sono manifestamente infondati. 5 Nel provvedimento impugnato si afferma che, ai fini del carattere intimidatorio della condotta di ER SO, rilevano i toni esplicitamente minacciosi da lui adottati nei confronti del RR e, in particolare, il riferimento a EP SO, detenuto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., il quale ― aveva affermato ER SO rivolgendosi al RR ― avrebbe dovuto essere informato dell’ingratitudine manifestata nei suoi confronti da quest’ultimo, che aveva osato richiedere il rilascio dell’immobile e rifiutare il pagamento della somma che gli era stata richiesta, nonostante EP SO l’avesse aiutato per quindici anni, lasciando in tal modo intendere che il RR avrebbe dovuto essere punito per tale sgarbo. E in effetti, come viene dato atto nel provvedimento qui impugnato, Antonio RR ha percepito tale riferimento a EP SO come fortemente intimidatorio, secondo quanto dallo stesso riferito alla polizia giudiziaria. Del resto, è principio giurisprudenziale consolidato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (vedi Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 01). Si consideri che EP SO è uno storico ed influente componente della famiglia mafiosa di Uditore, già definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Né rileva, ai fini dell’idoneità degli atti, la circostanza che la Sanedil s.r.l. fosse stata sequestrata e che ER SO non potesse esigere il pagamento di un credito spettante alla società, essendo in sua vece stato nominato un amministratore giudiziario, atteso che in realtà, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale del riesame, ER SO non mirava a che il pagamento fosse effettuato dal RR in favore dell’amministratore giudiziario, ma voleva costringere la vittima a saldare il debito mediante pagamento a proprio favore o a favore del padre. 4. Manifestamente infondato risulta anche il quarto motivo di ricorso. Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 - 02). 6 Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Il Tribunale del riesame ha, quindi, adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui non è possibile qualificare giuridicamente il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, evidenziando che, come si è già detto sopra, la pretesa era palesemente ingiusta, atteso che ER SO non pretendeva che il pagamento avvenisse in favore della Sanedil s.r.l., ma in favore di se stesso o mediante pagamento della somma richiesta o mediante trasferimento in suo favore dell’immobile che egli già occupava senza titolo. Peraltro, secondo quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, avendo egli ricoperto il ruolo di amministratore della predetta società ed avendo subito la perdita del potere di amministrarla, trasferito all’amministratore giudiziario, egli ben sapeva che non avrebbe potuto azionare in giudizio la sua pretesa e tanto basta, unitamente alla ingiustizia di questa, per escludere la possibilità di qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli (vedi Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02). 5. Infondato è il quinto motivo di ricorso. Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui 7 all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01). Nel caso di specie, come sopra già esposto, l’estorsione è stata attuata anche facendo riferimento a EP SO e quindi evocando la capacità criminale dell’associazione mafiosa. Laddove il ricorrente sostiene che i toni non erano minacciosi e che il riferimento a EP SO non ha valenza intimidatoria, egli solleva censure di merito non consentite in questa sede di legittimità. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/07/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti Giovanni Rizzuti e Tommaso De Lisi, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza del 28 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva applicato a ER SO la misura cautelare personale della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata contestato al capo 15). Penale Sent. Sez. 5 Num. 29453 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/07/2025 2 In particolare a ER SO si contesta di avere, unitamente a RO Pace, avvalendosi del metodo mafioso ed allo scopo di agevolare la famiglia mafiosa di Uditore, con la minaccia rivolta ad Antonio RR di non rilasciare un appartamento che era stato concesso in locazione a ER SO e poi da questi occupato senza titolo e presentandosi quali emissari di EP SO, tentato di costringere il predetto RR a pagare a SO EP la somma di almeno euro 178.925,34, importo pari al credito che ER SO sosteneva essere dovuta dal RR alla Sanedil s.r.l., società in precedenza amministrata da ER SO e poi sottoposta in data 8 febbraio 2023 a sequestro di prevenzione, oppure, in alternativa, a trasferirgli, a tacitazione di detto credito, la