Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 1227/2020
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Turrà presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli al
Centro Direzionale Isola F3, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Quagliata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano al Corso Umberto I n. 711, come da procura in atti
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola la in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accertare la responsabilità della società convenuta per il sinistro occorsogli e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 15.143,33, o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento e fino al soddisfo.
Assumeva l'attore che dal 9.03.2019 frequentava la palestra “Magma Wellness”, di nuova apertura, sita in Cercola, dotata di piscina per la pratica sportiva del nuoto.
Alla piscina, collocata al piano superiore rispetto agli spogliatoi, si accedeva a mezzo due rampe di scale, con gradini di marmo, privi dei dispositivi antiscivolo e di ogni altro presidio antinfortunistico.
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Prontamente soccorso dal personale della palestra e da altre persone presenti nella struttura, veniva accompagnato negli spogliatoi per poi fare ritorno a casa.
Dopo una notte insonne, per la difficoltà di respirare a causa delle persistenti sofferenze, il mattino seguente si recava presso l'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “Frattura arco medio dell'8a e 9a costa a sx, contusione escoriata regione dorsale” e, a seguito di ulteriori esami, gli veniva ulteriormente riscontrato “esiti fratturativi a carico degli archi laterali degli elementi costali VI e VII”.
Sosteneva di avere rispettato un periodo di riposo assoluto e di essersi sottoposto a terapie ed esami, risultando poi definitivamente guarito il 27.09.2019.
Dichiarava, infine, di avere invano avanzato alla richiesta Controparte_3
di risarcimento dei danni e che la medesima lo aveva invitato a rivolgersi alla per la compilazione del modulo relativo all'attivazione della Controparte_4
polizza collettiva.
Tuttavia, la compagnia assicuratrice rifiutava di risarcire il danno in quanto le condizioni della polizza non consentivano l'indennizzo per quel tipo di infortunio.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_3
rappresentate p.t., la quale opinava di aver adottato tutti i presidi necessari per prevenire infortuni per i propri iscritti, anche in considerazione delle diverse discipline da potersi svolgere all'interno del complesso sportivo.
Precisava che tutte le superfici di accesso alla piscina, compresa la scala di accesso, erano state realizzate con materiale antiscivolo, catidoie per la raccolta dell'acqua, corrimani e tappeti drenanti.
Obiettava che lo staff era costituito da istruttori qualificati e da personale addetto alla pulizia.
Contestava le modalità dell'accaduto e respingeva ogni responsabilità, dovendo la caduta essere imputata ad un comportamento imprudente dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto.
2 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 17.01.2022, disposta CTU medica, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati, l'oggetto del presente provvedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danni cagionati da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. in tema di danni cagionati da cosa in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
La norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n. 8005/2010; n. 5910/2011).
Deve quindi considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità
d'uso e di gestione.
In definitiva la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
Nemmeno rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile,
3 bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. N. 20317/2005).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Dunque, il custode è esente da responsabilità laddove la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero che quella condotta non fosse prevedibile.
Il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, nemmeno provata in questa sede, non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che “la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano”.
Orbene, è pacifica la qualità della convenuta di custode delle scale.
Le emergenze probatorie e gli accertamenti tecnici svolti, provano che il
15.3.2019 alle ore 21,00 circa, l'attore si trovava presso la Palestra “Magma
Wellness”, allorquando dopo l'allenamento in piscina, scivolava nello scendere le scale che conducono agli spogliatoi, urtando con il fianco sinistro sullo spigolo di uno dei gradini.
La nota a.r. del 24.4.2019, inviata dal legale della convenuta, non smentisce l'evento, imputandolo ad un fatto accidentale, circostanza che all'esito della istruttoria è rimasta indimostrata.
Risulta incontestato, per ammissione di controparte, che le scale risultavano ricoperte di lastre di gres porcellanato, in origine 60x60 e poi sagomate in ragione della dimensione dello scalino.
Dalle fotografie versate in atti (cfr. allegati nn. 4, 5 e 6, produzione di parte convenuta) i gradini non risultano avere lo spigolo tondeggiante ma un taglio a
45° che rende verosimile l'urto con il torace.
Rileva ancora che le fotografie non ritraggono strisce antiscivolo sui gradini, circostanza che i testi escussi hanno riferito di non ricordare (in particolare
, udienza del 29.5.2023), come anche è risultato indimostrato Testimone_1
che vi fossero affissi avvisi riguardanti la scivolosità delle scale.
4 Risulta, altresì, provato che l'attore, la mattina seguente, si portava in ospedale, come da certificazione medica in atti (cfr. fascicolo di parte attrice, doc. n. 8).
Ciò posto, la non ha fornito la prova che la situazione di Controparte_5
pericolosia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, né che l'attore abbia tenuto un comportamento assolutamente incongruo e fatto della cosa un uso del tutto diverso da quello suo tipico.
In definitiva, quindi, può affermarsi che la sia responsabile, Controparte_5
quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, dei danni patiti dall'attore
Quanto ai danni subiti dall'attore, il perito incaricato, dott.ssa , Persona_1
ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione dell'invalidità permanente e temporanea;
ha accertato che dal sinistro, ha riportato “esiti Parte_1
post-traumatici emitorace sx con fratture costali emitorace a sx della VI, VII,
VIII e IX costa consolidate. Pregresso versamento pleurico basale da un focolaio lacero-contusivo”.
L'ausiliario ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto del trasporto in ospedale e dei postumi permanenti, quali giorni 30 per inabilità totale, n. 20 giorni temporanea parziale valutabile al 75%, giorni 20 per inabilità temporanea parziale valutabile al 50% e giorni 20 per inabilità temporanea parziale valutabile al 25%, riportando postumi invalidanti del 4% di danno biologico.
Pertanto, il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle tabelle di Milano facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione e all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 48 anni, e della Parte_1
percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 4%, il danno va determinato in € 1.657,20 per invalidità temporanea totale, € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 552,40 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 276,20 per invalidità temporanea parziale al 25%, € 3.314,40 per il danno biologico permanente.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del
5 giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.628,80 oltre gli interessi legali a far data del sinistro e fino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre €
300,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, nonché alle spese di CTU come liquidate, con attribuzione.
Nola 10.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti
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