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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17164 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 54762 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in proprio ex art 86 c.p.c.
- APPELLANTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv.to Luisa Ranucci che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (appello)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'appellante: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata e provvedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti del terzo pignorato;
nel merito, conclude come in atto di appello”
per l'appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello spiegato dall'Avv. avverso la sentenza n. 9688/2021 Parte_1
dr. Alessandro CENTO 1 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
del Giudice di Pace di Roma, per erronea scelta del mezzo di impugnazione, dovendosi la medesima sentenza intendere pronunciata, ex lege, secondo equità, e quindi non appellabile ai sensi di legge;
- in subordine, senza pregiudizio alcuno della su estesa eccezione, nemmeno implicito o indiretto, rigettare l'appello proposto ex adverso, in quanto infondato in fatto e diritto e non provato, con consequenziale conferma integrale della su menzionata pronuncia;
- In ogni caso, dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza gravata con riferimento alla parte della sentenza di primo grado che ha accolto l'interposta opposizione, in quanto non interessata da impugnazione né da espressa riproposizione della domanda originaria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato
che, con atto di pignoramento notificato in data 3.3.2016, Parte_1
(creditore procedente) promoveva, ai danni della
[...] CP_1
(debitrice esecutata) e presso (terza pignorata), Controparte_2 espropriazione di crediti per la riscossione coattiva della residua somma di
€ 220,83, di cui € 23,82 per sorte, € 0,03 per interessi ed € 196,98 per spese di precetto, in forza di ordinanza di assegnazione e atto di precetto (notificato in data 10.2.2016);
che, su opposizione della debitrice esecutata, il G.E., con ordinanza del 23/24.5.2017, sospendeva l'esecuzione ed assegnava il termine di gg. 90 per la riassunzione del giudizio di merito;
che la riassumeva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ivi sentir Parte_1 dichiarare l'insussistenza del diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata (per abuso del processo esecutivo);
che si costituiva in giudizio contestando Parte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che il G. di P. con sentenza n. 9688/21 del 22.4.2021 accoglieva l'opposizione (giacché per l'evidente irrisorietà dell'importo preteso a titolo di sorte - pari ad € 23,82 - l'azione esecutiva si palesava inammissibile per abuso del procedimento di riscossione coattiva) e regolava le spese di lite in base al principio della soccombenza;
che avverso la suddetta sentenza interponeva appello Parte_1 che conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ed CP_1
dr. Alessandro CENTO 2 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
invocava, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado”
che si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello (ex art. 339 c.p.c.); nel merito, contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
che, acquisiti i documenti e precisate conclusioni, la causa era posta in decisone, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 27.11.2025 (con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.)
…………..
L'appellante ha anzitutto chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che fosse dichiarata di “la nullità della sentenza impugnata e provvedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti del terzo pignorato” (vd., conclusioni in epigrafe trascritte);
Tuttavia, l'accertamento della inammissibilità dell'appello, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni (cfr., Cass. n. 30100/18).
L'appello è per l'appunto inammissibile.
L'art. 113, II co., c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che il Giudice di Pace “ … decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”
che, ai sensi dell'art. 339, II co., c.p.c. le sentenze del Giudice di Pace pronunciate “secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”
Secondo la più autorevole Giurisprudenza tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00 – come appunto nel caso che ne occupa - sono pronunziate secondo equità, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto “…a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando
dr. Alessandro CENTO 3 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (vd., Cass. n. 19724/11).
