TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice RA AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 12381/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO BR, elettivamente domiciliata in VIA OTRANTO, 23 00192
ROMA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte appellante - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI Controparte_1 P.IVA_2
IC IA, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CERVI N. 3 20098 SAN
IU M.SE presso lo studio della difenditrice
- parte appellata – oltre che di
(c. f. ), residente il loc. Colle Controparte_2 C.F._1
Sassi n. 8, Montorio Romano (RM)
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
così come rappresentata e difesa, insiste per l'annullamento della Parte_2
sentenza impugnata, con decisione sulle spese demandata al giudice del rinvio.
Conclusioni di parte appellata Controparte_3
In via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 1 di 8 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1
esposti;
2) Dichiarare nullo l'appello per violazione del contraddittorio, per tutti i motivi esposti;
3) Accertare e dichiarare prescritto il diritto azionato dall'appellante, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via principale, nel merito:
4) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado n. 1379/2024 pubblicata il 19.02.2024, R.G. n.
78902/2018, del Giudice di Pace di Milano;
5) Rigettare le richieste tutte dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, e ogni ulteriore richiesta, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20.3.2024 ai difensori che hanno assistito e di nel corso del primo grado Controparte_3 Controparte_2
del presente giudizio, ha proposto appello alla sentenza n. Parte_3
1379 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 19.2.2024 con la quale è stata rigettata nel merito la domanda da lei proposta di condannare CP_3
a risarcire i danni patiti dalla vettura di proprietà di
[...] CP_2
assicurata con la convenuta, in conseguenza di incidente subito
[...]
l'1.11.2014 e provocato dal veicolo targato DK536KN di proprietà di
[...]
rappresentando che il credito risarcitorio le era stato ceduto dalla Parte_4
danneggiata.
2. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata per violazione di legge, avendo il Giudice di Pace di Milano definito nel merito il giudizio di primo grado, che costituiva prosecuzione di giudizio già instaurato avanti al Giudice di Pace di
Grosseto dichiaratosi incompetente con ordinanza del 30.1.2018, nonostante fosse stato proposto appello avanti al Tribunale di Grosseto (n. R.G. 2279/2018) avverso l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio e quindi nonostante la pendenza di giudizio su questione pregiudiziale di rito e quindi in un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.c. L'appellante non ha proposto alcun ulteriore motivo d'appello avverso la sentenza appellata, né ha prodotto il suo fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio e comprensivo pagina 2 di 8 degli atti e documenti depositati in primo grado, così come non ha prodotto la sentenza appellata.
3. L'appello così introdotto è stato iscritto a ruolo due volte il 2.4.2024, una alle 22:47 che ha dato origine al presente giudizio e una alle 22:59 che ha dato origine al giudizio n. 12676/2024 R.G. di questo Tribunale, originariamente assegnato ad altro giudice.
4. In tale giudizio il 21.6.2024 si è costituita che ha riassunto Controparte_3
le domande proposte dall'appellante in primo grado (tra le quali ve ne era anche una, autonoma e proposta solo in via subordinata, di condanna di l CP_2
pagamento ad del credito indennitario l'oggetto della Parte_1
domanda principale, ceduto da d . CP_2 Parte_1
a inoltre evidenziato che nella porzione del giudizio Controparte_3
svoltasi avanti al Giudice di Pace di Milano è stata dichiarata la nullità della procura alle liti del difensore di ll'udienza dell'11.1.2019 e che tale procura CP_2
non era mai stata successivamente rinnovata;
ha inoltre illustrato CP_3
che il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza dell'11.8.2021, ha ordinato ad
[...]