proprietà di detto immobile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso ER SO, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento per omissione delle sommarie informazioni testimoniali rese da Antonio RR in data 10 settembre 2024 cui è seguita la remissione della querela in precedenza sporta dalla persona offesa per il reato ipotizzato a carico di ER SO. EG ER SO che il verbale contenente le sommarie informazioni è stato depositato solo dopo la richiesta di riesame ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutarne la rilevanza che il ricorrente sostiene essere decisiva, sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ed in particolare all’idoneità della minaccia, sia in ordine alle esigenze cautelari, avendo il RR affermato di avere ottenuto il rilascio dell’immobile e che ogni condotta degli indagati era cessata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56, 110 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., sostenendo che la minaccia era inidonea a costringere Antonio RR a soddisfare il suo debito nei confronti della Sanedil s.r.l., essendo questa stata sottoposta a sequestro di prevenzione, o a trasferire a ER SO la proprietà dell’immobile. Sostiene che ricorre la fattispecie del reato impossibile prevista dall’art. 49 cod. pen. per inidoneità degli atti. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non potendo affermarsi che sia stata prospettata alcuna minaccia, non essendo sufficiente a tal fine la mera evocazione della figura di EP SO, detenuto per associazione di tipo mafioso, specie ove si consideri che Antonio RR non aveva ceduto alle 3 pretese minacce, incaricando un proprio legale per avviare le iniziative giudiziarie occorrenti per ottenere il rilascio dell’immobile. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La questione, segnala il ricorrente, assume spiccato rilievo poiché nella vicenda ricorrono due rapporti obbligatori a parti inverse. Antonio RR era debitore per le opera da lui appaltate alla Sanedil s.r.l., di cui ER RR era stato amministratore, mentre Antonio RR era creditore di ER SO per i canoni di locazione relativi all’immobile occupato dal 2009. Al termine del rapporto con la Sanedil s.r.l., Antonio RR aveva chiesto a ER SO il pagamento dei canoni ed il rilascio dell’immobile, ma questi aveva opposto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di circa euro 180.000,00 dovuto alla Sanedil s.r.l., debito che inizialmente Antonio RR aveva contestato e che successivamente aveva riconosciuto, pur sostenendo che l’importo richiesto fosse eccessivo rispetto alle opere realizzate. La vicenda si era conclusa con la consegna delle chiavi, avvenuta dopo che Antonio RR aveva avviato la procedura di sfratto, ma prima della udienza di trattazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva comunque ritenuto estorsiva la richiesta di ER SO, poiché il credito da lui vantato era ormai prescritto e comunque era inesigibile, essendo la Sanedil s.r.l. stata sequestrata. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e volte ad ottenere la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, focalizzandosi solo sulla mancanza di documentazione a sostegno della pretesa di ER SO, sulla intervenuta prescrizione del credito e sulla sua inesigibilità per essere la Sanedil s.r.l. stata sottoposta a sequestro di prevenzione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata. Quanto all’intervenuto sequestro, il Tribunale del riesame non ha dato risposta ai rilievi difensivi che ponevano in evidenza che, in occasione dell’incontro tra ER SO ed Antonio RR avvenuto in data 12 marzo 2024, il primo aveva manifestato la volontà di far intervenire l’amministratore giudiziario della Sanedil s.r.l. per far valere il credito vantato. Sulla base di tale manifestazione di volontà il reato andava riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che ER SO aveva agito nella convinzione di far valere un proprio diritto di credito, essendo questo 4 maturato in un periodo in cui egli aveva rivestito la posizione di amministratore della società. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente segnala che l’aggravante è stata ritenuta sussistente in virtù del riferimento alla persona di EP SO e sostiene che tale motivazione determina una violazione di legge, essendo in contrasto con i più attuali principi affermati in materia da questa Corte di cassazione ed in particolare non potendo affermarsi che l’evocazione di EP SO abbia costituito una modalità funzionale ad una più pronta ed agevole commissione del reato. Inoltre, denuncia che il Tribunale del riesame non ha in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante nella forma dell’agevolazione delle finalità della associazione mafiosa. Sostiene che sussiste il suo interesse all’esclusione dell’aggravante perché dalla sua applicazione discende l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. In data 20 giugno 2025 il difensore ha fatto pervenire il decreto della Corte di appello di Palermo del 23 aprile 2025, depositato il 7 maggio 2025 ed irrevocabile il 27 maggio 2025, che ha revocato la misura di prevenzione della confisca della Sanedil s.