Ciò posto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il G. di P.:
-) “non ha ritenuto sussistente” - in violazione dell'art 100 c.p.c. –
“l'interesse del creditore, odierno appellante ad ottenere esecutivamente il Con residuo credito riconosciuto nell'ordinanza di assegnazione emessa dal del Tribunale di Roma nel procedimento RGE 38133/2010”;
-) non ha rilevato, in violazione dell'art 100 c.p.c., il difetto di interesse ad agire della società opponente (debitrice esecutata) la quale, pur ottenuta la sospensione dell'esecuzione, ha riassunto il giudizio di merito “per un debito esiguo e di natura bagattellare”;
-) non ha ritenuto di compensare le spese di lite con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appello, pur ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. - avendo l'appellante denunziato la violazione da parte del G. di P. di “norme sul procedimento” (art. 100, 91 e 92 c.p.c.) - è però inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, prescrive - per la parte di interesse – che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”
Occorre anzitutto ribadire che è stato impugnato il solo capo della sentenza con cui il Giudice di Pace - anziché disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite – ha invece fatto applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e condannato il creditore procedente (odierno appellante) alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite (vd., conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello).
Tuttavia, l'appellante non ha specificamente indicato le circostanze da cui sarebbe derivata la pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: l'appellante ha, invero, da un lato ammesso la natura irrisoria del credito (di € 23,82) azionato in executivis ed il conseguente abuso del procedimento esecutivo, così come apprezzata e delibata dallo stesso Giudice di prime cure - ed ha infatti prestato acquiescenza alla pronunzia di accoglimento dell'opposizione come spiegata dalla società esecutata (odierna appellata) –
dr. Alessandro CENTO 4 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
dall'altro ha adombrato un (preteso) difetto di interesse ad agire da parte della predetta società (che “non aveva alcun interesse concreto a riassumere un giudizio bagattellare”) prescindendo del tutto dalla motivazione della sentenza impugnata (laddove è stato ritenuto irrisorio e simbolico soltanto il credito di € 23,80 per la cui esazione coattiva era stata dapprima intimata e poi abusivamente promossa la procedura esecutiva ai danni della società appellata con nessun altro scopo se non quello di lucrare sulle spese di esecuzione: vd., sentenza impugnata, pg. 2).
L'appellante ha poi ritenuto che le spese del giudizio di primo grado dovessero essere compensate per una reciproca (parziale) soccombenza di cui però non vi è traccia alcuna nella motivazione (apparentemente) censurata.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 362,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
dr. Alessandro CENTO 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 54762 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in proprio ex art 86 c.p.c.
- APPELLANTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv.to Luisa Ranucci che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (appello)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'appellante: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata e provvedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti del terzo pignorato;
nel merito, conclude come in atto di appello”
per l'appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello spiegato dall'Avv. avverso la sentenza n. 9688/2021 Parte_1
dr. Alessandro CENTO 1 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
del Giudice di Pace di Roma, per erronea scelta del mezzo di impugnazione, dovendosi la medesima sentenza intendere pronunciata, ex lege, secondo equità, e quindi non appellabile ai sensi di legge;
- in subordine, senza pregiudizio alcuno della su estesa eccezione, nemmeno implicito o indiretto, rigettare l'appello proposto ex adverso, in quanto infondato in fatto e diritto e non provato, con consequenziale conferma integrale della su menzionata pronuncia;
- In ogni caso, dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza gravata con riferimento alla parte della sentenza di primo grado che ha accolto l'interposta opposizione, in quanto non interessata da impugnazione né da espressa riproposizione della domanda originaria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato
che, con atto di pignoramento notificato in data 3.3.2016, Parte_1
(creditore procedente) promoveva, ai danni della
[...] CP_1
(debitrice esecutata) e presso (terza pignorata), Controparte_2 espropriazione di crediti per la riscossione coattiva della residua somma di
€ 220,83, di cui € 23,82 per sorte, € 0,03 per interessi ed € 196,98 per spese di precetto, in forza di ordinanza di assegnazione e atto di precetto (notificato in data 10.2.2016);
che, su opposizione della debitrice esecutata, il G.E., con ordinanza del 23/24.5.2017, sospendeva l'esecuzione ed assegnava il termine di gg. 90 per la riassunzione del giudizio di merito;
che la riassumeva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ivi sentir Parte_1 dichiarare l'insussistenza del diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata (per abuso del processo esecutivo);
che si costituiva in giudizio contestando Parte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che il G. di P. con sentenza n. 9688/21 del 22.4.2021 accoglieva l'opposizione (giacché per l'evidente irrisorietà dell'importo preteso a titolo di sorte - pari ad € 23,82 - l'azione esecutiva si palesava inammissibile per abuso del procedimento di riscossione coattiva) e regolava le spese di lite in base al principio della soccombenza;
che avverso la suddetta sentenza interponeva appello Parte_1 che conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ed CP_1
dr. Alessandro CENTO 2 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
invocava, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado”
che si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello (ex art. 339 c.p.c.); nel merito, contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
che, acquisiti i documenti e precisate conclusioni, la causa era posta in decisone, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 27.11.2025 (con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.)