di integrare il contradditorio nei confronti del responsabile civile Parte_3 del sinistro, litisconsorte necessario pretermesso, disponendo rinvio all'udienza del
17.10.2022 assegnando alle parti anche termine di 15 giorni per dare corso a negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda. All'udienza di rinvio la Giudice di Pace procedente, preso atto del decesso del litisconsorte necessario, ha disposto ulteriore rinvio del processo al 27.3.2023 per consentire all'odierna appellante di notificare la citazione e l'invito alla negoziazione assistita agli eredi del terzo litisconsorte necessario pretermesso, citazione mai validamente documentata, come accertato dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza appellata. Il Giudice di Pace di Milano non ha tuttavia ritenuto tuttavia di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio ma ha trattenuto la causa in decisione pronunciandosi nel merito delle domande proposte dall'odierna appellante, che ha rigettato. ha quindi eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
proposto da per non essere stato articolato in modo Parte_1
sufficientemente chiaro, sintetico e specifico da ha inoltre Parte_3
pagina 3 di 8 eccepito la nullità dell'appello per non aver impugnato il capo della sentenza nel quale è stata accertata la mancata prova della valida notificazione della citazione dei terzi litisconsorti necessari pretermessi (pag. 2, 3 sent.) e ha infine nel merito chiesto il rigetto delle domande di parte appellante in forza di eccezione di prescrizione biennale del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, in ragione del fatto che il sinistro in relazione al quale viene preteso il pagamento di indennizzo si è verificato l'1.10.2014, l'ultimo atto di costituzione in mora stragiudiziale è stato compiuto il 20.1.2015 mentre la citazione avanti al Giudice di
Pace di Grosseto è avvenuta solo il 10.8.2017 e ha infine dedotto la mancanza di prova della fondatezza della domanda di parte attrice, per mancata prova dell'accadimento del sinistro, della responsabilità di e del danno CP_4
lamentato, definitivamente accertate dal Giudice di Pace di Milano e ha contestato come abusiva la parcellizzazione del credito indennitario derivante dalla cessione parziale di tale credito operata da ei confronti di CP_2 Parte_1
[...]
5. Con provvedimento presidenziale del 20.11.2024 è stata disposta, su comunicazione dell'allora giudice procedente nel giudizio n. 12676/2024 R.G. di questo Tribunale, la riunione di quel giudizio al presente.
6. Con l'atto d'appello depositato al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio non è stato prodotto alcun documento diverso dalla procura alle liti e all'atto di citazione e quindi l'appello è stato iscritto a ruolo senza produrre né la sentenza appellata, né alcuno degli atti e dei documenti di parte depositati nel corso del giudizio primo grado svolto avanti al Giudice di Pace di Grosseto prima e di
Milano poi. Solo dopo l'udienza di trattazione del 2.10.2024, la difesa di parte appellante ha prodotto la sentenza appellata (doc. 1), l'ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Grosseto (doc. 2) e ordinanza all'esito dell'udienza di trattazione del Tribunale di Grosseto del 23.10.2024 con la quale la causa è stata trattenuta in decisione (doc. 4).
7. All'udienza del 5.12.2024 relativa ai due procedimenti riuniti, rilevata d'ufficio la nullità della citazione di siccome eseguita presso il Controparte_2
difensore che l'aveva assistita in primo grado, la cui procura alle liti è stata dichiarata definitivamente nulla con la sentenza appellata, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti di Controparte_2
pagina 4 di 8 assegnando termine a parte appellante sino al 13.12.2024 per dare corso alla notificazione dell'appello.
8. Con produzioni telematiche del 29.4.2025, irritualmente compiute come se i documenti prodotti fossero atti del processo, parte appellante ha documentato di aver avviato procedimento di notificazione a mezzo posta dell'atto d'appello a il 12.12.2024 spedendo una raccomandata la cui Controparte_2
ricevuta di ritorno è stata tuttavia apparentemente smarrita, fatto cui faceva seguito la richiesta del 29.4.2025 del difensore di parte appellante di un duplicato del relativo avviso di ricevimento e che, tuttavia, secondo la scansione del tracciato della raccomandata estraibile dal sito di non risultava ancora Controparte_5
consegnata alla destinataria il 15.1.2025, elemento dal quale si è potuta desumere la nullità della citazione in rinnovazione eseguita da parte appellante ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto del termine a comparire prescritto dall'art. 342, ultimo comma, c.p.c.
Di conseguenza all'udienza del 7.5.2025 è stato assegnato nuovo termine sino al
23.6.2025 per la rinnovazione della citazione, fissando ulteriore udienza di trattazione all'8.10.2025 per ulteriore trattazione.
9. Il 7.5.2025 parte appellante depositava, sempre irritualmente come se fosse un atto del processo, copia della sentenza di appello del Giudice di Pace di Grosseto che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del Giudice di Pace di Grosseto del 30.1.2018 per essere stata pronunciata in mancanza di citazione dei litisconsorti necessari in tale giudizio e per erronea declinatoria della competenza.
10. All'udienza dell'8.10.2025 l'appellante ha dato atto del Controparte_3
mutamento di denominazione sociale in e ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello proposto da in ragione del Parte_1
fatto che parte appellante non avrebbe documentato di aver eseguito la citazione in rinnovazione disposta all'udienza del 5.12.2024 nei confronti di CP_2
avendo irritualmente documentato l'esito della notificazione richiesta da parte appellante il 12.12.2024 tramite la produzione dell'esito della spedizione della raccomandata estratto dal sito di L'appellata Controparte_5 CP_1
ha eccepito inoltre l'improcedibilità dell'appello proposto perché
[...] [...]
non avrebbe notificato all'appellata copia del Parte_1 CP_2
verbale dell'udienza del 7.5.2025 unitamente alla successiva notificazione in pagina 5 di 8 rinnovazione come richiesto con la disposizione dell'ordinanza di rinnovazione della citazione.
11. Questo Tribunale ritiene, tuttavia, che entrambi i vizi della notificazione contestati dalla appellante non comportino l'improcedibilità dell'appello proposto.
12. ha infatti ritualmente documentato di aver avviato la Parte_1
notificazione in rinnovazione il 12.12.2024, nel rispetto del termine assegnato all'udienza del 13.12.2024 di tal che non può ritenersi in ogni caso l'appello improcedibile per omessa tempestiva rinnovazione della citazione.
È stata successivamente disposta ulteriore rinnovazione della citazione perché la notificazione così eseguita si è rivelata nulla per mancato perfezionamento della stessa nel rispetto dei termini a comparire.
13. La circostanza che la successiva notificazione sia stata eseguita senza notificare assieme alla citazione in appello il verbale dell'udienza di rinvio costituisce, al più, una mera irregolarità, irrilevante al fine di determinare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., risultando documentato che l'appellata
è stata citata a comparire all'udienza del 8.10.2025 tramite la CP_2
notificazione dell'atto di appello nel quale risulta indicato sia il provvedimento con il quale è stata ordinata la rinnovazione della citazione in appello, sia l'udienza dell'8.10.2025 ore 9.45 fissata per la comparizione delle parti e risultando documentato che la notificazione di tale atto è stata ricevuta il 15.5.2025 da nel rispetto dei termini a comparire, ragione per la quale preso atto CP_2
della mancata costituzione e comparizione dell'appellata, all'udienza dell'8.10.2025
è stata dichiarata la contumacia dell'appellata i sensi dell'art. 342, CP_2
ultimo comma, c.p.c.
14. All'udienza dell'8.10.2025 è stata tuttavia rilevata d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado in ragione del fatto che il Giudice di Pace di Milano ha deciso nel merito le domande proposte da parte appellante, nonostante l'accertata omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, ossia il responsabile civile del sinistro (e in questo caso dei suoi eredi) a norma dell'art. 149
e dell'art. 144, comma 3, del d.l.gs. 209/2005 (cod. ass. private).
15. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, è stato assegnato termine di 20 giorni alle parti per replicare all'eccezione rilevata d'ufficio dalla giudice d'appello, ma nessuno dei difensori ha depositato memorie sul punto.
pagina 6 di 8 16. ha tuttavia modificato le sue conclusioni chiedendo di Parte_1
annullare la sentenza impugnata, rimettendo la questione sulla liquidazione delle spese avanti al giudice di rinvio.
17. L'art. 149 cod. ass. consente, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, di esercitare l'azione di risarcimento danni patiti a causa dell'incidente occorso nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto con il veicolo utilizzato.
L'art. 144, comma 3, cod. ass., d'altro canto, impone, nel caso analogo di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro, di citare nel medesimo giudizio anche il responsabile del danno.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che l'analogia tra le azioni disciplinate all'art. 149 ed all'art. 144, siccome fondate su identico fatto illecito, imponga la citazione del responsabile civile del danno nell'ambito tanto dei giudizi di azione diretta del danneggiato (art. 144 c. ass.) quanto di risarcimento diretto (art. 149 c. ass.) (così ord. Cass. III civile 13.4.2018, n. 9188; Cass.
21896/2017, Cass. 5928/2012).
Tuttavia nel presente giudizio non risulta documentato che parte appellante abbia effettivamente citato il responsabile civile del sinistro, o più correttamente nel caso oggetto del presente giudizio i suoi eredi e il giudice di prime cure ciononostante si
è pronunciato nel merito della domanda, rigettandola, nonostante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario pretermesso.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e rimessi gli atti al Giudice di Pace per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ossia il responsabile civile del sinistro, questione che deve essere ritenuta assorbente rispetto a tutte le domande e difese delle parti siccome correlata alla regolare instaurazione del contraddittorio.
18. Alla luce del fatto che la causa viene decisa sulla base di questione rilevata d'ufficio dalla giudice procedente, e non su domanda o eccezione di alcuna delle parti, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, tanto di primo grado quanto di appello, avendo entrambe le parti contribuito a dare causa alla rilevata nullità non dimostrando la citazione di un litisconsorte necessario e pagina 7 di 8 insistendo per la decisione nel merito di un giudizio svolto senza la citazione di tutte le parti necessarie.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 1379 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il
19.2.2024 e dispone la rimessione degli atti avanti al Giudice di Pace di Milano;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 6 novembre 2025
La giudice
RA AR SI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice RA AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 12381/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO BR, elettivamente domiciliata in VIA OTRANTO, 23 00192
ROMA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte appellante - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI Controparte_1 P.IVA_2
IC IA, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CERVI N. 3 20098 SAN
IU M.SE presso lo studio della difenditrice
- parte appellata – oltre che di
(c. f. ), residente il loc. Colle Controparte_2 C.F._1
Sassi n. 8, Montorio Romano (RM)
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
così come rappresentata e difesa, insiste per l'annullamento della Parte_2
sentenza impugnata, con decisione sulle spese demandata al giudice del rinvio.
Conclusioni di parte appellata Controparte_3
In via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 1 di 8 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1
esposti;
2) Dichiarare nullo l'appello per violazione del contraddittorio, per tutti i motivi esposti;
3) Accertare e dichiarare prescritto il diritto azionato dall'appellante, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via principale, nel merito:
4) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado n. 1379/2024 pubblicata il 19.02.2024, R.G. n.
78902/2018, del Giudice di Pace di Milano;
5) Rigettare le richieste tutte dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, e ogni ulteriore richiesta, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20.3.2024 ai difensori che hanno assistito e di nel corso del primo grado Controparte_3 Controparte_2
del presente giudizio, ha proposto appello alla sentenza n. Parte_3
1379 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 19.2.2024 con la quale è stata rigettata nel merito la domanda da lei proposta di condannare CP_3
a risarcire i danni patiti dalla vettura di proprietà di
[...] CP_2
assicurata con la convenuta, in conseguenza di incidente subito
[...]
l'1.11.2014 e provocato dal veicolo targato DK536KN di proprietà di
[...]
rappresentando che il credito risarcitorio le era stato ceduto dalla Parte_4
danneggiata.
2. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata per violazione di legge, avendo il Giudice di Pace di Milano definito nel merito il giudizio di primo grado, che costituiva prosecuzione di giudizio già instaurato avanti al Giudice di Pace di
Grosseto dichiaratosi incompetente con ordinanza del 30.1.2018, nonostante fosse stato proposto appello avanti al Tribunale di Grosseto (n. R.G. 2279/2018) avverso l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio e quindi nonostante la pendenza di giudizio su questione pregiudiziale di rito e quindi in un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.c. L'appellante non ha proposto alcun ulteriore motivo d'appello avverso la sentenza appellata, né ha prodotto il suo fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio e comprensivo pagina 2 di 8 degli atti e documenti depositati in primo grado, così come non ha prodotto la sentenza appellata.
3. L'appello così introdotto è stato iscritto a ruolo due volte il 2.4.2024, una alle 22:47 che ha dato origine al presente giudizio e una alle 22:59 che ha dato origine al giudizio n. 12676/2024 R.G. di questo Tribunale, originariamente assegnato ad altro giudice.
4. In tale giudizio il 21.6.2024 si è costituita che ha riassunto Controparte_3
le domande proposte dall'appellante in primo grado (tra le quali ve ne era anche una, autonoma e proposta solo in via subordinata, di condanna di l CP_2
pagamento ad del credito indennitario l'oggetto della Parte_1
domanda principale, ceduto da d . CP_2 Parte_1
a inoltre evidenziato che nella porzione del giudizio Controparte_3
svoltasi avanti al Giudice di Pace di Milano è stata dichiarata la nullità della procura alle liti del difensore di ll'udienza dell'11.1.2019 e che tale procura CP_2
non era mai stata successivamente rinnovata;
ha inoltre illustrato CP_3
che il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza dell'11.8.2021, ha ordinato ad
[...]
di integrare il contradditorio nei confronti del responsabile civile Parte_3 del sinistro, litisconsorte necessario pretermesso, disponendo rinvio all'udienza del
17.10.2022 assegnando alle parti anche termine di 15 giorni per dare corso a negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda. All'udienza di rinvio la Giudice di Pace procedente, preso atto del decesso del litisconsorte necessario, ha disposto ulteriore rinvio del processo al 27.3.2023 per consentire all'odierna appellante di notificare la citazione e l'invito alla negoziazione assistita agli eredi del terzo litisconsorte necessario pretermesso, citazione mai validamente documentata, come accertato dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza appellata. Il Giudice di Pace di Milano non ha tuttavia ritenuto tuttavia di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio ma ha trattenuto la causa in decisione pronunciandosi nel merito delle domande proposte dall'odierna appellante, che ha rigettato. ha quindi eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
proposto da per non essere stato articolato in modo Parte_1
sufficientemente chiaro, sintetico e specifico da ha inoltre Parte_3
pagina 3 di 8 eccepito la nullità dell'appello per non aver impugnato il capo della sentenza nel quale è stata accertata la mancata prova della valida notificazione della citazione dei terzi litisconsorti necessari pretermessi (pag. 2, 3 sent.) e ha infine nel merito chiesto il rigetto delle domande di parte appellante in forza di eccezione di prescrizione biennale del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, in ragione del fatto che il sinistro in relazione al quale viene preteso il pagamento di indennizzo si è verificato l'1.10.2014, l'ultimo atto di costituzione in mora stragiudiziale è stato compiuto il 20.1.2015 mentre la citazione avanti al Giudice di
Pace di Grosseto è avvenuta solo il 10.8.2017 e ha infine dedotto la mancanza di prova della fondatezza della domanda di parte attrice, per mancata prova dell'accadimento del sinistro, della responsabilità di e del danno CP_4
lamentato, definitivamente accertate dal Giudice di Pace di Milano e ha contestato come abusiva la parcellizzazione del credito indennitario derivante dalla cessione parziale di tale credito operata da ei confronti di CP_2 Parte_1
[...]
5. Con provvedimento presidenziale del 20.11.2024 è stata disposta, su comunicazione dell'allora giudice procedente nel giudizio n. 12676/2024 R.G. di questo Tribunale, la riunione di quel giudizio al presente.
6. Con l'atto d'appello depositato al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio non è stato prodotto alcun documento diverso dalla procura alle liti e all'atto di citazione e quindi l'appello è stato iscritto a ruolo senza produrre né la sentenza appellata, né alcuno degli atti e dei documenti di parte depositati nel corso del giudizio primo grado svolto avanti al Giudice di Pace di Grosseto prima e di
Milano poi. Solo dopo l'udienza di trattazione del 2.10.2024, la difesa di parte appellante ha prodotto la sentenza appellata (doc. 1), l'ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Grosseto (doc. 2) e ordinanza all'esito dell'udienza di trattazione del Tribunale di Grosseto del 23.10.2024 con la quale la causa è stata trattenuta in decisione (doc. 4).
7. All'udienza del 5.12.2024 relativa ai due procedimenti riuniti, rilevata d'ufficio la nullità della citazione di siccome eseguita presso il Controparte_2
difensore che l'aveva assistita in primo grado, la cui procura alle liti è stata dichiarata definitivamente nulla con la sentenza appellata, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti di Controparte_2
pagina 4 di 8 assegnando termine a parte appellante sino al 13.12.2024 per dare corso alla notificazione dell'appello.
8. Con produzioni telematiche del 29.4.2025, irritualmente compiute come se i documenti prodotti fossero atti del processo, parte appellante ha documentato di aver avviato procedimento di notificazione a mezzo posta dell'atto d'appello a il 12.12.2024 spedendo una raccomandata la cui Controparte_2
ricevuta di ritorno è stata tuttavia apparentemente smarrita, fatto cui faceva seguito la richiesta del 29.4.2025 del difensore di parte appellante di un duplicato del relativo avviso di ricevimento e che, tuttavia, secondo la scansione del tracciato della raccomandata estraibile dal sito di non risultava ancora Controparte_5
consegnata alla destinataria il 15.1.2025, elemento dal quale si è potuta desumere la nullità della citazione in rinnovazione eseguita da parte appellante ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto del termine a comparire prescritto dall'art. 342, ultimo comma, c.p.c.
Di conseguenza all'udienza del 7.5.2025 è stato assegnato nuovo termine sino al
23.6.2025 per la rinnovazione della citazione, fissando ulteriore udienza di trattazione all'8.10.2025 per ulteriore trattazione.
9. Il 7.5.2025 parte appellante depositava, sempre irritualmente come se fosse un atto del processo, copia della sentenza di appello del Giudice di Pace di Grosseto che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del Giudice di Pace di Grosseto del 30.1.2018 per essere stata pronunciata in mancanza di citazione dei litisconsorti necessari in tale giudizio e per erronea declinatoria della competenza.
10. All'udienza dell'8.10.2025 l'appellante ha dato atto del Controparte_3
mutamento di denominazione sociale in e ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello proposto da in ragione del Parte_1
fatto che parte appellante non avrebbe documentato di aver eseguito la citazione in rinnovazione disposta all'udienza del 5.12.2024 nei confronti di CP_2
avendo irritualmente documentato l'esito della notificazione richiesta da parte appellante il 12.12.2024 tramite la produzione dell'esito della spedizione della raccomandata estratto dal sito di L'appellata Controparte_5 CP_1
ha eccepito inoltre l'improcedibilità dell'appello proposto perché
[...] [...]
non avrebbe notificato all'appellata copia del Parte_1 CP_2
verbale dell'udienza del 7.5.2025 unitamente alla successiva notificazione in pagina 5 di 8 rinnovazione come richiesto con la disposizione dell'ordinanza di rinnovazione della citazione.
11. Questo Tribunale ritiene, tuttavia, che entrambi i vizi della notificazione contestati dalla appellante non comportino l'improcedibilità dell'appello proposto.
12. ha infatti ritualmente documentato di aver avviato la Parte_1
notificazione in rinnovazione il 12.12.2024, nel rispetto del termine assegnato all'udienza del 13.12.2024 di tal che non può ritenersi in ogni caso l'appello improcedibile per omessa tempestiva rinnovazione della citazione.
È stata successivamente disposta ulteriore rinnovazione della citazione perché la notificazione così eseguita si è rivelata nulla per mancato perfezionamento della stessa nel rispetto dei termini a comparire.
13. La circostanza che la successiva notificazione sia stata eseguita senza notificare assieme alla citazione in appello il verbale dell'udienza di rinvio costituisce, al più, una mera irregolarità, irrilevante al fine di determinare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., risultando documentato che l'appellata
è stata citata a comparire all'udienza del 8.10.2025 tramite la CP_2
notificazione dell'atto di appello nel quale risulta indicato sia il provvedimento con il quale è stata ordinata la rinnovazione della citazione in appello, sia l'udienza dell'8.10.2025 ore 9.45 fissata per la comparizione delle parti e risultando documentato che la notificazione di tale atto è stata ricevuta il 15.5.2025 da nel rispetto dei termini a comparire, ragione per la quale preso atto CP_2
della mancata costituzione e comparizione dell'appellata, all'udienza dell'8.10.2025
è stata dichiarata la contumacia dell'appellata i sensi dell'art. 342, CP_2
ultimo comma, c.p.c.
14. All'udienza dell'8.10.2025 è stata tuttavia rilevata d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado in ragione del fatto che il Giudice di Pace di Milano ha deciso nel merito le domande proposte da parte appellante, nonostante l'accertata omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, ossia il responsabile civile del sinistro (e in questo caso dei suoi eredi) a norma dell'art. 149
e dell'art. 144, comma 3, del d.l.gs. 209/2005 (cod. ass. private).
15. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, è stato assegnato termine di 20 giorni alle parti per replicare all'eccezione rilevata d'ufficio dalla giudice d'appello, ma nessuno dei difensori ha depositato memorie sul punto.
pagina 6 di 8 16. ha tuttavia modificato le sue conclusioni chiedendo di Parte_1
annullare la sentenza impugnata, rimettendo la questione sulla liquidazione delle spese avanti al giudice di rinvio.
17. L'art. 149 cod. ass. consente, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, di esercitare l'azione di risarcimento danni patiti a causa dell'incidente occorso nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto con il veicolo utilizzato.
L'art. 144, comma 3, cod. ass., d'altro canto, impone, nel caso analogo di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro, di citare nel medesimo giudizio anche il responsabile del danno.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che l'analogia tra le azioni disciplinate all'art. 149 ed all'art. 144, siccome fondate su identico fatto illecito, imponga la citazione del responsabile civile del danno nell'ambito tanto dei giudizi di azione diretta del danneggiato (art. 144 c. ass.) quanto di risarcimento diretto (art. 149 c. ass.) (così ord. Cass. III civile 13.4.2018, n. 9188; Cass.
21896/2017, Cass. 5928/2012).
Tuttavia nel presente giudizio non risulta documentato che parte appellante abbia effettivamente citato il responsabile civile del sinistro, o più correttamente nel caso oggetto del presente giudizio i suoi eredi e il giudice di prime cure ciononostante si
è pronunciato nel merito della domanda, rigettandola, nonostante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario pretermesso.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e rimessi gli atti al Giudice di Pace per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ossia il responsabile civile del sinistro, questione che deve essere ritenuta assorbente rispetto a tutte le domande e difese delle parti siccome correlata alla regolare instaurazione del contraddittorio.
18. Alla luce del fatto che la causa viene decisa sulla base di questione rilevata d'ufficio dalla giudice procedente, e non su domanda o eccezione di alcuna delle parti, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, tanto di primo grado quanto di appello, avendo entrambe le parti contribuito a dare causa alla rilevata nullità non dimostrando la citazione di un litisconsorte necessario e pagina 7 di 8 insistendo per la decisione nel merito di un giudizio svolto senza la citazione di tutte le parti necessarie.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 1379 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il
19.2.2024 e dispone la rimessione degli atti avanti al Giudice di Pace di Milano;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 6 novembre 2025
La giudice
RA AR SI
pagina 8 di 8