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha preso in considerazione il contenuto delle sommarie informazioni rese da Antonio RR in data 10 settembre 2024, atteso che nel provvedimento qui impugnato (a pag. 3) si dà atto che lo stesso aveva incaricato un avvocato per avviare l’azione giudiziaria volta ad ottenere il rilascio dell’immobile occupato senza titolo da ER SO e che la querela era stata rimessa a seguito del rilascio dell’immobile (a pag. 7). Semmai il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non abbia tratto da tali circostanze le conseguenze da lui invocate, ma, sotto tale profilo, il motivo risulta inammissibile in quanto diretto ad invocare una non consentita rivalutazione della loro rilevanza. 2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente, sono manifestamente infondati. 5 Nel provvedimento impugnato si afferma che, ai fini del carattere intimidatorio della condotta di ER SO, rilevano i toni esplicitamente minacciosi da lui adottati nei confronti del RR e, in particolare, il riferimento a EP SO, detenuto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., il quale ― aveva affermato ER SO rivolgendosi al RR ― avrebbe dovuto essere informato dell’ingratitudine manifestata nei suoi confronti da quest’ultimo, che aveva osato richiedere il rilascio dell’immobile e rifiutare il pagamento della somma che gli era stata richiesta, nonostante EP SO l’avesse aiutato per quindici anni, lasciando in tal modo intendere che il RR avrebbe dovuto essere punito per tale sgarbo. E in effetti, come viene dato atto nel provvedimento qui impugnato, Antonio RR ha percepito tale riferimento a EP SO come fortemente intimidatorio, secondo quanto dallo stesso riferito alla polizia giudiziaria. Del resto, è principio giurisprudenziale consolidato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (vedi Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 01). Si consideri che EP SO è uno storico ed influente componente della famiglia mafiosa di Uditore, già definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Né rileva, ai fini dell’idoneità degli atti, la circostanza che la Sanedil s.r.l. fosse stata sequestrata e che ER SO non potesse esigere il pagamento di un credito spettante alla società, essendo in sua vece stato nominato un amministratore giudiziario, atteso che in realtà, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale del riesame, ER SO non mirava a che il pagamento fosse effettuato dal RR in favore dell’amministratore giudiziario, ma voleva costringere la vittima a saldare il debito mediante pagamento a proprio favore o a favore del padre. 4. Manifestamente infondato risulta anche il quarto motivo di ricorso. Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 - 02). 6 Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Il Tribunale del riesame ha, quindi, adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui non è possibile qualificare giuridicamente il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, evidenziando che, come si è già detto sopra, la pretesa era palesemente ingiusta, atteso che ER SO non pretendeva che il pagamento avvenisse in favore della Sanedil s.r.l., ma in favore di se stesso o mediante pagamento della somma richiesta o mediante trasferimento in suo favore dell’immobile che egli già occupava senza titolo. Peraltro, secondo quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, avendo egli ricoperto il ruolo di amministratore della predetta società ed avendo subito la perdita del potere di amministrarla, trasferito all’amministratore giudiziario, egli ben sapeva che non avrebbe potuto azionare in giudizio la sua pretesa e tanto basta, unitamente alla ingiustizia di questa, per escludere la possibilità di qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli (vedi Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02). 5. Infondato è il quinto motivo di ricorso. Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui 7 all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01). Nel caso di specie, come sopra già esposto, l’estorsione è stata attuata anche facendo riferimento a EP SO e quindi evocando la capacità criminale dell’associazione mafiosa. Laddove il ricorrente sostiene che i toni non erano minacciosi e che il riferimento a EP SO non ha valenza intimidatoria, egli solleva censure di merito non consentite in questa sede di legittimità. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/07/2025.