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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11694 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13887/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 13887/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
parte opponente contro
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli
[...]
Avv.ti AO AS e AR DR MO parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione (d'ora in poi Parte_1
anche adiva l'intestato Tribunale nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
(d'ora in poi ), esponendo: che, in data 19 febbraio 2013, la Società CP_1
Zonacreativa aveva presentato il Progetto, quale domanda di ammissione alle agevolazioni all' Controparte_1
Pag. 1 di 5 , di seguito denominata;
che, in data 25 Controparte_1 CP_1
Marzo 2014, aveva stipulato con quest'ultima il contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs n. 185/2000 Titolo II Prog. n. 2040352, per un importo di € 111.425,10, di cui € 99.425,10 in Conto Investimento ed €
12.000 in Conto Gestione, erogato solo con acconto;
che, in data 24 luglio 2014, era stato deliberata l'erogazione del saldo investimenti;
che, in data 20 maggio
2016, l' aveva richiesto la presentazione della documentazione Controparte_1
comprovante la destinazione dei fondi erogati in Conto Investimenti;
che, in data 4 luglio 2016, parte attrice aveva avanzato richiesta di proroga del termine per l'invio dei documenti probatori, inviata con lettera Raccomandata A/R n.
14019567209-7, rimasta priva di riscontro;
che, in data 15 febbraio 2017, la convenuta aveva comunicato la revoca per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti e aveva richiesto la restituzione di tali fondi per l'importo di €
103.789,72; che, in data 28 febbraio 2017, la società aveva Parte_1
richiesto la sospensione della revoca, comunicando che erano state saldate le fatture di tutti i fornitori, ad eccezione di un residuo della fattura della società
che aveva fornito le macchine per cucire, a causa dell'inidoneità Parte_2
di alcune di quelle che componevano l'intero parco fornito e che, infine, in data
25 gennaio 2018, aveva notificato alla società attrice ingiunzione di CP_1
pagamento di complessivi € 104.190,78 per non aver presentato la documentazione, comprovante la destinazione dei fondi erogati in Conto
Investimenti, richiesta in data 20 maggio 2016, pur non avendo mai riscontrato la richiesta di proroga dei termini.
1.2.Evidenziava, inoltre, parte attrice che, successivamente alla revoca, appena i vizi erano stati rimossi, aveva provveduto al pagamento anche della società
[...]
CP_2
[...
.Si costituiva che preliminarmente rilevava di aver corrisposto a CP_1
parte attrice tutte le somme previste nel contratto di finanziamento, e che, a
Pag. 2 di 5 seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta, aveva provveduto all'ingiunzione di pagamento, così come previsto dall'art. 19 del contratto, come diretta conseguenza delle gravi inadempienze del beneficiario.
2.2.Evidenziava parte convenuta che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, infatti, parte attrice avrebbe dovuto realizzare entro sei mesi dalla data di stipula il programma degli investimenti e avrebbe dovuto consegnare ad le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 8, facendo pervenire CP_1
entro il termine di 60 giorni dall'erogazione del saldo in conto investimenti copie delle fatture quietanzate dai fornitori con la dichiarazione che per gli stessi non era mai stato riconosciuto, né sarebbe stato riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) era stato pattuito alle normali condizioni di mercato, nonché evidenza degli estratti conto bancari e postali intestati al beneficiario con indicazione degli addebiti. Rilevava altresì che la società attrice aveva già avanzato istanza di proroga, regolarmente riscontrata, circostanza del tutto omessa da parte attrice.
2.3.La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta così decidere: Nel merito: -annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di che trattasi;
-accertare e dichiarare che la Società ha diritto: 1) al riconoscimento dei benefici delle Parte_1
agevolazioni concesse;
2) di ottenere il saldo del Conto Gestione e per il Conto Investimenti, come da contratto 3) di restituire in forma rateale la quota depurata della parte erogata a
Fondo perduto;
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che la - dopo la tempestiva fase di selezione delle macchine da acquistate Parte_2
da parte opponente - ha consegnato le macchine descritte nel documento n.9 allegato all'atto di citazione che si esibisce, carenti di caratteristiche tecniche per la produzione di capi di abbigliamento di nicchia ?
Pag. 3 di 5
2. vero che, a seguito delle contestazioni dell'attrice, soprattutto in merito all'inidoneità alla produzione dei capi di abbigliamento nicchia è stato necessario da parte della un Pt_2
intervento tecnico sostitutivo dei componenti difettosi ?
3. vero che, tale intervento è stato concluso per necessità organizzative commerciali e di acquisizione dei componenti dalla fornitrice dopo il 15 febbraio 2017 ?
4. vero che, la attrice aveva sollecitato più volte prima della scadenza del termine la fornitrice a un indifferibile intervento sostitutivo ?
5. vero che la fornitrice rappresentava all'attrice che i tempi tecnici del loro Pt_2
intervento non consentivano una immediata azione riparatrice ?”.
Parte opposta, invece, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea rigettarsi la stessa, con la integrale rifusione della spese e competenze di lite in favore della resistente ”. Controparte_1
2.4.Preliminarmente deve osservarsi che le istanze istruttorie così come reiterate in quante relative a circostanze da provarsi in via documentale e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3.1.Invero, come sottolineato da le conseguenze ritratte dalla mancata CP_1
presentazione nei termini erano state oggetto di specifica pattuizione contrattuale.
3.2.Inoltre, parte attrice aveva già avanzato istanza di proroga per la presentazione della documentazione al 20.03.2015 (doc. 6 di parte convenuta), ricevendo riscontro da parte di (doc. 7 di parte convenuta) che l'aveva CP_1
invitata, richiamando gli impegni contrattuali, “a completare la realizzazione del programma degli investimenti e ad inviare la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni in conto investimenti, corredata di tutta la relativa documentazione, elencata nell'articolo sopra citato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione”.
3.3.Precisato, dunque, che il mancato riscontro di alla seconda ulteriore CP_1
richiesta di proroga, deve ritenersi del tutto giustificato anche sotto il profilo della buona fede contrattuale, avendo già in precedenza ribadito la necessità del
Pag. 4 di 5 rispetto tempestivo degli impegni contrattuali, va osservato, in ogni caso, che non sussisteva alcun obbligo in capo a di concedere la proroga CP_1
richiesta.
3.4.D'altra parte, alcuna delle ragioni esposte a sostegno della propria istanza da parte di poteva integrare nemmeno astrattamente un'impossibilità Parte_1
temporanea ai sensi dell'art. 1256 c.c., trattandosi di circostanze che il debitore utilizzando l'ordinaria diligenza e senza peraltro suo eccessivo sacrificio ben avrebbe potuto gestire rispettando i termini contrattuali.
3.5.Pertanto, le domande di parte opponente devono essere tutte rigettate, non sussistendo, d'altra parte, alcun diritto alla rateizzazione di quanto dovuto in conseguenza della revoca delle agevolazioni, ma anzi essendo espressamente prevista contrattualmente, all'art. 19 del contratto, la restituzione delle somme erogate “in unica soluzione”.
4.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 6.8.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 13887/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
parte opponente contro
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli
[...]
Avv.ti AO AS e AR DR MO parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione (d'ora in poi Parte_1
anche adiva l'intestato Tribunale nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
(d'ora in poi ), esponendo: che, in data 19 febbraio 2013, la Società CP_1
Zonacreativa aveva presentato il Progetto, quale domanda di ammissione alle agevolazioni all' Controparte_1
Pag. 1 di 5 , di seguito denominata;
che, in data 25 Controparte_1 CP_1
Marzo 2014, aveva stipulato con quest'ultima il contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs n. 185/2000 Titolo II Prog. n. 2040352, per un importo di € 111.425,10, di cui € 99.425,10 in Conto Investimento ed €
12.000 in Conto Gestione, erogato solo con acconto;
che, in data 24 luglio 2014, era stato deliberata l'erogazione del saldo investimenti;
che, in data 20 maggio
2016, l' aveva richiesto la presentazione della documentazione Controparte_1
comprovante la destinazione dei fondi erogati in Conto Investimenti;
che, in data 4 luglio 2016, parte attrice aveva avanzato richiesta di proroga del termine per l'invio dei documenti probatori, inviata con lettera Raccomandata A/R n.
14019567209-7, rimasta priva di riscontro;
che, in data 15 febbraio 2017, la convenuta aveva comunicato la revoca per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti e aveva richiesto la restituzione di tali fondi per l'importo di €
103.789,72; che, in data 28 febbraio 2017, la società aveva Parte_1
richiesto la sospensione della revoca, comunicando che erano state saldate le fatture di tutti i fornitori, ad eccezione di un residuo della fattura della società
che aveva fornito le macchine per cucire, a causa dell'inidoneità Parte_2
di alcune di quelle che componevano l'intero parco fornito e che, infine, in data
25 gennaio 2018, aveva notificato alla società attrice ingiunzione di CP_1
pagamento di complessivi € 104.190,78 per non aver presentato la documentazione, comprovante la destinazione dei fondi erogati in Conto
Investimenti, richiesta in data 20 maggio 2016, pur non avendo mai riscontrato la richiesta di proroga dei termini.
1.2.Evidenziava, inoltre, parte attrice che, successivamente alla revoca, appena i vizi erano stati rimossi, aveva provveduto al pagamento anche della società
[...]
CP_2
[...
.Si costituiva che preliminarmente rilevava di aver corrisposto a CP_1
parte attrice tutte le somme previste nel contratto di finanziamento, e che, a
Pag. 2 di 5 seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta, aveva provveduto all'ingiunzione di pagamento, così come previsto dall'art. 19 del contratto, come diretta conseguenza delle gravi inadempienze del beneficiario.
2.2.Evidenziava parte convenuta che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto, infatti, parte attrice avrebbe dovuto realizzare entro sei mesi dalla data di stipula il programma degli investimenti e avrebbe dovuto consegnare ad le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 8, facendo pervenire CP_1
entro il termine di 60 giorni dall'erogazione del saldo in conto investimenti copie delle fatture quietanzate dai fornitori con la dichiarazione che per gli stessi non era mai stato riconosciuto, né sarebbe stato riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) era stato pattuito alle normali condizioni di mercato, nonché evidenza degli estratti conto bancari e postali intestati al beneficiario con indicazione degli addebiti. Rilevava altresì che la società attrice aveva già avanzato istanza di proroga, regolarmente riscontrata, circostanza del tutto omessa da parte attrice.
2.3.La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta così decidere: Nel merito: -annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di che trattasi;
-accertare e dichiarare che la Società ha diritto: 1) al riconoscimento dei benefici delle Parte_1
agevolazioni concesse;
2) di ottenere il saldo del Conto Gestione e per il Conto Investimenti, come da contratto 3) di restituire in forma rateale la quota depurata della parte erogata a
Fondo perduto;
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che la - dopo la tempestiva fase di selezione delle macchine da acquistate Parte_2
da parte opponente - ha consegnato le macchine descritte nel documento n.9 allegato all'atto di citazione che si esibisce, carenti di caratteristiche tecniche per la produzione di capi di abbigliamento di nicchia ?
Pag. 3 di 5
2. vero che, a seguito delle contestazioni dell'attrice, soprattutto in merito all'inidoneità alla produzione dei capi di abbigliamento nicchia è stato necessario da parte della un Pt_2
intervento tecnico sostitutivo dei componenti difettosi ?
3. vero che, tale intervento è stato concluso per necessità organizzative commerciali e di acquisizione dei componenti dalla fornitrice dopo il 15 febbraio 2017 ?
4. vero che, la attrice aveva sollecitato più volte prima della scadenza del termine la fornitrice a un indifferibile intervento sostitutivo ?
5. vero che la fornitrice rappresentava all'attrice che i tempi tecnici del loro Pt_2
intervento non consentivano una immediata azione riparatrice ?”.
Parte opposta, invece, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea rigettarsi la stessa, con la integrale rifusione della spese e competenze di lite in favore della resistente ”. Controparte_1
2.4.Preliminarmente deve osservarsi che le istanze istruttorie così come reiterate in quante relative a circostanze da provarsi in via documentale e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3.1.Invero, come sottolineato da le conseguenze ritratte dalla mancata CP_1
presentazione nei termini erano state oggetto di specifica pattuizione contrattuale.
3.2.Inoltre, parte attrice aveva già avanzato istanza di proroga per la presentazione della documentazione al 20.03.2015 (doc. 6 di parte convenuta), ricevendo riscontro da parte di (doc. 7 di parte convenuta) che l'aveva CP_1
invitata, richiamando gli impegni contrattuali, “a completare la realizzazione del programma degli investimenti e ad inviare la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni in conto investimenti, corredata di tutta la relativa documentazione, elencata nell'articolo sopra citato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione”.
3.3.Precisato, dunque, che il mancato riscontro di alla seconda ulteriore CP_1
richiesta di proroga, deve ritenersi del tutto giustificato anche sotto il profilo della buona fede contrattuale, avendo già in precedenza ribadito la necessità del
Pag. 4 di 5 rispetto tempestivo degli impegni contrattuali, va osservato, in ogni caso, che non sussisteva alcun obbligo in capo a di concedere la proroga CP_1
richiesta.
3.4.D'altra parte, alcuna delle ragioni esposte a sostegno della propria istanza da parte di poteva integrare nemmeno astrattamente un'impossibilità Parte_1
temporanea ai sensi dell'art. 1256 c.c., trattandosi di circostanze che il debitore utilizzando l'ordinaria diligenza e senza peraltro suo eccessivo sacrificio ben avrebbe potuto gestire rispettando i termini contrattuali.
3.5.Pertanto, le domande di parte opponente devono essere tutte rigettate, non sussistendo, d'altra parte, alcun diritto alla rateizzazione di quanto dovuto in conseguenza della revoca delle agevolazioni, ma anzi essendo espressamente prevista contrattualmente, all'art. 19 del contratto, la restituzione delle somme erogate “in unica soluzione”.
4.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 6.8.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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