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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa VA NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16432 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Greco e Martina Ferro (pec:
- Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma via Curtatone n.3 e per essa , p.i.: Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede con sede in P.IVA_2
Roma via Curtatone n.3, rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Amico (pec:
Email_3
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ex artt. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6.12.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 18.11.2022 dalla società
[...]
e per essa dalla mandataria con cui le era stato intimato CP_1 Parte_2 il pagamento della complessiva somma di € 203.641,07 quale esposizione debitoria al 20
Ottobre 2022 per sorte capitale ed interessi, oltre interessi di mora nella misura convenzionale a decorrere dal 21 Ottobre 2022 sino al soddisfo, in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 28.06.2005, col (incorporato a Controparte_2
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
o giusta atto pubblico di fusione per Controparte_3 CP_4 incorporazione del 18.6.2018). affermava di aver acquistato pro soluto da nell'ambito di Controparte_1 CP_4 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, un pacchetto di crediti
“individuabili in blocco” ex art. 58 del T.U.B., come da avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 11.10.2018 n.119, in cui era compresa anche quello oggetto del precetto.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'assenza di un valido titolo Parte_1 esecutivo ex art. 474 c.p.c., considerata l'efficacia sospensivamente condizionata del contratto di mutuo sottoscritto;
2) la nullità dell'atto di precetto per l'omessa indicazione, nel corpo dell'atto, della data di spedizione in formula esecutiva dell'atto pubblico;
3) la nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia degli interessi applicati;
4) la compensazione fra le eventuali somme dovute alla società intimante in forza del contratto di mutuo e i danni non patrimoniali patiti dall'attrice (da liquidarsi in via equitativa), in conseguenza del reato di usura;
5) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito per interessi di mora;
6) la nullità e/o annullabilità del precetto per omessa specifica distinzione tra importo capitale ed interessi dovuti;
7) il difetto di legittimazione attiva o comunque della titolarità del credito precettato in capo alla e la mancanza di procura in capo alla Controparte_1 Parte_2
Ha quindi chiesto “sospendere, anche inaudita altera parte, nelle more del procedimento di opposizione, la esecutività del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della procedura esecutiva ex adverso intrapresa stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto notificato, anche per il dedotto difetto di legittimazione attiva. In ogni caso dichiarare inammissibile e/o improcedibile la procedura esecutiva intrapresa con l'atto di precetto opposto. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito asseritamente derivante dal
intimato con l'atto di precetto opposto e per l'effetto Controparte_5 dichiarare improcedibile, inammissibile, inefficace, nulla e/o annullabile la procedura esecutiva intrapresa con l'atto di precetto ed il successivo atto di pignoramento opposto. In subordine e in ogni caso accertare e dichiarare prescritti gli interessi intimati con l'atto di precetto opposto. Nel merito, ritenere e dichiarare che nulla può vantare dell'odierna opponente la CP_1
e per essa della . Accertare e dichiarare che al contratto di
[...] Parte_2 mutuo in questione sono stati applicati tassi usurari. In via istruttoria, disporre una C.T.U. contabile, al fine di accertare il rapporto di dare-avere tra le parti sulle movimentazioni del
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
contratto in oggetto, per tutta la durata dello stesso;
ciò comparando la somma contabilizzata con quella risultante se l'odierno convenuto non avesse applicato gli oneri, gli interessi, le commissioni, le spese. Condannare controparte alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.”
Costituitasi tempestivamente, la e per essa, quale sua Controparte_1 mandataria, la società ha specificatamente contestato i motivi di Parte_2 opposizione e ne ha chiesto il rigetto previo diniego dell'inibitoria, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
Rigettate, con l'ordinanza depositata il 14.04.2023, l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa è stata da ultimo posta in decisione con provvedimento del 22.09.2025 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
Esposti i fatti di causa, la motivazione seguirà l'ordine dei motivi esposto nell'atto di opposizione.
Vi si sostiene, in primo luogo, che il contratto di mutuo ipotecario per cui è causa sarebbe inidoneo a costituire titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c., poiché la somma concessa in mutuo era stata contestualmente riconsegnata alla banca mutuante affinché fosse costituita in deposito cauzionale sino alla completa esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 12 del contratto.
La natura condizionata del mutuo e la mancanza di un atto di erogazione o di quietanza a saldo, in forma pubblica, impedirebbero di ritenere perfezionata l'effettiva traditio delle somme (intesa come giuridica disponibilità delle stesse) in favore della mutuataria.
Tale assunto non può, però, essere condiviso, in quanto ormai pacificamente disatteso dalla costante giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha infatti di recente ribadito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U.,
06/03/2025, n. 5968).
Non assume, quindi, alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità, la costituzione, da parte della mutuataria, della somma erogata in un deposito cauzionale
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
infruttifero in favore dell'istituto di credito, atteso che tale operazione, ontologicamente distinta da quella della precedente traditio, è funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, a tutelare la posizione giuridica del mutuante, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili offerti in garanzia.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presuppone a fortiori che la stessa appartenga alla mutuataria e dunque rientri nella sua sfera giuridico patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito, a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dalla mutuataria.
In definitiva, non avendo l'opponente posto in dubbio l'effettiva erogazione della somma a seguito degli adempimenti posti a suo carico, deve concludersi per la sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
***
Infondato è anche il motivo con cui parte opponente eccepisce la nullità del precetto per omessa indicazione della formula esecutiva apposta sul contratto di mutuo e della data di esecuzione della formalità.
Tali estremi, infatti, risultano espressamente riportati nel precetto ove si legge testualmente “con atto di mutuo ipotecario fondiario del 28.06.2005 (rep. n. 203113 e racc. n.
10142) in Notar spedito in forma esecutiva il 20.07.2005 (…)” (cfr. doc. 4 Persona_1 comparsa di risposta).
***
Quanto all'eccezione relativa all'asserita usurarietà dei tassi di interesse e alla conseguente gratuità del finanziamento, deve rammentarsi che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. SS.UU. n.19597 del 2020; Cass. n. 5709/2025).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitata a lamentare, in maniera del tutto apodittica,
l'avvenuto superamento del tasso soglia di periodo, senza neppure indicare la metodologia di calcolo impiegata per la determinazione del TEG negoziale da confrontarsi con il tasso soglia usura: ha infatti sinteticamente concluso ritenendo “evidente che l'ammontare complessivo del tasso determinato nel contratto del 2005 è almeno del 5,90% a fronte di un tasso
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
soglia che nel periodo secondo trimestre del 2005 era pari a 5,81 (mutui a tasso variabile)”, senza specificare se l'asserito superamento della soglia riguardi – a suo avviso - gli interessi corrispettivi o quelli moratori.
Ed anzi, evidenziando che, “secondo le pattuizioni contrattuali, l'intera rata scaduta e non pagata produceva interessi di mora (che si aggiungono agli interessi convenzionali)”, ha lasciato intendere di aver fatto ricorso – ai fini della comparazione con la soglia anti-usura - al cd. criterio della sommatoria tra interessi di mora ed interessi corrispettivi, criterio tuttavia errato, atteso che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. n. 14214 del 2022; Cass. SU n. 19597/2020).
In altri termini, la sommaria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è incompatibile con la valutazione separata e distinta dei due paradigmi.
Ad ogni modo, dalla lettura congiunta dell'art. 3 del contratto di mutuo e del documento di sintesi di cui all'allegato B emerge che, al momento della stipula del contratto, il
T.A.N., pari al 3,45 %, fosse inferiore al tasso soglia usura fissato dal D.M. al 5,805 % per il trimestre di riferimento e per tale tipologia contrattuale.
Del pari sotto soglia risultava essere l'I.S.C. (indicatore Sintetico di Costo) fissato al
4,0629%, da intendersi comprensivo – in assenza di contrarie deduzioni - di tutte le spese accessorie indicate in contratto.
L'opponente si è astenuta dal contestare le deduzioni difensive della controparte, che ha argomentato sulla legittimità delle condizioni economiche applicate al finanziamento e si
è limitata a sollecitare l'ammissione di una CTU contabile, che tuttavia – a fronte della evidenziata lacunosità delle allegazioni – avrebbe avuto finalità esplorativa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
***
Esclusa la violazione del precetto contenuto nell'art. 1815 c.c. in relazione all'art. 644 c.p.
e alla legge 7 marzo 1996 n. 108, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che la mutuataria assume di aver patito a causa delle previsioni usurarie, per assenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. In ogni
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
caso, il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria non potrebbe essere la società cessionaria del credito, estranea al rapporto contrattuale e alla ipotizzata usura genetica, bensì' soltanto l'istituto mutuante.
***
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario intimato con l'atto di precetto opposto, va ribadito – richiamando sul punto l'ordinanza istruttoria dell'11.04.2023 – che in relazione agli interessi di mora non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ma quello decennale, giacché, come affermato da costante orientamento della S.C. (cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n.
4232), “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.. […] Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”.
In altri termini “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..” (Cass. n.4232 del 2023).
***
Infondato, ancora, è il motivo, integrante un'opposizione gli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., con cui si deduce la nullità del precetto per omessa specifica distinzione della quota imputabile al capitale e della quota relativa agli interessi, dal momento che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022; conf. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4008; C. App. Catania, Sez. I Civile,
Sentenza del 22.02.2018).
L'omessa distinzione tra importo capitale ed interessi dovuti non integra, infatti, alcun tipo di vizio idoneo ad inficiare la validità dell'atto di precetto.
***
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al motivo che investe la legittimazione sostanziale di e dunque la titolarità del credito - Controparte_1 originariamente sorto in capo a in ragione del contratto di mutuo Controparte_2 ipotecario fondiario del 28.06.2005, era transitato in capo alla società incorporante o (giusta atto pubblico di fusione per Controparte_3 CP_4 incorporazione del 18.6.2018) e di cui l'opposta ha intimato il pagamento in qualità di cessionaria - sull'assunto del mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del T.U.B dell'1 agosto 2018.
Ebbene, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (cfr.
Cass. n. 17944/2023; cfr. anche Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
22151/2019).
Ebbene, dall'avviso della cessione ai sensi della L. 130/1999, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
119 dell'11.10.2018, emerge chiaramente che quelli acquistati da on Controparte_1 efficacia dall'8 ottobre 2018, erano crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento”) a)
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
aventi le seguenti caratteristiche: i) denominati in euro, ii) regolati dalla legge italiana, iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
iv) sorti in capo alla Cedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017, per effetto dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
v) derivanti da rapporti diversi dai contratti di “leasing” e locazione finanziaria;
b) inerenti a rapporti giuridici classificati alla data dell'1 agosto 2018 come
“inadempienze probabili” o “in sofferenza” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (ai sensi delle circolari di Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate ed integrate), c) i cui debitori principali, alla data dell'1 gennaio 2018 (incluso), o alla diversa data di seguito indicata, presentavano ciascuna e tutte le seguenti caratteristiche: i) erano alternativamente persone fisiche residenti o domiciliate in talia oppure persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede in Italia;
ii) non erano dipendenti (in servizio o in pensione) della Cedente, iii) non erano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
iv) hanno ricevuto una comunicazione di recesso dal e/o risoluzione (anche – ma non necessariamente – successivamente alla decadenza dal debitore dal beneficio del termine) del relativo contratto datata non oltre il 1° agosto 2018.
Spetta evidentemente al Giudice verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria
o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione» (Cass. 10200/2021) e a tal fine è possibile avvalersi anche degli elementi indiziari disponibili, tra i quali certamente rientra la disponibilità del titolo esecutivo.
Si legge tuttavia nell'atto di precetto opposto che la parte mutuataria è in mora nel pagamento delle convenute mensilità scadute relative al mutuo di cui sopra per cui CP_1
e per essa , ha diritto ai sensi del capitolato, di risolvere il contratto
[...] Parte_2 ai sensi dell'art. 1456 c.c., come in effetti risolve, ed ha diritto di esigere il pagamento del proprio credito per capitale, interessi ed accessori e di dare corso a procedimento esecutivo. Se dunque si rese necessaria una comunicazione dell'intervenuta risoluzione, il rapporto era a quella data ancora in essere e difettava quindi, riguardo al credito, il requisito prescritto al punto c) lett. iv).
Ed è quanto meno plausibile – nulla avendo provato al riguardo la società opposta – che mancasse al contempo oil requisito di cui al punto b), ossia la classificazione del rapporto tra le inadempienze probabili o tra le sofferenze. In questa direzione orienta anzitutto il lasso di tempo, di oltre quattro anni, intercorso tra il perfezionamento della cessione
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
(1.8.2018) e la notifica dell'atto di precetto, inspiegabile laddove il rapporto fosse stato in situazione “critica” sin dal momento della cessione.
In secondo luogo, l'assenza di ogni indicazione circa l'entità dell'asserito credito ceduto, nulla risultando né dall'atto di precetto – in cui è indicata la sola esposizione debitoria al
20.10.2022, né dalla dichiarazione rilasciata da un dipendente di il 12.4.2023. CP_4
In questo contesto, in disparte ogni altra considerazione, a tale dichiarazione – proveniente da soggetti di cui si ignorano i poteri rappresentativi e priva di alcun riferimento specifico alle scritture aziendali e all'elenco dei crediti ceduti che sarebbe stato pubblicato sui siti web www.creditofondiario.eu\verificacessioni e www.creval.it eventualmente consultati e di alcuna indicazione circa l'entità del credito ceduto – non può annettersi valore indiziario nel senso voluto dalla società opposta, difettando altri convergenti elementi.
Ed è appena il caso di sottolineare che, essendo in ipotesi succeduta a titolo particolare nei soli crediti della cedente e non anche nella relativa posizione contrattuale, la cessionaria non avrebbe affatto avuto la facoltà di provocare la risoluzione del contratto, ossia di esercitare prerogative proprie delle parti contraenti.
Il motivo è pertanto fondato (non potendo essere condivisa la diversa valutazione sommariamente compiuta dal precedente GU nell'ordinanza dell'11.4.2023) e, in relazione ad esso, va accolta l'opposizione.
***
Quanto alle spese, in considerazione dell'infondatezza della maggior parte delle doglianze dell'opponente, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di due terzi;
la frazione residua va addossata alla parte opposta e liquidata nel dispositivo, applicando il coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM
147/2022 (valore 52.000-260.000,00 euro) per le prime due fasi, e il massimo coefficiente riduttivo per le altre due, stante la natura documentale del giudizio, la semplicità delle questioni decisorie e il modesto impegno della difesa della parte vittoriosa, che non ha depositato memorie ex art. 171 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 6.12.2022, così decide: dichiara nullo l'atto di precetto notificato all'opponente il 18.11.2022 ad istanza di
[...] quale mandataria di Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
dichiara le spese di lite compensate tra le parti in ragione di due terzi e condanna la società opposta a rifondere all'opponente la frazione residua, liquidata in complessivi €
2.812,00, di cui 2.630,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, il 20 dicembre 2025
Il Giudice
VA NO
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura Torregrossa, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa VA NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16432 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Greco e Martina Ferro (pec:
- Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma via Curtatone n.3 e per essa , p.i.: Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede con sede in P.IVA_2
Roma via Curtatone n.3, rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Amico (pec:
Email_3
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ex artt. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6.12.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 18.11.2022 dalla società
[...]
e per essa dalla mandataria con cui le era stato intimato CP_1 Parte_2 il pagamento della complessiva somma di € 203.641,07 quale esposizione debitoria al 20
Ottobre 2022 per sorte capitale ed interessi, oltre interessi di mora nella misura convenzionale a decorrere dal 21 Ottobre 2022 sino al soddisfo, in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 28.06.2005, col (incorporato a Controparte_2
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
o giusta atto pubblico di fusione per Controparte_3 CP_4 incorporazione del 18.6.2018). affermava di aver acquistato pro soluto da nell'ambito di Controparte_1 CP_4 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, un pacchetto di crediti
“individuabili in blocco” ex art. 58 del T.U.B., come da avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 11.10.2018 n.119, in cui era compresa anche quello oggetto del precetto.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'assenza di un valido titolo Parte_1 esecutivo ex art. 474 c.p.c., considerata l'efficacia sospensivamente condizionata del contratto di mutuo sottoscritto;
2) la nullità dell'atto di precetto per l'omessa indicazione, nel corpo dell'atto, della data di spedizione in formula esecutiva dell'atto pubblico;
3) la nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia degli interessi applicati;
4) la compensazione fra le eventuali somme dovute alla società intimante in forza del contratto di mutuo e i danni non patrimoniali patiti dall'attrice (da liquidarsi in via equitativa), in conseguenza del reato di usura;
5) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito per interessi di mora;
6) la nullità e/o annullabilità del precetto per omessa specifica distinzione tra importo capitale ed interessi dovuti;
7) il difetto di legittimazione attiva o comunque della titolarità del credito precettato in capo alla e la mancanza di procura in capo alla Controparte_1 Parte_2
Ha quindi chiesto “sospendere, anche inaudita altera parte, nelle more del procedimento di opposizione, la esecutività del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della procedura esecutiva ex adverso intrapresa stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto notificato, anche per il dedotto difetto di legittimazione attiva. In ogni caso dichiarare inammissibile e/o improcedibile la procedura esecutiva intrapresa con l'atto di precetto opposto. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito asseritamente derivante dal
intimato con l'atto di precetto opposto e per l'effetto Controparte_5 dichiarare improcedibile, inammissibile, inefficace, nulla e/o annullabile la procedura esecutiva intrapresa con l'atto di precetto ed il successivo atto di pignoramento opposto. In subordine e in ogni caso accertare e dichiarare prescritti gli interessi intimati con l'atto di precetto opposto. Nel merito, ritenere e dichiarare che nulla può vantare dell'odierna opponente la CP_1
e per essa della . Accertare e dichiarare che al contratto di
[...] Parte_2 mutuo in questione sono stati applicati tassi usurari. In via istruttoria, disporre una C.T.U. contabile, al fine di accertare il rapporto di dare-avere tra le parti sulle movimentazioni del
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
contratto in oggetto, per tutta la durata dello stesso;
ciò comparando la somma contabilizzata con quella risultante se l'odierno convenuto non avesse applicato gli oneri, gli interessi, le commissioni, le spese. Condannare controparte alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.”
Costituitasi tempestivamente, la e per essa, quale sua Controparte_1 mandataria, la società ha specificatamente contestato i motivi di Parte_2 opposizione e ne ha chiesto il rigetto previo diniego dell'inibitoria, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
Rigettate, con l'ordinanza depositata il 14.04.2023, l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa è stata da ultimo posta in decisione con provvedimento del 22.09.2025 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
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Esposti i fatti di causa, la motivazione seguirà l'ordine dei motivi esposto nell'atto di opposizione.
Vi si sostiene, in primo luogo, che il contratto di mutuo ipotecario per cui è causa sarebbe inidoneo a costituire titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c., poiché la somma concessa in mutuo era stata contestualmente riconsegnata alla banca mutuante affinché fosse costituita in deposito cauzionale sino alla completa esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 12 del contratto.
La natura condizionata del mutuo e la mancanza di un atto di erogazione o di quietanza a saldo, in forma pubblica, impedirebbero di ritenere perfezionata l'effettiva traditio delle somme (intesa come giuridica disponibilità delle stesse) in favore della mutuataria.
Tale assunto non può, però, essere condiviso, in quanto ormai pacificamente disatteso dalla costante giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha infatti di recente ribadito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U.,
06/03/2025, n. 5968).
Non assume, quindi, alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità, la costituzione, da parte della mutuataria, della somma erogata in un deposito cauzionale
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infruttifero in favore dell'istituto di credito, atteso che tale operazione, ontologicamente distinta da quella della precedente traditio, è funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, a tutelare la posizione giuridica del mutuante, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili offerti in garanzia.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presuppone a fortiori che la stessa appartenga alla mutuataria e dunque rientri nella sua sfera giuridico patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito, a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dalla mutuataria.
In definitiva, non avendo l'opponente posto in dubbio l'effettiva erogazione della somma a seguito degli adempimenti posti a suo carico, deve concludersi per la sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
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Infondato è anche il motivo con cui parte opponente eccepisce la nullità del precetto per omessa indicazione della formula esecutiva apposta sul contratto di mutuo e della data di esecuzione della formalità.
Tali estremi, infatti, risultano espressamente riportati nel precetto ove si legge testualmente “con atto di mutuo ipotecario fondiario del 28.06.2005 (rep. n. 203113 e racc. n.
10142) in Notar spedito in forma esecutiva il 20.07.2005 (…)” (cfr. doc. 4 Persona_1 comparsa di risposta).
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Quanto all'eccezione relativa all'asserita usurarietà dei tassi di interesse e alla conseguente gratuità del finanziamento, deve rammentarsi che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. SS.UU. n.19597 del 2020; Cass. n. 5709/2025).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitata a lamentare, in maniera del tutto apodittica,
l'avvenuto superamento del tasso soglia di periodo, senza neppure indicare la metodologia di calcolo impiegata per la determinazione del TEG negoziale da confrontarsi con il tasso soglia usura: ha infatti sinteticamente concluso ritenendo “evidente che l'ammontare complessivo del tasso determinato nel contratto del 2005 è almeno del 5,90% a fronte di un tasso
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soglia che nel periodo secondo trimestre del 2005 era pari a 5,81 (mutui a tasso variabile)”, senza specificare se l'asserito superamento della soglia riguardi – a suo avviso - gli interessi corrispettivi o quelli moratori.
Ed anzi, evidenziando che, “secondo le pattuizioni contrattuali, l'intera rata scaduta e non pagata produceva interessi di mora (che si aggiungono agli interessi convenzionali)”, ha lasciato intendere di aver fatto ricorso – ai fini della comparazione con la soglia anti-usura - al cd. criterio della sommatoria tra interessi di mora ed interessi corrispettivi, criterio tuttavia errato, atteso che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. n. 14214 del 2022; Cass. SU n. 19597/2020).
In altri termini, la sommaria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è incompatibile con la valutazione separata e distinta dei due paradigmi.
Ad ogni modo, dalla lettura congiunta dell'art. 3 del contratto di mutuo e del documento di sintesi di cui all'allegato B emerge che, al momento della stipula del contratto, il
T.A.N., pari al 3,45 %, fosse inferiore al tasso soglia usura fissato dal D.M. al 5,805 % per il trimestre di riferimento e per tale tipologia contrattuale.
Del pari sotto soglia risultava essere l'I.S.C. (indicatore Sintetico di Costo) fissato al
4,0629%, da intendersi comprensivo – in assenza di contrarie deduzioni - di tutte le spese accessorie indicate in contratto.
L'opponente si è astenuta dal contestare le deduzioni difensive della controparte, che ha argomentato sulla legittimità delle condizioni economiche applicate al finanziamento e si
è limitata a sollecitare l'ammissione di una CTU contabile, che tuttavia – a fronte della evidenziata lacunosità delle allegazioni – avrebbe avuto finalità esplorativa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
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Esclusa la violazione del precetto contenuto nell'art. 1815 c.c. in relazione all'art. 644 c.p.
e alla legge 7 marzo 1996 n. 108, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che la mutuataria assume di aver patito a causa delle previsioni usurarie, per assenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. In ogni
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caso, il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria non potrebbe essere la società cessionaria del credito, estranea al rapporto contrattuale e alla ipotizzata usura genetica, bensì' soltanto l'istituto mutuante.
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Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario intimato con l'atto di precetto opposto, va ribadito – richiamando sul punto l'ordinanza istruttoria dell'11.04.2023 – che in relazione agli interessi di mora non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ma quello decennale, giacché, come affermato da costante orientamento della S.C. (cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n.
4232), “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.. […] Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”.
In altri termini “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..” (Cass. n.4232 del 2023).
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Infondato, ancora, è il motivo, integrante un'opposizione gli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., con cui si deduce la nullità del precetto per omessa specifica distinzione della quota imputabile al capitale e della quota relativa agli interessi, dal momento che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022; conf. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4008; C. App. Catania, Sez. I Civile,
Sentenza del 22.02.2018).
L'omessa distinzione tra importo capitale ed interessi dovuti non integra, infatti, alcun tipo di vizio idoneo ad inficiare la validità dell'atto di precetto.
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A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al motivo che investe la legittimazione sostanziale di e dunque la titolarità del credito - Controparte_1 originariamente sorto in capo a in ragione del contratto di mutuo Controparte_2 ipotecario fondiario del 28.06.2005, era transitato in capo alla società incorporante o (giusta atto pubblico di fusione per Controparte_3 CP_4 incorporazione del 18.6.2018) e di cui l'opposta ha intimato il pagamento in qualità di cessionaria - sull'assunto del mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del T.U.B dell'1 agosto 2018.
Ebbene, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (cfr.
Cass. n. 17944/2023; cfr. anche Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
22151/2019).
Ebbene, dall'avviso della cessione ai sensi della L. 130/1999, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
119 dell'11.10.2018, emerge chiaramente che quelli acquistati da on Controparte_1 efficacia dall'8 ottobre 2018, erano crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento”) a)
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aventi le seguenti caratteristiche: i) denominati in euro, ii) regolati dalla legge italiana, iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
iv) sorti in capo alla Cedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017, per effetto dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
v) derivanti da rapporti diversi dai contratti di “leasing” e locazione finanziaria;
b) inerenti a rapporti giuridici classificati alla data dell'1 agosto 2018 come
“inadempienze probabili” o “in sofferenza” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (ai sensi delle circolari di Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate ed integrate), c) i cui debitori principali, alla data dell'1 gennaio 2018 (incluso), o alla diversa data di seguito indicata, presentavano ciascuna e tutte le seguenti caratteristiche: i) erano alternativamente persone fisiche residenti o domiciliate in talia oppure persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede in Italia;
ii) non erano dipendenti (in servizio o in pensione) della Cedente, iii) non erano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
iv) hanno ricevuto una comunicazione di recesso dal e/o risoluzione (anche – ma non necessariamente – successivamente alla decadenza dal debitore dal beneficio del termine) del relativo contratto datata non oltre il 1° agosto 2018.