…………..
L'appellante ha anzitutto chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che fosse dichiarata di “la nullità della sentenza impugnata e provvedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto il contraddittorio non è mai stato integrato nei confronti del terzo pignorato” (vd., conclusioni in epigrafe trascritte);
Tuttavia, l'accertamento della inammissibilità dell'appello, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni (cfr., Cass. n. 30100/18).
L'appello è per l'appunto inammissibile.
L'art. 113, II co., c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che il Giudice di Pace “ … decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”
che, ai sensi dell'art. 339, II co., c.p.c. le sentenze del Giudice di Pace pronunciate “secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”
Secondo la più autorevole Giurisprudenza tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00 – come appunto nel caso che ne occupa - sono pronunziate secondo equità, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto “…a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando
dr. Alessandro CENTO 3 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (vd., Cass. n. 19724/11).
Ciò posto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il G. di P.:
-) “non ha ritenuto sussistente” - in violazione dell'art 100 c.p.c. –
“l'interesse del creditore, odierno appellante ad ottenere esecutivamente il Con residuo credito riconosciuto nell'ordinanza di assegnazione emessa dal del Tribunale di Roma nel procedimento RGE 38133/2010”;
-) non ha rilevato, in violazione dell'art 100 c.p.c., il difetto di interesse ad agire della società opponente (debitrice esecutata) la quale, pur ottenuta la sospensione dell'esecuzione, ha riassunto il giudizio di merito “per un debito esiguo e di natura bagattellare”;
-) non ha ritenuto di compensare le spese di lite con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appello, pur ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. - avendo l'appellante denunziato la violazione da parte del G. di P. di “norme sul procedimento” (art. 100, 91 e 92 c.p.c.) - è però inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, prescrive - per la parte di interesse – che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”
Occorre anzitutto ribadire che è stato impugnato il solo capo della sentenza con cui il Giudice di Pace - anziché disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite – ha invece fatto applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e condannato il creditore procedente (odierno appellante) alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite (vd., conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello).
Tuttavia, l'appellante non ha specificamente indicato le circostanze da cui sarebbe derivata la pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: l'appellante ha, invero, da un lato ammesso la natura irrisoria del credito (di € 23,82) azionato in executivis ed il conseguente abuso del procedimento esecutivo, così come apprezzata e delibata dallo stesso Giudice di prime cure - ed ha infatti prestato acquiescenza alla pronunzia di accoglimento dell'opposizione come spiegata dalla società esecutata (odierna appellata) –
dr. Alessandro CENTO 4 n. 54762/2021 R.G.A.C.C.
dall'altro ha adombrato un (preteso) difetto di interesse ad agire da parte della predetta società (che “non aveva alcun interesse concreto a riassumere un giudizio bagattellare”) prescindendo del tutto dalla motivazione della sentenza impugnata (laddove è stato ritenuto irrisorio e simbolico soltanto il credito di € 23,80 per la cui esazione coattiva era stata dapprima intimata e poi abusivamente promossa la procedura esecutiva ai danni della società appellata con nessun altro scopo se non quello di lucrare sulle spese di esecuzione: vd., sentenza impugnata, pg. 2).
L'appellante ha poi ritenuto che le spese del giudizio di primo grado dovessero essere compensate per una reciproca (parziale) soccombenza di cui però non vi è traccia alcuna nella motivazione (apparentemente) censurata.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 362,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
dr. Alessandro CENTO 5