TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2954 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.11.2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...], Parte_1
cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Emma Chindemi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Fiume n.34 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Gaetano C.F._2
Laganà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione Catona alla via Nazional n.156 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cananzi, C.F._3
giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino
Bixio n.14 ha eletto domicilio
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_2
assumendo che:
-il 18 agosto 2000 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (24.07.2002) CP_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
(14.05.2008), ad oggi ancora minorenne;
pagina 2 di 9 -con decreto n.274/2010 depositato il 05.10.2010 il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 15.06.2010, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di Pt_1
corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 500,00 quale contributo mensile per il mantenimento della prole;
-egli svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., e che la moglie era titolare di una gioielleria ubicata nel centro cittadino;
-il figlio lavorava ormai stabilmente quale operatore di ripresa CP_1
con contratti a chiamata.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse disposto l'affidamento in via esclusiva al padre del figlio ancora minore e che fosse revocato l'assegno posto a suo carico Per_1
per il mantenimento dei due figli.
pagina 3 di 9 Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
28.06.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale chiedeva che venissero confermate le Parte_2
statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale.
Alla prima udienza del 27.02.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10.05.2024, veniva stabilito, a parziale modifica delle condizioni della separazione: a) la collocazione del figlio minorenne presso il padre, in regime di Per_1
affidamento condiviso, con diritto di visita e di incontri liberi in favore della madre, genitore non collocatario;
b) l'assegnazione della casa coniugale al con cui convive stabilmente il figlio minorenne Pt_1
c) la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
maggiorenne perché economicamente autosufficiente;
d) un CP_1
assegno da porsi a carico della nella misura di € 200,00 mensili e Pt_2
da corrispondersi al , quale contributo per il mantenimento del Pt_1
figlio minore oltre al 40% delle spese straordinarie, come da Per_1
protocollo adottato da questo Tribunale e in atto vigente, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
quindi si procedeva all'audizione del figlio minore;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
pagina 4 di 9 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.274/2010 depositato il
05.10.2010 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15.06.2010, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.08.2000 tra pagina 5 di 9 e il cui atto risulta trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.419 parte II serie A anno 2000.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del
10.05.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Ed invero, deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Orbene, nel corso dell'istruttoria e segnatamente dall'audizione del figlio diciassettenne non sono emerse circostanze, fatti o eventi Per_1
significativi o particolarmente gravi che giustificano l'adozione dell'affidamento esclusivo al padre, prole, non essendo stata riscontrata in capo alla anche alla luce delle deduzioni di parte ricorrente, Pt_2
una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, laddove l'apparente ostentata ostilità del ragazzo appare piuttosto dettata dalla palese politica denigratoria della madre esercitata al padre il quale influenza negativamente il figlio e lo condiziona nei rapporti con l'altro genitore.
pagina 6 di 9 Deve invece auspicarsi che, una volta definita la vicenda giudiziaria, le parti, astrattamente attrezzati per comprendere appieno il delicato compito di genitore cui sono chiamati e facendo appello al senso di responsabilità e di maturità che dovrebbe caratterizzare i loro comportamenti nell'esclusivo interesse dei figli, abbassino il livello di puerile quanto sterile conflittualità, così da costituire entrambi un sicuro punto di riferimento affettivo per la prole, che sia di ausilio per una loro più serena e equilibrata crescita.
Non v'è dubbio, sotto diverso profilo, che il figlio maggiorenne sia economicamente autosufficiente, deponendo in questo CP_1
senso non soltanto le dichiarazioni del fratello rese in sede di sua Per_1
audizione, bensì soprattutto le risultanze delle dichiarazioni reddituali prodotte dal ricorrente.
D'altra parte, va qui rammentato l'indirizzo seguito da questo Tribunale secondo cui il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che, quand'anche retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Anche in questa sede va ribadito che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia pagina 7 di 9 natura avanzate dal , non costituendo questa la naturale sedes Pt_1
materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 15.11.2023, ogni altra istanza, Parte_2
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.08.2000 tra Parte_1
e il cui atto risulta trascritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.419 parte II serie
A anno 2000;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia con prevalente collocazione presso il padre e Per_1
prevedendo il diritto di visita e di incontri liberi madre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
pagina 8 di 9 -assegna l'abitazione coniugale al padre, ; Parte_1
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore del Pt_2
di un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio minore, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore del padre, Parte_1
, l'Assegno Unico Universale;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2954 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.11.2024, vertente
TRA
(nato a [...] l'[...], Parte_1
cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Emma Chindemi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Fiume n.34 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Gaetano C.F._2
Laganà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione Catona alla via Nazional n.156 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cananzi, C.F._3
giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino
Bixio n.14 ha eletto domicilio
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_2
assumendo che:
-il 18 agosto 2000 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (24.07.2002) CP_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
(14.05.2008), ad oggi ancora minorenne;
pagina 2 di 9 -con decreto n.274/2010 depositato il 05.10.2010 il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 15.06.2010, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di Pt_1
corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 500,00 quale contributo mensile per il mantenimento della prole;
-egli svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., e che la moglie era titolare di una gioielleria ubicata nel centro cittadino;
-il figlio lavorava ormai stabilmente quale operatore di ripresa CP_1
con contratti a chiamata.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse disposto l'affidamento in via esclusiva al padre del figlio ancora minore e che fosse revocato l'assegno posto a suo carico Per_1
per il mantenimento dei due figli.
pagina 3 di 9 Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
28.06.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale chiedeva che venissero confermate le Parte_2
statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale.
Alla prima udienza del 27.02.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10.05.2024, veniva stabilito, a parziale modifica delle condizioni della separazione: a) la collocazione del figlio minorenne presso il padre, in regime di Per_1
affidamento condiviso, con diritto di visita e di incontri liberi in favore della madre, genitore non collocatario;
b) l'assegnazione della casa coniugale al con cui convive stabilmente il figlio minorenne Pt_1
c) la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
maggiorenne perché economicamente autosufficiente;
d) un CP_1
assegno da porsi a carico della nella misura di € 200,00 mensili e Pt_2
da corrispondersi al , quale contributo per il mantenimento del Pt_1
figlio minore oltre al 40% delle spese straordinarie, come da Per_1
protocollo adottato da questo Tribunale e in atto vigente, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
quindi si procedeva all'audizione del figlio minore;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
12.11.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
pagina 4 di 9 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.274/2010 depositato il
05.10.2010 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15.06.2010, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.08.2000 tra pagina 5 di 9 e il cui atto risulta trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.419 parte II serie A anno 2000.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del
10.05.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Ed invero, deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Orbene, nel corso dell'istruttoria e segnatamente dall'audizione del figlio diciassettenne non sono emerse circostanze, fatti o eventi Per_1
significativi o particolarmente gravi che giustificano l'adozione dell'affidamento esclusivo al padre, prole, non essendo stata riscontrata in capo alla anche alla luce delle deduzioni di parte ricorrente, Pt_2
una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, laddove l'apparente ostentata ostilità del ragazzo appare piuttosto dettata dalla palese politica denigratoria della madre esercitata al padre il quale influenza negativamente il figlio e lo condiziona nei rapporti con l'altro genitore.
pagina 6 di 9 Deve invece auspicarsi che, una volta definita la vicenda giudiziaria, le parti, astrattamente attrezzati per comprendere appieno il delicato compito di genitore cui sono chiamati e facendo appello al senso di responsabilità e di maturità che dovrebbe caratterizzare i loro comportamenti nell'esclusivo interesse dei figli, abbassino il livello di puerile quanto sterile conflittualità, così da costituire entrambi un sicuro punto di riferimento affettivo per la prole, che sia di ausilio per una loro più serena e equilibrata crescita.
Non v'è dubbio, sotto diverso profilo, che il figlio maggiorenne sia economicamente autosufficiente, deponendo in questo CP_1
senso non soltanto le dichiarazioni del fratello rese in sede di sua Per_1
audizione, bensì soprattutto le risultanze delle dichiarazioni reddituali prodotte dal ricorrente.
D'altra parte, va qui rammentato l'indirizzo seguito da questo Tribunale secondo cui il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che, quand'anche retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Anche in questa sede va ribadito che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia pagina 7 di 9 natura avanzate dal , non costituendo questa la naturale sedes Pt_1
materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 15.11.2023, ogni altra istanza, Parte_2
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.08.2000 tra Parte_1
e il cui atto risulta trascritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.419 parte II serie
A anno 2000;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia con prevalente collocazione presso il padre e Per_1
prevedendo il diritto di visita e di incontri liberi madre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
pagina 8 di 9 -assegna l'abitazione coniugale al padre, ; Parte_1
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore del Pt_2
di un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio minore, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore del padre, Parte_1
, l'Assegno Unico Universale;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9