Spetta evidentemente al Giudice verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria
o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione» (Cass. 10200/2021) e a tal fine è possibile avvalersi anche degli elementi indiziari disponibili, tra i quali certamente rientra la disponibilità del titolo esecutivo.
Si legge tuttavia nell'atto di precetto opposto che la parte mutuataria è in mora nel pagamento delle convenute mensilità scadute relative al mutuo di cui sopra per cui CP_1
e per essa , ha diritto ai sensi del capitolato, di risolvere il contratto
[...] Parte_2 ai sensi dell'art. 1456 c.c., come in effetti risolve, ed ha diritto di esigere il pagamento del proprio credito per capitale, interessi ed accessori e di dare corso a procedimento esecutivo. Se dunque si rese necessaria una comunicazione dell'intervenuta risoluzione, il rapporto era a quella data ancora in essere e difettava quindi, riguardo al credito, il requisito prescritto al punto c) lett. iv).
Ed è quanto meno plausibile – nulla avendo provato al riguardo la società opposta – che mancasse al contempo oil requisito di cui al punto b), ossia la classificazione del rapporto tra le inadempienze probabili o tra le sofferenze. In questa direzione orienta anzitutto il lasso di tempo, di oltre quattro anni, intercorso tra il perfezionamento della cessione
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
(1.8.2018) e la notifica dell'atto di precetto, inspiegabile laddove il rapporto fosse stato in situazione “critica” sin dal momento della cessione.
In secondo luogo, l'assenza di ogni indicazione circa l'entità dell'asserito credito ceduto, nulla risultando né dall'atto di precetto – in cui è indicata la sola esposizione debitoria al
20.10.2022, né dalla dichiarazione rilasciata da un dipendente di il 12.4.2023. CP_4
In questo contesto, in disparte ogni altra considerazione, a tale dichiarazione – proveniente da soggetti di cui si ignorano i poteri rappresentativi e priva di alcun riferimento specifico alle scritture aziendali e all'elenco dei crediti ceduti che sarebbe stato pubblicato sui siti web www.creditofondiario.eu\verificacessioni e www.creval.it eventualmente consultati e di alcuna indicazione circa l'entità del credito ceduto – non può annettersi valore indiziario nel senso voluto dalla società opposta, difettando altri convergenti elementi.
Ed è appena il caso di sottolineare che, essendo in ipotesi succeduta a titolo particolare nei soli crediti della cedente e non anche nella relativa posizione contrattuale, la cessionaria non avrebbe affatto avuto la facoltà di provocare la risoluzione del contratto, ossia di esercitare prerogative proprie delle parti contraenti.
Il motivo è pertanto fondato (non potendo essere condivisa la diversa valutazione sommariamente compiuta dal precedente GU nell'ordinanza dell'11.4.2023) e, in relazione ad esso, va accolta l'opposizione.
***
Quanto alle spese, in considerazione dell'infondatezza della maggior parte delle doglianze dell'opponente, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di due terzi;
la frazione residua va addossata alla parte opposta e liquidata nel dispositivo, applicando il coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM
147/2022 (valore 52.000-260.000,00 euro) per le prime due fasi, e il massimo coefficiente riduttivo per le altre due, stante la natura documentale del giudizio, la semplicità delle questioni decisorie e il modesto impegno della difesa della parte vittoriosa, che non ha depositato memorie ex art. 171 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 6.12.2022, così decide: dichiara nullo l'atto di precetto notificato all'opponente il 18.11.2022 ad istanza di
[...] quale mandataria di Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. n. 16432/2022
dichiara le spese di lite compensate tra le parti in ragione di due terzi e condanna la società opposta a rifondere all'opponente la frazione residua, liquidata in complessivi €
2.812,00, di cui 2.630,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, il 20 dicembre 2025
Il Giudice
VA NO
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura Torregrossa, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile