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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 294 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Oristano, Via Beato Angelico 17, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Nora Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa del 18.12.2023
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Alghero, Via Oristano 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nicola
Murineddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1
e ”.
[...] CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
LO (OR) il 25/11/1965, e , nato a [...] il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Anno
1985, n 10, P.II, S.A, Ufficio 1, anno 1985 - Comune di LO);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
2 Così deciso in Oristano in data 11/12/2025, nella camera di Consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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