Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 15.4.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 820 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. RI IE, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 la ricorrente, , ha chiesto Parte_1 di accertare il proprio diritto “a vedersi riconosciuta la copertura contributiva versata dall'ex datore di lavoro avvocato Marcantonio Di Lazzaro per il periodo dal gennaio all'ottobre 1984 compresi con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su ogni singola frazione di credito dal dovuto al saldo e con vittoria di spese legali-compenso professionale
e distrazione a favore dello scrivente difensore, anticipatario”.
L' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per la mancanza di prova CP_1 circa “l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente con lo studio legale dell'Avv. Di Lazzaro nel CP_ periodo dal gennaio all'ottobre 1984”, “essendosi la sig.ra limitata ad esibire all' la Pt_1 sola dichiarazione dell'ex datore di lavoro, omettendo però di fornire dati certi attraverso la
L'esistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, come impiegata, alle dipendenze dell'Avv. Marcantonio Di Lazzaro dall'1.10.1983 al 31.7.1990 è dimostrata per tabulas:
- Dal libretto di lavoro della ricorrente, dal quale risultano le date di inizio e cessazione del suo rapporto di lavoro (vd. pagg. da 14 a 17 del doc. 1 fasc. ric.);
- Dalle buste paga dei mesi di dicembre 1983, novembre e dicembre 1984, nelle quali è sempre indicata, quale data di assunzione della lavoratrice, quella dell'1.10.1983 (vd. docc.
11 fasc. ric.);
- Dalla dichiarazione dell'ex datore di lavoro attestante che la ricorrente era, nel periodo di interesse, l'unica dipendente in forza presso lo studio legale, con le mansioni di segretaria
(vd. doc. 3 fasc. ric.).
È poi pacifica tra le parti in causa l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'Avv.
Marcantonio Di Lazzaro nel periodo precedente (mesi da ottobre a dicembre del 1983) e nel periodo successivo (mesi da novembre del 1984 a luglio del 1990) a quello oggetto di causa;
come del resto
è pacifico il versamento della relativa contribuzione per i menzionati periodi (ossia quello precedente e quello successivo al periodo di interesse).
È pure non contestato tra le parti del giudizio, oltre che provato documentalmente, che l'ex datore di lavoro della ricorrente abbia versato i contributi previdenziali relativi ai mesi da gennaio a settembre del 1984, senza tuttavia indicare nei modelli DM10, trasmessi in relazione alla ditta matr.
4937337877 e relativi all'anno 1984 (mesi da gennaio a settembre del 1984 nonché novembre e dicembre 1984), di avere un unico lavoratore alle proprie dipendenze, ossia la ricorrente (vd. doc. 2 fasc. ric.).
Neppure può dubitarsi della correttezza dell'ammontare dei contributi versati dall'ex datore di lavoro per i mesi da gennaio a settembre 1984, essendosi limitata a contestare in questo CP_1
giudizio che, mancando le buste paga dei mesi in questione e i modelli O1M, tale ammontare sarebbe indimostrato.
Epperò l' aveva a propria disposizione i dati retributivi di base della ricorrente, risultanti CP_2
dalle buste paga a disposizione della lavoratrice (dicembre 1983, novembre e dicembre 1984), nonché l'importo dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro nei mesi non oggetto di contestazione (tutti i mesi diversi da quelli del periodo compreso tra gennaio e ottobre 1984) – per i quali, preme evidenziarlo, comunque l'ex datore di lavoro non aveva chiarito di avere un'unica dipendente e, ciò nonostante, la contribuzione da egli versata era riconosciuta alla ricorrente (si veda doc. 12 fasc. ric. relativamente al mese di dicembre 1983, inizialmente non riconosciuto dall' ). E allora, le contestazioni dell' , sulla misura dei contributi versati dal datore di CP_2 CP_1
lavoro per i mesi da gennaio a settembre 1984, dovevano essere più precise.
I principi di diritto precisati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 701/2024 – “Salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla l. n. 29/1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi”; “In ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., e di quella risarcitoria di cui all'art. 2116, comma 2°, c.c., il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali”; “L'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'inesatta informazione, non derogando in alcun modo tale disposizione alla norma di cui all'art. 2116 comma 2° c.c., secondo cui del danno da mancata o irregolare contribuzione, che si sia tradotto in una perdita totale o parziale delle prestazioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 2114 c.c., è responsabile il datore di lavoro”; “Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e fermo restando che, in tali casi, la decisione assunta dal primo giudice, involgendo valutazioni discrezionali, non è suscettibile né di appello né di ricorso per cassazione” – richiamati dall' in memoria, non possono valere per la CP_1 contribuzione relativa ai mesi da gennaio a settembre 1984, per i quali – preme rimarcarlo – i contributi risultano versati dall'Avv. Marcantonio Di Lazzaro e sono univocamente riferibili alla ricorrente, unica lavoratrice alle dipendenze dell'avvocato dall'1.10.1983 al 31.7.1990.
Diversamente, i menzionati principi di diritto impediscono il riconoscimento alla ricorrente della contribuzione relativa al mese di ottobre 1984, per il quale non vi è prova del versamento dei contributi ad opera dell'ex datore di lavoro (cfr. doc. 2 fasc. ric. cit.).
È infine irrilevante che la ricorrente dal mese di dicembre 1984 abbia fruito del congedo per maternità obbligatoria, atteso che il mese in questione non è compreso tra quelli oggetto di domanda.
Non resta che dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la copertura contributiva versata dall'ex datore di lavoro avvocato Marcantonio Di Lazzaro per il periodo da gennaio a settembre 1984 (compresi). Nulla viene riconosciuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, atteso che i contributi già versati dal datore di lavoro a , in ogni caso, CP_1
non costituiscono somme di denaro sottratte alla disponibilità della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201/26.000) e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta la copertura Parte_1 contributiva versata dall'ex datore di lavoro avvocato Marcantonio Di Lazzaro per il periodo da gennaio a settembre 1984 (compresi);
2) condanna l' a pagare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
complessivi euro 1.865,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'Avv. RI IE, dichiaratosi anticipatario.
Cremona, 15.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino